CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 48023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale partenopeo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa continuata e, con l'aumento ex art. 81 cod. pen. e la riduzione per la scelta del rito premiale, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa subordinando il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale liquidata in favore delle costituite parti civili; 2. ricorre per cassazione il difensore del Dante affidandosi a quattro motivi: 2.1 violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva che la Corte ha definito il processo con modalità "cartolare", benché proveniente dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era stato trattato "in presenza" e come tale avrebbe dovuto proseguire; aggiunge che, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva fatto pervenire istanza di differimento in presenza di un concomitante impegno professionale, giudicato tuttavia irrilevante proprio in considerazione della natura cartolare dell'udienza nonostante che tale istanza fosse stata inoltrata prima del decreto che, in data 4.10.2021, aveva "trasformato" il rito e sostenendo che non era stata presentata alcuna istanza di trattazione "in presenza"; segnala che in tal modo la Corte ha impedito al difensore di chiedere la trattazione del processo "in presenza" non potendo essere avanzata una siffatta istanza dal momento che era stata presentata una richiesta di differimento per concomitante impegno professionale; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 420ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione: ricorda che in data 19.1.2019 l'imputato aveva chiesto differirsi il processo, in quanto dimesso dall'ospedale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo essere stato ricoverato in séguito ad un grave incidente stradale occorsogli il 18.12.2018; riporta la diagnosi di dimissione del 5.1.2019 alla cui prognosi la Corte ha erroneamente fatto riferimento omettendo però di considerare gli ulteriori controlli di cui tuttavia non era stato possibile allegare la relativa documentazione, ma di cui sarebbe stato necessario tener conto alla luce della natura dei traumi che avevano determinato la impossibilità di deambulazione e di partecipare "parlando" al dibattimento; 2.3 violazione di legge in relazione all'art. 531 cod. proc. pen.: rileva che la data di consumazione dei reati contestati risale, al più, al 29.12.2014 e che la prima denunzia è invece del 15.5.2015 non risultando quando il Giacchetti ebbe i primi sospetti sulla falsità delle polizze ed essendo a carico del querelante la prova della tempestività della querela; 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione: osserva che la Corte di Appello non ha risposto alle doglianze articolate nel gravame di merito sostenendo che le persone offese avevano confermato che l'imputato si presentava come agente assicurativo, travisando così il contenuto delle querele e non tenendo conto che mai, nelle e-mail, egli si era qualificato in questi termini; richiama le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] giudicate dal Tribunale non attendibili con valutazione che è stata tuttavia dalla Corte attribuita all'imputato la cui buona fede era stata invece corroborata proprio dalle dichiarazioni della predetta oltre che dall'utilizzo di un dominio e di un IBAN a lui riferibile; insiste sul fatto che il Dante non era agente assicurativo ma mero procacciatore per conto della Busiello non potendo perciò concludere i contratti della cui sorte le persone offese si erano assunte consapevolmente il rischio; ribadisce che era la Busiello unica legittimata a predisporre i contratti da lui solo consegnati ai clienti; rileva che il Dante, non appena appreso della falsità dei contratti, aveva immediatamente interrotto i rapporti con la Busiello; sottolinea ancora come non sussistessero nel caso di specie gli estremi degli artifizi e dei raggiri;2.5 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva come il trattamento sanzionatorio non abbia tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente che andava invece considerato unitamente alla scarsa gravità ed entità del fatto- reato; segnala, inoltre, la mancata valutazione della condotta collaborativa del Dante che aveva consentito di rintracciare i soggetti che avevano procurato le false polizze assicurative; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso attesa la infondatezza dei motivi addotti; 5. il difensore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, per la conferma della sentenza di condanna dell'odierno ricorrente; 6. in data 8.9.2022 il difensore ha trasmesso una istanza di rinvio per legittimo impedimento consistente in un concomitante impegno professionale quale unico difensore di tale [OSCURATO:PERSONA] di fronte al Tribunale di Massa per la discussione di un processo relativo a più imputati tratti a giudizio per reati di oggettiva maggiore gravità. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale occorre dar conto della istanza di rinvio trasmessa dal difensore fondata sul concomitante impegno professionale quale unico difensore di un imputato nell'ambito di un complesso ed articolato processo che, all'udienza odierna, era stato fissato per la discussione. Poiché, come è pacifico, il difensore non ha in questa sede preventivamente e nei termini avanzato istanza di trattazione orale, è del tutto evidente che la (dedotta sua) impossibilità di presenziare all'udienza è circostanza del tutto irrilevante (cfr., ad esempio, e per quel che occorra, Sez. 4 - , Sentenza n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 - 01, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha avuto modo di chiarire che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa). In ogni caso, vale la pena di evidenziare che l'udienza presso il Tribunale di Massa in cui era stato disposto il differimento a quella odierna si era celebrata il giorno 6.7.2022 quando il difensore era già consapevole, per aver ricevuto l'avviso, della fissazione del presente processo in Cassazione non avendo tuttavia segnalato questa circostanza al giudice procedente. Per altro verso, dagli stessi verbali allegati al ricorso risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore si era fatto sostituire da un collega e che l'udienza odierna era stata fissata per la discussione di alcuni difensori tra cui non risulta quello istante. Tanto premesso in via pregiudiziale, il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Con il primo motivo la difesa denunzia infatti violazione di legge processuale e vizio di motivazione atteso che il processo sarebbe stato definito con modalità "cartolare" benché proveniente dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era stato trattato "in presenza" e come tale avrebbe dovuto proseguire, con conseguente nullità della decisione che è stata resa nonostante il difensore avesse fatto pervenire una istanza di differimento per concomitante impegno professionale, giudicato tuttavia irrilevante proprio in considerazione della natura cartolare della trattazione del processo e del rilievo secondo cui non era stata inoltrata alcuna istanza di trattazione orale. L'esame degli atti ha consentito di verificare che il decreto di citazione per il giudizio di appello aveva indicato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la trattazione del processo in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 del DL 149 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, perciò, in forma scritta salva la (pacificamente non presentata) istanza di trattazione orale da inoltrare nei termini di legge. Risulta, inoltre, che, in coerenza con la suddetta modalità di trattazione del processo, con istanza del 16.9.2021 (cfr., fg. 10) il difensore aveva presentato le proprie conclusioni scritte, eccependo che non gli erano pervenute le conclusioni del PG e che l'imputato non aveva ricevuto copia del decreto di citazione a giudizio; aveva pertanto sollecitato il differimento del processo e in ogni caso, aveva insistito per la riforma della sentenza per difetto dell'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato. Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tuttavia, si rileva la presenza del difensore e che la Corte, dando atto della fondatezza dell'eccezione relativa al mancato perfezionamento della notifica all'imputato, aveva differito il processo al 26.10.2021. Per quell'udienza, tuttavia, il difensore aveva avanzato istanza di rinvio per un concomitante impegno professionale consistente nell'essere l'unico difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in un processo in cassazione; la Corte di Appello ha disatteso la richiesta perché il processo, in mancanza di una tempestiva istanza di trattazione orale, doveva essere trattato in forma scritta ed aveva pertanto provveduto ai sensi dell'art. 23b1s della legge 176 del 2020. L'apparente "aporia" rappresentata dalla celebrazione "in presenza" dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si spiega, in realtà, con il succedersi dei diversi interventi normativi di "proroga" del regime processuale della trattazione "scritta" inaugurato dal DL 137 del 2020; in particolare, il riferimento è all'art.2 del DL 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge n. 126 del 16 settembre 2021 che, al primo comma, stabiliva che il regime emergenziale fosse prorogato fino al 31 dicembre 2021, ma al comma 2 dell'art. 7 prevedeva espressamente che "le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8- bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021."; poiché l'art. 23bis riguardava i processi da tenersi in Corte di Appello, per i quali si prevedeva la trattazione scritta, l'esclusione di tale modalità di trattazione fino al 30 settembre 2021 aveva perciò comportato che il processo, il 23.9.2021, dovesse essere trattato in udienza pubblica, come in effetti era puntualmente avvenuto. In altri termini, la successione di norme aveva comportato che il periodo compreso tra il 1° agosto 2021 ed il 30 settembre del 2021 aveva rappresentato una "parentesi" (in cui i processi erano stati trattati in forma "ordinaria") tra il periodo precedente e quello successivo in cui vigeva, ed aveva ripreso ad essere applicabile, il regime del processo "scritto". Nessuna conseguenza, perciò, poteva derivare dalla trattazione in forma "orale" avvenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché, come si è detto, a partire dal giorno 1.10.2021 sarebbe stata nuovamente vigente la procedura di cui all'art. 23bis del DL 137 del 2020. Rileva il collegio come la disciplina "ennergenziale" sia improntata e debba essere interpretata con riferimento alle ritenute esigenze di contenimento della pandemia che, come è avvenuto a partire dal marzo del 2020, ha visto il succedersi di misure di volta in volta "adattate" ai dati sulla diffusione del contagio ed alle evenienze che hanno visto alternarsi periodi di regressione a periodi di recrudescenza dei contagi e caratterizzati anche dall'avvento di nuove ed impreviste varianti, che hanno portato spesso e volentieri a modificare le misure sanitarie di contenimento e prevenzione del COVID-19 in termini inizialmente imprevisti.E' dunque in quest'ottica e secondo questa prospettiva che va letta ed interpretata la normativa processuale "di emergenza" che, proprio per questa sua natura, è stata adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti alla loro entrata in vigore. Al di là della "ratio" generale appena ribadita, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse: è sufficiente, in particolare, segnalare come l'intero testo del DL 137 del 2020 e della legge 176 di conversione faccia sempre riferimento non già al "processo" ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) all'"udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata. D'altra parte, lo stesso art. 23bis della legge 176 del 2020 aveva previsto delle disposizioni "transitorie" dettate, per l'appunto, proprio per i processi fissati in data antecedente la sua entrata in vigore: così, ad esempio, al comma 5 ove si stabilisce che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020": si tratta di una disposizione che tiene evidentemente conto della impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comma 4 ma che, in tal modo, e "a contrario", suppone necessariamente la applicazione della disciplina emergenziale nel caso di fissazione del processo intervenuta in data antecedente la adozione del provvedimento emergenziale e, dunque, ad un processo "nato" nelle forme ordinarie e, successivamente, per effetto della normativa di emergenza, da trattare nelle forme e con le modalità ivi previste. Ancor più il comma 7, in cui si stabilisce che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020": si tratta di una disposizione che tiene conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo. L'esame della giurisprudenza che si è in questi mesi confrontata con la disciplina emergenziale consente di trarre argomenti univocamente coerenti con le conclusioni sopra anticipate. Così, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438 ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte ha esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601 cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a) ... " e "... il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354)". Dal canto suo Sez. F - , Sentenza n. 31200 del 03/08/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281708 ha affermato che in tema di disciplina processuale da emergenza Covid-19,Ia previsione dell'art. 7, comma 2, dl. n. 105 del 2021, che, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. n. 137 del 2020, comporta, per i giudizi di legittimità la cui udienza di trattazione sia fissata tra il 10 agosto e il 30 settembre 2021, l'applicazione delle forme ordinarie codicistiche, riguarda sia i procedimenti in cui l'udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge, sia quelli per i quali l'udienza sia individuata successivamente, purché collocata nei due mesi indicati. Anche in tal caso, infatti, il principio applicato è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva. Nel caso di specie la discussione dell'appello, pur provenendo dall'udienza precedente rinviata per difetto di notifica all'imputato ed alla presenza del difensore, era stata fissata per il 26.10.2021 e, pertanto, con piena ed incondizionata applicabilità del regime stabilito dall'art. 23bis della più volte evocata legge 176 del 2020 con conseguente irrilevanza del dedotto impedimento del difensore a presenziare all'udienza. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa segnala, infatti, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore aveva chiesto il rinvio del processo per impedimento dell'imputato il quale era stato vittima di un grave incidente occorsogli il 18.12.2018 e che ne aveva comportato il ricovero in ospedale sino al giorno 5.1.2019; osserva che il Tribunale aveva fatto riferimento alla prognosi contenuta all'atto della dimissione dal nosocomio non tenendo conto della natura dei traumi e degli interventi subiti che, indipendentemente dalla impossibilità di produrre al momento ulteriore documentazione, doveva rendere manifesta la esistenza di un reale ed effettivo impedimento a comparire in aula. Se non ché, a prescindere da ogni altra considerazione, è lo stesso ricorso (cfr., pag. 2) a dare atto che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come, invero, quella del 15.6.2018) era stata di mero rinvio tanto che solo a quella successiva, del 17.5.2019, il giudice aveva ammesso il richiesto rito abbreviato ed aveva differito per la discussione all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni ed il processo era stato deciso. Ed è allora appena il caso di ribadire che quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art.185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 479 del 17/11/2015, Iero, Rv. 265854 - 01, entrambe rese in casi di dedotto impedimento del difensore; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 8365 del 26/09/2013, Piscioneri, Rv. 259033 - 01, in cui la Corte ebbe modo di chiarire che la dichiarazione di contumacia erronea, perché intervenuta nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione per altra causa sopravvenuta alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comporta una violazione del diritto di difesa, e quindi non dà luogo a nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se all'udienza in cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata svolta alcuna attività processuale e si è soltanto disposto il rinvio ad altra udienza; conf., Sez. 2, Sentenza n. 15417 del 12/03/2008, Cattaneo, Rv. 239792 - 01).3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con cui la difesa, denunziando la violazione del disposto di cui all'art. 531 cod. proc. pen., rileva che la data di consumazione dei reati contestati risalirebbe, al più, al 29.12.2014 e che la prima denunzia è invece del 15.5.2015 non risultando quando il Giacchetti ebbe i primi sospetti sulla falsità delle polizze ed essendo a carico del querelante la prova della tempestività della querela. È sufficiente, infatti, rilevare l'errore di diritto in cui è incorso il ricorrente nel supporre che sia a carico del querelante la prova della tempestività della querela e le conseguenze derivanti dalla impossibilità di accertare il momento di decorrenza del relativo termine; questa Corte, nel suo massimo consesso, ha infatti chiarito che, al contrario, è a carico dell'imputato, che la deduca, l'onere di provare la tardività della querela e non già al querelante quello di dimostrarne la tempestività (cfr., in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi ed altri, Rv. 272170-01). Va pur detto che la questione della tardività della querela non era stata dedotta con l'atto di appello: ed è condivisibile, peraltro, l'affermazione, ricorrente e largamente maggioritaria nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che - come nel caso di specie - comporta accertamenti di fatto che sono naturalmente devoluti al giudice di merito e che, in quanto non richiesti tempestivamente in quella sede, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847 - 01). 4. Il quarto motivo contiene a sua volta censure non consentite in questa sede. E' appena il caso di ribadire che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata e convincente - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). I rilievi contenuti nel quarto motivo del ricorso finiscono, invero, per proporre in questa sede le medesime questioni di merito che erano già state dedotte con l'atto di appello ed affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, per altro verso, saldamente ancorata alle risultanze processuali di cui si è dato puntuale atto. La Corte di Appello ha infatti motivato sostenendo che le tre persone offese, nelle rispettive querele, avevano rappresentato che il Dante si presentava loro proprio come agente assicurativo ed ha spiegato che, secondo la versione di costoro, le tariffe proposte erano sì vantaggiose ma non "stracciate"; in particolare, a smentire la ricostruzione difensiva circa la estraneità del ricorrente rispetto alla conclusione dei relativi contratti, era stato valorizzato il dato secondo cui i pagamenti venivano eseguiti su un conto corrente intestato alla madre del Dante, elemento fattuale che, in termini logicamente ineccepibili, ha indotto i giudici di merito ad escludere che egli potesse avere il ruolo di mero procacciatore ed intermediario nell'interesse di altri soggetti effettivi beneficiari dei pagamenti; già il Tribunale, peraltro, non aveva affatto trascurato di considerare le dichiarazioni della Busiello valutandole come grandemente sospette ma, nel contempo, escludendo che l'imputato potesse esser considerato una inconsapevole "longa manus" della donna. 5. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo del ricorso avendo la Corte di Appello motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulle quali, peraltro, il motivo di appello si era limitato ad affermazioni di carattere generico e di principio senza essere stato in grado di addurre elementi tali da giustificarne il riconoscimento. Non è inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con i- solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen,, 3, 17.11.2015 n. 9.836).6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. L'imputato va inoltre condannato a rifondere le spese di sostenute dalle costituite parti civili nel grado e che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu