CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità perché generici. Il ricorrente, invero, denuncia per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidentemente da applicare con giudizio di prevalenza sulla recidiva, denegate (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) evidenziando che, a fronte della gravità della condotta di resistenza e lesioni, non erano stati allegati elementi suscettibili di positiva valutazione, conclusione che il ricorrente contesta con affermazioni apodittiche (sul punto dell'obbligo di motivazione) omettendo, però il confronto con il reale contenuto del provvedimento impugnato. In buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone ricorso al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità.Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022