CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12668/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 12340-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 284/2019 della CORTE D'APPELLO di Lecce depositata il 25.3.2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza n. 284/2019 resa pubblica il 25.3.2019 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un’ordinanza-ingiunzione (la n. 1200228 notificata il 14.2.2012) emessa dalla Provincia di Lecce per una violazione in materia di scarichi di acque reflue (al Greco era stata contestata la violazione dell’art. 133 comma 3 DLGS 152/2006 per non avere la [OSCURATO:SOCIETA], da lui rappresentata, osservato le prescrizioni nn. 1 e 6 dell’atto autorizzativo allo scarico negli strati superficiali nel sottosuolo, a mezzo di pozzo drenante, delle acque reflue industriali provenienti dal depuratore a servizio del mattatoio sito nella zona industriale di Seclì). La Corte di merito ha motivato il rigetto dell’appello del Greco escludendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse stata notificata a soggetto diverso: si trattava, invece – secondo la Corte territoriale - solo di un mero errore materiale nell’indicazione della ragione sociale della società (la [OSCURATO:SOCIETA]) solidalmente obbligata col trasgressore [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante della stessa. Sempre secondo la Corte di merito, infatti, l’esistenza di due società aventi denominazione sociale sostanzialmente identiche (la [OSCURATO:PERSONA] srlamministrata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA]), aveva determinato confusione nella redazione dell’ordinanza, ma la circostanza era priva di rilievo, considerato che solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] era stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico e che al momento del rilascio della stessa l’altra società neppure esisteva; ha poi rilevato che l’appellante non aveva mosso contestazioni sull’effettiva sussistenza delle violazioni e sul fatto che le violazioni fossero state poste in essere con riferimento allo stabilimento gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Contro tale decisione Anton io Greco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi (accompagnati da inutili quesiti di diritto) e contrastati con controricorso dalla Provincia di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 18 comma 2 della legge n. 689/1981 e 112 cpc- Mancanza di motivazione -Omesso esame circa un fatto decisivo – Mancata applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 6 e 18 della legge n., 689/1981 tra persona giuridica e legale rappresentante. In particolare, il ricorrente critica la decisione per avere ravvisato un mero errore materiale nel verbale piuttosto che una grave illegittimità attinente alla individuazione della persona giuridica e alla persona fisica a cui addebitare l’illecito. Rileva inoltre che nell’ordinanza ingiunzione non risulta indicata la persona giuridica ma solo la persona fisica del trasgressore, evidenziando che l’ordinanza ingiunzione emessa a carico della diversa [OSCURATO:PERSONA] srlvenne revocata. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, perché si tratta di cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter ultimo comma cpc applicabile ratione temporis , trat tandosi di giudizio di appello proposto nel 2015). Per il resto, il motivo è infondato. È opportuno premettere che il verbale di accertamento (a cui faceva rinvio l’ordinanza ingiunzione) qualificava [OSCURATO:PERSONA] come trasgressore in quanto legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl e la predetta società veniva qualificata come obbligata in solido. Il ricorrente è invece il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], che è la società titolare della autorizzazione agli scarichi. Il presente contenzioso è stato determinato dall’esistenza di due diverse società facilmente confondibili, la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dall’odierno ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata da altro soggetto. Ciò premesso, e venendo all’esame del motivo, osserva il Collegio che, come è noto, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (cfr. art. 1292 cc e, in giurisprudenza, tra le tante, v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 Rv. 661213; Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 Rv. 656631; Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/10/2015 Rv. 637615). In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale….(cfr. Sez. U -, Sentenza n. 22082 del 22/09/2017 Rv. 645324). Sulla scorta di tali generali principi, l’ordinanza ingiunzione notificata all’autore materiale ([OSCURATO:PERSONA]) e non anche alla persona giuridica solidalmente responsabile (la [OSCURATO:SOCIETA]) conserva la sua piena validità nei confronti del trasgressore, indipendentemente dalla notifica alla persona giuridica obbligata in solido e pertanto la sentenza impugnata non merita censura laddove – dando atto dell’assenza di contestazioni sull’effettiva sussistenza delle violazioni e del riferimento delle stesse allo stabilimento gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA] - ha rilevato che l’indicazione di una società diversa costituiva un mero errore materiale (“peraltro più che giustificato dalla sostanziale identità delle due società”), non essendovi dubbio che l’accertamento della violazione andava riferito alla società rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], unica ad essere titolare dell’autorizzazione allo scarico (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). 2 Col secondo motivo si denunzia l’omessa motivazione con riferimento alla condanna alle spese in favore della Provincia, benché difesa da propri dipendenti. Anche tale motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che gli avvocati degli enti pubblici “sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell'Ordine professionale” (v. Corte Cost. sentenza n. 928/19088). Gli avvocati pubblici, infatti, sono iscritti all’[OSCURATO:PERSONA] presso i rispettivi Consigli dell’Ordine e hanno dunque diritto al compenso secondo il principio della soccombenza, Essi, quindi, non perdono nè la qualifica di professionisti nè il diritto ai compensi, a prescindere dalla quota di retribuzione percepita dall’ente a cui appartengono. In definitiva, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per la parte risultata soccombente. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese g