Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 42588/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità*-r-iiget-t9 del -( ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] marchese, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 15 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva (12-- disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte, con ruolo di promozione e di direzione, di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti; e per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di stupefacente sia di prima che di seconda tabella.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Mazza, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare, nonostante le carte avessero dimostrato che il prevenuto era stato raggiunto da dichiarazioni calunniatrici di due collaboratori di giustizia e da confusi dati emergenti dalle intercettazioni.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, commi 1 e 3, d.P.R. cit., per avere il Tribunale di Messina attributo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di promotore del sodalizio criminale in argomento, omettendo di considerare che il prevenuto aveva avuto solo rapporti con familiari e parenti, i quali non si erano mai sentiti partecipi di alcun gruppo criminale organizzato.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. cit., per avere il Tribunale distrettuale confermato la sussistenza della aggravante della disponibilità da parte dell'associazione di armi, nonostante le emergenze procedimentali non avessero affatto comprovato che i protagonisti di una conversazione intercettata stessero parlando di un fucile ed avessero dimostrato che la pistola sequestrata era stata rinvenuta in un tombino stradale e non nella disponibilità di alcun associato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di amrnissibilità per la genericità del loro contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale di Messina, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata.

Pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai delitti contestati al Mazza, a tal fine partendo dalle indicazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia (le cui propalazioni avevano permesso l'avvio delle investigazioni) e poi valorizzando il contenuto delle intercettazioni audio e delle registrazioni video comprovanti la esistenza della vorticosa attività di spaccio di stupefacenti coordinata dal prevenuto: dati di conoscenza che sono stati esaminati e valutati in maniera molto dettagliata dal Tribunale del riesame, con argomentazioni che sono state censurate dall'odierno ricorrente in termini estremamente generici.

3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Costituisce espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).

Alla luce di tale criterio interpretativo va riconosciuto come nel caso di specie difetti l'interesse del Mazza a porre in discussione l'esistenza indiziaria a fini cautelari di una aggravante - quella della disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico - che, senza incidere sulla operatività della presunzione relativa di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta esclusivamente una limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in sede di condanna finale, senza influire sulla individuazione del limite edittale massimo della reclusione e, dunque, sulla connessa determinazione dei termini di durata di fase, complessivi e massimi (di cui agli artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità*-r-iiget-t9 del -( ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] marchese, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 15 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva (12-- disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte, con ruolo di promozione e di direzione, di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti; e per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di stupefacente sia di prima che di seconda tabella. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Mazza, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare, nonostante le carte avessero dimostrato che il prevenuto era stato raggiunto da dichiarazioni calunniatrici di due collaboratori di giustizia e da confusi dati emergenti dalle intercettazioni. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, commi 1 e 3, d.P.R. cit., per avere il Tribunale di Messina attributo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di promotore del sodalizio criminale in argomento, omettendo di considerare che il prevenuto aveva avuto solo rapporti con familiari e parenti, i quali non si erano mai sentiti partecipi di alcun gruppo criminale organizzato. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. cit., per avere il Tribunale distrettuale confermato la sussistenza della aggravante della disponibilità da parte dell'associazione di armi, nonostante le emergenze procedimentali non avessero affatto comprovato che i protagonisti di una conversazione intercettata stessero parlando di un fucile ed avessero dimostrato che la pistola sequestrata era stata rinvenuta in un tombino stradale e non nella disponibilità di alcun associato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di amrnissibilità per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale di Messina, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai delitti contestati al Mazza, a tal fine partendo dalle indicazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia (le cui propalazioni avevano permesso l'avvio delle investigazioni) e poi valorizzando il contenuto delle intercettazioni audio e delle registrazioni video comprovanti la esistenza della vorticosa attività di spaccio di stupefacenti coordinata dal prevenuto: dati di conoscenza che sono stati esaminati e valutati in maniera molto dettagliata dal Tribunale del riesame, con argomentazioni che sono state censurate dall'odierno ricorrente in termini estremamente generici. 3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502). Alla luce di tale criterio interpretativo va riconosciuto come nel caso di specie difetti l'interesse del Mazza a porre in discussione l'esistenza indiziaria a fini cautelari di una aggravante - quella della disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico - che, senza incidere sulla operatività della presunzione relativa di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta esclusivamente una limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in sede di condanna finale, senza influire sulla individuazione del limite edittale massimo della reclusione e, dunque, sulla connessa determinazione dei termini di durata di fase, complessivi e massimi (di cui agli artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 42588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris