Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 20805/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ISA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata escussione del testimone Aracri con riferimento all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla formazione della prova indiziaria a carico della ricorrente, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) e, altresì, caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che la Corte territoriale ha fornito adeguate motivazioni, in particolare, alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la sussistenza di circostanze dirette a fondare la responsabilità della ricorrente, tra le quali l'occupazione dell'immobile protratta, con fissazione della propria residenza in assenza di titolo legittimante, e la mancata, effettiva regolarizzazione, seppur con inoltro della relativa istanza di sanatoria.

Tutte circostanze, queste ultime, ritenute sufficienti, in seguito a logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, al fine dell'affermazione di penale responsabilità.

Sicché, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria e correlati obblighi del giudice (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01), la grava sentenza ha evidenziato sufficientemente l'assenza di decisività e la mancata idoneità dell'invocata escussione testimoniale a inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MCosì deciso, il 17 marzo 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D iyi la Borsellino 7e2 , J r" CYEPO,917-,[OSCURATO:PERSONA] 5 G 2126 1iFurion „ io ntis 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata escussione del testimone Aracri con riferimento all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla formazione della prova indiziaria a carico della ricorrente, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) e, altresì, caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che la Corte territoriale ha fornito adeguate motivazioni, in particolare, alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la sussistenza di circostanze dirette a fondare la responsabilità della ricorrente, tra le quali l'occupazione dell'immobile protratta, con fissazione della propria residenza in assenza di titolo legittimante, e la mancata, effettiva regolarizzazione, seppur con inoltro della relativa istanza di sanatoria. Tutte circostanze, queste ultime, ritenute sufficienti, in seguito a logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, al fine dell'affermazione di penale responsabilità. Sicché, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria e correlati obblighi del giudice (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01), la grava sentenza ha evidenziato sufficientemente l'assenza di decisività e la mancata idoneità dell'invocata escussione testimoniale a inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MCosì deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D iyi la Borsellino 7e2 , J r" CYEPO,917-,[OSCURATO:PERSONA] 5 G 2126 1iFurion „ io ntis 3
Sentenza Cassazione n. 20805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris