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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28442/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cuneo del 18 ottobre 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in giorni venti di reclusione, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui, tra l'altro, era stata applicata all'imputato la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, cod. strada.

Il ricorrente deduce, in particolare, l'errata applicazione della legge penale per aver ritenuto i giudici di merito di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida laddove, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, l'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., non consente di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Con la seconda censura il Barbero ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, cod. strada.

Rileva, infatti, il ricorrente come l'eventuale opzione di disporre la revoca, e non già la sospensione, della patente di guida sarebbe stata comunque assunta dalla Corte territoriale in totale carenza di motivazione, non avendo in alcun modo esplicato le ragioni per cui ha ritenuto in concreto di optare per l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della revoca della patente di guida, con rideterminazione della sospensione della patente di guida nella misura del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Nel caso di specie, infatti, assume troncante rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Si legge nella motivazione che «nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.

In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice».3.

Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte Costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il giudice di merito ha, effettivamente, abdicato al dovere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e rinvia sul punto alla Corte di appello di Torino, altra Sezione.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cuneo del 18 ottobre 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in giorni venti di reclusione, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui, tra l'altro, era stata applicata all'imputato la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, cod. strada. Il ricorrente deduce, in particolare, l'errata applicazione della legge penale per aver ritenuto i giudici di merito di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida laddove, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, l'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., non consente di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Con la seconda censura il Barbero ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, cod. strada. Rileva, infatti, il ricorrente come l'eventuale opzione di disporre la revoca, e non già la sospensione, della patente di guida sarebbe stata comunque assunta dalla Corte territoriale in totale carenza di motivazione, non avendo in alcun modo esplicato le ragioni per cui ha ritenuto in concreto di optare per l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della revoca della patente di guida, con rideterminazione della sospensione della patente di guida nella misura del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Nel caso di specie, infatti, assume troncante rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Si legge nella motivazione che «nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice».3. Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte Costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito ha, effettivamente, abdicato al dovere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e rinvia sul punto alla Corte di appello di Torino, altra Sezione. Così deciso in Ro
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