CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 07926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22830/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 724/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 18/05/2021, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma delladecisione di primo grado, ha condannato il Consorzio di Bonifica IntegraleComprensorio Sarno al risarcimento, in favore della Scarfato, dei danni subiti da quest’ultima in conseguenza dell’esondazione del CanaleRio [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2005, a seguito della quale il fabbricato di proprietà dell’attrice e le cosein esso contenute erano rimasti danneggiati; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – rilevato ilcarattere incontestato della proprietà del [OSCURATO:PERSONA] in capo al Consorzio convenuto – ha evidenziato come la vicenda in esamedovesse inquadrarsi nella cornice normativa di cui all’art. 2051 c.c.,con il conseguente riconoscimento della responsabilità risarcitoria delConsorzio, essendo rimasto comprovato il nesso di causalità tra i danni denunciati dalla Scarfato e il ridetto canale, senza che il Consorzioavesse in alcun modo comprovato, né il ricorso di un caso fortuito idoneo a interrompere l’accennata relazione causale (ricostruita anche in sede tecnica), né la riconoscibilità di una Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualsivoglia responsabilità della danneggiata nell’edificazione del propriofabbricato a una distanza non consentita dall’argine del canale; avverso la sentenza d’appello, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ComprensorioSarno propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Difesa del Suoloresistono ciascuna con un proprio controricorso; il Comune di Scafati e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese in questasede; ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 17, 18, 21e 54 del r.d. n. 215/33; del d.p.r. n. 616/77; degli artt. 2 e segg. dellalegge regionale Campania n. 4/2003; degli artt. 5 e segg. del r.d. n.523/1904; dell’art. 822 c.c.; dell’art. 89 d.lgs. n. 112/98; dell’art. 144 del d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 2051 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto il Consorzio ricorrente passivamente legittimato a rispondere delle domande risarcitorie avanzate dalla Scarfato, e responsabile dei fatti di causa ai sensi dell’art. 2051 c.c., dovendo ricondursi tale responsabilità in capo alla Regione Campania in considerazionedella natura demaniale del corso d’acqua oggetto di lite e della spettanza alla competenza regionale delle attribuzioni amministrativein materia di bonifica e di tutela idraulica del territorio; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come tra le giustificazioni individuate dalla corte d’appello a fondamento della propria decisione compare l’espresso riferimentoal carattere incontestato della proprietà del canale oggetto Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di lite in capo al consorzio ricorrente ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); talegiustificazione (sulla base della quale la corte territoriale ha costruito l’argomentazione fondata sull’art . 2051 c.c. ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del consorzio) deve ritenersi un ’ autonoma ratio decidendi posta a fondamento della sentenzaimpugnata, che il consorzio ricorrente non ha in alcun modo contestatoin questa sede; a tale riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficientea giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione diuna di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamentodella sentenza (cfr., ex plurimis , Sez. 1, Ordinanza n. 18119del 31/08/2020 , Rv. 658607 – 02 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del18/04/2017, Rv. 643802 - 01) ; ne deriva l’inammissibilità della censura in esame , dovendo ritenersipassata in giudicato l’affermazione della proprietà del canale oggettodi lite in capo al consorzio di bonifica, con la conseguente totale irrilevanza dell’odierna doglianza , nella misura in cui muove dal presupposto della natura demaniale (e dunque della responsabilità risarcitoriadella R egione) a fondamento del proprio discorso ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del r.d. n. 523/1904; dell’art. 91 del r.d. n. 215/1933; degli artt. 2, 3, 4 e 5 del r.d. n. 2248/1865allegato E; dell’art. 140 del r.d. n. 1775/1933; nonché degli artt.2051 e 2043 c.c. anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto il Consorzio di bonifica responsabile degli eventi esondativioggetto di causa, nonostante l’avvenuto accertamento della riconducibilitàdi tale esondazione alla realizzazione di opere strutturali e di tubazioni non adeguate, con la conseguente esclusione di qualsivogliaprofilo di responsabilità in capo al consorzio; sottoaltro profilo, il ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte delgiudice a quo , del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione dell’impossibilità, per lo stesso, di emettere provvedimenti destinati a interferire nella sfera riservata alle attribuzioniesclusive dell’autorità amministrativa; ilmotivo è inammissibile; dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione non più controvertibile in questa sede in presenza del giudicato implicito formatosi sul punto, non risultandoalcuna investitura del giudice d’appello su detta questione a seguito dell’avvenuta adozione, da parte del primo giudice, di una pronuncia di merito su lla domanda risarcitoria originariamente proposta; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunciato, per la prima volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato implicito, ricorrendoquest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito(escluse le sole decisioni che non implichino l'affermazione della giurisdizione) e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo ( cfr. Sez. U, s entenza n.Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 10265del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 648268 – 01 ; Sez. 3, s entenza n. 19498 del 4/08/2017,Rv. 645387 - 01) ; nelresto – fermo l’intervenuto giudicato interno sull’accertamento dellaproprietà del canale in esame in capo al consorzio ricorrente – va rilevato come la censura in esame contest i in modo inammissibile l’erroneitàdella decisione impugnata ( nella misura in cui riconduce al canale la derivazione causale dei danni denunciati dalla S cafati ), dovendoritenersi che la doglianza de qua in altro non consista se non nellaprospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (segnatamente con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità a monte dei danni denunciati e alla sussistenza di un eventualecaso fortuito rilevante ai sensi dell’art . 2051 c.c.) sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 133, lett. a), del r.d. n. 268/1904;dell’art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904, anche in relazione all’art. 2697 c.c. (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di accertare il mancato rispetto, da parte della danneggiata, delle distanze di legge tra il proprio fabbricato e il corso d’acqua in esame (fatto la cui dimostrazione incombeva a carico dell’originaria attrice) , con la conseguenteerronea esclusione della responsabilità della stessa nella causazionedel danno; ilmotivo è infondato. la corte territoriale ha affermato che l’onere della prova dell’eventuale costruzione del fabbricato della danneggiata a una distanzadal corso d’acqua inferiore ai limiti legali (al fine di inferirne la responsabilità o la corresponsabilità della stessa nella produzione dei dannidenunciati), spettasse al consorzio danneggiante ;Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 22830/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una decisione corretta, poiché le circostanze di fatto concernenti l’ipotetica responsabilità (o corresponsabilità) della danneggiata,varrebbero a identificare l’eventuale ricorso di elementi impeditivi(o eventualmente modificativi) del diritto al risarcimento dei danni invocat o dalla danneggiata, la quale, attraverso la prova della proprietàdel bene in capo al consorzio e della derivazione causale dei danni da tale bene, deve ritenersi aver esaurito (in termini positivi) l’assolvimentodegli oneri probatori sulla stessa incombenti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.000,00 , oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il v