CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.s. (già [OSCURATO:PERSONA] sas di EduardoRomano), in persona del legale rappresentante pro tempore, RomanoEduardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eper essa, nella sua qualità di procuratrice, [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3530/2021depositata il 29/9/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/20261) [OSCURATO:SOCIETA] ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] srl, debitriceprincipale, e ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con decreto ingiuntivo n.8666/17 del 17/10/2017, il pagamento di €. 128.575,46, a titolo di saldodel rapporto di conto corrente n. 14553,65 (acceso il 12/5/2010 e chiuso il19/2/2016).Gli ingiunti, con atto di citazione notificato il 29/11/2017, hannoproposto opposizione, eccependo la violazione del principio di buona fedeex art. 1175 c.c. per avere la creditrice frazionato il credito, l’applicazionedi tassi usurari e l’applicazione illegittima della capitalizzazionetrimestrale, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della Bancaalla restituzione di quanto percepito a tiolo di interessi, commissioni espese non dovuti, per €. 161.179,20.Il Tribunale di Napoli, seguendo l’orientamento che riteneva chel’onere di esperire il tentativo di mediazione spettasse all’opponente, hadichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancatoesperimento della mediazione e ha confermato il decreto ingiuntivo,ritenendo che gli fosse precluso l’esame del merito.Gli opponenti hanno proposto appello, sostenendo che fosse l’oppostaa dover promuovere il procedimento di mediazione, eccependol’improcedibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamentodel credito e chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale diripetizione di indebito (per l’illegittima applicazione della capitalizzazionetrimestrale degli interessi, in spregio alla direttiva Cicr del 3/8/2016, e diun tasso di interessi usurario- da calcolarsi includendo la capitalizzazione ela CMS-), sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi. [OSCURATO:PERSONA] replicato, tra l’altro, che detta direttiva non era applicabile perché ilrapporto in esame era stato chiuso il 29/2/2016, prima che la direttivaentrasse in vigore.Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il primo motivo di appello,affermando che, sulla base di Cass. SU n. 19596/2020, l’onere dipromuovere la procedura di mediazione era a carico della parte opposta eche non vi era luogo per remissione in termini, ha dichiarato pertantoimprocedibile la domanda monitoria, ha, per l’effetto, revocato il decretoingiuntivo e ha dichiarato che l’accoglimento di tale motivo di appelloassorbiva l’esame della parte di primo motivo che era fondata sullaimprocedibilità della domanda per frazionamento del credito.La Corte ha poi respinto il secondo motivo, cioè la domandariconvenzionale di ripetizione dell’indebito, ritenendo che fosse statalegittima l’applicazione della capitalizzazione trimestrale (il conto era statochiuso prima dell’entrata in vigore della direttiva Cicr del 3/8/2016 ed eraapplicabile la previgente disciplina di cui alla delibera Cicr del 9/2/2000).E ha affermato che non risulta vi fosse stata usura (considerato che vafatta la separata comparazione del TEG dell’interesse con il tasso soglia daun lato, e dall’altro della CMS applicata con il tasso soglia CMS, in base aidecreti ministeriali, compensandosi poi il valore dell’eventuale eccedenzadella CMS con il margine eventualmente residuo degli interessi) e chel’allegazione degli appellanti era carente, sia perché avevanoerroneamente inserito nel calcolo del TAE l’intera CMS, sia perché nonavevano mai allegato che la CMS avesse superato la soglia sua propria. Hacompensato le spese per la novità delle questioni.2) Con ricorso notificato il 7/1/2022 la [OSCURATO:PERSONA] srl e i garantiArtemisia Immobiliare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRomano Roberta hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello diNapoli, proponendo tre motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito) resiste con controricorso.La controricorrente ha depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/20261) Primo motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere totalmenteomesso di esaminare un fatto decisivo della controversia, ritenendoassorbite (dalla declaratoria d’improcedibilità della domanda monitoriadella [OSCURATO:SOCIETA].) le dedotte violazioni del principio di correttezzaex art. 1175 c.c., del divieto di frazionamento del credito, dell’art. 111Cost., poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., producendo il rischioconcreto per essi di subire un ulteriore ingiunzione di pagamento, per lemedesime causali, nonostante la violazione dei principi regolatori delgiusto processo.I ricorrenti riferiscono che MPS aveva richiesto al Tribunale di Napolil’emissione di un decreto ingiuntivo già in data 10/4/2017, premettendo diessere creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei fideiussori per lacomplessiva somma di € 482.174,52 (di cui: €. 128.575,46 per saldodebitore del conto corrente nr. 14553,65; €. 229.047,34 quale saldodebitore in sola linea capitale del rapporto anticipi contro cessioni dicredito distinto con il n. 5993311011; €. 120.948,42 quale saldo debitorein sola linea capitale del rapporto anticipi distinto con il n. 5994041036),che il Tribunale aveva accolto il ricorso (con D.I. n. 6173/2017) soloparzialmente, avendo il Giudice espunto gli importi oggetto poi del decretoingiuntivo n. 8666/2017 (per €. 128.575,46) e accolto il ricorso solo conriguardo alle somme richieste a titolo di capitale erogato per anticipazionisu crediti, visto che parte istante aveva riconosciuto che le competenzederivanti da tali forme di finanziamento si erano riversate sul contocorrente ordinario e che della loro pattuizione scritta non vi era traccia trai documenti prodotti.I ricorrenti sostengono, allora, che successivamente, in spregio aldovere di correttezza ex art. 1175 nonché al divieto di frazionamento delNumero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026credito, veniva ottenuta a titolo di ingiunzione anche la somma di €.128.575,46, quale saldo debitore del c/c n. 14553,65, nonostante talesomma fosse già contenuta tra quelle rivendicate nel precedenteprocedimento monitorio (afferente un unico rapporto obbligatorio interpartes) e senza neanche tenere conto del fatto che il Tribunale,nell’ambito del precedente procedimento monitorio, avesse ritenuto nonprovato tale credito, stante l’assenza di pattuizioni scritte riguardo ai tassiper anticipi.I ricorrenti sostengono, dunque, che alla Banca verrebbeingiustamente consentita una illegittima parcellizzazione della originariadomanda monitoria al solo di fine di soddisfare una pretesa creditoriainfondata (nonché fondata su un credito palesemente inesistente edinesigibile), ponendo in essere un abuso processuale.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che il giudice, qualora dichiariinammissibile o improcedibile la domanda o il gravame, si spoglia dellapotestas iudicandi (per es.: Cass. civ., sez. II, 21/04/2026, n. 10443) eciò è ostativo all’esame di altre questioni, di rito o di merito.Il rischio, poi, di subire una ulteriore ingiunzione di pagamento,addotto dai ricorrenti quale ingiusta conseguenza dell’omessa pronunciadella Corte d’Appello, oltre che sull’improcedibilità per mancatoesperimento della mediazione, anche sull’eccezione di improcedibilità perabusivo frazionamento del credito, costituisce in realtà conseguenzanormale dell’avvenuta pronuncia in rito.Infatti, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto algiudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cuiambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda inaltro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato insenso sostanziale (Cass. civ., sez. I, 22/10/2020, n. 23130).Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/20261.2) In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perché non èconfigurabile un’omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo iricorrenti contestato le valutazioni della Corte circa la questione giuridicadel frazionamento del credito e non l’omesso esame di un fatto storico.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: “L'art. 360, 1 comma,n. 5 cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Sievidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma unvero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397;Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n.14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); unamoltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa"(Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmaNumero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026normativo a questi ultimi profili (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass.25/07/2023, n.22273)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza, 23/04/2026, n.10769); Cass. civ., sez. trib., 8/05/2024, n. 12476: ” È…ius receptum chel'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. debba avere adoggetto un vero e proprio fatto in senso storico e normativo, ovvero unpreciso accadimento, una circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante, e non invece una questione giuridica o unpunto”.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: artt.1283 e 1284 c.c. - legge n. 108/1996 – legge n. 147/2013, comma 629 –delibera Cicr del 03.08.2016 – anatocismo”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Cortedi Appello ha rigettato il secondo motivo di appello (e, per l’effetto, ladomanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito monetario sulla qualeil primo giudice aveva omesso di pronunciarsi) ritenendo erroneamenteapplicabile al caso di specie la capitalizzazione trimestrale in luogo diquella annuale in virtù della circolare/delibera Cicr del 3/8/2016.In particolare, i ricorrenti sostengono che nel giudizio di secondo gradoè stato dimostrato (perizia tecnico-contabile di parte) che la presenza diaddebiti di interessi non di pertinenza del conto corrente n. 14553indicherebbe che gli stessi sono stati trasferiti da altri rapporti al contomedesimo, che, dunque, tutte le competenze di tutti i conti sarebberostati addebitati sul conto n. 14553 e detti interessi a debito e a creditosarebbero sempre stati capitalizzati erroneamente trimestralmente, eaffermano che non era possibile capitalizzare gli interessi trimestralmentedella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629.I ricorrenti sostengono, altresì, che la Corte non ha rilevato che lecondizioni economiche con cui era stato aperto il c/c 14553, cheNumero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026prevedevano un tasso TAE per il debitore del 7,87%, eccedevano la sogliadi usura (tasso soglia per “anticipi sconti commerciali”, fino al 2016, peranticipi otre €. 100.000, pari a 6,42%).I ricorrenti contestano anche la mancata inclusione della CMS nelladeterminazione del TEG.2.1) In primo luogo si rileva che il motivo non è inammissibile peravvenuta declaratoria di improcedibilità, perché tale dichiarazione hatravolto la domanda monitoria della Banca (obbligata a promuovere ilprocedimento di mediazione), mentre il presente motivo riguarda ladomanda riconvenzionale degli originari opponenti di ripetizionedell’indebito.Né è accoglibile l’eccezione della parte controricorrente di assenza dispecificità del motivo, essendo esposte le censure circa l’illegittimitàdell’applicata capitalizzazione trimestrale e della mancata inclusione dellaCSM nel calcolo del TEG.2.2) Il motivo, invece, è fondato riguardo all’illegittima applicazionedella capitalizzazione trimestrale.Si osserva, infatti, che l’applicazione della capitalizzazione trimestraleemerge dalle stesse difese della Banca, laddove essa afferma che ilrapporto era stato chiuso il 29/2/2016, prima dell’emissione della deliberaCicr del 3/8/2016, e che ciò renderebbe tale delibera non applicabile allafattispecie in esame.Tale applicazione della capitalizzazione trimestrale è però, perlomenodal 2014, illegittima, secondo ormai costante giurisprudenza di questaCorte: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., comesostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto diapplicazione dell'anatocismo…e tale prescrizione è da ritenersi operanteindipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, previstada tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessinelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass.Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026civ., sez. I, 30/07/2024, n. 21344; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.I, 21/04/2026, n. 10460: “L'intervento normativo di cui alla Legge diStabilità 2014 (L. 147/2013) che ha modificato l'art. 120 delTUB…interpretazione…suggerita dalla dominante dottrina e dallaprevalente giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione vietal'applicazione in radice dell'anatocismo. Per conferire un sensoall'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola "sortecapitale" deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di "interessiperiodicamente capitalizzati", abbia fatto uso di una dizione impropria,intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a direa quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o adebito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsial capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineatodalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera epropria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale,generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi… In definitiva lalegge ha inteso consentire - dal 1.1.2014 in poi - solo la c.d.capitalizzazione semplice per cui gli interessi si calcolano esclusivamentesul capitale iniziale, e dunque gli interessi maturati in un periodo nonvanno a sommarsi al capitale per il periodo successivo agli effettidell'applicazione di successivi interessi, ed escludere, invece, la c.d.capitalizzazione composta, per cui gli interessi maturati in un periodovengono aggiunti al capitale e, su tale nuovo importo, si calcolanosuccessivamente ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.)".2.3) Il motivo è inammissibile, invece, relativamente allacontestazione sull’applicazione di un tasso per “anticipi sconticommerciali” superiore al tasso soglia, trattandosi di doglianza nuova, nondedotta specificamente nei precedenti gradi di giudizio.2.4) Il motivo è poi infondato relativamente alla contestazione dellamancata inclusione della CMS nel calcolo del TEG.Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si osserva, infatti, che, secondo la giurisprudenza ai questa Corte, “intema di contratti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodoantecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n.185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini dellaverifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ai fini dellaverifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996,occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivoglobale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso sogliaindicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, dellapredetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonomacomparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e larelativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministerialiaumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra ilmargine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia el'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propriasoglia” (Cass. civ., sez. I, 15/01/2026, n. 861; Cass. civ., sez. un.,20/06/2018, n. 16303).Pertanto, sono corrette le argomentazioni della Corte d’Appello, che siconforma alla suddetta giurisprudenza, concludendo che “può essereconteggiato nel TAE solo il margine di CMS eccedente la soglia.L’allegazione degli appellanti è sotto tale profilo carente, non solo perchénel calcolo del TAE è stata erroneamente inclusa integralmente la CMS,ma anche perché non hanno allegato che la CMS abbia mai superato lasoglia sua propria, calcolata aumentando della metà la percentuale dellaCMS media indicata nei decreti ministeriali”.I ricorrenti, insistendo a contestare la mancata inclusione della CMSnel TEG, non si confrontano specificamente con la riportata ratio decidendidella Corte, relativamente alle modalità secondo le quali si tiene contodella CMS ai fini della valutazione dell’usura e relativamente all’assenza diallegazioni riguardo alla misura della CMS applicata.Numero registro generale 1879/2022Numero sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 15162/2026Data pubblicazione 20/05/20263) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: art. 1815, comma 2, c.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver rigettato il terzomotivo di appello non rilevando che, nella specie, la Banca ha incassatodalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. interessi non dovuti, commissioni dimassimo scoperto, commissioni e spese che hanno concorso alladeterminazione del tasso usurario a partire dall’inizio dei conticumulandone gli importi trimestralmente e non dichiarando la nullità delcontratto di apertura di credito instaurato tra la Banca e la società [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alla clausola che prevede interessi usurari e nondovute competenze comunque addebitate.Il motivo è inammissibile perché del tutto generico, fa riferimento inmodo assoutamente vago ad una serie di deduzioni (inerenti alla domandadi ripetizione di indebito) totalmente generiche.4) Il ricorso va accolto limitatamente ad una parte del secondomotivo, inerente all’applicazione della capitalizzazione trimestrale, mentreva respinto nel resto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il secondo motivo del ricorso,respingendo gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]