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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 24091/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 675-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 1779/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 2983/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.675/2022 Cron.

Rep.

Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 18 giugno 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria illimitatamente responsabile della estinta società FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il pagamento della somma di euro 3.331,44, oltre accessori, a titolo di trattamento di fine rapporto, in favore di [OSCURATO:PERSONA];

2. la Corte territoriale, per quanto qui rilevi, ha respinto il secondo motivo di gravame della Fallena con cui si criticava la decisione di prime cure che aveva respinto l’eccezione di prescrizione, nonostante l’assenza di idonei atti interruttivi dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 7 maggio 2010; si eccepiva che un primo decreto ingiuntivo, qualificato come atto interruttivo dal primo giudice, era inesistente in quanto emesso in data 2 aprile 2014, ossia dopo “quattro anni dalla cancellazione della società FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dal registro delle imprese”; la Corte, sulla scorta di Cass.

SS.UU. n. 6070 del 2013, ha opposto che “la notifica del primo decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., effettuata in data 6/05/2014, è stata validamente effettuata presso [OSCURATO:PERSONA], nella sede della società e nelle mani di impiegata addetta, ossia al socio accomandatario illimitatamente responsabile.

Di conseguenza, non risulta maturata la prescrizione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’emissione del secondo decreto ingiuntivo n. 171/2015”;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente in data 20 dicembre 2021 affidandosi a due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; col primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2945 c.c.

“in ordine agli effetti della cancellazione della società di persone sulla legittimazione a proporre o a resistere ad azioni giudiziali”; si deduce che il primo decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di persona giuridica estinta e quindi non era atto idoneo ad interrompere la prescrizione; con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., ribadendo che “non sussistono validi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della società e quindi anche nei confronti dei soci”; 2.il ricorso, nei due motivi in cui è articolato, congiuntamente scrutinabili per connessione, non può trovare accoglimento; premesso che nella controversia all’attenzione del Collegio la notificazione del primo decreto ingiuntivo rileva quale atto sostanziale idoneo ad interrompere la prescrizione piuttosto che come atto processuale eventualmente introduttivo di un giudizio, la decisione impugnata sul punto è conforme all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione dellasocietà, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo allasocietà estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione dellasocietà non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono anche illimitatamente in relazione al regime di responsabilità per i debiti sociali (cfr. Cass.

SS.UU. n. 6070 del 2013; tra le molte conf. v.

Cass. n. 11411 del 2024); ne consegue che alla cancellazione dal registro delle imprese della FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., l’obbligazione gravante su tale società di persone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non si è estinta, ma si è verificato un fenomeno successorio in base al quale la socia accomandataria illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nel rapporto obbligatorio quale debitrice; pertanto, la notificazione del primo decreto ingiuntivo, anche se emesso nei confronti della società, in quanto “validamente effettuata – per come ritenuto dai giudici del merito con accertamento non sindacabile in questa sede - presso [OSCURATO:PERSONA], nella sede della società e nelle mani di impiegata addetta, ossia al socio accomandatario illimitatamente responsabile”, risultava atto idoneo ad interrompere la prescrizione; ciò è confermato anche dalla pronuncia richiamata in memoria dalla ricorrente, la quale ribadisce che “l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società”, di modo che “l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato […] singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi” (v.

Cass. n. 753 del 2024); in tale pronuncia si richiamano anche i precedenti “che ritengono valide le notificazioni di avvisi di accertamento (Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 23534 del 2019; Cass., n. 12953 del 2017) e di cartelle di pagamento (Cass. n. 31037 del 28/12/2017) intestati alla società, allorquando dette notificazioni siano state eseguite, successivamente all'estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci”;

3. pertanto il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 675-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 1779/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 2983/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.675/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 18 giugno 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria illimitatamente responsabile della estinta società FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il pagamento della somma di euro 3.331,44, oltre accessori, a titolo di trattamento di fine rapporto, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte territoriale, per quanto qui rilevi, ha respinto il secondo motivo di gravame della Fallena con cui si criticava la decisione di prime cure che aveva respinto l’eccezione di prescrizione, nonostante l’assenza di idonei atti interruttivi dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 7 maggio 2010; si eccepiva che un primo decreto ingiuntivo, qualificato come atto interruttivo dal primo giudice, era inesistente in quanto emesso in data 2 aprile 2014, ossia dopo “quattro anni dalla cancellazione della società FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dal registro delle imprese”; la Corte, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013, ha opposto che “la notifica del primo decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., effettuata in data 6/05/2014, è stata validamente effettuata presso [OSCURATO:PERSONA], nella sede della società e nelle mani di impiegata addetta, ossia al socio accomandatario illimitatamente responsabile. Di conseguenza, non risulta maturata la prescrizione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’emissione del secondo decreto ingiuntivo n. 171/2015”; 3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente in data 20 dicembre 2021 affidandosi a due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; col primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2945 c.c. “in ordine agli effetti della cancellazione della società di persone sulla legittimazione a proporre o a resistere ad azioni giudiziali”; si deduce che il primo decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di persona giuridica estinta e quindi non era atto idoneo ad interrompere la prescrizione; con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., ribadendo che “non sussistono validi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della società e quindi anche nei confronti dei soci”; 2.il ricorso, nei due motivi in cui è articolato, congiuntamente scrutinabili per connessione, non può trovare accoglimento; premesso che nella controversia all’attenzione del Collegio la notificazione del primo decreto ingiuntivo rileva quale atto sostanziale idoneo ad interrompere la prescrizione piuttosto che come atto processuale eventualmente introduttivo di un giudizio, la decisione impugnata sul punto è conforme all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione dellasocietà, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo allasocietà estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione dellasocietà non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono anche illimitatamente in relazione al regime di responsabilità per i debiti sociali (cfr. Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013; tra le molte conf. v. Cass. n. 11411 del 2024); ne consegue che alla cancellazione dal registro delle imprese della FL di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., l’obbligazione gravante su tale società di persone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non si è estinta, ma si è verificato un fenomeno successorio in base al quale la socia accomandataria illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nel rapporto obbligatorio quale debitrice; pertanto, la notificazione del primo decreto ingiuntivo, anche se emesso nei confronti della società, in quanto “validamente effettuata – per come ritenuto dai giudici del merito con accertamento non sindacabile in questa sede - presso [OSCURATO:PERSONA], nella sede della società e nelle mani di impiegata addetta, ossia al socio accomandatario illimitatamente responsabile”, risultava atto idoneo ad interrompere la prescrizione; ciò è confermato anche dalla pronuncia richiamata in memoria dalla ricorrente, la quale ribadisce che “l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società”, di modo che “l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato […] singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi” (v. Cass. n. 753 del 2024); in tale pronuncia si richiamano anche i precedenti “che ritengono valide le notificazioni di avvisi di accertamento (Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 23534 del 2019; Cass., n. 12953 del 2017) e di cartelle di pagamento (Cass. n. 31037 del 28/12/2017) intestati alla società, allorquando dette notificazioni siano state eseguite, successivamente all'estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci”; 3. pertanto il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric
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