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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03203/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso l'ordinanza n. 13941/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, nel quale l’attuale ricorrente intendeva costituirsi parte civile; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n.19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda civile dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso l'ordinanza n. 13941/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, nel quale l’attuale ricorrente intendeva costituirsi parte civile; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n.19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021). P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda civile dell
Decreto Cassazione n. 03203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris