CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16395/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 7792/2023, depositata il 26/9/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.TYQ03C700616/2015, con il quale, relativamente all’anno 2011, le eranostati contestate l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA,con conseguente rideterminazione in aumento di IRES, IRAP e IVA.2. La CTP di Caltanissetta rigettò il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettòl’appello, sul presupposto (per quanto in questa sede interessa) chel’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo nonNumero registro generale 8447/2024Numero sezionale 3065/2026Numero di raccolta generale 16395/2026Data pubblicazione 26/05/2026precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di unatransazione fiscale (nel caso di specie, non intervenuta).4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione degli artt. 160 ss. l.fall. (ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la [OSCURATO:SOCIETA] che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.Il motivo è infondato. Invero, l'apertura di un concordato preventivonon è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione aruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degliaccessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono lesanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla proceduraconcorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forzamaggiore estintiva dell'obbligazione (Cass., n. 24880/2020).Dalla sentenza di secondo grado (non censurata, sul punto, in sede dilegittimità) risulta che, al momento dell’emissione dell’avviso diaccertamento in discorso, non era intervenuta alcuna transazione fiscale,non constando (né venendo affermato dalla ricorrente) che l’Ufficiofinanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cuiall’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente. Ne consegueche non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributariosuscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento suddetto. P.Q.MNumero registro generale 8447/2024Numero sezionale 3065/2026Numero di raccolta generale 16395/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]