CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24766/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 dicembre 1973 avverso l'ordinanza resa il 17 gennaio 2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Modena l'11 dicembre 2019, con cui è stata affermata la responsabilità per il reato di ricettazione e condannato alla pena di giustizia, con la concessione del beneficio della pena sospesa.. Il difensore con la richiesta di rescissione del giudicato sosteneva la mancata incolpevole conoscenza del processo da parte del condannato che sarebbe venuto a conoscenza del decreto penale solo in un momento successivo alla esecutività del decreto. [OSCURATO:PERSONA] infatti aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, che aveva ricevuto la notifica del decreto penale di condanna anche come domiciliatario del Milone. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha reso una motivazione insufficiente in merito alla istanza di rescissione avanzata dal ricorrente in quanto non vi è prova della effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte del condannato, posto che la notifica del decreto penale non è stata mai effettuata a mani personalmente ma solo presso il difensore di fiducia domiciliatario. Osserva il ricorrente che con recente ordinanza resa 1'8 agosto 2022 il GIP del Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza di restituzione in termini avanzata in quanto la notifica era stata effettuata soltanto presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario. L'assunto difensivo trova poi sostegno nel fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non accettare il mandato in relazione al procedimento esecutivo volto alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti del Milone. Il ricorrente ribadisce che la regolarità formale della notifica, avvenuta presso il difensore e non a mani dell'interessato, non è idonea ad integrare la prova dell'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato poiché correttamente la Corte ha osservato che l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento e, comunque, non ha dimostrato la sua impossibilità incolpevole di averne conoscenza. Non va trascurato che per ottenere la rescissione del giudicato non è sufficiente dimostrare un'eventuale nullità della notifica, ma occorre dimostrare che la nullità abbia cagionato la incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputata della pendenza del giudizio, nel senso che la ignoranza sia derivata da forza maggiore o da caso fortuito . E' stato infatti precisato che in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29660 del 27/03/2019 Cc. (dep. 08/07/2019 ) Rv. 276972 - 01) Già nel vigore della norma precedente , è stato affermato che sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen.,( oggi 629 bis cod.proc.pen.) quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. (Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016 ) Rv. 267947 - 01) Nel caso in esame l'imputato ha ricevuto notifica nel domicilio eletto e cioè presso il suo difensore di fiducia, che tale è rimasto nel corso dell'intero giudizio di cognizione. A nulla rileva poi la circostanza che il detto legale abbia rinunziato al mandato nella fase esecutiva del giudizio relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale . Non potrebbe comunque riconoscersi in capo al ricorrente un'incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento, posto che, anche aderendo alla ricostruzione della vicenda offerta dalla difesa, Milone utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto prendere contatti con il legale di fiducia da lui stesso indicato per conoscere il prosieguo del giudizio pendente a suo carico. 2.Alla stregua di questi principi si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D , i c 5 Borsellino i [OSCURATO:PERSONA] IL 7 3 GI