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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14967/2026

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ura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzodi posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL];ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026-controricorrente–per la cassazione della sentenza n. 7290/02/2020, della Commissione tributariaregionale di Sicilia, depositata in data 14.12.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale di Siciliaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 129/12/2007 dellaCommissione tributaria provinciale di Messina che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta contribuente avverso cartella di pagamento emessa, aifini Irpef, Irap e Iva, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis delDPR n. 633/72, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditiper le annualità 2000 e 2001.2.

Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR- nel ritenere non documentata la richiesta della contribuente di esenzione Irap,essendosi limitata ad una semplice dichiarazione dell’attività svolta (lavanderia)senza fornire alcun concreto elemento per la corretta valutazione della stessa -omesso di considerare, da un lato, la valenza indiziaria (di presunzione semplice)delle dichiarazioni rese dalla contribuente in merito all’attività svolta di unalavanderia di piccole dimensioni a gestione familiare e non di tipo alberghiero e,dall’altro, la non contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate della naturadell’attività svolta da quest’ultima (prima in forma individuale e poi societaria,di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia mantenendo dimensioniaziendali ridotte, senza avvalersi di una autonoma organizzazione che generi unNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale supportata soltanto da strumentiindispensabili).1.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.1.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come"e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017;Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024).

QuestaCorte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve esseredecisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversadecisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascuratae la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152;Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Il vizio dedotto, dunque, non puòconsistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quelloNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove,scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova(Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23maggio 2014, n. 11511); né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 deldecreto legge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012,la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802).

Nella specie, laricorrente, lungi dal dedurre l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico,domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione delmateriale istruttorio (dichiarazioni rese a suo favore dalla ricorrente negli attidifensivi) apprezzato dalla CTR come insufficiente a comprovare l’attività di meralavanderia della contribuente priva di una autonoma struttura organizzata e, inquanto tale, non assoggettabile ad Irap; invero, premesso che “in tema di IRAP,nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessadall'Amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 peromesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione deiredditi, spetta al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare ilfatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanzadell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionaledisparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versatae non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che,dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l'ammontarein dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento” (Cass.,sez. 5, sentenza n. 6239 del 05/03/2020), nella sentenza impugnata la CTR, inossequio al suddetto principio, ha apprezzato - con una insindacabile valutazionedi merito - la valenza delle dichiarazioni rese a proprio favore dalla partecontribuente negli atti difensivi circa la natura dell’attività svolta di meralavanderia senza autonoma organizzazione, ritenendole inidonee a comprovareNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026la stessa in mancanza di alcun concreto elemento di supporto e, dunque,inidonee ad inficiare l’iscrizione a ruolo effettuata, ex artt. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633/72, per omesso versamento dell'impostanella misura indicata nella dichiarazione dei redditi.1.3.Peraltro, quanto all’assunta mancata contestazione da parte dell’Agenziadelle entrate della natura della suddetta attività, la censura, per come illustrata,non rispetta, in primo luogo, il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ.

Questa Corte ha ribadito che, ai fini del rispetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione concui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicaresia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentatecome disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggiargomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli scritti difensivi, in modo daconsentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass., sez. 3, 29/05/2024,n. 15058; Cass., sez. 3, 28/10/2024, n. 27754).

Il motivo risulta, altresì,inammissibile perché mira a porre in discussione l'apprezzamento dellasussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice dimerito.

Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e dellededuzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendosindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione oper manifesta illogicità della stessa(Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 ;Cass., sez.

L, 03/05/2007, n.10182; Cass., sez.

L, 16/12/2005, n. 27833; Cass., sez. 6 - 1, 07/02/2019, n.3680; Cass., sez. 2, 28/10/2019, n. 27490).1.4.

Peraltro, il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di unacd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, deld.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appelloNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023;Sez. 5, Ordinanza n. 14064 del 2024), il che non è avvenuto nel caso in esameemergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio factiesaminata dalle due commissioni.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTRomesso l’esame sulla censura – proposta nell’originario ricorso e riproposta inappello – di nullità della cartella impugnata per violazione degli artt. 36-bis delDPR n. 600/73, 54-bis del DPR n. 633/72 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000,non essendo stata inviata alla contribuente la comunicazione preventiva e l’invitoai sensi dell’art. 6, commi 2 e 5 cit.; peraltro, la CTR avrebbe omesso dipronunciarsi sulla censura - ribadita in sede di gravame - circa l’erroneaiscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia, per l’anno 2000, soltanto di interessi esanzioni ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis cit.2.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.2.2.

Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem aglilegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma soload una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo peromessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principiodi specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso - riproducendo iviovvero allegando ad esso l’atto di gravame - il contenuto delle censure propostecon l’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenzadell’error in procedendo denunciato.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto degli artt. 36,comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art.118 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, rigettato l’eccezionedi carenza di motivazione della cartella di pagamento in questione (difettandol’indicazione sintetica degli elementi in base ai quali era avvenuta l’iscrizione aruolo ex art. 12, comma 3, del DPR n. 602/73), quale vizio imputabile all’enteimpositore (ex art. 12 del DPR n. 602/73), limitandosi apoditticamente adaffermare che “l’atto notificato appariva sufficientemente motivato”.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2.

Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentativeindividuate in detti arresti.

Invero, la CTR ha rigettato il motivo di appello –peraltro, neanche trascritto in ricorso o ad esso allegato il relativo atto digravame - di difetto di motivazione della cartella affermando che la stessa era -in base ad una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità -“sufficientemente motivata” il che implicava l’apprezzamento positivo circal’indicazione in essa delle ragioni della pretesa; si tratta di una motivazione che,seppure stringata, è esistente e sufficiente ad evidenziare il fondamento delladecisione.

Sotto tale profilo, il motivo tende, peraltro, a sollecitareinammissibilmente una rivalutazione di un apprezzamento di merito operato dalgiudice di merito.4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzodi posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL];ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026-controricorrente–per la cassazione della sentenza n. 7290/02/2020, della Commissione tributariaregionale di Sicilia, depositata in data 14.12.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale di Siciliaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 129/12/2007 dellaCommissione tributaria provinciale di Messina che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta contribuente avverso cartella di pagamento emessa, aifini Irpef, Irap e Iva, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis delDPR n. 633/72, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditiper le annualità 2000 e 2001.2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR- nel ritenere non documentata la richiesta della contribuente di esenzione Irap,essendosi limitata ad una semplice dichiarazione dell’attività svolta (lavanderia)senza fornire alcun concreto elemento per la corretta valutazione della stessa -omesso di considerare, da un lato, la valenza indiziaria (di presunzione semplice)delle dichiarazioni rese dalla contribuente in merito all’attività svolta di unalavanderia di piccole dimensioni a gestione familiare e non di tipo alberghiero e,dall’altro, la non contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate della naturadell’attività svolta da quest’ultima (prima in forma individuale e poi societaria,di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia mantenendo dimensioniaziendali ridotte, senza avvalersi di una autonoma organizzazione che generi unNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale supportata soltanto da strumentiindispensabili).1.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come"e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017;Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024). QuestaCorte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve esseredecisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversadecisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascuratae la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152;Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Il vizio dedotto, dunque, non puòconsistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quelloNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove,scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova(Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23maggio 2014, n. 11511); né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 deldecreto legge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012,la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Nella specie, laricorrente, lungi dal dedurre l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico,domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione delmateriale istruttorio (dichiarazioni rese a suo favore dalla ricorrente negli attidifensivi) apprezzato dalla CTR come insufficiente a comprovare l’attività di meralavanderia della contribuente priva di una autonoma struttura organizzata e, inquanto tale, non assoggettabile ad Irap; invero, premesso che “in tema di IRAP,nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessadall'Amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 peromesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione deiredditi, spetta al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare ilfatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanzadell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionaledisparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versatae non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che,dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l'ammontarein dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento” (Cass.,sez. 5, sentenza n. 6239 del 05/03/2020), nella sentenza impugnata la CTR, inossequio al suddetto principio, ha apprezzato - con una insindacabile valutazionedi merito - la valenza delle dichiarazioni rese a proprio favore dalla partecontribuente negli atti difensivi circa la natura dell’attività svolta di meralavanderia senza autonoma organizzazione, ritenendole inidonee a comprovareNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026la stessa in mancanza di alcun concreto elemento di supporto e, dunque,inidonee ad inficiare l’iscrizione a ruolo effettuata, ex artt. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633/72, per omesso versamento dell'impostanella misura indicata nella dichiarazione dei redditi.1.3.Peraltro, quanto all’assunta mancata contestazione da parte dell’Agenziadelle entrate della natura della suddetta attività, la censura, per come illustrata,non rispetta, in primo luogo, il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ. Questa Corte ha ribadito che, ai fini del rispetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione concui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicaresia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentatecome disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggiargomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli scritti difensivi, in modo daconsentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass., sez. 3, 29/05/2024,n. 15058; Cass., sez. 3, 28/10/2024, n. 27754). Il motivo risulta, altresì,inammissibile perché mira a porre in discussione l'apprezzamento dellasussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice dimerito. Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e dellededuzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendosindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione oper manifesta illogicità della stessa(Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025 ;Cass., sez. L, 03/05/2007, n.10182; Cass., sez. L, 16/12/2005, n. 27833; Cass., sez. 6 - 1, 07/02/2019, n.3680; Cass., sez. 2, 28/10/2019, n. 27490).1.4. Peraltro, il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di unacd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, deld.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appelloNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023;Sez. 5, Ordinanza n. 14064 del 2024), il che non è avvenuto nel caso in esameemergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio factiesaminata dalle due commissioni.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTRomesso l’esame sulla censura – proposta nell’originario ricorso e riproposta inappello – di nullità della cartella impugnata per violazione degli artt. 36-bis delDPR n. 600/73, 54-bis del DPR n. 633/72 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000,non essendo stata inviata alla contribuente la comunicazione preventiva e l’invitoai sensi dell’art. 6, commi 2 e 5 cit.; peraltro, la CTR avrebbe omesso dipronunciarsi sulla censura - ribadita in sede di gravame - circa l’erroneaiscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia, per l’anno 2000, soltanto di interessi esanzioni ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis cit.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.2.2. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem aglilegittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma soload una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo peromessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principiodi specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso - riproducendo iviovvero allegando ad esso l’atto di gravame - il contenuto delle censure propostecon l’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenzadell’error in procedendo denunciato.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto degli artt. 36,comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art.118 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, rigettato l’eccezionedi carenza di motivazione della cartella di pagamento in questione (difettandol’indicazione sintetica degli elementi in base ai quali era avvenuta l’iscrizione aruolo ex art. 12, comma 3, del DPR n. 602/73), quale vizio imputabile all’enteimpositore (ex art. 12 del DPR n. 602/73), limitandosi apoditticamente adaffermare che “l’atto notificato appariva sufficientemente motivato”.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentativeindividuate in detti arresti. Invero, la CTR ha rigettato il motivo di appello –peraltro, neanche trascritto in ricorso o ad esso allegato il relativo atto digravame - di difetto di motivazione della cartella affermando che la stessa era -in base ad una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità -“sufficientemente motivata” il che implicava l’apprezzamento positivo circal’indicazione in essa delle ragioni della pretesa; si tratta di una motivazione che,seppure stringata, è esistente e sufficiente ad evidenziare il fondamento delladecisione. Sotto tale profilo, il motivo tende, peraltro, a sollecitareinammissibilmente una rivalutazione di un apprezzamento di merito operato dalgiudice di merito.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 2439/2022Numero sezionale 4049/2026Numero di raccolta generale 14967/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida