CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la sentenza giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto, non ritenuto di minima offensività in ragione del consistente ritardo sul limite di orario imposto, e dei numerosi e gravi precedenti penali; considerato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente