CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14911/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato a viso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sull'affermazione di responsabilità ed improntati alla rivalutazione della situazione di fatto, senza proporre alcuna reale critica di legittimità, sono ripetitivi, e pertanto generici, delle doglianze proposte nel corso del giudizio di merito; ritenuto, che per le modalità redazionali, il ricorso si configura nel suo complesso, come un atto di appello, diretto a riproporre in questa sede, letture alternative del fatto, senza elevarsi alla formulazione di una critica di legittimità; pertanto, che i motivi sono generici e comunque manifestamente infondati, rendendo perciò il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsiglier