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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21880/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 07/12/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE I z..ta, la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che eccepisce il difetto di procedibilità del reato, e si riporta, nel resto, ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto continuato di energia elettrica, sottratta all'ENEL allacciandosi mediante collegamento diretto alla rete elettrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Scaglione, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia nullità della sentenza di primo grado per genericità o indeterminatezza dell'accusa, giacchè le aggravanti di cui all'art 625 n. 2 e 7 cd. pen. non erano state oggetto di contestazione, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art 604 cod. proc. pen e omessa motivazione, per non avere la Corte d'appello escluso le aggravanti contestate e dichiarato la prescrizione del reato.

3. Ha depositato memoria scritta il difensore del ricorrente, che eccepisce il difetto sopravvenuto della condizione di procedibilità, e, nel merito, insiste sulla fondatezza del ricorso. 4.11 ricorso risulta inammissibile. 4.1.11 primo motivo, che invoca la violazione della regola della correlazione tra accusa e sentenza, sul rilievo che non sarebbero state esplicitate, nell'editto accusatorio, le condotte concrete integranti le circostanze aggravanti di cui all'art 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod. pen., risulta precluso, in quanto non dedotto con i motivi di appello.

In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello perché non segnalato con i motivi di gravame ( cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 in cui si è affermato che non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745, in fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello; Sez. 3 n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903, che ha negato la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva).

Nella giurisprudenza di legittimità il principio è stato espressamente affermato anche con riguardo a un caso — qui analogo - in cui la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 256631).

5. Conseguentemente, risulta manifestamente infondato il secondo motivo, con cui la difesa stigmatizza la mancata prescrizione del reato, sul presupposto che esso avrebbe dovuto considerarsi non aggravato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 07/12/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE I z..ta, la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che eccepisce il difetto di procedibilità del reato, e si riporta, nel resto, ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto continuato di energia elettrica, sottratta all'ENEL allacciandosi mediante collegamento diretto alla rete elettrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Scaglione, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia nullità della sentenza di primo grado per genericità o indeterminatezza dell'accusa, giacchè le aggravanti di cui all'art 625 n. 2 e 7 cd. pen. non erano state oggetto di contestazione, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art 604 cod. proc. pen e omessa motivazione, per non avere la Corte d'appello escluso le aggravanti contestate e dichiarato la prescrizione del reato. 3. Ha depositato memoria scritta il difensore del ricorrente, che eccepisce il difetto sopravvenuto della condizione di procedibilità, e, nel merito, insiste sulla fondatezza del ricorso. 4.11 ricorso risulta inammissibile. 4.1.11 primo motivo, che invoca la violazione della regola della correlazione tra accusa e sentenza, sul rilievo che non sarebbero state esplicitate, nell'editto accusatorio, le condotte concrete integranti le circostanze aggravanti di cui all'art 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod. pen., risulta precluso, in quanto non dedotto con i motivi di appello. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello perché non segnalato con i motivi di gravame ( cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 in cui si è affermato che non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745, in fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello; Sez. 3 n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903, che ha negato la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva). Nella giurisprudenza di legittimità il principio è stato espressamente affermato anche con riguardo a un caso — qui analogo - in cui la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 256631). 5. Conseguentemente, risulta manifestamente infondato il secondo motivo, con cui la difesa stigmatizza la mancata prescrizione del reato, sul presupposto che esso avrebbe dovuto considerarsi non aggravato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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