CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata in Roma, piazza Alessandria n. 24, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTROAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 121 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/2026-controricorrente--intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4128/2022,depositata il 16/6/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate-Riscossionedepositava presso il tribunale di Latina ricorso per la dichiarazione difallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione.In particolare, l’Agenzia deduceva l’esistenza di un propriocredito derivante dall’avviso di accertamento notificato alla società il17/2/2020, con riferimento all’anno di imposta 2017, per un importocomplessivo di euro 2.187.552,63.L’Agenzia rilevava che l’avviso di accertamento era stato emessocessione d’azienda simulata. La società contribuente sarebberimasta coinvolta in una «frode carosello».Tale credito era stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] conimpugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi alla commissionetributaria regionale del Lazio, dopo che la commissione tributariaprovinciale aveva respinto il ricorso.2. Il tribunale di Latina, con sentenza n. 63/2021, depositata il20/12/2021, dichiarava il fallimento della società.2 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/20263. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4128/2022,depositata il 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto ex art.18 l.f.In particolare, la Corte territoriale osservava che il creditocontestato del fisco era stato già oggetto di accertamento giudizialeda parte della commissione tributaria provinciale, seppure nonancora definitivo, ma tale credito era «allo stato legittimamenteescutibile mediante esecuzione esattoriale».Precisava che, per giurisprudenza di legittimità, l’accertamentoincidentale della fondatezza del credito in sede prefallimentarepoteva avvenire «anche mediante semplice rimandoall’accertamento compiuto da un giudice della cognizione», mentretale accertamento «non è vincolante se emergano significativeanomalie, tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta inquella sede cognitiva, con conseguente […] obbligo per il giudice didare una specifica motivazione sulle ragioni che hanno portatodiscostarsi da essa, diversamente da quanto (come nella specie)quella conclusione sia invece, condivisibile, sulla base anchedell’emergenza dell’avviso di accertamento».4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà.5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrateRiscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente «in relazioneall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., […] deduce:illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli articoli 132 e 112 c.p.c.; 118 disposizione di3 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/2026all’accertamento incidentale dell’asserito credito vantato dall’Agenziadelle entrate Riscossione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione».Per la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omessocompletamente di verificare «la reale sussistenza di tale singolocredito, limitandosi ad aderire genericamente all’operato deltribunale di Latina e senza pronunciarsi in alcun modo sullaopportunità di procedere all’accertamento incidentale dell’asseritocredito, richiesto a gran voce dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionein entrambi i gradi del giudizio».La Corte distrettuale, dunque, lungi dall’effettuarel’accertamento incidentale sulla sussistenza del credito vantatodall’Agenzia delle entrate-Riscossione, non avrebbe «fatto altro cheriportare pedissequamente quanto riportato dal giudice di primecure, senza entrare minimamente nel merito della fondatezza di quelcredito, pur essendone stata espressamente richiesta dallareclamante».Ad avviso della ricorrente, i presupposti richiamati dal tribunaledi Latina (prima) e dalla Corte d’appello di Roma (poi), sarebbero«del tutto insufficienti a fondare la dichiarazione di fallimento dellasocietà».Tra l’altro, il debito tributario non deriverebbe dalla liquidazioneautomatica dell’ente impositore, ma sarebbe frutto di unaricostruzione effettuata dall’Agenzia delle entrate di Latina, qualeente impositore, attraverso l’utilizzo di elementi presuntivi.Il credito vantato dall’amministrazione finanziaria, infatti,deriverebbe dall’accertamento che alcuni dei fornitori principali dellasocietà debitrice erano, in realtà una mera «cartiera», sicché iproventi delle frodi erano da imputare alla [OSCURATO:PERSONA],procedendo alla rettifica della dichiarazione presentata ai fini Iva.4 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/2026In sede di ricorso dinanzi alla commissione tributaria la societàaveva dedotto: la nullità dell’avviso di accertamento per la mancataallegazione del processo verbale di constatazione; la nullità dell’attoimpugnato per illegittima riqualificazione della compravendita di beniin cessione d’azienda simulata; l’illegittimità dell’avviso perviolazione delle norme in materia di accertamento sintetico.In particolare, erano state riqualificate in cessione d’aziendasemplici compravendite di autovetture.2. Il primo motivo è inammissibile.In realtà, la Corte d’appello – che ha fornito sufficientemotivazione sulla sussistenza del credito fiscale, sia pure in viaincidentale, non suscettibile di contestazione in questa sede - harisposto alla censura della società debitrice, che le chiedeval’effettuazione di un accertamento incidentale sulla sussistenza delcredito della Agenzia delle entrate-Riscossione, rigettandola.3. Con il secondo motivo di impugnazione «in relazione all’art.360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., si deduce: illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli132 e 112 c.p.c.; 118 disposizione di attuazione c.p.c.; 111Costituzione – Lesione del dovere di motivazione e pronuncia inrelazione ai motivi di appello, non (compiutamente) esaminati».Dinanzi all’ampia contestazione dell’avviso di accertamentoformulata nel corso del processo di primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA],la commissione tributaria provinciale ha emesso, in data 20/1/2021,una sentenza che si limitava a trascrivere le eccezioni dellacontroparte, senza fornire alcuna motivazione.Allo stesso modo la sentenza della Corte d’appello - come delresto la sentenza pronunciata dal tribunale - sarebbesostanzialmente priva di motivazione.5 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ed infatti, ad avviso della ricorrente, il credito costituente ilpresupposto della legittimazione attiva per presentare istanza difallimento deve comunque essere oggetto «dell’imprescindibiledelibazione incidentale del giudice fallimentare».Nel giudizio prefallimentare, oggetto d’esame, invece, «taleaccertamento di natura incidentale non è stato in alcun modoeffettuato, così come non è stato effettuato dalla Corte di appello diRoma, la quale, con una sentenza singolarissima, si è limitata adaderire alla posizione del giudice di prime cure».4. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.4.1. Trova applicazione il principio giurisprudenziale costante diquesta Corte per cui, ai fini dell'accertamento dello stato diinsolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte dellaragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deveprocedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvoche la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudizialea cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suodovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, conl'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificareil dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di darespecificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsidalla precedente decisione (Cass., sez. 1, 19/2/2025, n. 4406; Cass.,n. 23983 del 2022; Cass. n. 17689 del 2018; Cass. n. 27689 del2016; Cass. n. 5001 del 2016).Nella specie, l’accertamento incidentale sulla sussistenza delcredito è stato compiuto dalla Corte di appello, sia con motivazionepropria, sia per relationem alla motivazione della commissionetributaria.6 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20238/2022Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 9541/2026Data pubblicazione 14/04/20265. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro7 RG n. 20238/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio