CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 33642/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14444-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 857/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 152/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite – compensazione –sindacato di legittimità - limiti R.G.N.14444/2023 Cron. Rep. Ud05/11/2025 Fatti di causa 1.La società EMMECI ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione parziale della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, nella parte in cui ha integralmente compensato le spese del doppio grado, in vicenda processuale in cui, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ( in quanto rimasta priva di motivazione a causa del sopravvenuto decesso del giudice), veniva respinta la domanda di Matt ia Campese intesa, previo accertamento della simulazione del rapporto societario intercorso con laEMMECI, all’accertamento con quest’ultima di un rapporto di lavoro dipendente e alla condanna della società al pagamento di somme a titolo retributivo. 2.La controparte non si è costituita in questa sede. 3.La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando, in particolare, che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. 4.Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1. Parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello disposto la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anziché applicare il criterio di soccombenza, in assenza delle specifiche ragioni previste dalla legge; afferma che, essendo la società risultata totalmente vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio di merito, nei quali ad agire in giudizio era stata la controparte (MattiaCampese, prima come attore e poi come appellante), il giudice del merito ha sovvertito i principi in materia di condanna alle spese legali, e che la compensazione delle spesedi lite non è stata giustificata da alcun elemento concreto, atteso che la motivazione di “contesto opaco in cui la vicenda si colloca”, espressa dalla Corte territoriale, non può giustificare la compensazione totale delle spese, essendo solo apparente, o comunque contraddittoria. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Dal complessivo compendio motivazionale della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha valorizzato, anche ai fini della statuizione finale sulle spese, la grave incertezza del quadro probatorio e le difficoltà ricostruttive della vicenda, alla luce dei pluriennali rapporti tra le parti. 4. Si tratta di argomento non arbitrario né illogico, e che dunque non si pone in violazione dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, nel testo come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché integrato in forza della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. 5. La norma dispone che la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, è prevista “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. 6. Poiché, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali altre gravi ed eccezionali ragioni sono ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696/2019, n. 3977/2020), a tale ambito è stata ascritta anche la peculiare situazione alla quale ha fatto riferimento la Corte di merito. 7. In difetto di motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (cfr. Cass. n. 17816/2019), nel caso concreto il potere discrezionale del giudice di compensare le spese di lite risulta esercitato nei limiti di legge (divieto di porrele spese a carico della parte totalmente vittoriosa - Cass. n. 9860/2025, n. 21400/2021, n. 10685/2019, n. 24502/2017, n. 19613/2017), e non è utilmente censurabile in sede di legittimità. 8. Le conseguenze in punto spese (non luogo a provvedere) per effetto della mancata costituzione dell’intimato nel presente giudizio rilevano anche nel caso in esame, di trattazione del ricorso chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata, con giudizio definito in conformità alla proposta. 9. Ciò nei termini specificati , di recente, da Cass. n. 19641/2025, nel senso che, dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 - bis c.p.c. , discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.; tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, che richiede altresì i presupposti per la pronunzia sulle spese, in ragione dello stesso effetto processuale della condanna, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma è diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (cfr. anche Cass. S.U. n. 10955/2024, n. 5432/2024, S.U. n. 36069/2023, n. 27947/2023, S.U. n. 27195/2023). 10.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ