CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale dei riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero ed ha ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così riformando l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede del 12/2/2020 che aveva ammesso l'indagato agli arresti domiciliari, il quale è stato nelle more giudicato con rito abbreviato e condannato in primo grado a nove anni di reclu- sione per concorso nei delitti di rapina ed estorsione (capo 6) e porto in luogo pubblico di armi, anche da guerra (fucile kalashnikov), entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione mafiosa (capo 8). Si è illustrato che tali delitti si inserivano in una cruenta lotta tra faide antagoniste operanti nel quartiere Japigia di Bari, a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del ferimento di [OSCURATO:PERSONA] (nipote di Eugenio, capo clan), nel cui contesto il Ruggieri - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri indagati - è accusato di rapina ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], padre di Giuseppe, autore dell'omicidio Gelao (capo 6), nonché di una plateale azione armata di gruppo a bordo di motocicli, in cui si era sparato in aria con diverse armi, anche da guerra, al fine di incutere timore e costringere [OSCURATO:PERSONA] (membro della fazione rivale) ad abbandonare la propria residenza ubicata in detto quartiere Japigia (capo 8). Tali fatti si erano verificati nel maggio 2017, a distanza di due mesi dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale cautelare ha censurato la motivazione del GIP - il quale non aveva tenuto in alcuna considerazione la presunzione, sia pure relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ai titoli di reato in contestazione - rilevando che nessuno degli elementi segnalati dalla difesa consentiva di superare tale valutazione di adeguatezza; né avrebbe avuto alcun ruolo in sede di decisione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il tempo trascorso dai fatti, non dovendo il GIP motivare nuovamente l'attualità del pericolo di reiterazione, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale, e nemmeno si è indicata una concreta incidenza del tempo trascorso dall'applica- zione della misura, tale da far ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 1.2. È stato negato ogni rilievo in sede cautelare all'opzione processuale per il rito abbreviato, che non costituisce sintomo di resipiscenza, ma comporta una valutazione in termini di beneficio per il consistente effetto premiale. È stato anche approfondito il tema del trattamento cautelare del Ruggieri in rapporto ai coindagati, ritenendo illogica la motivazione del GIP che aveva teorizzato un ruolo marginale dell'istante, alla luce della finalità ritorsiva e non di lucro dei delitti sub 6), nonché della valenza dimostrativa dell'azione armata di gruppo sub 8). 1.3. Si è valorizzato in senso negativo il dato che gli arresti domiciliari siano stati concessi in una residenza situata nel centro del quartiere Japigia, teatro degli eventi e luogo di insediamento storico del clan Parisi-Palermiti, da ciò derivando l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, al fine di scongiurare il rischio di una ripresa di contatti, anche telefonici, con i coindagati ed il conseguente pericolo di reiterazione dei delitti, esigenze non soddisfatte dalla cautela domestica, nemmeno con l'ausilio del congegno elettronico di controllo. Si è infine stigmatizzato che l'attenuazione della misura cautelare non sia stata valutata alla stregua di un'indagine personologica dell'interessato, del tutto assente, e si è rilevato che comunque il Ruggieri non era stato effettivamente sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto raggiunto in precedenza da altra ordinanza di custodia in carcere, per cui era mancato un apprezzabile periodo di esperimento domiciliare, sulla cui base saggiare l'affidabilità del sottoposto a tale misura rimessa alla spontanea osservanza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del Ruggieri, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge con riferimento all'art. 292, lett. c bis), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ritenuta carente ed illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. In primo luogo, si deduce la macroscopica omissione motivazionale riguardante la disgregazione dell'organizzazione criminale a seguito dell'inter- venuta collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale con il quale il Ruggieri intratteneva un rapporto ancillare, nonché il dato della cessa- zione da lungo tempo di ogni genere di conflitti nel quartiere .lapigia di Bari. 2.2. Si critica poi che l'impugnata ordinanza abbia trascurato di rispondere alle osservazioni difensive, ribaltando la decisione del GIP che aveva concesso gli arresti domiciliari presidiati dal braccialetto elettronico, senza alcuna argomentazione sulla assimilabilità di tale cautela rafforzata alla custodia in carcere, in violazione dell'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. 2.3. Si censura che il Tribunale cautelare abbia fatto una irrituale applica- zione della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., concretamente interpretandola alla stregua di una presunzione assoluta, sulla quale nessun rilievo potrebbe avere la valutazione del tempo trascorso dai fatti in contestazione onde desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari, contro l'esegesi di legittimità che si è pronunciata in termini opposti, cioè ric •edendo 3 7u l'assolvimento di un rigoroso onere motivazionale sui punti dell'attualità ed intensità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. Nel ricorso si pone il problema della rilevanza del decorso del tempo, nella duplice prospettiva di quello trascorso dalla commissione dei fatti di reato e di quello trascorso in vinculis dal sottoposto a misura coercitiva. 1.1. Per un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario sottolineare che qui si verte in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari in corso, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., dovendosi calibrare il rilievo del fattore cronologico con riguardo ad una già compiuta valutazione di irrilevanza del cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione dei reati, problema in tesi già superato dal giudice della cautela in sede di ordinanza genetica, residuando invece la verifica della persistenza e consistenza dei pericula libertatis nel corso dell'esecuzione della misura cautelare. In tale prospettiva, nell'esegesi di legittimità si è affermato il principio per cui «In tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valuta- zione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Tale criterio deve trovare armonica composizione con l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, espresso nella sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Pm in proc. Khalil, Rv. 249324, che rimanda ad una regola di valutazione della proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari in cui assume rilievo anche il fattore cronologico, alla cui stregua «Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale».E allora, fermo restando che il focus non può essere posto sulla distanza temporale dalle vicende criminali, trattandosi di profilo già compiutamente valutato nell'ordinanza genetica, residua la necessità di monitorare attentamente il corso della misura cautelare coercitiva, onde assicurarne la rispondenza ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, in ossequio alla natura di extrema ratio della custodia in carcere, anche per i reati interessati dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i quali è stato normato il criterio che richiede uno specifico riferimento al caso concreto nella scelta della misura cautelare, e - quanto alle ricadute di tale regola nella fase di svolgimento della misura cautelare, come disciplinata dall'art. 299 cod. proc. pen. - ha attribuito rilievo ai fatti, anche sopravvenuti, indicativi di non persistente corrispondenza della misura in atto con i richiamati criteri nel corso del tempo. 1.2. Nel caso in esame, sono stati prospettati dalla difesa elementi nuovi - potenzialmente incidenti sul giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - che non risultano considerati nell'impugnata ordinanza, il principale dei quali è stato indicato nella scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], vertice della compagine associativa di riferimento dell'odierno ricorrente, che si assume per tale ragione in fase di disgregazione. Tale elemento sopravvenuto richiede una specifica valutazione, essendo passibile di interferire con il giudizio di persistente adeguatezza della sola custodia in carcere, anche con riferimento all'assenza di elementi concreti che consentano di ipotizzare perduranti contatti illeciti tra l'odierno ricorrente ed il gruppo criminale in questione e all'intervenuta definizione del primo grado di giudizio. 2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale compente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., per nuovo esame, che dia conto, nella differente dimensione della presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. assunta a seguito degli elementi di valutazione prospettati dalla difesa del Ruggieri, dell'ineludibile necessità di ripristinare la misura detentiva carceraria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale