CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25730/23 [OSCURATO:PERSONA] l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato per entrambi in termini generici, è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale e le modalità di confezionamento delle sostanze, incompatibili con il riconoscimento della "fattispecie lieve"; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (parimenti sovrapponibile per entrambi gli imputati) è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec