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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22062/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERDONO' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIa o avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - imputati del delitto di tentato furto in abitazione aggravato e in concorso - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando un solo motivo il primo, e due motivi il secondo (segnatamente in punto di operata riqualificazione giuridica del fatto in assenza di contraddittorio e di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva); - che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, con dichiarazione in data 16 febbraio 2022, il procuratore speciale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che, pertanto, alla declaratoria d'inammissibilità occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. - che anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare alcunché in punto di responsabilità (come di contro pretende il ricorrente con l'eccezione di cui al primo motivo), in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che la residua doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]» aUa Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LAAlkum,u,k41.A DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERDONO' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIa o avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - imputati del delitto di tentato furto in abitazione aggravato e in concorso - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando un solo motivo il primo, e due motivi il secondo (segnatamente in punto di operata riqualificazione giuridica del fatto in assenza di contraddittorio e di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva); - che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, con dichiarazione in data 16 febbraio 2022, il procuratore speciale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che, pertanto, alla declaratoria d'inammissibilità occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. - che anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare alcunché in punto di responsabilità (come di contro pretende il ricorrente con l'eccezione di cui al primo motivo), in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che la residua doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]» aUa Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LAAlkum,u,k41.A DEPOS
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