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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02595/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1091 8 / 20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv.ti MODESTINO ACONEe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 29802/2023, pubblicatail 27 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, ai sensi dell’ art. 391 - bis c.p.c., l a revocazione della sentenza n. 29802 /202 3 di questa Corte , che ha confermato la pronunzia resa dalla Corte d’appello di Salernoall’esito di un lungo e articolato contenzioso,concernente la proprietà di alcuni immobili oggetto di lascito ereditario da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Belmontee le successive vicende traslative dei medesimi beni .

La sentenza d’appello, in particolare, avevaaccolto la domanda di nullità dei contratti di trasferimento della proprietà di tali immobili, formulata dal nudo proprietario [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nei confronti dei relativi acquirenti e dei loro aventi causa; aveva respinto, inoltre,la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da questi ultimi.

Più specificamente, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, aveva ritenuto la nullità del primo atto negoziale, consistito in un’autorizzazione a vendere, e dei conseguenti atti traslativi della proprietà, travolti dalla mancanza del potere dispositivo in capo al venditore originario; e ciòper effetto del giudicato formatosi sul punto in seguito al la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1222/2006, resa in giudizio frale stesse parti e divenuta definitiva .

2. Nel confermare tale decisione, laCorte di cassazione ha ritenuto che si fosse in effetti formato il giudicato sull’operato fraudolento del primo disponente e sulla conoscibilità della frode da parte degli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela, né potevano invocare a loro vantaggio lo stato di buona fede.

Ha poi rilevato , quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, che il possesso era stato interrotto dalla notifica di atti di citazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte alla società semplice [OSCURATO:PERSONA] e C., idonea a spiegare effetto anche nei confronti delle altre persone fisichecoinvolte nella vicenda traslativa.

3. Il ricorso per revocazione sviluppa due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Belmonteha depositato controricorso; i restanti intimati non hanno svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.

La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente assume che la pronunzia impugnata, statuendo in ordine all’efficacia digiudicato della sentenza resa dalla Corte d’appello di Bologna e, in particolare, nel ritenere la qualità di parte in capo a Famab, avente causa di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio.

La decisionein questione, infatti, aveva accertato l o stato di mala fede solo in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., originaria acquirente, tra i soci della quale non vi era [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il motivo è inammissibile.

Com’è noto,la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è consentita solo ove si assuma che la sentenza sia viziatada errore di fatto ex art. 395, primocomma, num. 4, c.p.c.

L’errore revocatorio presuppone , pertanto , che la decisione impugnata si fondi sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce a escludere o ad affermare ; il rimedio della revocazione non è invece consentito ove si assum a che la decisione impugnata discenda da dall’apprezzamentoo dall’interpretazione di risultanze processuali, che sono frutto di un’attività valutativa e non di un giudizio di fatto ( in questi termini si vedano Cass. 22/6/2007, n. 14608 e Cass.28/6/2005, n. 13915; più di recente, Cass. n. 22/1/2025, n. 7584).

L’errore, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali(così, fra le altre, Cass. 5/4/2017, n. 8828, Cass. 26/9/2013, n. 22080; da ultimo, Cass. 30/5/2025, n. 33594).

Nel caso di specie, la doglianza ha a oggetto il corretto intendimento, da parte di questa Corte , della portata della sentenza della Corte d’appello di Bologna, nell’ottica della tesi difensiva propugnata dalla ricorrentenel corso dell’intero giudizio, ovvero la sua estraneità all’operazione negoziale viziata da invalidità.

Il sindacato richiesto, dunque, è relativo al l’attività di interpretazione e valutazione di atti, e non al l’affermazione dell’esistenza o inesistenza di una circostanza esclusa o acclarata dalla realtà processuale.

Inoltre, la C assazione afferma costantemente che l’errore revocatorio non può sussistere quando la denun z ia della parte ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un giudicato.

Il giudicato, infatti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche(così Cass. 21/3/2025, n. 7584; nello stesso senso, Cass. 5/5/2017, n. 10930, Cass. 13/1/2015, n. 321).

Il motivo, pertanto, non denuncia un vizio rilevante quale errore di fatto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente assume che questa Corte sarebbe incorsa in errore revocatorio anche nel ritenereche la notifica degli atti di citazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] e Co.) sia stataidonea a interrompere il decorso del termine ad usucapionem nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Neppuretale censura supera il vaglio di ammissibilità.

La stessa, infatti, lungi dall’evidenziare un errore di tipo percettivo, investe chiaramente il sindacato già svolto da lla Suprema Corte sull’idoneità degli atti in questione a interrompere il possesso utile alla maturazione dell’usucapione, finendo con il sollecitare la rinnovazione del giudizio sulrelativo motivo di ricorso, già disatteso.

In tal senso, è significativo il fatto che il ricorso abbiaad oggetto, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata, della quale la ricorrente postula profili di contraddittorietà, sostanzialmente dolendosi dell’ap prezzamento svolto da lla Suprema Corte su lle risultanze processuali.

Anche in questo caso, pertanto, la denuncia non intercetta alcun errore di percezionenella sentenza impugnata.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Le spese, nel rapporto processuale fra la parte ricorrente e il controricorrente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso da essa proposto, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 7 . 600 ,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1091 8 / 20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv.ti MODESTINO ACONEe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 29802/2023, pubblicatail 27 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, ai sensi dell’ art. 391 - bis c.p.c., l a revocazione della sentenza n. 29802 /202 3 di questa Corte , che ha confermato la pronunzia resa dalla Corte d’appello di Salernoall’esito di un lungo e articolato contenzioso,concernente la proprietà di alcuni immobili oggetto di lascito ereditario da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Belmontee le successive vicende traslative dei medesimi beni . La sentenza d’appello, in particolare, avevaaccolto la domanda di nullità dei contratti di trasferimento della proprietà di tali immobili, formulata dal nudo proprietario [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nei confronti dei relativi acquirenti e dei loro aventi causa; aveva respinto, inoltre,la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da questi ultimi. Più specificamente, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, aveva ritenuto la nullità del primo atto negoziale, consistito in un’autorizzazione a vendere, e dei conseguenti atti traslativi della proprietà, travolti dalla mancanza del potere dispositivo in capo al venditore originario; e ciòper effetto del giudicato formatosi sul punto in seguito al la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1222/2006, resa in giudizio frale stesse parti e divenuta definitiva . 2. Nel confermare tale decisione, laCorte di cassazione ha ritenuto che si fosse in effetti formato il giudicato sull’operato fraudolento del primo disponente e sulla conoscibilità della frode da parte degli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela, né potevano invocare a loro vantaggio lo stato di buona fede. Ha poi rilevato , quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, che il possesso era stato interrotto dalla notifica di atti di citazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte alla società semplice [OSCURATO:PERSONA] e C., idonea a spiegare effetto anche nei confronti delle altre persone fisichecoinvolte nella vicenda traslativa. 3. Il ricorso per revocazione sviluppa due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Belmonteha depositato controricorso; i restanti intimati non hanno svolto difese. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente assume che la pronunzia impugnata, statuendo in ordine all’efficacia digiudicato della sentenza resa dalla Corte d’appello di Bologna e, in particolare, nel ritenere la qualità di parte in capo a Famab, avente causa di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio. La decisionein questione, infatti, aveva accertato l o stato di mala fede solo in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., originaria acquirente, tra i soci della quale non vi era [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è inammissibile. Com’è noto,la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è consentita solo ove si assuma che la sentenza sia viziatada errore di fatto ex art. 395, primocomma, num. 4, c.p.c. L’errore revocatorio presuppone , pertanto , che la decisione impugnata si fondi sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce a escludere o ad affermare ; il rimedio della revocazione non è invece consentito ove si assum a che la decisione impugnata discenda da dall’apprezzamentoo dall’interpretazione di risultanze processuali, che sono frutto di un’attività valutativa e non di un giudizio di fatto ( in questi termini si vedano Cass. 22/6/2007, n. 14608 e Cass.28/6/2005, n. 13915; più di recente, Cass. n. 22/1/2025, n. 7584). L’errore, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali(così, fra le altre, Cass. 5/4/2017, n. 8828, Cass. 26/9/2013, n. 22080; da ultimo, Cass. 30/5/2025, n. 33594). Nel caso di specie, la doglianza ha a oggetto il corretto intendimento, da parte di questa Corte , della portata della sentenza della Corte d’appello di Bologna, nell’ottica della tesi difensiva propugnata dalla ricorrentenel corso dell’intero giudizio, ovvero la sua estraneità all’operazione negoziale viziata da invalidità. Il sindacato richiesto, dunque, è relativo al l’attività di interpretazione e valutazione di atti, e non al l’affermazione dell’esistenza o inesistenza di una circostanza esclusa o acclarata dalla realtà processuale. Inoltre, la C assazione afferma costantemente che l’errore revocatorio non può sussistere quando la denun z ia della parte ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un giudicato. Il giudicato, infatti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche(così Cass. 21/3/2025, n. 7584; nello stesso senso, Cass. 5/5/2017, n. 10930, Cass. 13/1/2015, n. 321). Il motivo, pertanto, non denuncia un vizio rilevante quale errore di fatto. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente assume che questa Corte sarebbe incorsa in errore revocatorio anche nel ritenereche la notifica degli atti di citazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] e Co.) sia stataidonea a interrompere il decorso del termine ad usucapionem nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Neppuretale censura supera il vaglio di ammissibilità. La stessa, infatti, lungi dall’evidenziare un errore di tipo percettivo, investe chiaramente il sindacato già svolto da lla Suprema Corte sull’idoneità degli atti in questione a interrompere il possesso utile alla maturazione dell’usucapione, finendo con il sollecitare la rinnovazione del giudizio sulrelativo motivo di ricorso, già disatteso. In tal senso, è significativo il fatto che il ricorso abbiaad oggetto, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata, della quale la ricorrente postula profili di contraddittorietà, sostanzialmente dolendosi dell’ap prezzamento svolto da lla Suprema Corte su lle risultanze processuali. Anche in questo caso, pertanto, la denuncia non intercetta alcun errore di percezionenella sentenza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Le spese, nel rapporto processuale fra la parte ricorrente e il controricorrente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso da essa proposto, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 7 . 600 ,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove
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