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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03420/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11351/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Alessandria 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1154/2021, depositata in data 28/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. si opponeva al decreto n. 9429/2018 che le ingiungeva il pagamento di Euro 140.831,43 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e conveniva quest’ultima dinanzi al Tribunale di Torino, chiedeva di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., di revocare il decreto ingiuntivo, stante l’infondatezza delle pretese dell’opposta e, in via riconvenzionale, di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirle il danno quantificato nella misura di Euro 70.415,71 o in quella superiore accertata in corso di causa, stante il suo inadempimento contrattuale, e, previa ricostruzione dei periodi di fatturazione, dichiarare non dovuto l’ importo di Euro 70.415,71 o quello superiore, accertando in corso di causa; in subordine, domandava di condannare E -distribuzione S.p.A. al risarcimento del danno corrispondente ai tariffari di misura dell’energia elettrica, in ulteriore subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed E - [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della complessiva somma di Euro 140.813,43 ovvero di ogni ulteriore o differente somma accertata in corso di causa come dovuta in ragione della fornitura di energia elettrica di cui al contratto sottoscritto in data 5 febbraio 2015 e successivamente rinnovato negli anni, oltre agli interessi maturati dalla scadenza al saldo, in subordine, di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere tutte le somme in eccedenza anticipate nonché di dichiararla tenuta a rifonderle ogni ulteriore somma che fosse costretta a pagare all’opponente anche per spese legali e/o eventuale CTU; il Tribunale di Torino, prima, con la sentenza n. 2701/2020, e la Corte d'Appello, successivamente, con la sentenza n. 1154/2021 pubblicata in data 25 ottobre 2021, confermavano il decreto ingiuntivo e rigettavano le ulteriori domande risarcitorie e di manleva; segnatamente, il giudice di prime cure accertava la ricorrenza di un errore nel calcolo del consumo, prendeva atto che E- distribuzione aveva rimediato a detto errore il 14 novembre 2014 e che ne aveva portato a conoscenza la somministrata solo il 23 febbraio 2018, ma escludeva che l’errore di calcolo materiale, poi corretto, avesse dato luogo ad un inadempimento, perché erano stati fatturati solo i consumi effettivi; la sentenza di secondo grado ha giudicato inammissibile l’appello perché ha ritenuto: i) non impugnata dall’odierna ricorrente l’affermazione del Tribunale secondo cui vi era stata solo una correzione delle modalità di calcolo dei consumi effettivi; ii) non contestate le allegazioni con cui E – [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato che, non essendo possibile il passaggio di corrente ad alto voltaggio e amperaggio attraverso il contatore, era necessario installare dei riduttori compatibili con il contatore, i quali misuravano una quantità di energia elettrica minore di quella effettivamente consumata, e che, allo scopo di calcolare il consumo effettivo era necessario moltiplicare i consumi rilevati dal contatore con un valore di riduzione risultante dal rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico; iii) non contestate due delle tre fatture a fondamento del decreto ingiuntivo emesse successivamente alla comunicazione ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’erroneo calcolo dei consumi; iv) non contestata l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’errore materiale del calcolo dei consumi non costituiva inadempimento e che non vi erano, dunque, i presupposti per ottenere il risarcimento del danno; ha giudicato infondato l’appello nella parte in cui contestava che non vi fosse prova del momento in cui si era verificato l’erroneo calcolo dei consumi, perchè: v) la variazione risaliva al novembre 2014, come risultava dal verbale di verifica n.

D0680 93775Z , benchè esso indicasse come cliente [OSCURATO:SOCIETA]., visto che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA] era del 2015, quindi, era successivo alla verifica e che codice utente, matricola contatore, codice misuratore coincidevano con quelli oggetto delle verifiche successive del 2018; vi) gruppo di misura e riduttori assolvono funzioni diverse, perciò non vi era obbligo di [OSCURATO:SOCIETA] di avvertire la somministrata della sostituzione dei riduttori, tant’è che la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura era avvenuta in contraddittorio con un incaricato della odierna ricorrente; vii) era irrilevante, trattandosi di moduli prestampanti, che in essi continuasse a figurare la costante k 400 e non la k 800, sostituita alla prima nel 2014; viii) non era pertinente l’evocazione dell’art. 11.2 della delibera dell’Authority 200/1999, perché, come già si è detto, erano stati sostituiti solo i riduttori e non i gruppi di misura, la sostituzione era avvenuta prima che [OSCURATO:SOCIETA] stipulasse il contratto di somministrzione, perciò non aveva diritto di essere avvertita; ix) l’eventuale lesione del diritto all’informazione non le dava il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni di cui risultava avere in concreto beneficato; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino, formulando un solo articolato motivo; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed E- distribuzione; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) la società [OSCURATO:SOCIETA] deduce “violazione e falsa applicazione della deliberazione 200/99 dell’AEEG per omessa comunicazione all’utente dell’avvio del procedimento di rilevazione dei consumi e del diritto alla informativa derivante dalla efficacia dell’unico contratto stipulato in data 5 febbraio 2015 -art. 360 comma 1 n. 3 cpc.”; l’errore della Corte territoriale consisterebbe nell’aver ammesso che la variazione dei consumi era dipesa da un errore tecnico della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., corretto nel 2004, ma non annotato nelle fatture successivamente emesse, che nel 2017 [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l’esigenza di una nuova verifica che però non era stata effettuata, e nell’aver ritenuto ciononostante irrilevante la circostanza che la somministrata non fosse stata informata dell’intervento di sostituzione dei riduttori, atteso che all’epoca dei fatti la stessa non era titolare dell’utenza e che il difetto di informazione non le dava il diritto di sospendere il pagamento dell’energia somministrata, essendo stato giudizialmente provato il credito della somministrante azionato in giudizio; la società ricorrente sostiene, invece, che sarebbe stata violata la direttiva di cui alla delibera 200/99, la quale prevedrebbe (art. 11.2) il diritto del cliente di ottenere una completa informazione prima di procedere all’eventuale pagamento dei corrispettivi richiesti, comportante oltre a dettagliate e chiare spiegazioni relative alle modalità di ricostruzione dei consumi, anche una garanzia relativa al fatto che l’esercente provveda alla rimozione del gruppo di misura guasto solo dopo che il cliente vi abbia consentito per iscritto, essendo irrilevante il fatto che il gruppo di misura non fosse guasto, ma impostato dal fornitore per errore con una variante errata del fattore K, atteso che detto errore incide sulle prestazioni sinallagmatiche cui le parti si sono impegnate a seguito della stipula del contratto di fornitura; in aggiunta, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore per non avere rilevato la sua mancata partecipazione al procedimento di rettifica con successiva adesione del diverso corrispettivo del contratto di fornitura stipulato. il motivo è inammissibile: non ottempera alle prescrizioni dettate dall'art. 366, comma 1°, n. 4, c.p.c., per il quale i motivi di cassazione debbono specificamente raccordarsi alle norme di diritto delle quali si denunzia la violazione o la falsa applicazione (non si comprende invero quale sia la norma di diritto su cui il motivo si fonda); peraltro, anche a volere considerare la la delibera dell’AEEG n. 200/1999, la ricorrente non illustra come, nella formazione del proprio convincimento, il secondo giudice avrebbe violato o falsamente applicatola detta delibera; a p. 17 la sentenza ha preso in considerazione l’art. 11.2 della suddetta delibera e lo ha ritenuto irrilevante, perché nel caso di specie non era stato sostituto il gruppo di misura, ma i riduttori che - cfr. p. 15 - non influivano sui consumi reali; nessuno degli argomenti posti a supporto del ricorso risulta conducente né si confronta con detta statuizione; essi, infatti, si risolvono in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto che possano condurre ad una diversa, ma inammissibile, delibazione del merito della lite; nonostante la rubrica del motivo denunci il vizio di violazione di legge, il contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., peraltro, neppure spendibile nel caso di specie, stante la preclusione di cui all’’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ.; inoltre le tre rationes decidendi (sostituzione dei meri riduttori; all’epoca dei fatti la società non era titolare dell’utenza; il difetto di informazione non è fatto impeditivo del diritto di credito) non sono idoneamente impugnate ed evidente è soprattutto la mancata impugnazione della terza ratio decidendi; 2) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in euro 5.000,00 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11351/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Alessandria 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1154/2021, depositata in data 28/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. si opponeva al decreto n. 9429/2018 che le ingiungeva il pagamento di Euro 140.831,43 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e conveniva quest’ultima dinanzi al Tribunale di Torino, chiedeva di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., di revocare il decreto ingiuntivo, stante l’infondatezza delle pretese dell’opposta e, in via riconvenzionale, di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirle il danno quantificato nella misura di Euro 70.415,71 o in quella superiore accertata in corso di causa, stante il suo inadempimento contrattuale, e, previa ricostruzione dei periodi di fatturazione, dichiarare non dovuto l’ importo di Euro 70.415,71 o quello superiore, accertando in corso di causa; in subordine, domandava di condannare E -distribuzione S.p.A. al risarcimento del danno corrispondente ai tariffari di misura dell’energia elettrica, in ulteriore subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed E - [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della complessiva somma di Euro 140.813,43 ovvero di ogni ulteriore o differente somma accertata in corso di causa come dovuta in ragione della fornitura di energia elettrica di cui al contratto sottoscritto in data 5 febbraio 2015 e successivamente rinnovato negli anni, oltre agli interessi maturati dalla scadenza al saldo, in subordine, di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere tutte le somme in eccedenza anticipate nonché di dichiararla tenuta a rifonderle ogni ulteriore somma che fosse costretta a pagare all’opponente anche per spese legali e/o eventuale CTU; il Tribunale di Torino, prima, con la sentenza n. 2701/2020, e la Corte d'Appello, successivamente, con la sentenza n. 1154/2021 pubblicata in data 25 ottobre 2021, confermavano il decreto ingiuntivo e rigettavano le ulteriori domande risarcitorie e di manleva; segnatamente, il giudice di prime cure accertava la ricorrenza di un errore nel calcolo del consumo, prendeva atto che E- distribuzione aveva rimediato a detto errore il 14 novembre 2014 e che ne aveva portato a conoscenza la somministrata solo il 23 febbraio 2018, ma escludeva che l’errore di calcolo materiale, poi corretto, avesse dato luogo ad un inadempimento, perché erano stati fatturati solo i consumi effettivi; la sentenza di secondo grado ha giudicato inammissibile l’appello perché ha ritenuto: i) non impugnata dall’odierna ricorrente l’affermazione del Tribunale secondo cui vi era stata solo una correzione delle modalità di calcolo dei consumi effettivi; ii) non contestate le allegazioni con cui E – [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato che, non essendo possibile il passaggio di corrente ad alto voltaggio e amperaggio attraverso il contatore, era necessario installare dei riduttori compatibili con il contatore, i quali misuravano una quantità di energia elettrica minore di quella effettivamente consumata, e che, allo scopo di calcolare il consumo effettivo era necessario moltiplicare i consumi rilevati dal contatore con un valore di riduzione risultante dal rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico; iii) non contestate due delle tre fatture a fondamento del decreto ingiuntivo emesse successivamente alla comunicazione ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’erroneo calcolo dei consumi; iv) non contestata l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’errore materiale del calcolo dei consumi non costituiva inadempimento e che non vi erano, dunque, i presupposti per ottenere il risarcimento del danno; ha giudicato infondato l’appello nella parte in cui contestava che non vi fosse prova del momento in cui si era verificato l’erroneo calcolo dei consumi, perchè: v) la variazione risaliva al novembre 2014, come risultava dal verbale di verifica n. D0680 93775Z , benchè esso indicasse come cliente [OSCURATO:SOCIETA]., visto che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA] era del 2015, quindi, era successivo alla verifica e che codice utente, matricola contatore, codice misuratore coincidevano con quelli oggetto delle verifiche successive del 2018; vi) gruppo di misura e riduttori assolvono funzioni diverse, perciò non vi era obbligo di [OSCURATO:SOCIETA] di avvertire la somministrata della sostituzione dei riduttori, tant’è che la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura era avvenuta in contraddittorio con un incaricato della odierna ricorrente; vii) era irrilevante, trattandosi di moduli prestampanti, che in essi continuasse a figurare la costante k 400 e non la k 800, sostituita alla prima nel 2014; viii) non era pertinente l’evocazione dell’art. 11.2 della delibera dell’Authority 200/1999, perché, come già si è detto, erano stati sostituiti solo i riduttori e non i gruppi di misura, la sostituzione era avvenuta prima che [OSCURATO:SOCIETA] stipulasse il contratto di somministrzione, perciò non aveva diritto di essere avvertita; ix) l’eventuale lesione del diritto all’informazione non le dava il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni di cui risultava avere in concreto beneficato; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino, formulando un solo articolato motivo; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed E- distribuzione; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) la società [OSCURATO:SOCIETA] deduce “violazione e falsa applicazione della deliberazione 200/99 dell’AEEG per omessa comunicazione all’utente dell’avvio del procedimento di rilevazione dei consumi e del diritto alla informativa derivante dalla efficacia dell’unico contratto stipulato in data 5 febbraio 2015 -art. 360 comma 1 n. 3 cpc.”; l’errore della Corte territoriale consisterebbe nell’aver ammesso che la variazione dei consumi era dipesa da un errore tecnico della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., corretto nel 2004, ma non annotato nelle fatture successivamente emesse, che nel 2017 [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l’esigenza di una nuova verifica che però non era stata effettuata, e nell’aver ritenuto ciononostante irrilevante la circostanza che la somministrata non fosse stata informata dell’intervento di sostituzione dei riduttori, atteso che all’epoca dei fatti la stessa non era titolare dell’utenza e che il difetto di informazione non le dava il diritto di sospendere il pagamento dell’energia somministrata, essendo stato giudizialmente provato il credito della somministrante azionato in giudizio; la società ricorrente sostiene, invece, che sarebbe stata violata la direttiva di cui alla delibera 200/99, la quale prevedrebbe (art. 11.2) il diritto del cliente di ottenere una completa informazione prima di procedere all’eventuale pagamento dei corrispettivi richiesti, comportante oltre a dettagliate e chiare spiegazioni relative alle modalità di ricostruzione dei consumi, anche una garanzia relativa al fatto che l’esercente provveda alla rimozione del gruppo di misura guasto solo dopo che il cliente vi abbia consentito per iscritto, essendo irrilevante il fatto che il gruppo di misura non fosse guasto, ma impostato dal fornitore per errore con una variante errata del fattore K, atteso che detto errore incide sulle prestazioni sinallagmatiche cui le parti si sono impegnate a seguito della stipula del contratto di fornitura; in aggiunta, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore per non avere rilevato la sua mancata partecipazione al procedimento di rettifica con successiva adesione del diverso corrispettivo del contratto di fornitura stipulato. il motivo è inammissibile: non ottempera alle prescrizioni dettate dall'art. 366, comma 1°, n. 4, c.p.c., per il quale i motivi di cassazione debbono specificamente raccordarsi alle norme di diritto delle quali si denunzia la violazione o la falsa applicazione (non si comprende invero quale sia la norma di diritto su cui il motivo si fonda); peraltro, anche a volere considerare la la delibera dell’AEEG n. 200/1999, la ricorrente non illustra come, nella formazione del proprio convincimento, il secondo giudice avrebbe violato o falsamente applicatola detta delibera; a p. 17 la sentenza ha preso in considerazione l’art. 11.2 della suddetta delibera e lo ha ritenuto irrilevante, perché nel caso di specie non era stato sostituto il gruppo di misura, ma i riduttori che - cfr. p. 15 - non influivano sui consumi reali; nessuno degli argomenti posti a supporto del ricorso risulta conducente né si confronta con detta statuizione; essi, infatti, si risolvono in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto che possano condurre ad una diversa, ma inammissibile, delibazione del merito della lite; nonostante la rubrica del motivo denunci il vizio di violazione di legge, il contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., peraltro, neppure spendibile nel caso di specie, stante la preclusione di cui all’’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ.; inoltre le tre rationes decidendi (sostituzione dei meri riduttori; all’epoca dei fatti la società non era titolare dell’utenza; il difetto di informazione non è fatto impeditivo del diritto di credito) non sono idoneamente impugnate ed evidente è soprattutto la mancata impugnazione della terza ratio decidendi; 2) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in euro 5.000,00 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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