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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08318/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza motivazione in relazione alla invocata maggiore diminuzione della pena per il delitto tentato.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito fatto riferimento alla "congruità" di essa; ritenuto che la doglianza si risolve in una non consentita censura in fatto rispetto alla scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito, nel prudente e motivato esercizio dei suo potere discrezionale; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza motivazione in relazione alla invocata maggiore diminuzione della pena per il delitto tentato. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito fatto riferimento alla "congruità" di essa; ritenuto che la doglianza si risolve in una non consentita censura in fatto rispetto alla scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito, nel prudente e motivato esercizio dei suo potere discrezionale; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 08318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris