Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 23281/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha confermato la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure, applicando, inoltre, adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è manifestamente infondato, poiché sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto assente la lieve entità in ragione della valore del bene e dell'intensità della violenza esercitata (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha confermato la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure, applicando, inoltre, adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è manifestamente infondato, poiché sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto assente la lieve entità in ragione della valore del bene e dell'intensità della violenza esercitata (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 23281/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris