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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 35427/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 3 maggio del 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione in concorso di una serie di beni mobili, gioielli ed altro indicati nel capo di imputazione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe basato la condanna valorizzando esclusivamente la presenza dell'imputato al momento della irruzione dei carabinieri presso l'abitazione ove erano stati rinvenuti gli oggetti provento di furto, senza alcuna dimostrazione del fatto che egli fosse nel consapevole possesso di tali beni, tenuto conto della loro ubicazione in parti non accessibili al ricorrente, del fatto che l'immobile di grosse dimensioni fosse abitato da ben nove persone, della mancanza di collegamento tra il ricorrente ed i furti di alcuni beni, del fatto che egli, secondo quanto dallo stesso dichiarato, fosse solo un ospite; 2) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.11 ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, senza incorrere in vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, ha ritenuto non plausibili perché aspecifiche le giustificazioni fornite riguardo alla sua presenza all'interno dell'abitazione ove erano stati ritrovati i beni di provenienza illecita, non avendo egli esplicitato le ragioni per le quali fosse ospite e non residente ed i rapporti con gli altri soggetti presenti sul posto.

Le conclusioni della Corte sono in sintonia con il principio di diritto secondo il quale, la mancanza di plausibile giustificazione integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Ponnella).

La Corte ha, peraltro, affiancato tale assunto alla circostanza che il ricorrente si fosse dato a precipitosa fuga all'arrivo dei carabinieri, così dimostrando la sua consapevolezza dell'illiceità di quanto contenuto all'interno dell'abitazione, anche per l'assenza di ogni giustificazione alternativa di simile contegno.

Di tale circostanza il ricorso non fa alcuna menzione, dimostrando la sua genericità che non inficia le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al possesso condiviso da parte del ricorrente di tutti i beni furtivi ritrovati.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha negato la particolare tenuità del fatto di ricettazione in considerazione del numero e del valore dei beni ritrovati (tra i quali anche un orologio di pregio di marca Rolex), valutazione che attiene al merito del giudizio non rivedibile in questa sede.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 3 maggio del 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione in concorso di una serie di beni mobili, gioielli ed altro indicati nel capo di imputazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato la condanna valorizzando esclusivamente la presenza dell'imputato al momento della irruzione dei carabinieri presso l'abitazione ove erano stati rinvenuti gli oggetti provento di furto, senza alcuna dimostrazione del fatto che egli fosse nel consapevole possesso di tali beni, tenuto conto della loro ubicazione in parti non accessibili al ricorrente, del fatto che l'immobile di grosse dimensioni fosse abitato da ben nove persone, della mancanza di collegamento tra il ricorrente ed i furti di alcuni beni, del fatto che egli, secondo quanto dallo stesso dichiarato, fosse solo un ospite; 2) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.11 ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, senza incorrere in vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, ha ritenuto non plausibili perché aspecifiche le giustificazioni fornite riguardo alla sua presenza all'interno dell'abitazione ove erano stati ritrovati i beni di provenienza illecita, non avendo egli esplicitato le ragioni per le quali fosse ospite e non residente ed i rapporti con gli altri soggetti presenti sul posto. Le conclusioni della Corte sono in sintonia con il principio di diritto secondo il quale, la mancanza di plausibile giustificazione integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Ponnella). La Corte ha, peraltro, affiancato tale assunto alla circostanza che il ricorrente si fosse dato a precipitosa fuga all'arrivo dei carabinieri, così dimostrando la sua consapevolezza dell'illiceità di quanto contenuto all'interno dell'abitazione, anche per l'assenza di ogni giustificazione alternativa di simile contegno. Di tale circostanza il ricorso non fa alcuna menzione, dimostrando la sua genericità che non inficia le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al possesso condiviso da parte del ricorrente di tutti i beni furtivi ritrovati. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha negato la particolare tenuità del fatto di ricettazione in considerazione del numero e del valore dei beni ritrovati (tra i quali anche un orologio di pregio di marca Rolex), valutazione che attiene al merito del giudizio non rivedibile in questa sede.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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