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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 35428/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge per il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 29 dicembre 2014.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020, per essere stata ritenuta la sospensione del corso della prescrizione per 64 giorni, da 9 marzo all'il maggio 2020, soltanto perché, in quel periodo, il processo risultava pendente in tribunale.

Allegando che, in detto periodo, il dibattimento non aveva subito alcuna stasi, essendo stato ordinariamente rinviato per prosecuzione dell'istruttoria dall'udienza del 19 febbraio a quella del 3 giugno 2020, il ricorrente argomenta che non potesse ritenersi la sospensione del corso della prescrizione in forza della richiamata disciplina.

Considerando, pertanto, le uniche cause di sospensione verificatesi in processo, per complessivi 178 giorni, il reato si sarebbe prescritto il 24 dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza d'appello.

Aveva dunque errato la Corte territoriale - a ciò sollecitata con memoria contenente motivi aggiunti - a non dichiarare la già intervenuta prescrizione.

3. Con memoria contenente motivi aggiunti dello scorso 30 maggio, il ricorrente ha ulteriormente dedotto la violazione della legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo del reato.

Producendo una sentenza della Corte di appello di Milano medio tempore resa in processo in cui all'imputato era stato contestato il medesimo reato, sia pur per diversa annualità, il ricorrente rileva come in quel procedimento fossero state utilizzate le stesse prove assunte nel corso di quello qui sub iudice.

In quel processo - evidenzia il ricorrente - si era correttamente giunti ad una pronuncia assolutoria rilevandosi che, in periodo di crisi aziendale, l'imputato aveva accettato la carica di amministratore, dopo la maturazione del debito fiscale, confidando nella possibilità di attuare un piano industriale di ristrutturazione, predisposto da due professionisti, che prevedeva il pagamento rateale del debito tributario.

Soltanto per circostanze impreviste e non prevedibili quel piano non si era realizzato.

Aveva dunque errato la sentenza impugnata nel non riconoscere l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in analoga situazione e sulla base del medesimo compendio probatorio.4.

Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo.

4.1. Secondo l'insegnamento reso da questa Corte a Sezioni unite, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez.

U, n. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02, nella cui motivazione si è escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).

La successiva giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431; Sez. 4, . 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780).

4.2. Alla luce di tali principi, posto che nel caso di specie, in detto periodo, non era fissata udienza e che l'unico incombente previsto tra le due udienze - vale a dire la citazione dei testimoni della difesa da escutere il 3 giugno 2020 - laddove già non avvenuto prima del 9 marzo (circostanza ben possibile) si sarebbe potuto effettuare anche dopo 111 maggio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non poteva dirsi operante la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla citata disciplina, sicché il reato era certamente già estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

4.3. Non risultando l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge per il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 29 dicembre 2014. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020, per essere stata ritenuta la sospensione del corso della prescrizione per 64 giorni, da 9 marzo all'il maggio 2020, soltanto perché, in quel periodo, il processo risultava pendente in tribunale. Allegando che, in detto periodo, il dibattimento non aveva subito alcuna stasi, essendo stato ordinariamente rinviato per prosecuzione dell'istruttoria dall'udienza del 19 febbraio a quella del 3 giugno 2020, il ricorrente argomenta che non potesse ritenersi la sospensione del corso della prescrizione in forza della richiamata disciplina. Considerando, pertanto, le uniche cause di sospensione verificatesi in processo, per complessivi 178 giorni, il reato si sarebbe prescritto il 24 dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza d'appello. Aveva dunque errato la Corte territoriale - a ciò sollecitata con memoria contenente motivi aggiunti - a non dichiarare la già intervenuta prescrizione. 3. Con memoria contenente motivi aggiunti dello scorso 30 maggio, il ricorrente ha ulteriormente dedotto la violazione della legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo del reato. Producendo una sentenza della Corte di appello di Milano medio tempore resa in processo in cui all'imputato era stato contestato il medesimo reato, sia pur per diversa annualità, il ricorrente rileva come in quel procedimento fossero state utilizzate le stesse prove assunte nel corso di quello qui sub iudice. In quel processo - evidenzia il ricorrente - si era correttamente giunti ad una pronuncia assolutoria rilevandosi che, in periodo di crisi aziendale, l'imputato aveva accettato la carica di amministratore, dopo la maturazione del debito fiscale, confidando nella possibilità di attuare un piano industriale di ristrutturazione, predisposto da due professionisti, che prevedeva il pagamento rateale del debito tributario. Soltanto per circostanze impreviste e non prevedibili quel piano non si era realizzato. Aveva dunque errato la sentenza impugnata nel non riconoscere l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in analoga situazione e sulla base del medesimo compendio probatorio.4. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo. 4.1. Secondo l'insegnamento reso da questa Corte a Sezioni unite, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02, nella cui motivazione si è escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). La successiva giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431; Sez. 4, . 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780). 4.2. Alla luce di tali principi, posto che nel caso di specie, in detto periodo, non era fissata udienza e che l'unico incombente previsto tra le due udienze - vale a dire la citazione dei testimoni della difesa da escutere il 3 giugno 2020 - laddove già non avvenuto prima del 9 marzo (circostanza ben possibile) si sarebbe potuto effettuare anche dopo 111 maggio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non poteva dirsi operante la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla citata disciplina, sicché il reato era certamente già estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 4.3. Non risultando l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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