CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 36669/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso; udito, per i ricorrenti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri il 21 settembre 2021 che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., e li aveva condannati, entrambi,alla pena di due anni di reclusione edi 33.000,00 euro di multa . Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro,il 26 dicembre 2018,avrebbero sottoposto senza necessità a sevizie un animale di razza suina,in particolare legandolo per le zampe posteriori, agganciandolocon una corda ad un’autovettura e trascina ndol o lungouna strada pubblica, fino a cagionarne la morte. 2. Hannopresentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafeVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con att o sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivodi ricorso. Con il motivo, si denuncia violazione di leggee vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e) , cod. proc. pen., in r elazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 148 e601, comma 5, cod. proc. p en. , avuto riguardo all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello al difensore di fiduciadegli imputati. Si deduceche la Corte d’appello ha erroneamente dato atto della regolare esecuzionedelle citazioni di rito per l’udienza e proced ut o al la trattazione scritta del giudizio per l’assenza del la tempestiva richiesta di discuss ione orale . Si rappresenta che l’avviso di fissazione dell ’udienza non è stato notificato al difensoredegli imputati, dando luogo così ad un a nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e ss. cod. proc. pen.Si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza comporta una nullità assoluta del procediment o e , conseguentemente, della sentenza di secondo grado , perché viola il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa(si citano: Sez. 2, n. 3094 del 25/01/2023; Sez. 2, n. 2097 del 19/01/2023; Sez. 2, n. 24276 del 06/06/2023; Sez. 3, n. 14965 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che denuncia la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello, in ragione dell’omessa notifica al difensore dell’avviso relativo alla fissazione dello stesso,è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2.Nel giudizio di appello, l’avviso al difensore per informare lo stesso della trattazione del processo e della relativa data è adempimento previsto dalla legge come indefettibile, a norma dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Occorre osservare, inoltre, che, nella fisionomia delgiudizio di secondo grado , la notifica dell’avviso al difensoreè adempimento necessario perché consente allo stessodi partecipare all’udienza, se è stato già disposto che il processo venga trattato in forma orale, ovvero di esercitare il diritto potestativo di chiedere la trattazione orale, o, comunque, di interloquire per iscritto in caso di definizione nelle forme del c.d. “rito cartolare”. L’omessa notificazione al difensore dell’avviso relativo al giudizio di appello, seguita dalla mancanza di qualunque intervento del medesimo nel procedimento, quindi, determina l’integrazione della fattispecie di “ assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con la nullità assoluta ed insanabile. 3. Nella specie, emerge chiaramente dagli atti, e non è in alcun modo contestato, che non è stata effettuata alcuna notifica al l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unicodifensore di fiducia di entrambi gli imputati, in relazione agli avvisi di fissazione per il giudizio di appello. Invero, le certificazioni rilasciate dal registro informatizzato delle notifiche attestano, con riferimento ad entrambi gli avvisi (ossia quello relativo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e quello relativo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]), che, «dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica NON è stata correttamente effettuata». Entrambe le certificazioni, inoltre, precisano che vi è stata «[OSCURATO:PERSONA]». 4. In forza dei principi applicabili alla fattispecie, deve rilevarsi la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello nei confronti di entrambi gli attuali ricorrenti, per l’omessa notifica all’unico difensore degli avvisi al medesimo spettanti in ordine alla fissazione del processo di secondo grado. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda nuovamente alla trattazione del giudizio di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. Così deciso il 30/09/2025. Il Consigliere e