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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 24030/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3141/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialein atti , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo , via [OSCURATO:PERSONA]. 28; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Responsabilità civile P.A. – Danni dadichiarazioni diffamatorie contenute nelle relazioni redatte dal [OSCURATO:PERSONA] (SCO) della Polizia di Stato - Domanda risarcitoria.

UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.avverso la sentenza n. 339/2019 del la CORTE D ’ APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicata il 29/05/2019; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa 1.Con sentenza n. 339 del 29 maggio 2019 la Corte d' a ppello di Caltanis s etta, decidendo in sede di rinvio, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] edin via incidentale dal Ministero dell’Interno, condannando quest’ultimo al pagamento in favore del predetto attore della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi dalla sentenza all’effettivo soddisfo, dichiarando integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti. 2.La vicenda in esame prende le mosse dall’ atto di citazione notificato il 12 giugno 1998, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Calt anissetta il Ministero dell'Interno,chiedendone la condanna al risarcimento del danno per le dichiarazioni diffamatorie contenute nelle relazioni redatte dal [OSCURATO:PERSONA] (SCO) della Polizia di Stato del 19 agosto 1992 e del 6 novembre 1992, nel quadro delle indagini svolte all’indomani della strage di Capaci del 23 maggio 1992.

2.1. Con pronunzia del 27 gennaio 2006 il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto , condanna to il Ministero dell’interno al pagamento della somma di Euro 95.000,00 oltre interessi al tasso legale, dalla data della pubblicazione della UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.sentenza al pagamento effettivo, con condanna alla rifusione all'attore delle spese di lite.

2.2. Avverso la decisione di prime cure, l’originario attore aveva propostoappello, cui aveva resist ito il Ministero, proponendo appello incidentale; e la Corte d ’a ppello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 25 giugno 2012, aveva rigettato entrambi i gravami: in particolare, veniva respinta l'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero, accertate come diffamatorie solo talune notizie secondarie contenutenelle predette relazioni, e conferma t o , nel quantum , il risarcimento del danno riconosciuto all' attore originario, appellante principale,dal giudice di prime cure.

2.3. Avverso la decisione della Corte d’ appello, i l Ministero aveva proposto ricorso per la cassazione ed il controricorrente replicatocon controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale. 2.4.La Corte di c assazione , con sentenza n. 14447 /2017, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale proposto dalla difesa erariale,aveva cassato la sentenza impugnata in relazione a l motivo accolto e rinviato alla Corte d ’a ppello di Caltanis s etta , in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità. 2.5.L’originario attore aveva riassunto il giudizio, chiedendo la riforma delia sentenza del Tribunale e l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado.

Il Ministero si era costituito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte.

Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, sulla base dei principi affermati dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente,ha ritenuto che «l’unica affermazione che può ritenersi lesiva delle qualità morali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è quella relativa al suo interesse nella clinica omonima» (pag. 7 della sentenza impugnata), ritenendo , viceversa, non lesive le restanti affermazioni ed in particolare: l’aver attribui to al Maira la qualità di collega di studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di colleghi, seppure UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.non di studio; l’aver annotato la circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si occupasse anche di processi di mafia; ed infine , la presunta parentela con i pregiudicati Guido e [OSCURATO:PERSONA] che non poteva costituire motivo di lesione del patrimonio morale del danneggiato, posto che l e affermazioni era no, per un verso, estremamente generiche,e per l’altro, fondate sulla creazione di un legame di parentela che prescinde da un ’ attività volontaria de l soggettocoinvolto.

Pertanto, il giudice d’appello,ritenuta di lieve entità la portata offensiva della annotazione de qua, ha ridotto l’entità del quantum risarcitorio ed infine ha ritenuto coperte da giudicato , poich é non censurate dall'appellante principale , le doglianze dello stesso quanto «alla inadeguatezza della commisurazione del danno non patrimoniale ad opera del primo giudice e, segnatamente che: 1) molti clienti gli avevano revocato il mandato; 2) aveva subito gravi disagi psichicì e fisici; 3) la sua relazione con ì figli era divenuta - per lungo tempo molto difficoltosa vista la pubblica immagine distorta con cui gli stessi sì erano dovuti confrontare; 4) aveva subito l'isolamento dal contesto sociale in cui aveva vissuto; 5) aveva assistito al calo del consenso elettorale» (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.Avverso la decisione della Corte d ’ appello di Caltanissetta , [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministerodell’Interno.

Ai fini della decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.all'articolo 23, commi 8 - bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

Partericorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso , i l ricorren te lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 , comma 1, n n. 3 e 5 degli artt. 383, 384 e 394, 370 e 371 c.p.c. in relazione agli art t. 115 e 116 c.p.c., 2059, 1226, 2947, 2053, 2043 c.c. ed art. 68 Cost.nella precedente formulazione.

2. Con il secondo motivo , denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dei principi in tema di risarcimento per fatti illeciti e dei principi generali in ordine alla liquidazione degli interessi ed alla misura.

Va evidenziato che il ricorrente formula,munendoli di rubrica, partitamente, i motivi di ricorso soltanto a pag. 125 dell’atto di ricorsoe li illustra in modo unitario nelle tre pagine successive ( da pag. 126 a pag. 129), lamenta ndo che la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi in diritto fissati dalla Corte di legittimità nei punti 3 e 4 della sentenzadi rinvio, per un verso, non valutando il contenuto delle notizie diffamatorie nel complesso, ma esaminandole partitamente in guisa tale da diminuirne la portata e gravità; nello specifico lamenta che la Cort e di rinvio non avrebbe considerato quanto emerso dalla istruttoria dei precedenti gradi del merito, ove erano stati ritenuti provato i pregiudizi e i conseguenti danni derivategli nel contesto familiare, professionale, sociale, istituzionale e politico;il giudice d’appello in sede di rinvio avrebbe UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.inoltre fissato al ribasso l'entità del risarcimento disponendo, in modo ingiustificato la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio; avrebbe escluso il carattere diffamatorio delle affermazioni, tra l’altro non vere, utilizzate nella vicenda dallo SCO, mediante argomentazioni offensive; per altro verso, non avrebbe scrutinato le questioni oggetto dei motivi di ricorso incidentale ritenuti assorbiti dalla Corte di legittimità, motivi puntualmente proposti, “come emerge dagli atti di causa” sia innanzi questa Corte sia avanti la Corte d’appello di Caltanissetta, sia per ultimo, con l'odierno ricorso per Cassazione. 4.Preliminarmente va rilevato , come correttamente posto in evidenza anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, che il ricorso è redatto con la tecnica dell’assemblaggio, più volte stigmatizzata da questa Corte, come tecnica di redazione dell’atto impugnatorio non rispondente al principio della sommaria esposizione dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.3 c.p.c..

Nel caso in esame, la valutazione di non conformità formale della redazione dell’atto di impugnazione al ricordato principio non può essere superata neppure aderendo all’invito d elle recenti pronunzie della Corte di Strasburgo (per tutte, Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c.

Italia) a non procedere all’esame in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi esso tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).

Ebbene, il ricorso si dipana per 124 pagine giustappone ndo una serie di documenti riprod otti integralmente, senza l'enunciazione delle relative argomentazioni espresse mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte( in tal senso, tra tante, da ultimo , [OSCURATO:PERSONA].

L . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26837).

5. Sebbene tale rilievo sia dirimente e possa condurre de plano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, i tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente attese le evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili anche sottoaltri profili.

Essi, difatti,vengono soltanto enunciati, essendosi limitat o il ricorrente a rubricarli a pag. 125, oltretutto senza specifica numerazione,non rispettando neppure il principio sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. , secondo cui va data, per ciascuno dei motivi, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti e delle norme di diritto su cui si fondano.

Ledoglianze contenute nelle pagine da 126 a pag. 129 , oltre ad essere formulate in modo aspecifico e generico, denunciano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi in diritto fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione,nei punti 3 e 4, senza dare conto ancora una volta del contenuto dei medesimi e limitandosi a lamentare l’ esame parcellizzato delle emergenze probatorie che avrebbe portato il Giudice del rinvio a diminuir n e la portata e gravità , così da fissare poi “ al ribasso l'entità del risarcimento ” ; p ure la doglianza formulata sul modo ingiustificato secondo cui è stata effettuata la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio non è prospettata come censura singola, bensì solo come elemento corroborantedella precedente censura sulla riduzione del quantum UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.risarcitorio.

In proposito, inoltre, parte ricorrente si riporta genericamente ai motivi puntualmente proposti “come emerge dagli atti di causa” e come formulati sia d avanti la Corte d ’a ppello di Caltanissetta, sia per ultimo, con l'odierno ricorso davanti la Corte di Cassazione , senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata che , sul punto , aveva ritenuto coperte da giudicato, poich é non censurate dall'appellante principale , le doglianze dello stesso riproposte con il ricorso per cassazione in ordine alle ulteriori conseguenze subìte a seguito della diffusione di quelle informazioni (la revoca del mandato da parte dei clienti, conseguiti disagi psichicì e fisici; le difficoltà relazionari con ì figli l’isolamento dal contesto sociale in cui aveva vissuto ed il calo del consenso elettorale).

Infine, la mancata disamina dei motivi già oggetto del pregresso ricorso incidentale è censura priva di specificità, ove non si voglia rilevare che quelli sono stati comunque assorbiti dalla piena riconsiderazione di an e di quantum debeatur da parte del giudice del rinvio; mentre altrettanto irrimediabilmente generica è la doglianza articolata in punto di compensazione.

5. In definitiva, il ricorso è inammissibile. 6.La parte ricorrente va condannat a a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione e liquidate come da dispositivosecondo il principio di soccombenza .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Per questi motivi La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrent e , che liquida in complessivi Euro UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.2500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3141/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialein atti , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo , via [OSCURATO:PERSONA]. 28; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Responsabilità civile P.A. – Danni dadichiarazioni diffamatorie contenute nelle relazioni redatte dal [OSCURATO:PERSONA] (SCO) della Polizia di Stato - Domanda risarcitoria. UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.avverso la sentenza n. 339/2019 del la CORTE D ’ APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicata il 29/05/2019; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.Con sentenza n. 339 del 29 maggio 2019 la Corte d' a ppello di Caltanis s etta, decidendo in sede di rinvio, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] edin via incidentale dal Ministero dell’Interno, condannando quest’ultimo al pagamento in favore del predetto attore della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi dalla sentenza all’effettivo soddisfo, dichiarando integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti. 2.La vicenda in esame prende le mosse dall’ atto di citazione notificato il 12 giugno 1998, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Calt anissetta il Ministero dell'Interno,chiedendone la condanna al risarcimento del danno per le dichiarazioni diffamatorie contenute nelle relazioni redatte dal [OSCURATO:PERSONA] (SCO) della Polizia di Stato del 19 agosto 1992 e del 6 novembre 1992, nel quadro delle indagini svolte all’indomani della strage di Capaci del 23 maggio 1992. 2.1. Con pronunzia del 27 gennaio 2006 il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto , condanna to il Ministero dell’interno al pagamento della somma di Euro 95.000,00 oltre interessi al tasso legale, dalla data della pubblicazione della UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.sentenza al pagamento effettivo, con condanna alla rifusione all'attore delle spese di lite. 2.2. Avverso la decisione di prime cure, l’originario attore aveva propostoappello, cui aveva resist ito il Ministero, proponendo appello incidentale; e la Corte d ’a ppello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 25 giugno 2012, aveva rigettato entrambi i gravami: in particolare, veniva respinta l'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero, accertate come diffamatorie solo talune notizie secondarie contenutenelle predette relazioni, e conferma t o , nel quantum , il risarcimento del danno riconosciuto all' attore originario, appellante principale,dal giudice di prime cure. 2.3. Avverso la decisione della Corte d’ appello, i l Ministero aveva proposto ricorso per la cassazione ed il controricorrente replicatocon controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale. 2.4.La Corte di c assazione , con sentenza n. 14447 /2017, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale proposto dalla difesa erariale,aveva cassato la sentenza impugnata in relazione a l motivo accolto e rinviato alla Corte d ’a ppello di Caltanis s etta , in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità. 2.5.L’originario attore aveva riassunto il giudizio, chiedendo la riforma delia sentenza del Tribunale e l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. Il Ministero si era costituito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, sulla base dei principi affermati dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente,ha ritenuto che «l’unica affermazione che può ritenersi lesiva delle qualità morali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è quella relativa al suo interesse nella clinica omonima» (pag. 7 della sentenza impugnata), ritenendo , viceversa, non lesive le restanti affermazioni ed in particolare: l’aver attribui to al Maira la qualità di collega di studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di colleghi, seppure UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.non di studio; l’aver annotato la circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si occupasse anche di processi di mafia; ed infine , la presunta parentela con i pregiudicati Guido e [OSCURATO:PERSONA] che non poteva costituire motivo di lesione del patrimonio morale del danneggiato, posto che l e affermazioni era no, per un verso, estremamente generiche,e per l’altro, fondate sulla creazione di un legame di parentela che prescinde da un ’ attività volontaria de l soggettocoinvolto. Pertanto, il giudice d’appello,ritenuta di lieve entità la portata offensiva della annotazione de qua, ha ridotto l’entità del quantum risarcitorio ed infine ha ritenuto coperte da giudicato , poich é non censurate dall'appellante principale , le doglianze dello stesso quanto «alla inadeguatezza della commisurazione del danno non patrimoniale ad opera del primo giudice e, segnatamente che: 1) molti clienti gli avevano revocato il mandato; 2) aveva subito gravi disagi psichicì e fisici; 3) la sua relazione con ì figli era divenuta - per lungo tempo molto difficoltosa vista la pubblica immagine distorta con cui gli stessi sì erano dovuti confrontare; 4) aveva subito l'isolamento dal contesto sociale in cui aveva vissuto; 5) aveva assistito al calo del consenso elettorale» (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.Avverso la decisione della Corte d ’ appello di Caltanissetta , [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso il Ministerodell’Interno. Ai fini della decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.all'articolo 23, commi 8 - bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Partericorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i l ricorren te lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 , comma 1, n n. 3 e 5 degli artt. 383, 384 e 394, 370 e 371 c.p.c. in relazione agli art t. 115 e 116 c.p.c., 2059, 1226, 2947, 2053, 2043 c.c. ed art. 68 Cost.nella precedente formulazione. 2. Con il secondo motivo , denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi. 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dei principi in tema di risarcimento per fatti illeciti e dei principi generali in ordine alla liquidazione degli interessi ed alla misura. Va evidenziato che il ricorrente formula,munendoli di rubrica, partitamente, i motivi di ricorso soltanto a pag. 125 dell’atto di ricorsoe li illustra in modo unitario nelle tre pagine successive ( da pag. 126 a pag. 129), lamenta ndo che la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi in diritto fissati dalla Corte di legittimità nei punti 3 e 4 della sentenzadi rinvio, per un verso, non valutando il contenuto delle notizie diffamatorie nel complesso, ma esaminandole partitamente in guisa tale da diminuirne la portata e gravità; nello specifico lamenta che la Cort e di rinvio non avrebbe considerato quanto emerso dalla istruttoria dei precedenti gradi del merito, ove erano stati ritenuti provato i pregiudizi e i conseguenti danni derivategli nel contesto familiare, professionale, sociale, istituzionale e politico;il giudice d’appello in sede di rinvio avrebbe UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.inoltre fissato al ribasso l'entità del risarcimento disponendo, in modo ingiustificato la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio; avrebbe escluso il carattere diffamatorio delle affermazioni, tra l’altro non vere, utilizzate nella vicenda dallo SCO, mediante argomentazioni offensive; per altro verso, non avrebbe scrutinato le questioni oggetto dei motivi di ricorso incidentale ritenuti assorbiti dalla Corte di legittimità, motivi puntualmente proposti, “come emerge dagli atti di causa” sia innanzi questa Corte sia avanti la Corte d’appello di Caltanissetta, sia per ultimo, con l'odierno ricorso per Cassazione. 4.Preliminarmente va rilevato , come correttamente posto in evidenza anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, che il ricorso è redatto con la tecnica dell’assemblaggio, più volte stigmatizzata da questa Corte, come tecnica di redazione dell’atto impugnatorio non rispondente al principio della sommaria esposizione dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.3 c.p.c.. Nel caso in esame, la valutazione di non conformità formale della redazione dell’atto di impugnazione al ricordato principio non può essere superata neppure aderendo all’invito d elle recenti pronunzie della Corte di Strasburgo (per tutte, Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia) a non procedere all’esame in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi esso tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). Ebbene, il ricorso si dipana per 124 pagine giustappone ndo una serie di documenti riprod otti integralmente, senza l'enunciazione delle relative argomentazioni espresse mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte( in tal senso, tra tante, da ultimo , [OSCURATO:PERSONA]. L . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26837). 5. Sebbene tale rilievo sia dirimente e possa condurre de plano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, i tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente attese le evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili anche sottoaltri profili. Essi, difatti,vengono soltanto enunciati, essendosi limitat o il ricorrente a rubricarli a pag. 125, oltretutto senza specifica numerazione,non rispettando neppure il principio sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. , secondo cui va data, per ciascuno dei motivi, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti e delle norme di diritto su cui si fondano. Ledoglianze contenute nelle pagine da 126 a pag. 129 , oltre ad essere formulate in modo aspecifico e generico, denunciano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi in diritto fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione,nei punti 3 e 4, senza dare conto ancora una volta del contenuto dei medesimi e limitandosi a lamentare l’ esame parcellizzato delle emergenze probatorie che avrebbe portato il Giudice del rinvio a diminuir n e la portata e gravità , così da fissare poi “ al ribasso l'entità del risarcimento ” ; p ure la doglianza formulata sul modo ingiustificato secondo cui è stata effettuata la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio non è prospettata come censura singola, bensì solo come elemento corroborantedella precedente censura sulla riduzione del quantum UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.risarcitorio. In proposito, inoltre, parte ricorrente si riporta genericamente ai motivi puntualmente proposti “come emerge dagli atti di causa” e come formulati sia d avanti la Corte d ’a ppello di Caltanissetta, sia per ultimo, con l'odierno ricorso davanti la Corte di Cassazione , senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata che , sul punto , aveva ritenuto coperte da giudicato, poich é non censurate dall'appellante principale , le doglianze dello stesso riproposte con il ricorso per cassazione in ordine alle ulteriori conseguenze subìte a seguito della diffusione di quelle informazioni (la revoca del mandato da parte dei clienti, conseguiti disagi psichicì e fisici; le difficoltà relazionari con ì figli l’isolamento dal contesto sociale in cui aveva vissuto ed il calo del consenso elettorale). Infine, la mancata disamina dei motivi già oggetto del pregresso ricorso incidentale è censura priva di specificità, ove non si voglia rilevare che quelli sono stati comunque assorbiti dalla piena riconsiderazione di an e di quantum debeatur da parte del giudice del rinvio; mentre altrettanto irrimediabilmente generica è la doglianza articolata in punto di compensazione. 5. In definitiva, il ricorso è inammissibile. 6.La parte ricorrente va condannat a a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione e liquidate come da dispositivosecondo il principio di soccombenza . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrent e , che liquida in complessivi Euro UP26.05.2023 Ric. n. 3141/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.2500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 24030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris