CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 44208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sì riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art.483 cod. pen., per avere falsamente attestato alla Direzione della Motorizzazione civile di avere smarrito la patente, che gli era invece stata sequestrata dalle autorità tedesche, quando era stato colto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo, ottenendo il rilascio di un permesso provvisorio e, quindi, una nuova patente di guida. La sentenza impugnata ha, altresì, confermato la confisca della nuova patente. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, per avere la Corte territoriale omesso di affrontare la questione dell'elemento soggettivo del reato, sollevata con l'atto di appello, quando si era sottolineato come l'imputato non avesse compreso le ragioni del ritiro della patente e, in assoluta buona fede, avesse ritenuto che la fattispecie fosse equiparabile allo smarrimento. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla conferma della disposta confisca, non assistita, nonostante il carattere facoltativo della misura, da argomentazione diversa dall'essere la patente «il frutto del reato commesso». 3. All'udienza del 29 settembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Secondo una conclusione diffusamente acquisita presso la giurisprudenza di questa Corte, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (v., ad es., di recente, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01). Ora, nel caso di specie, la spiegazione alternativa della condotta prospettata dal ricorrente (avere, in buona fede e considerata la non conoscenza della lingua tedesca nella quale era stata redatta la documentazione, equiparato il ritiro della patente allo smarrimento) è priva di qualunque base logica, dal momento che anche l'assoluta ignoranza della lingua tedesca non potrebbe far sorgere, in nessun soggetto capace di intendere il dubbio indicato. Ne discende che, quali che fossero gli irrilevanti motivi che hanno spinto l'imputato ad agire, la dichiarazione di avere smarrito la patente è stata razionalmente ritenuta dai giudici di merito sorretta dalla consapevolezza di affermare il falso. Va aggiunto che è inesatto che la sentenza impugnata difetti di ogni motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, dal momento che il riferimento all'«improntitudine e arrogante indifferenza alla corretta osservanza delle norme» altro non esprime se non l'assoluta inverosimiglianza delle critiche indirizzate alla decisione di primo grado in punto di consapevolezza della falsità della dichiarazione resa. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la ragione della disposta confisca si coglie nella sintetica motivazione della Corte territoriale, quanto all'essere la patente «il frutto della messa in scena del finto smarrimento», ossia nella strumentalità della disponibilità della patente conseguita attraverso la falsa dichiarazione a consentire una guida di veicoli preclusa all'agente. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo