CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 agosto 2026
Cassazione n. 24696/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, in proprio e quale procuratore specialedi [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4364/2024pubblicata il 03/03/2025.Numero registro generale 18086/2025Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 24696/2026Data pubblicazione 18/08/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella controversia con Inps e Ader.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione a intimazione dipagamento notificata alla parte privata il 30/10/2021, avente ad oggetto -per la materia ancora d’interesse - una cartella di pagamento notificata il02/07/2002, relativa a contributi per l’anno 1992.3. Il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile l’opposizione, perchéproposta oltre il termine previsto dall’art.25 comma 5 del d.lgs.n.46/1999.4. La corte territoriale, in integrale riforma, ha ritenuto ammissibilel’opposizione, siccome diretta a far valere la prescrizione maturatasuccessivamente alla notifica della cartella di pagamento; nel merito haaccolto l’eccezione di prescrizione riproposta dalla parte privata,dichiarando non dovute le somme oggetto della intimazione di pagamento.5. Per la cassazione della sentenza ricorre Inps, con ricorso affidato a ununico motivo, illustrato da memoria. La parte privata e Ader sono rimastiintimati.6. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ.nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18086/2025Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 24696/2026Data pubblicazione 18/08/20261. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.l.n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020, dell’art. 12del d.lgs. n.159/2015 e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge n.335/1995.2. L’istituto previdenziale si duole perché la Corte d’Appello ha ritenutoche fosse maturata la prescrizione quinquennale tra la notificazionedell’intimazione di pagamento n. 071 2015 9099460834 000 (perfezionatail 28/11/2015), e la notificazione dell’intimazione di pagamento oggetto dicausa (perfezionata il 30/10/2021) senza tenere conto del periodo disospensione della prescrizione connesso all’emergenza epidemiologica daCovid 19, stabilito dal combinato disposto dell’art. 68, primo comma, deld.l. n. 18/2020 e dell’art.12 del d.lgs. n.159/2015, pari a 541 giorni.3. La corte territoriale ha ritenuto che al fine del computo dellaprescrizione quinquennale tra le due notifiche della intimazione dipagamento (28/11/2015-30/10/2021) dovesse tenersi conto dellasospensione della prescrizione per effetto dell’art.68 del d.l. n.18/2020 edel successivo d.l. n.73/2001, «con conseguente sospensione del terminedi prescrizione per inesigibilità del credito per tale periodo temporale, paria complessivi 311 giorni».4. Il Pubblico ministero e la parte ricorrente, nelle loro memorie illustrativehanno richiamato i principi di diritto di Cass. n. 34336/2025, enunciatidopo il deposito del ricorso per cassazione.5. Avuto riguardo alla questione che forma oggetto del ricorso, il Collegioosserva che il d.l. n.18/2020 ha introdotto due distinte cause disospensione dei termini: a) quella prevista dall’art.67, relativa ai «terminirelativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, diriscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»; b)e quella prevista dall’art.68, relativa ai «termini dei versamenti, inscadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagliNumero registro generale 18086/2025Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 24696/2026Data pubblicazione 18/08/2026avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».6. Gli artt.67 e 68 del d.l. n.18/2020 dettano poi una disciplina specialedella sospensione della prescrizione ─ sostanzialmente riconducibile allacategoria generale della sospensione della prescrizione per la condizionedel titolare del diritto (art.2942 cod. civ.) ─ quale conseguenza dellasospensione dei termini. Disciplina che è diversamente modulata dallegislatore in funzione della attività che forma oggetto della sospensionedei termini: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione econtenzioso, nel caso previsto dall’art.67; versamento, nel caso previstodall’art.68.7. Occorre sottolineare che le fattispecie disciplinano istituti diversi. Altra èla sospensione dei termini per il compimento di atti o attivitàamministrative. Altra è la sospensione della prescrizione dei diritti dicredito che formano oggetto di tali attività.8. Nel caso in esame viene in considerazione la notificazione di unaintimazione di pagamento, e dunque la disciplina della sospensione dellaprescrizione ad essa applicabile dipende dalla sussunzione di tale attivitàtra gli atti e le attività previste dall’art.67 ovvero da quelle previstedall’art.68.9. Rileva il Collegio che sulla questione controversa ─ ed in particolare:sull’applicabilità all’intimazione di pagamento del combinato dispostoprevisto dagli artt.68 del d.l. n.18/2020 e 12 comma 2 del d.lgs.n.159/2015 ─ l’orientamento di Cass. n.34336/2025 è stato richiamatodalle pronunce successive (Cass. n. 10500/2026 e Cass. n.11824/2026) einfine confermato da Cass. n.14838/2026, resa in pubblica udienza.10. Secondo questo orientamento, dal quale il Collegio non intendediscostarsi, l’art.68 del d.l. n.18/2020 non si limita a disciplinare lasospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente dellaNumero registro generale 18086/2025Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 24696/2026Data pubblicazione 18/08/2026riscossione, ma si estende anche alla notifica della intimazione dipagamento.11. Per l’effetto, in forza del richiamo compiuto dall’art.68 del d.l.n.18/2020, la sospensione della prescrizione è disciplinata dall’art.12 deld.lgs. n.159/2015, e, secondo i principi di diritto sopra richiamati, occorredistinguere tra: a) le intimazioni di pagamento «non in scadenza «entro il31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione», ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla datadell’8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni» e; b) leintimazioni di pagamento «in scadenza in tale periodo beneficiano dellaproroga biennale fino al 31 dicembre 2023» ( si veda Cass. n.34336/2025, citata).12. La corte territoriale, in ragione del periodo di sospensione cosìdeterminato ha ritenuto decorso il termine quinquennale.13. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte il Collegio ritiene che lacorte territoriale, nel caso portato al suo esame, ha fatto applicazionedella sospensione dei termini di versamento previsti dall’art.68 del d.l.n.18/2020, e non della sospensione del termine di prescrizione previstodall’art.12 del d.lgs. n.159/2015, nei termini sopra precisati.14. Nel fare ciò è incorsa nella violazione del combinato disposto degliartt.68 del d.l. n.18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015, lamentatadall’istituto previdenziale.15. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, con lacassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, e il rinvio allamedesima corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà attenersiai principi di diritto sopra enunciati.16. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 18086/2025Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 24696/2026Data pubblicazione 18/08/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]