CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle partir; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Foggia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione a plurime violazioni all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Da ciò consegue che il ricorso proposto personalmente dall'imputato deve essere dichiarato inammissibile. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta Aldo aceto [OSCURATO:PERSONA] A DEPOSITATO 2 6 MAG ;i li oggi. -----------------