CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12989/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alla contestata aggravante prevista dall'art. 80 d. P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg 2- 3 sentenza impugnata e pag. 4 sentenza di primo grado); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.