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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30287/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16352-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5117/18/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 16352 sez.

MT ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Milano , con sentenza n.4461/17 sez 13, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso le cartelle di pagamento per [OSCURATO:PERSONA] e Irap 2000; per Irpef e Irap 2005 ; per Irpef, Irap ed Iva 2006; per [OSCURATO:PERSONA] ed Irap 2007 e 2008.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che , con sentenza 5117/2018, lo accoglieva parzialmente ritenendo la sussistenza della prescrizione quinquennale per i crediti erariali relativi a sanzioni ed interessi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso il contribuente.

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione contesta la ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni.

Analoga censura viene avanzata con il secondo motivo in relazione all' affermato termine quinquennale della prescrizione per gli interessi . ; I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni ([OSCURATO:PERSONA].un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19; Cass 5577/19;Cass sez. un. 25790/09;Cass 14096/06).

Il ricorso va quindi respinto.

Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

PQM Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16352-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5117/18/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 16352 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Milano , con sentenza n.4461/17 sez 13, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso le cartelle di pagamento per [OSCURATO:PERSONA] e Irap 2000; per Irpef e Irap 2005 ; per Irpef, Irap ed Iva 2006; per [OSCURATO:PERSONA] ed Irap 2007 e 2008. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che , con sentenza 5117/2018, lo accoglieva parzialmente ritenendo la sussistenza della prescrizione quinquennale per i crediti erariali relativi a sanzioni ed interessi. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione sulla base di due motivi. Non ha resistito con controricorso il contribuente. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione contesta la ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni. Analoga censura viene avanzata con il secondo motivo in relazione all' affermato termine quinquennale della prescrizione per gli interessi . ; I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni ([OSCURATO:PERSONA].un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19; Cass 5577/19;Cass sez. un. 25790/09;Cass 14096/06). Il ricorso va quindi respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo il contribuente svolto attività difensiva. PQM Rigetta il r
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