CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni scritte del difensore del [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 15/06/2021 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di beni e attrezzature varie del valore di euro 117.298,00 (capo A), di bancarotta semplice documentale (capo B) e di bancarotta preferenziale (capo C), loro contestati nella rispettiva qualità di amministratore di fatto e di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita in data 18/07/2013. 2. Nell'interesse del solo Melis è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), rilevando: a) che contraddittoriamente la Corte territoriale aveva prima ritenuto che un bene (il "Centro lavoro") non risultasse dalle scritture contabili e poi affermato il contrario; b) che, in ogni caso, il bene non risultava dalle scritture contabili, come confermato dalla curatrice fallimentare, che, per questa ragione, non lo aveva inventariato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 219 I. fall., in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, I. fall., rilevando che la distrazione andava ricondotta ai soli beni risultanti dalle scritture contabili e non rinvenuti, per un valore totale di poco più di ottomila euro. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore del Melis. Considerato in diritto 1. Va premesso che il ricorso, come si desume dal suo tenore letterale e come viene confermato dalle conclusioni scritte, investe soltanto l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A). Ne discende che, in relazione alle restanti imputazioni, non oggetto di impugnazione, si è cristallizzata l'affermazione di responsabilità: ciò che impedisce di rilevare l'eventuale estinzione dei reati maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (come si desume dai principi affermati daSez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità. Innanzi tutto, non sussiste alcuna contraddittorietà motivazionale, dal momento che la Corte territoriale afferma in termini non equivoci che il Centro di lavoro MG era incluso nelle non contestate scritture contabili. Il dato istruttorio posto a base della decisione è rappresentato innanzi tutto da queste ultime, non tanto dalle dichiarazioni della curatrice il cui travisamento viene denunciato con il primo motivo. Non solo: la Corte territoriale valorizza anche le dichiarazioni del teste Ataldi, quanto all'occultamento di beni di valore da parte del Melis, proprio perché non fossero rinvenuti in occasione dell'inventario. 3. L'inammissibilità del primo motivo travolge anche il secondo, che dipende logicamente dall'esclusione del "Centro lavoro", il cui valore, in termini che non esibiscono alcuna illogicità argomentativa, è stato ritenuto di non speciale tenuità, agli effetti dell'art. 216, ult. comma, I. fall. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]seppe [OSCURATO:PERSONA] o ,51, n 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZI