CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 22903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7784/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 470/2018, pubblicata il 3 agosto 2018; Vendita –Beni mobili –Conto vendita – Qualificazione giuridica R.G.N. 7784/19 C.C.15/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 255/2016 del 10 febbraio 2016, notificato il 15 febbraio 2016, il Tribunale di Udine ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 17.364,26, a titolo di corrispettivo dovuto per la vendita di beni mobili di cui alla fattura n. 158 del 18 aprile 2014, oggetto di consegna come da documento di trasporto n. 226 del 16 aprile 2014. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentire dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguente disposizione della sua revoca e con l’accertamento che nulla fosse dovuto per la causale indicata. Spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, in ragione della perdita di commesse che era conseguita alla diffusione della notizia del suo prossimo fallimento da parte del legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. In proposito, esponeva: che non vi era stato alcun ordinativo della merce indicata nella fattura azionata e consegnata in mero conto vendita, con l’accordo che il pagamento sarebbe avvenuto solo se la merce fosse stata piazzata e in ragione della somma realizzata; che, infatti, l’ingiungente aveva provveduto ad effettuare i pagamenti per altre causali, in merito ai consolidati rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, in favore dell’opponente, anche dopo la scadenza didetta fattura, senza far valere alcuna compensazione; che anche le stabilite modalità di incasso in contanti della somma riportata nella fattura, e non già mediante ricevuta bancaria, comprovavano le summenzionate circostanze; che il saldo della fattura non era mai stato richiesto alla MG, che ne era venuta a conoscenza solo con l’istanza di fallimento; che anche dopo il rigetto dell’istanza di fallimento la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento e, senza preavviso di sorta, aveva azionato il procedimento monitorio per il recupero del credito, con atteggiamento contrario alla buona fede che deve contrassegnare i rapporti commerciali; che la merce indicata in fattura era vetusta e praticamente incedibile ed era rimasta in giacenza nei magazzini della MG e in parte anche abbandonata; che – a causa del contegno di controparte – aveva perso un importante incarico per la tessitura di sedili in carta, a cura della [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva nel giudizio di opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì che la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente fosse reietta. All’uopo, deduceva: che il documento di trasporto sottoscritto dal destinatario per accettazione senza riserve riportava, quale causale, un rapporto di vendita, non già in conto vendita o con riserva di gradimento ovvero a prova o a campione; che la fattura era stata inserita nella contabilità di MG senza alcuna riserva; che mai erano stati denunciati vizi della merce o mancanze di qualità, con la conseguente decadenza dalla garanzia per i vizi; che l’unico soggetto legittimato passivamente in ordine al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima divulgazione dell’imminente fallimento era il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] in proprio; che, comunque, non vi era nesso causale tra l’asserita divulgazione di notizie sullo stato di decozione della [OSCURATO:SOCIETA] e l’esistenza del danno nonché in ordine alla sua quantificazione. Quindi, con sentenza n. 634/2017, depositata l’8 maggio 2017, il Tribunale adito respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. Rigettava, inoltre, la spiegata domanda riconvenzionale. In specie, la pronuncia di primo grado evidenziava: che le circostanze addotte dall’opponente non potevano superare l’evidenza della causale esternata nel documento di trasporto sottoscritto dal destinatario e a questi consegnato in copia, in cui era riportata l’indicazione della consegna della merce a titolo di vendita; che l’ordine della merce poteva essere stato impartito anche verbalmente; che, sebbene la fattura non provasse il credito, era comunque incontestata la consegna della merce; che non necessariamente il pagamento doveva essere richiesto a mezzo di ricevuta bancaria; che la mancanza di previ solleciti di pagamento al più poteva essere imputata ad una scorretta condotta commerciale, ma non avrebbe privato di fondamento la richiesta di pagamento; che la condotta alla quale l’opponente aveva ascritto la causazione dei danni era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito del fatto che la MG versasse in cattive condizioni di liquidità, sicché in tale contegno potevano al più ravvisarsi gli estremi della diffamazione, reato del quale avrebbe risposto solamente la persona fisica agente; che, dunque, i danni rivendicati non erano stati cagionati dall’istanza di fallimento, bensì dalla pubblicità, anche se ristretta, che ne sarebbe stata data. 3.– Con atto di citazione notificato il 28 luglio 2017, proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: la manifesta contraddittorietà della motivazione; l’erronea valutazione in ordine alla prova della conclusione e alla natura del contratto concluso tra le parti; la violazione del principio sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla non contestazione; la mancata ammissione dei mezzi istruttori senza alcuna motivazione. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per la sua manifesta infondatezza e contestava ogni avversa richiesta, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, a fronte dell’iniziale e costante contestazione, da parte di MG, circa la conclusione del contratto di vendita avente ad oggetto la merce menzionata, l’opposta [OSCURATO:SOCIETA] non aveva provato il suo assunto nei termini rigorosi richiesti dal procedimento ordinario; b) che mai la parte opposta aveva affermato, e tantomeno provato, l’esistenza di un ordine di vendita e neppure ciò poteva essere desunto attraverso comportamenti concludenti posti in essere prima del giudizio e successivamente reiterati, anzi, a fronte della specifica contestazione di parte opponente sulla mancanza di un ordinativo, nulla era stato opposto ai fini di dimostrare l’effettiva ricorrenza di un ordine verbale; c) che, rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, già respinta nel giudizio di primo grado, doveva essere rilevata l’inammissibilità dei motivi d’appello sul punto sviluppati, per mancanza di specificità; d) che, infatti, a fronte del rilievo della sentenzadi primo grado secondo cui il Fiumani, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aveva presentato solo l’istanza di fallimento, ma non certo a tale qualità poteva essere ricondotta la sua condotta diffamatoria, consistita nel riferire a terzi le cattive condizioni di liquidità della MG, l’appellante nulla aveva specificato e, dunque, nulla aveva obiettato avverso l’affermazione del primo giudice, a mente della quale non sarebbe stato mai possibile qualificare la condotta diffamatoria quale esercizio dei poteri rappresentativi del Fiumani. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto – a sua volta – ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito negato che l’esistenza di un documento di trasporto contenente la causale “vendita”, accompagnato dal ricevimento della merce e dalla emissione della fattura, costituisse prova presuntiva della conclusione di un contratto di compravendita, in assenza di una prova specifica, da parte della società opposta, dell’esistenza di una proposta contrattuale. Obietta l’istante che, attraverso tale negazione, la Corte d’appello avrebbe subordinato la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale alla prova dell’esistenza di una proposta, mentre, in realtà, la dimostrazione dell’esistenza di una vendita avrebbe potuto essere desunta mediante il ragionamento inferenziale, avuto riguardo alla causale del documento di trasporto, alla presa in carico della merce da consegnare all’acquirente, a cura del magazziniere, all’accettazione di tale merce senza riserve, al ricevimento della fattura senza alcuna contestazione e senza alcuna restituzione della merce consegnata, elementi indiziari, questi, che avrebbero rivestito i requisiti della gravità, precisione e concordanza. 1.1.–Il motivo è infondato. Dalla motivazione della pronuncia impugnata si evince che gli elementi addotti (la causale “vendita” del documento di trasporto, la ricezione della merce senza riserve, la mancata contestazione della fattura ricevuta, il suo inserimento nelle scritture contabili, la mancata restituzione dei beni mobili ricevuti) – come considerati dalla pronuncia di prime cure, secondo un ragionamento inferenziale – dovevano ritenersi superati dalle ulteriori circostanze valorizzate (la carenza di un ordine scritto e la mancanza di prova di un ordinativo verbale, a fronte della specifica contestazione dicontroparte, il ricevimento della merce imballata da un magazziniere privo di potere di rappresentanza, la previsione del pagamento in contanti in distonia rispetto agli usi commerciali, la mancata compensazione con i crediti vantati dalla MG e saldati, l’omessa previa richiesta del pagamento della fattura prima di attivare il procedimento monitorio). E ciò appunto perché, rispetto alla contestazione della MG sulla carenza di qualsiasi ordinativo, anche in via verbale, la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito alcuna dimostrazione circa l’esistenza di una siffatta disposizione. Nei termini anzidetti, non ricorrono i presupposti per ritenere integrata la violazione di legge sull’applicazione dei meccanismi presuntivi semplici. Ed invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Inoltre, il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). Nella fattispecie, nessuna critica è stata mossa avverso l’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, a fronte della mancanza di prova di un ordinativo verbale, mentre le argomentazioni svolte sono state dirette ad infirmarne la plausibilità, contestando la ricostruzione del fatto ed evocando altri fatti che avrebbero potuto condurre ad altro – ed opposto – approdo logico, vizio, quest’ultimo, valutabile, se del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Senonché l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova indiretta, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto primario ignoto (nel caso in esame la consegna della merce in mero conto vendita, ossia con l’accordo di piazzare detta merce e di condizionarne il pagamento al prezzo eventualmente ricavato e nei limiti dello stesso) sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione. Con la conseguenza che la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo diverso e alternativo che si sarebbe potuto e dovuto fare, a confutazione delle diverse e motivate conclusioni cui il giudice di merito è pervenuto, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto. Si ribadisce, in proposito, che la violazione di legge rispetto all’applicazione delle presunzioni hominis o judicis può essere dedotta solo per un vizio di sussunzione, ossia allorché gli argomenti addotti a fondamento del meccanismo inferenziale di cui il giudice di merito abbia fatto applicazione siano talmente contraddittori e illogici da non giustificare l’esito decisorio, e non già laddove essi siano meramente criticabili, in ragione dell’adesione ad un’ipotesi ricostruttiva alternativa, atteso che il processo inferenziale è deputato a descrivere una conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità (o dell’id quod plerumque accidit), e non certa. La deduzione logica è pertanto una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. E a questi canoni si è attenuta la sentenza d’appello che, per l’effetto, non ha leso i parametri normativi sulle condizioni di applicazione della prova indiretta o indiziaria. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame tralasciato di considerare i seguenti elementi secondari, da cui si sarebbe potuta sviluppare la prova presuntiva dei fatti primari: l’esistenza di un documento di traporto, avente come causale la vendita; la presa in consegna della merce, a cura del magazziniere dipendente dell’acquirente, senza alcuna riserva; il ricevimento della fattura quale corrispettivo della fornitura, senza alcuna reazione; la registrazione in contabilità della fattura senza restituzione al mittente e senza l’emissione di un documento contabile a storno del corrispondente importo. 2.1.–La censura è infondata. Benché la censura inerente all’omesso esame di un fatto decisivo (recte di un accadimento storico - naturalistico), oggetto di discussione tra le parti, possa riguardare anche i fatti secondari noti, ai fini della ricostruzione di un ragionamento inferenziale volto a comprovare i fatti principali ignoti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014), nondimeno, nella fattispecie, per quanto anzidetto scrutinando il primo motivo, le circostanze dedotte non sono state trascurate. Al contrario, si è ritenuto che, alla stregua di altri elementi fattuali rilevanti, e per effetto della mancanza di prova sull’esistenza di un ordine, anche se meramente verbale (circostanza debitamente contestata dalla controparte), dovessero avere prevalenza gli accadimenti addotti dalla MG, secondo cui la consegna della merce è avvenuta in mero conto vendita e non in vendita. Ne discende che l’apprezzamento dei fatti storici secondari, in quanto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, non potendosi contestare la mera non condivisione del risultato raggiunto attraverso il processo logico argomentato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010; Sez. 3, Sentenza n. 24028 del 13/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003). 3.–Passando all’esame del controricorso, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il motivo di gravame spiegato dalla MG per difetto di contestazione dell’affermazione del primo giudice, secondo cui non sarebbe mai stato possibile qualificare la condotta diffamatoria quale contegno azionato nell’esercizio dei poteri rappresentativi della società. Mentre, in realtà, l’appellante avrebbe contestato che solamente la persona fisica che avesse commesso il fatto o il reato potesse rispondere delle sue conseguenze, sicché tale comportamento ben sarebbe potuto ricadere nei poteri rappresentativi della società. Il riferimento alla spendita del nome della società rappresentata, il richiamo alle istanze di prova disattese, il riferimento alle ragioni di diversificazione tra la responsabilità patrimoniale e quella penale avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad affrontare la questione. 3.1.–La doglianza è infondata. La stessa ricorrente incidentale, infatti, riportando i passaggi salienti dell’atto introduttivo del gravame, si è limitata a ripercorrere, in termini meramente confutativi e apodittici, le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado sulla possibilità che, in conseguenza delle notizie rese sulla proposizione di istanza di fallimento, della condotta del Fiumani rispondesse la società, a titolo risarcitorio. Non vi è, invece, una specifica deduzione avversativa del fatto affermato dalla sentenza di primo grado, a mente della quale, non già la mera proposizione dell’istanza di fallimento, bensì l’attività divulgativa di notizie diffamatorie sullo stato di decozione della [OSCURATO:SOCIETA], imputabile al contegno personale del Fiumani, fosse riconducibile ad una sua iniziativa, estranea al mandato rappresentativo, e non fosse oggetto di specifica delega a cura della società, di cui questi era rappresentante legale. Da tanto deriva che non sono stati indicati, oltre ai punti e ai capi contestati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è stata richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che fossero rimasti esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Sez. 2, Sentenza n. 10930 del 05/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020; Sez. L, Ordinanza n. 3194 del 04/02/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Alla parte volitiva non è stata dunque affiancata una parte argomentativa, idonea a confutare e contrastare, in modo adeguato e specifico, le ragioni addotte dal primo giudice, incrinandone il fondamento logico-giuridico. 4.–Con il secondo motivo la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale tenuto alcun conto dell’ulteriore ragione posta a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale di MG, ossia la circostanza che il danno lamentato non sarebbe dipeso dalla proposizione dell’istanza di fallimento, sicuramente riconducibile alla società, bensì dalla divulgazione che ne sarebbe stata data per una condotta ascrivibile all’iniziativa assunta in proprio dal legale rappresentante. In questi termini, ad avviso dell’istante, la motivazione sarebbe stata totalmente carente ovvero apparente, poiché nell’atto di appello l’appellante avrebbe specificamente dedotto la circostanza assorbente, in ragione della quale sarebbe stata la stessa proposizione di un’infondata istanza di fallimento a provocare il danno. 4.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché competente a decidere sul risarcimento dei danni per la temeraria proposizione di un’istanza di fallimento, che sia stata respinta, a titolo dunque di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è lo stesso Tribunale che abbia rigettato l’istanza di fallimento ex art. 22 legge fall. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19149 del 11/09/2014; Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 28/02/2000). Sicché la condanna per responsabilità processuale aggravata, conseguente alla proposizione di una temeraria istanza di fallimento, può essere disposta solo in via endo-processuale, non solo quando l’istanza di fallimento originariamente accolta venga successivamente revocata all’esito del reclamo, ma anche nell’ipotesi in cui il decreto del Tribunale respinga il ricorso per la dichiarazione di fallimento, all’esito di un procedimento di natura sostanzialmente contenziosa. Di tale conclusione si ha conferma nella pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza n. 328 del 20/07/1999), secondo cui l’art. 22, secondo comma, del r.d. n. 267/1942 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Aggiunge tale pronuncia che, infatti, il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento può abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo, accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di parità delle armi. 5.– Con il terzo motivo la ricorrente incidentale censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello escluso che per il fatto illecito del legale rappresentante della società di capitali, commesso nell’esercizio dell’attività gestoria della società, rispondesse la società medesima. Sicché la società sarebbe stata tenuta al risarcimento del danno, derivante dal reato commesso dal suo legale rappresentante, qualora la società medesima avesse potuto trarne un vantaggio, anche se solo potenziale. 5.1.–Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. E tanto perché esso aggredisce l’asserito rigetto della domanda risarcitoria, mentre in realtà la pronuncia d’appello si è limitata a dichiarare inammissibile il gravame sul respingimento della domanda di risarcimento nel giudizio di prime cure, per difetto di specificità del motivo di impugnazione. Ora, allorché il giudice d’appello abbia rilevato l’inammissibilità del gravame, quale ratio decidendidirimente che ha privato il giudice della potestas iudicandi, deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito, nella fattispecie svolta peraltro dalla sentenza di primo grado (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017). Si rileva ancora – in via integr ativa – che, attraverso tale doglianza, sono state introdotte circostanze nuove (sulla tenutezza della società al risarcimento dei danni per i fatti illeciti commessi dal suo legale rappresentante nell’esercizio delle incombenze cui era adibito, ai sensi dell’art. 2049 c.c.), mai dedotte nel giudizio di merito e, dunque, inammissibili. 6.– In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti. Alla stregua della soccombenza reciproca e paritaria tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., le spese e i compensi di lite del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorsoincide