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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:635
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0067_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1 o settembre 2022 – Pharol (causa C‑67/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Dividendi percepiti da una società con sede nello Stato membro della società beneficiaria – Dividendi percepiti da una società con sede in un paese terzo – Normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali – Insussistenza dell’obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione – Normativa che consente la deduzione integrale o parziale da parte di una società residente di uno Stato membro dei dividendi distribuiti da una società residente del medesimo Stato membro – Normativa che non consente tale deduzione in caso di società distributrice residente di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposti (Artt. 63 e 65 TFUE) (v. punti 28, 34‑43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi in forza della quale una società residente dello Stato membro interessato può dedurre dal proprio reddito imponibile dividendi che le sono stati distribuiti da un’altra società residente, ma non può dedurre dividendi distribuiti da una società con sede in un paese terzo, in quanto quest’ultimo non è vincolato allo Stato membro di imposizione da nessun obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali, quando tale deduzione è subordinata alla condizione relativa all’assoggettamento ad imposta della società distributrice in detto paese terzo e, a causa dell’assenza di un obbligo convenzionale di detto paese terzo di fornire informazioni, risulta impossibile ottenere tali informazioni dal paese stesso.

Uno Stato membro non è tenuto a riconoscere al contribuente la possibilità di produrre egli stesso elementi che dimostrino che le condizioni necessarie per ottenere tale deduzione sono soddisfatte quando, a causa di tale insussistenza dell’obbligo convenzionale, detto Stato membro non può controllare la veridicità di tali elementi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0067_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1 o settembre 2022 – Pharol (causa C‑67/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Dividendi percepiti da una società con sede nello Stato membro della società beneficiaria – Dividendi percepiti da una società con sede in un paese terzo – Normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali – Insussistenza dell’obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione – Normativa che consente la deduzione integrale o parziale da parte di una società residente di uno Stato membro dei dividendi distribuiti da una società residente del medesimo Stato membro – Normativa che non consente tale deduzione in caso di società distributrice residente di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposti (Artt. 63 e 65 TFUE) (v. punti 28, 34‑43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale volta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi in forza della quale una società residente dello Stato membro interessato può dedurre dal proprio reddito imponibile dividendi che le sono stati distribuiti da un’altra società residente, ma non può dedurre dividendi distribuiti da una società con sede in un paese terzo, in quanto quest’ultimo non è vincolato allo Stato membro di imposizione da nessun obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali, quando tale deduzione è subordinata alla condizione relativa all’assoggettamento ad imposta della società distributrice in detto paese terzo e, a causa dell’assenza di un obbligo convenzionale di detto paese terzo di fornire informazioni, risulta impossibile ottenere tali informazioni dal paese stesso. Uno Stato membro non è tenuto a riconoscere al contribuente la possibilità di produrre egli stesso elementi che dimostrino che le condizioni necessarie per ottenere tale deduzione sono soddisfatte quando, a causa di tale insussistenza dell’obbligo convenzionale, detto Stato membro non può controllare la veridicità di tali elementi.
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