CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 23384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA in relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pronunciata nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale è parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consiglierg [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; - le conclusioni scritte presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale; - le conclusioni scritte presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare la richiesta di correzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultimo a rifondere all'imputata le spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 marzo 2021 questa Corte Suprema, provvedendo sul ricorso presentato dalla parte civile Giovanni PASSANTE (procedimento r.g. n. 38355/2019) avverso la sentenza del 2 luglio 2019 (dep. il giorno 11 luglio 2019) - con la quale il Giudice di pace di Lecce ha assolto [OSCURATO:PERSONA] RENO, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di diffamazione in pregiudizio dello stesso PASSANTE - rilevato che il detto ricorso è stato proposto per saltum (art. 569, comma 1, c.p.p.) e che con esso sono stati dedotti pure vizi della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), che non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato, ne ha disposto la conversione in appello (art. 569, comma 3, c.p.p.). Tuttavia, per mero errore materiale nel dispositivo del provvedimento (e in parte qua nel ruolo di udienza) è stata ordinata la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello: difatti, nella specie non si vette nell'ipotesi contemplata dall'art. 622 cod. proc. pen., che regola il caso - che qui non ricorre - dell'annullamento della sentenza agli effetti civili; e dunque, a fronte della conversione del ricorso in appello, gli atti devono essere trasmessi al Giudice penale innanzi al quale avrebbe dovuto essere interposto il gravame dalla parte che ha presentato il ricorso per saltum, ossia nella specie il Tribunale di Lecce. Ne deriva, allora, che deve disporsi ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione richiesta dalla parte civile Giovanni PASSANTE (cfr. istanza di correzione in data 18 novembre 2021), non valendo in senso contrario le argomentazioni della difesa dell'imputata, che: - ha richiamato i princìpi giurisprudenziali relativi alla portata applicativa dell'art. 622 cod. proc. pen., nella specie inconducenti in quanto - come esposto - questa Corte con il provvedimento che deve correggersi non ha disposto alcun annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata; - ed ha argomentato sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che ammette, a favore del condannato, la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione, ipotesi pure che qui non rileva. In conclusione, si dispone la correzione del ruolo e del dispositivo dell'ordinanza documento n. 26488/2021 (n. Sez. 896/2021) emessa da questa Corte il 23/03/2021 nel procedimento r.g.n. 38355/2019, sostituendo le parole «al Giudice civile competente per valore in grado di appello» con le parole «al Tribunale di Lecce per il giudizio». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo e il dispositivo dell'ordinanza documento n. 26488/2021 (n. Sez. 896/2021) emessa da questa Corte il 23/03/2021 nel procedimento r.g.n. 38355/2019, sostituendo le parole «al Giudice civile competente per valore in grado di appello» con le parole «al Tribunale di Lecce per il giudizio». Così deciso il 23/0