CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 32858/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27040-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato insussistente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2008 quale architetto, iscritto all'Albo ma non alla relativa Cassa, per lo svolgimento di concomitante attività dipendente; la Corte d'appello, pur condividendo, in via astratta, i rilievi dell'Inps in ordine all'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha giudicato che, in concreto, tale obbligo fosse insussistente, per la intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2009 (per i redditi del 2008), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la nota dell'Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giunta a destinazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha peraltro escluso che alla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi presentata dal professionista, del «quadro RR» potesse attribuirsi la valenza di occultamente doloso e, quindi, ha escluso che la Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- presentazione della dichiarazione avesse valore sospensivo del termine di prescrizione; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui ha opposto difese il professionista, con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto - a sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, degli art. 10, 13 e 18 del decreto legislativo nr. 241 del 1997 (come modificato dall' articolo 2 del decreto legislativo nr. 422 del 1998), dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR nr. 435 del 2001 (come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo nr.63 del 2002, conv. con modificazioni dalla legge nr. 112 del 2002) dell'art. 2 del DPR del 22 luglio 1998 nr.322 (come modificato dal DPR nr. 435 del 2001) degli articoli 36 bis, comma 2, lett. F) e 36 ter del DPR 600 del 1973, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell'INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e, in ogni caso, per non aver attribuito efficacia sospensiva alla presentazione della stessa, in ragione della mancata compilazione del «quadro RR»; il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -3- contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» chiarendo, però, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» ( v. ii-r tliotiverrie.ne, Cass. nr.10273(U); Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -4- nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 2009, nr. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008; nella fattispecie, deve, peraltro, darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso; che, come chiarito da questa S.C., la questione attinente alla individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 4.6.2009 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (il 6.7.2009) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -5- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 17 giugno 202 ente Do