Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23351/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/08/2013 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e il decreto impugnato; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Chieti ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., dichiarando inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Invero, ratione temporis a detta opposizione, come correttamente rilevato dal Tribunale monocratico che ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all'introduzione dell'art. 410 bis cod. pen. (Sez.

U, 29/03/2007, Pm in proc.

Lista, Rv. 236537-01).

Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 2 del 14/02/1996, Pc in proc.

Testa, Rv. 204132 - 01); nella specie, il decreto impugnato motiva in modo insindacabile in questa sede in ordine all'insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di reato e alla conseguente inidoneità delle indagini ulteriori invocate dalla persona offesa ad apportare elementi utili per l'esercizio dell'azione penale.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere r latore r DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/08/2013 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e il decreto impugnato; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Chieti ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., dichiarando inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invero, ratione temporis a detta opposizione, come correttamente rilevato dal Tribunale monocratico che ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all'introduzione dell'art. 410 bis cod. pen. (Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01). Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 14/02/1996, Pc in proc. Testa, Rv. 204132 - 01); nella specie, il decreto impugnato motiva in modo insindacabile in questa sede in ordine all'insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di reato e alla conseguente inidoneità delle indagini ulteriori invocate dalla persona offesa ad apportare elementi utili per l'esercizio dell'azione penale. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere r latore r DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23351/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris