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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024PRENASSI GIANNI, rappresentato e difeso dagli avvocatiN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026- controricorrente --avverso la sentenza non definitiva n. 181/2023 della CORTED'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/01/2024 R.G.N.242/2021 per R.G.N. 3084/2024;-avverso la sentenza definitiva n. 168/2024 della CORTED'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/12/2024 R.G.N.242/2021 per R.G.N. 10094/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimentodel quarto motivo del ricorso, rigetto degli altri per R.G.N.3084/2024;udito altresì il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso per R.G.N. 10094/2025;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza non definitiva (n.181/2023), ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e,in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratoillegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli il26.11.2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamentodell’indennità risarcitoria liquidata in ventiquattro mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di finerapporto, oltre accessori di legge.

Con separata ordinanza hadisposto per il prosieguo dell’istruttoria sulle domande didifferenze retributive.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/20262.

La Corte territoriale ha giudicato generica la contesNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026disciplinare, sottolineando come questa fosse stata mossa inbase alle scarne notizie che l’amministratore delegato avevaappreso dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consulente esterno della società; haosservato che, solo dopo la contestazione disciplinare, la societàaveva affidato ad un tecnico di fiducia le indagini sugli strumentiinformatici aziendali in uso al dipendente; che altrettantogeneriche erano le giustificazioni da questi rese, inidonee acomprovare un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Lacontestazione disciplinare è stata giudicata anche tardiva, sulrilievo che la datrice fosse da sempre a conoscenza dellaconcomitante attività libero professionale del [OSCURATO:PERSONA].Parimenti tardivo era, secondo i giudici di appello, ilprovvedimento sanzionatorio, adottato oltre il termine fissatodal contratto collettivo per le imprese metalmeccanicheartigiane.

Ai fini della tutela applicabile la Corte d’appello,ritenuto non assolto l’onere della società sul requisitooccupazionale, ha affermato che la tardività del licenziamentofacesse venir meno il potere datoriale di recesso ma che, nelcaso in esame, non potesse trovare applicazione la tutela realedi cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015, non avendo illavoratore “direttamente dimostrat(o) in giudizio l’insussistenzadel fatto materiale contestato”.

Ha quindi applicato la tutela dicui all’art. 3, primo comma, riconoscendo una indennità pari a24 mensilità.3.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione (r.g. n. 3084/2024) affidato a cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto degli altrimotivi.

Entrambe le parti hanno comunicato memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/20264.

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza definitNiuvmaer o( dni r.a ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026168/2024), ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed hacondannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della sommadi euro 14.482,05, a titolo di lavoro straordinario, retribuzioneper il periodo di sospensione cautelare dal servizio, indennitàsostitutiva del preavviso, effetti sul trattamento di fine rapporto.5.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione (r.g. n. 10094/2025) affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.

È stata depositata memorianell’interesse del lavoratore.6.

All’odierna udienza, il procedimento n. 10094/2025, relativoal ricorso avverso la sentenza definitiva, è stato riunito a quellopreviamente iscritto n. 3084/2024, concernente il ricorsoavverso la sentenza non definitiva, per la trattazione unitaria.Ragioni della decisioneRicorso r.g. n. 3084/2024Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.1.

Col primo motivo di ricorso è dedotta l’erronea applicazionedell’art. 7, L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corted’Appello fatto scorretta applicazione dei principi di dirittocostantemente affermati dalla S.C. in tema di specificità dellacontestazione disciplinare e per avere, in ogni caso, ritenuto chela genericità parziale costituisse motivo di violazione dellaprocedura disciplinare.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.101, 115, 244 e 253 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonchél’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la CorteNumero registro generale 3084/2024d’Appello posto a fondamento della pronuncia relativa allaN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026tardività della contestazione disciplinare il contenuto di verbaliData pubblicazione 27/04/2026di indagini difensive afferenti ad un procedimento penale perfatti diversi da quelli oggetto della sanzione espulsiva, redatti inassenza di contraddittorio ed acquisiti al fascicolo di causa alsolo scopo di verificare l’attendibilità dei testimoni sentiti nelpresente giudizio; nonché per avere, di converso, omessoradicalmente di esaminare i fatti emersi dalla testimonianzaresa in grado d’appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sui capitoli dan. 19 a n. 21 della memoria ex art. 416 c.p.c.3.

Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art.30 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] metalmeccanici artigiani e dell’art. 7,L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti(art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale giudicatotardivo il licenziamento irrogato nel termine di tre giorni dallascadenza del termine a difesa previsto dall’art. 30 cit. e dall’art.7, comma 5, L. 300/70, ritenendo consumato il diritto di difesadel lavoratore con la presentazione di una lettera digiustificazioni in data coincidente con la contestazionedisciplinare e per avere omesso, sotto tale profilo, di considerareche il lavoratore aveva richiesto di essere ulteriormente sentito,salvo poi non formulare una formale istanza di audizione orale.4.

Con il quarto motivo di ricorso si imputa alla sentenza laviolazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015 e7, L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere, la Corte,dichiarato il licenziamento tardivo e, per l’effetto, applicato ladisciplina sanzionatoria/indennitaria prevista per i casi diassenza di giusta causa dall’art. 3 d.lgs. 23/2015, anziché quellaprevista per i vizi formali e procedurali del licenziamento di cuiall’art. 4 del medesimo decreto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/20245.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsaN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026applicazione degli artt. 9 d.lgs. 23/2015, 47, co. 3, d.lgs.Data pubblicazione 27/04/202681/2015, 2697 c.c., 2709 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360, n. 3,c.p.c.), per avere, la Corte, invertito l’onere della prova, facendogravare sulla datrice di lavoro l’onere di allegare e provare chei dati registrati sul L.U.L. – la cui esibizione era stata richiestadallo stesso lavoratore in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. ‒fossero conformi alla realtà, ossia che i dipendenti ivi registraticome apprendisti fossero effettivamente tali, così negandol’applicazione dell’art. 9 d.lgs. 23/2015, nonostante l’odiernaricorrente non possedesse il requisito dimensionale previstodall’art. 18, commi 8 e 9, L. 300/70.6.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.6.1.

Questa Corte ha chiarito che la previa contestazionedell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili comedisciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediatadifesa e deve conseguentemente rivestire il carattere dellaspecificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioninecessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, ilfatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisatoinfrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazionedei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenereintegrata la violazione del principio di specificità è necessarioche si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa dellavoratore (Cass. n. 9590 del 2018; n. 6889 del 2018; n. 29240del 2017; n. 7546 del 2006).

Si è aggiunto che l'accertamentorelativo al requisito di specificità della contestazione costituisceoggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede dilegittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioniesposte dal giudice di merito (v. tra le tante Cass. n. 10154 del2017; n. 7546 del 2006; n. 1562 del 2003).

Spetta, infatti, alNumero registro generale 3084/2024giudice di merito verificare se la mancata precisazione di alcuniN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezzaData pubblicazione 27/04/2026nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale dapregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. n. 6889 del2018 cit.) e se gli elementi ulteriori introdotti dal datore dilavoro nel corso del giudizio costituiscano circostanze nuoverispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversavalutazione dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (v.Cass. n. 26678 del 2017), oppure se si tratti di circostanzeconfermative in relazione alle quali il lavoratore possaagevolmente controdedurre (v.

Cass. n. 19023 del 2018) e chenon modifichino in senso sostanziale il quadro di riferimentodella contestazione (v.

Cass. n. 11159 del 2018; v. anche Cass.n. 8293 del 2019).6.2.

La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamatie, con accertamento in fatto congruamente motivato, hagiudicato generica la contestazione disciplinare quanto alla“descrizione delle condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA]” (p. 15), siaperché «le attività citate nella lettera di contestazione…nonerano molto diverse dalle mansioni affidate da C.I.E.L.

Impiantial sig. [OSCURATO:PERSONA]…” e sia perché l’addebito di aver svolto attività“in concorrenza” con la datrice di lavoro non recava alcunaindicazione degli ipotetici soggetti concorrenti per i qualil’attività sarebbe stata svolta» (p. 16 e 17).

Secondo i giudici diappello, il difetto di specificità della contestazione disciplinarenon poteva dirsi sanato dalle giustificazioni presentate dallavoratore che erano “altrettanto generiche” (p. 19), essendosiegli limitato a dichiarare “di non aver mai operato in concorrenzacon la società datrice di lavoro” (p. 19)7.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso nella partein cui censura l’utilizzo, ad opera dei giudici di appello nellaNumero registro generale 3084/2024valutazione sull’attendibilità dei testimoni, dei verbali di indaginiN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026difensive svolte nel procedimento penale.Data pubblicazione 27/04/20267.1.

Secondo l’indirizzo costante, il giudice civile, in assenza didivieti di legge, può formare il proprio convincimento anche inbase a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudiziotra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivipronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguatamotivazione del relativo utilizzo (Cass. n. 840 del 2015; Cass.n. 25067 del 2018).7.2.

Sono, invece, inammissibili le censure che investonodirettamente la selezione e valutazione del materialeprobatorio, compito spettante in via esclusiva al giudice dimerito e non censurabile in questa sede di legittimità se non neiristretti limiti segnati dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineatidalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n.8054 del 2014.8.

Il terzo motivo di ricorso affronta il tema dell’intervallotemporale tra la contestazione disciplinare e l’esercizio delpotere di recesso.8.1.

In via di premessa, si osserva che correttamente la Corted’appello, dopo aver accertamento il difetto di specificità dellacontestazione di addebito, cui consegue la cd. tutelaindennitaria debole, ha esaminato le altre censure di illegittimitàdel licenziamento determinati l’applicazione di una tutelamaggiore.

Ciò in linea con l’insegnamento di legittimità che haescluso l’operatività in tali casi di qualsiasi meccanismo diassorbimento (v.

Cass. n. 12193 del 2020; Cass. n. 10802 del2023 in motivazione).8.2.

Il c.c.n.l. del 27.11.1997 per i dipendenti delle impreseartigiane del settore metalmeccanico all’art. 30 prevede: «Salvoche per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essereNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non poNtumraerno ndi ora ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corsodei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Seil provvedimento non verrà comminato entro sei giornisuccessivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte”.8.3.

La sentenza d’appello ha appurato che il [OSCURATO:PERSONA] «ha fattopervenire una lettera di giustificazioni lo stesso giorno in cui haricevuto la contestazione disciplinare e cioè il 15 novembre2018.

In questa nota il lavoratore non ha chiesto di esseresentito dall'azienda e non ha fatto riserva di presentare ulteriorimemorie a sua discolpa: si deve quindi ritenere che con essaabbia esaurito il suo diritto di difesa e pertanto da quel momentoha iniziato a decorrere - secondo l'espressa previsione del CCNL(che, si ribadisce, fa riferimento alle giustificazioni e non altermine per presentarle) - il termine entro cui il datore di lavoropoteva esercitare il suo potere sanzionatorio; termine che èquindi scaduto il 21 novembre, per cui il licenziamento(comminato con lettera spedita il 23 e giunta a destinazione il26 novembre) risulta tardivo» (sentenza, p. 24, § 3.2.3).8.4.

La società ricorrente definisce tale assunto errato in diritto,per violazione dell’art. 7 St. lav. e dell’art. 30 c.c.n.l. e sostiene,richiamando precedenti di legittimità, che «le discolpe fornitedall’incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa soloquando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad esseresentito” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 22/09/2020, n. 19846;conf.

Cass. 18.04.2018, n. 9596; Cass. 11/03/2010 n. 6845;Cass. 14/06/2011 n. 12978) … non già … quando, nell’ambitodelle giustificazioni scritte rese prima della scadenza deltermine, non sia stata fatta “espressa riserva” di essere sentitoo di presentare memorie integrative».

Aggiunge che, inquest’ultimo caso, «le Sezioni Unite hanno fatto discendereNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026unicamente la facoltà per il datore di procedere Nucmoenro di iral ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026licenziamento prima della scadenza di detto termine (Cass. Sez.Un. 07/05/2003 n. 6900), ma non anche la consumazione deldiritto di difesa».

Argomenta, partendo dal dato pacifico per cuiil provvedimento disciplinare non può essere comminato primache siano decorsi cinque giorni dalla contestazione, che solo alloscadere dei cinque giorni potrà dirsi consumato il diritto di difesadel lavoratore (salvo espressa rinuncia ad ulteriori difese) e cheun’interpretazione della clausola contrattuale conforme agli artt.1362 e 1363 c.c.

«impone di ritenere che il successivo terminedi sei giorni stabilito per l’eventuale irrogazione della sanzionedecorra dalla scadenza del primo» (ricorso, p. 13).8.5.

Sotto altro profilo, assume in fatto che «successivamentealla consegna di tale lettera (ndr. di giustificazioni) il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la volontà di essereulteriormente sentito, salvo poi non avanzare formale richiestadi audizione orale» (ricorso, p. 14, secondo cpv.) e censura lasentenza per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.8.6.

Deve, anzitutto, dichiararsi inammissibile la censura diomesso esame della richiesta di audizione formulata dallavoratore.

Occorre, al riguardo, richiamare il principio per cui imotivi di ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che nonsi tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Il ricorrente, ai fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicareNumero registro generale 3084/2024in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde darN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitàData pubblicazione 27/04/2026di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (v.

Cass. n.4787 del 2012; n. 22069 del 2015; n. 28060 del 2018; n. 7803del 2020).Nel caso in esame, la società ricorrente ha del tutto omesso diindicare e documentare in che termini e in quale attoprocessuale, anche del primo grado di giudizio, avesse sollevatola questione della avvenuta richiesta di audizione, dato chenessun cenno sul punto si rinviene nella decisione d’appello.8.7.

Fermo quindi l’accertamento in fatto compiuto dai giudici dimerito sull’esercizio del diritto di difesa del lavoratore con lalettera di giustificazioni del 15.11.2018, in mancanza di richiestadi audizione orale o riserva di ulteriori memorie, occorreripercorrere i principi di diritto affermati in sede di legittimità.8.8.

Con la sentenza n. 3965 del 1994 le Sezioni unite di questaCorte, nell’escludere che la violazione dell'art. 7 St. lav. integriuna ipotesi di nullità del licenziamento, hanno sancito che iltermine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, primadella cui scadenza è preclusa, ai sensi del comma quintodell’articolo richiamato, la possibilità di irrogazione dellasanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, «èfunzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, inquanto tende ad impedire, in quest'ultimo caso, che la suaestromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egliabbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gliargomenti a propria difesa»”; con la conseguenza che, «ove illavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima dellascadenza suddetta», nulla osta a che il datore di lavoro irroghila sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere ildecorso della residua parte del termine.

L’assunto è statoNumero registro generale 3084/2024confermato dalla successiva Cass., Sez.

U. n. 6900 del 2003,N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026questa volta per escludere che «la previsione di detto spazioData pubblicazione 27/04/2026temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire aldatore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine alprovvedimento da adottare ed un possibile ripensamento»,ribadendosi che «il provvedimento disciplinare può esserelegittimamente irrogato anche prima della scadenza del terminesuddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente ilproprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro leproprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riservadi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive».Occorre, in altri termini, che l’atto comunicato dal lavoratore aldatore abbia raggiunto il suo scopo funzionale di concretoesercizio del diritto di difesa, ossia venga qualificato come attoidoneo a rappresentare le giustificazioni del lavoratore e non siapiuttosto una comunicazione indirizzata ad altri fini (così Cass.n. 23576 del 2025).8.9.

Si è poi puntualizzato« che «in tema di procedimentodisciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentatogiustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta diaudizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro iltermine di cui al comma 5 dell'art. 7, della L. n. 300 del 1970,il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - conconseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza ditale adempimento - senza poter sindacare la necessità oopportunità della integrazione difensiva, non sussistendoragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela diinteressi fondamentali del lavoratore, in assenza di unapprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che ricevecomunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporaleche regola il procedimento disciplinare» (Cass. n. 19846 delNumero registro generale 3084/20242020; conf.

Cass. n. 13681 del 2025; nello stesso senso Cass.N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026n. 9596 del 2018; n. 12978 del 2011; n. 6845 del 2010).Data pubblicazione 27/04/20268.10.

In modo parzialmente divergente, alcune pronunce hannoritenuto che le discolpe fornite dal lavoratore per iscrittoconsumano il diritto di difesa dello stesso solo quando dalladichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito ovverola richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso,ambigua o priva di univocità, (cfr. Cass. n. 5864 del 2010; Cass.n. 1661 del 2008; Cass. n. 7848 del 2006; Cass. n. 9066 del2005).8.11.

Nella fattispecie oggetto di causa, l’art. 30 del contrattocollettivo, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 7 St.

Lav.,sancisce che «i provvedimenti disciplinari non potranno esserecomminati prima che siano trascorsi 5 giorni» entro cui illavoratore può rendere le proprie giustificazioni.

Individua poinei “sei giorni successivi a tali giustificazioni” il lasso di tempoentro cui può essere comminato il licenziamento.La Corte d’appello ha interpretato l’art. 30 cit. in sintonia con iprecedenti di legittimità sopra richiamati ed ha ritenuto che iltermine di sei giorni per l’adozione del licenziamento decorre dalmomento in cui il lavoratore ha reso le sue giustificazioni (nondalla scadenza del termine concesso per renderle), a condizioneche con esse abbia compiutamente esercitato il diritto di difesa;ha, tuttavia, commesso un errore di sussunzione dellafattispecie concreta nella citata previsione contrattuale avendoessa stessa accertato che, a causa della genericità dellacontestazione di addebito, il lavoratore non era stato in gradodi difendersi.

Ciò sul presupposto logico che in tanto legiustificazioni possono concretizzare un compiuto esercizio deldiritto di difesa in quanto a monte vi sia una puntualecontestazione che quel compiuto esercizio consenta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026La sentenza d’appello ha giudicato la contestazione discNipumlienroa dri era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026illegittima per difetto di specificità (“sussiste quindi la eccepitagenericità della contestazione”, p. 19 § 1.3.) ed ha escluso chetale difetto potesse dirsi sanato per effetto delle difese svoltedal lavoratore.

Ha osservato come la possibilità di sanatoria èconcepibile solo a fronte di “giustificazioni puntuali” e che “inconcreto ciò non è accaduto, perché la lettera di giustificazionifatta pervenire dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]è altrettanto generica della contestazione formulata dallasocietà lo stesso giorno.

Il lavoratore si è infatti limitato adichiarare di non aver mai operato in concorrenza con la datricedi lavoro e da ciò non è possibile ricavare che avesse compresoquale fosse l'attività da lui svolta in proprio che C.I.E.L.

Impiantiriteneva fosse invece concorrenziale” (p. 19 § 1.2.6.).Pur avendo correttamente interpretato l’art. 30 c.c.n.l., la Cortedistrettuale lo ha falsamente applicato ritenendo che il terminedi sei giorni decorresse dalle giustificazioni rese, anche sequeste non esaurivano il diritto di difesa il cui compiuto esercizioera in concreto precluso dal difetto di specificità, a monte, dellaoriginaria contestazione di addebito, senza che potessegiustificazioni, non aveva fatto richiesta di audizione né riservadi presentare ulteriori memorie.9.

Per le ragioni esposte, deve accogliersi, nei sensi appenaillustrati, il terzo motivo di ricorso, risultando assorbiti il quartoe il quinto motivo, attinenti alle forme di tutela, e infondati iprimi due motivi.

La sentenza impugnata va quindi cassata, conrinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione,che, sul presupposto della tempestività del licenziamentointimato (dovendosi considerare come non rese le giustificazionidel 15.11.2018 e, di conseguenza, il termine di sei giorni perNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026l’esercizio del potere disciplinare decorrente dalla scadeNnuzmaer od dei rai ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026cinque giorni successivi alla contestazione di addebito), dovràesaminare le residue ragioni di impugnativa del licenziamento.Ricorso r.g. 10094/202510.

Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.10.1.

Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2702 e ss.cc. (art. 360, n. 3 e/o n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’Appelloviolato le regole di riparto dell’onere probatorio nonché le regolecodicistiche in tema di prova documentale affermando che i fogliexcel compilati in via unilaterale dall’odierno resistente,mediante l’inserimento delle ore di lavoro asseritamenteprestate in corso di rapporto, fossero utilizzabili come provadello svolgimento di lavoro straordinario nella misura iviindicata, pur in presenza di contestazione dell’esistenza e dellaentità del diritto fatto valere in giudizio.10.2.

Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione difatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5,c.p.c.) per avere la Corte d’Appello condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], didifferenze retributive per lavoro straordinario da questiasseritamente prestato tra marzo 2017 e ottobre 2018, conconseguente rideterminazione in aumento del TFR, omettendocompletamente di valutare, per un verso, la circostanza,allegata e documentata da C.I.E.L. nella propria memoria ex art.416 c.p.c. e nuovamente in sede di costituzione in appello, cheil sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito prestazioni professionali inproprio durante l’orario di lavoro, mediante strumentazioneaziendale; per altro verso, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dedottoNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026in giudizio di non aver più prestato lavoro straordinario aN pumaerrot idri era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026dal mese di settembre 2018.11.

Il primo motivo di ricorso è infondato.11.1.

La sentenza d’appello ha ritenuto dimostrato losvolgimento di lavoro straordinario da parte del [OSCURATO:PERSONA] inbase, anzitutto, alle deposizioni testimoniali; da queste eraemerso in modo convergente il superamento dell’orario di lavoroper il completamento dei compiti assegnati al dipendente, quindicol consenso di parte datoriale e a vantaggio della stessa.

Ilquantum dello straordinario prestato è stato accertato in baseai riepiloghi delle ore di lavoro inviati mensilmente dal Prenassiall’impiegata amministrativa; riepiloghi noti ai colleghi di lavoro,che ne hanno riferito nel corso della deposizione, ed anche alComisso, che non risulta avere mai contestato la veridicità deidati ivi riportati.11.2.

Non ricorre alcuna inversione dell’onere di prova, che lasentenza d’appello ha correttamente posto a carico dellavoratore, ritenendo lo stesso assolto sulla base di uncomplesso di dati istruttori, testimoniali, documentali e dinatura inferenziale, giudicati idonei a surclassare lacontestazione mossa dalla società.11.3.

I prospetti redatti dal lavoratore e mensilmente inviati allasocietà sono stati valutati nell’ambito del complessivo quadroprobatorio e in conformità al principio, enunciato da questaCorte, per il quale, nel vigente ordinamento processuale,mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica deimezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base delproprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchéidonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quantonon smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di meritoe non censurabile in sede di legittimità, se congruamenteNumero registro generale 3084/2024motivato - con le altre risultanze del processo (v.

Cass. n. 9507N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026del 2023; n. 25162 del 2020).Data pubblicazione 27/04/202611.4.

Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questaCorte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), ilmancato rispetto delle regole di formazione della prova ed èrinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove nonacquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo uncriterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè unaprova legale secondo prudente apprezzamento o un elementodi prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna diqueste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esameove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice hamale esercitato il suo prudente apprezzamento della prova.12.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito in ragionedell’accoglimento in parte del ricorso r.g. n. 3084/2024.

P.Q.MLa Corte, riunito al presente procedimento quello r.g. n.10094/2025, accoglie il terzo motivo del ricorso r.g. n.3084/2024, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbiti irestanti motivi; rigetta il primo motivo del ricorso r.g. n.10094/2025 e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026La Consigliera est.

La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024PRENASSI GIANNI, rappresentato e difeso dagli avvocatiN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026- controricorrente --avverso la sentenza non definitiva n. 181/2023 della CORTED'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/01/2024 R.G.N.242/2021 per R.G.N. 3084/2024;-avverso la sentenza definitiva n. 168/2024 della CORTED'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/12/2024 R.G.N.242/2021 per R.G.N. 10094/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimentodel quarto motivo del ricorso, rigetto degli altri per R.G.N.3084/2024;udito altresì il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso per R.G.N. 10094/2025;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza non definitiva (n.181/2023), ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e,in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratoillegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli il26.11.2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamentodell’indennità risarcitoria liquidata in ventiquattro mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di finerapporto, oltre accessori di legge. Con separata ordinanza hadisposto per il prosieguo dell’istruttoria sulle domande didifferenze retributive.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/20262. La Corte territoriale ha giudicato generica la contesNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026disciplinare, sottolineando come questa fosse stata mossa inbase alle scarne notizie che l’amministratore delegato avevaappreso dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consulente esterno della società; haosservato che, solo dopo la contestazione disciplinare, la societàaveva affidato ad un tecnico di fiducia le indagini sugli strumentiinformatici aziendali in uso al dipendente; che altrettantogeneriche erano le giustificazioni da questi rese, inidonee acomprovare un adeguato esercizio del diritto di difesa. Lacontestazione disciplinare è stata giudicata anche tardiva, sulrilievo che la datrice fosse da sempre a conoscenza dellaconcomitante attività libero professionale del [OSCURATO:PERSONA].Parimenti tardivo era, secondo i giudici di appello, ilprovvedimento sanzionatorio, adottato oltre il termine fissatodal contratto collettivo per le imprese metalmeccanicheartigiane. Ai fini della tutela applicabile la Corte d’appello,ritenuto non assolto l’onere della società sul requisitooccupazionale, ha affermato che la tardività del licenziamentofacesse venir meno il potere datoriale di recesso ma che, nelcaso in esame, non potesse trovare applicazione la tutela realedi cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015, non avendo illavoratore “direttamente dimostrat(o) in giudizio l’insussistenzadel fatto materiale contestato”. Ha quindi applicato la tutela dicui all’art. 3, primo comma, riconoscendo una indennità pari a24 mensilità.3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione (r.g. n. 3084/2024) affidato a cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto degli altrimotivi. Entrambe le parti hanno comunicato memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/20264. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza definitNiuvmaer o( dni r.a ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026168/2024), ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed hacondannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della sommadi euro 14.482,05, a titolo di lavoro straordinario, retribuzioneper il periodo di sospensione cautelare dal servizio, indennitàsostitutiva del preavviso, effetti sul trattamento di fine rapporto.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione (r.g. n. 10094/2025) affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso. È stata depositata memorianell’interesse del lavoratore.6. All’odierna udienza, il procedimento n. 10094/2025, relativoal ricorso avverso la sentenza definitiva, è stato riunito a quellopreviamente iscritto n. 3084/2024, concernente il ricorsoavverso la sentenza non definitiva, per la trattazione unitaria.Ragioni della decisioneRicorso r.g. n. 3084/2024Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.1. Col primo motivo di ricorso è dedotta l’erronea applicazionedell’art. 7, L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corted’Appello fatto scorretta applicazione dei principi di dirittocostantemente affermati dalla S.C. in tema di specificità dellacontestazione disciplinare e per avere, in ogni caso, ritenuto chela genericità parziale costituisse motivo di violazione dellaprocedura disciplinare.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.101, 115, 244 e 253 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonchél’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la CorteNumero registro generale 3084/2024d’Appello posto a fondamento della pronuncia relativa allaN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026tardività della contestazione disciplinare il contenuto di verbaliData pubblicazione 27/04/2026di indagini difensive afferenti ad un procedimento penale perfatti diversi da quelli oggetto della sanzione espulsiva, redatti inassenza di contraddittorio ed acquisiti al fascicolo di causa alsolo scopo di verificare l’attendibilità dei testimoni sentiti nelpresente giudizio; nonché per avere, di converso, omessoradicalmente di esaminare i fatti emersi dalla testimonianzaresa in grado d’appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sui capitoli dan. 19 a n. 21 della memoria ex art. 416 c.p.c.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art.30 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] metalmeccanici artigiani e dell’art. 7,L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti(art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale giudicatotardivo il licenziamento irrogato nel termine di tre giorni dallascadenza del termine a difesa previsto dall’art. 30 cit. e dall’art.7, comma 5, L. 300/70, ritenendo consumato il diritto di difesadel lavoratore con la presentazione di una lettera digiustificazioni in data coincidente con la contestazionedisciplinare e per avere omesso, sotto tale profilo, di considerareche il lavoratore aveva richiesto di essere ulteriormente sentito,salvo poi non formulare una formale istanza di audizione orale.4. Con il quarto motivo di ricorso si imputa alla sentenza laviolazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015 e7, L. 300/70 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere, la Corte,dichiarato il licenziamento tardivo e, per l’effetto, applicato ladisciplina sanzionatoria/indennitaria prevista per i casi diassenza di giusta causa dall’art. 3 d.lgs. 23/2015, anziché quellaprevista per i vizi formali e procedurali del licenziamento di cuiall’art. 4 del medesimo decreto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/20245. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsaN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026applicazione degli artt. 9 d.lgs. 23/2015, 47, co. 3, d.lgs.Data pubblicazione 27/04/202681/2015, 2697 c.c., 2709 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360, n. 3,c.p.c.), per avere, la Corte, invertito l’onere della prova, facendogravare sulla datrice di lavoro l’onere di allegare e provare chei dati registrati sul L.U.L. – la cui esibizione era stata richiestadallo stesso lavoratore in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. ‒fossero conformi alla realtà, ossia che i dipendenti ivi registraticome apprendisti fossero effettivamente tali, così negandol’applicazione dell’art. 9 d.lgs. 23/2015, nonostante l’odiernaricorrente non possedesse il requisito dimensionale previstodall’art. 18, commi 8 e 9, L. 300/70.6. Il primo motivo di ricorso non è fondato.6.1. Questa Corte ha chiarito che la previa contestazionedell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili comedisciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediatadifesa e deve conseguentemente rivestire il carattere dellaspecificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioninecessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, ilfatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisatoinfrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazionedei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenereintegrata la violazione del principio di specificità è necessarioche si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa dellavoratore (Cass. n. 9590 del 2018; n. 6889 del 2018; n. 29240del 2017; n. 7546 del 2006). Si è aggiunto che l'accertamentorelativo al requisito di specificità della contestazione costituisceoggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede dilegittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioniesposte dal giudice di merito (v. tra le tante Cass. n. 10154 del2017; n. 7546 del 2006; n. 1562 del 2003). Spetta, infatti, alNumero registro generale 3084/2024giudice di merito verificare se la mancata precisazione di alcuniN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezzaData pubblicazione 27/04/2026nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale dapregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. n. 6889 del2018 cit.) e se gli elementi ulteriori introdotti dal datore dilavoro nel corso del giudizio costituiscano circostanze nuoverispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversavalutazione dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (v.Cass. n. 26678 del 2017), oppure se si tratti di circostanzeconfermative in relazione alle quali il lavoratore possaagevolmente controdedurre (v. Cass. n. 19023 del 2018) e chenon modifichino in senso sostanziale il quadro di riferimentodella contestazione (v. Cass. n. 11159 del 2018; v. anche Cass.n. 8293 del 2019).6.2. La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamatie, con accertamento in fatto congruamente motivato, hagiudicato generica la contestazione disciplinare quanto alla“descrizione delle condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA]” (p. 15), siaperché «le attività citate nella lettera di contestazione…nonerano molto diverse dalle mansioni affidate da C.I.E.L. Impiantial sig. [OSCURATO:PERSONA]…” e sia perché l’addebito di aver svolto attività“in concorrenza” con la datrice di lavoro non recava alcunaindicazione degli ipotetici soggetti concorrenti per i qualil’attività sarebbe stata svolta» (p. 16 e 17). Secondo i giudici diappello, il difetto di specificità della contestazione disciplinarenon poteva dirsi sanato dalle giustificazioni presentate dallavoratore che erano “altrettanto generiche” (p. 19), essendosiegli limitato a dichiarare “di non aver mai operato in concorrenzacon la società datrice di lavoro” (p. 19)7. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso nella partein cui censura l’utilizzo, ad opera dei giudici di appello nellaNumero registro generale 3084/2024valutazione sull’attendibilità dei testimoni, dei verbali di indaginiN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026difensive svolte nel procedimento penale.Data pubblicazione 27/04/20267.1. Secondo l’indirizzo costante, il giudice civile, in assenza didivieti di legge, può formare il proprio convincimento anche inbase a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudiziotra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivipronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguatamotivazione del relativo utilizzo (Cass. n. 840 del 2015; Cass.n. 25067 del 2018).7.2. Sono, invece, inammissibili le censure che investonodirettamente la selezione e valutazione del materialeprobatorio, compito spettante in via esclusiva al giudice dimerito e non censurabile in questa sede di legittimità se non neiristretti limiti segnati dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineatidalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n.8054 del 2014.8. Il terzo motivo di ricorso affronta il tema dell’intervallotemporale tra la contestazione disciplinare e l’esercizio delpotere di recesso.8.1. In via di premessa, si osserva che correttamente la Corted’appello, dopo aver accertamento il difetto di specificità dellacontestazione di addebito, cui consegue la cd. tutelaindennitaria debole, ha esaminato le altre censure di illegittimitàdel licenziamento determinati l’applicazione di una tutelamaggiore. Ciò in linea con l’insegnamento di legittimità che haescluso l’operatività in tali casi di qualsiasi meccanismo diassorbimento (v. Cass. n. 12193 del 2020; Cass. n. 10802 del2023 in motivazione).8.2. Il c.c.n.l. del 27.11.1997 per i dipendenti delle impreseartigiane del settore metalmeccanico all’art. 30 prevede: «Salvoche per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essereNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non poNtumraerno ndi ora ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corsodei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Seil provvedimento non verrà comminato entro sei giornisuccessivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte”.8.3. La sentenza d’appello ha appurato che il [OSCURATO:PERSONA] «ha fattopervenire una lettera di giustificazioni lo stesso giorno in cui haricevuto la contestazione disciplinare e cioè il 15 novembre2018. In questa nota il lavoratore non ha chiesto di esseresentito dall'azienda e non ha fatto riserva di presentare ulteriorimemorie a sua discolpa: si deve quindi ritenere che con essaabbia esaurito il suo diritto di difesa e pertanto da quel momentoha iniziato a decorrere - secondo l'espressa previsione del CCNL(che, si ribadisce, fa riferimento alle giustificazioni e non altermine per presentarle) - il termine entro cui il datore di lavoropoteva esercitare il suo potere sanzionatorio; termine che èquindi scaduto il 21 novembre, per cui il licenziamento(comminato con lettera spedita il 23 e giunta a destinazione il26 novembre) risulta tardivo» (sentenza, p. 24, § 3.2.3).8.4. La società ricorrente definisce tale assunto errato in diritto,per violazione dell’art. 7 St. lav. e dell’art. 30 c.c.n.l. e sostiene,richiamando precedenti di legittimità, che «le discolpe fornitedall’incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa soloquando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad esseresentito” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 22/09/2020, n. 19846;conf. Cass. 18.04.2018, n. 9596; Cass. 11/03/2010 n. 6845;Cass. 14/06/2011 n. 12978) … non già … quando, nell’ambitodelle giustificazioni scritte rese prima della scadenza deltermine, non sia stata fatta “espressa riserva” di essere sentitoo di presentare memorie integrative». Aggiunge che, inquest’ultimo caso, «le Sezioni Unite hanno fatto discendereNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026unicamente la facoltà per il datore di procedere Nucmoenro di iral ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026licenziamento prima della scadenza di detto termine (Cass. Sez.Un. 07/05/2003 n. 6900), ma non anche la consumazione deldiritto di difesa». Argomenta, partendo dal dato pacifico per cuiil provvedimento disciplinare non può essere comminato primache siano decorsi cinque giorni dalla contestazione, che solo alloscadere dei cinque giorni potrà dirsi consumato il diritto di difesadel lavoratore (salvo espressa rinuncia ad ulteriori difese) e cheun’interpretazione della clausola contrattuale conforme agli artt.1362 e 1363 c.c. «impone di ritenere che il successivo terminedi sei giorni stabilito per l’eventuale irrogazione della sanzionedecorra dalla scadenza del primo» (ricorso, p. 13).8.5. Sotto altro profilo, assume in fatto che «successivamentealla consegna di tale lettera (ndr. di giustificazioni) il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la volontà di essereulteriormente sentito, salvo poi non avanzare formale richiestadi audizione orale» (ricorso, p. 14, secondo cpv.) e censura lasentenza per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.8.6. Deve, anzitutto, dichiararsi inammissibile la censura diomesso esame della richiesta di audizione formulata dallavoratore. Occorre, al riguardo, richiamare il principio per cui imotivi di ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che nonsi tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, ai fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicareNumero registro generale 3084/2024in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde darN umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitàData pubblicazione 27/04/2026di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (v. Cass. n.4787 del 2012; n. 22069 del 2015; n. 28060 del 2018; n. 7803del 2020).Nel caso in esame, la società ricorrente ha del tutto omesso diindicare e documentare in che termini e in quale attoprocessuale, anche del primo grado di giudizio, avesse sollevatola questione della avvenuta richiesta di audizione, dato chenessun cenno sul punto si rinviene nella decisione d’appello.8.7. Fermo quindi l’accertamento in fatto compiuto dai giudici dimerito sull’esercizio del diritto di difesa del lavoratore con lalettera di giustificazioni del 15.11.2018, in mancanza di richiestadi audizione orale o riserva di ulteriori memorie, occorreripercorrere i principi di diritto affermati in sede di legittimità.8.8. Con la sentenza n. 3965 del 1994 le Sezioni unite di questaCorte, nell’escludere che la violazione dell'art. 7 St. lav. integriuna ipotesi di nullità del licenziamento, hanno sancito che iltermine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, primadella cui scadenza è preclusa, ai sensi del comma quintodell’articolo richiamato, la possibilità di irrogazione dellasanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, «èfunzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, inquanto tende ad impedire, in quest'ultimo caso, che la suaestromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egliabbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gliargomenti a propria difesa»”; con la conseguenza che, «ove illavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima dellascadenza suddetta», nulla osta a che il datore di lavoro irroghila sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere ildecorso della residua parte del termine. L’assunto è statoNumero registro generale 3084/2024confermato dalla successiva Cass., Sez. U. n. 6900 del 2003,N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026questa volta per escludere che «la previsione di detto spazioData pubblicazione 27/04/2026temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire aldatore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine alprovvedimento da adottare ed un possibile ripensamento»,ribadendosi che «il provvedimento disciplinare può esserelegittimamente irrogato anche prima della scadenza del terminesuddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente ilproprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro leproprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riservadi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive».Occorre, in altri termini, che l’atto comunicato dal lavoratore aldatore abbia raggiunto il suo scopo funzionale di concretoesercizio del diritto di difesa, ossia venga qualificato come attoidoneo a rappresentare le giustificazioni del lavoratore e non siapiuttosto una comunicazione indirizzata ad altri fini (così Cass.n. 23576 del 2025).8.9. Si è poi puntualizzato« che «in tema di procedimentodisciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentatogiustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta diaudizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro iltermine di cui al comma 5 dell'art. 7, della L. n. 300 del 1970,il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - conconseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza ditale adempimento - senza poter sindacare la necessità oopportunità della integrazione difensiva, non sussistendoragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela diinteressi fondamentali del lavoratore, in assenza di unapprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che ricevecomunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporaleche regola il procedimento disciplinare» (Cass. n. 19846 delNumero registro generale 3084/20242020; conf. Cass. n. 13681 del 2025; nello stesso senso Cass.N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026n. 9596 del 2018; n. 12978 del 2011; n. 6845 del 2010).Data pubblicazione 27/04/20268.10. In modo parzialmente divergente, alcune pronunce hannoritenuto che le discolpe fornite dal lavoratore per iscrittoconsumano il diritto di difesa dello stesso solo quando dalladichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito ovverola richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso,ambigua o priva di univocità, (cfr. Cass. n. 5864 del 2010; Cass.n. 1661 del 2008; Cass. n. 7848 del 2006; Cass. n. 9066 del2005).8.11. Nella fattispecie oggetto di causa, l’art. 30 del contrattocollettivo, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 7 St. Lav.,sancisce che «i provvedimenti disciplinari non potranno esserecomminati prima che siano trascorsi 5 giorni» entro cui illavoratore può rendere le proprie giustificazioni. Individua poinei “sei giorni successivi a tali giustificazioni” il lasso di tempoentro cui può essere comminato il licenziamento.La Corte d’appello ha interpretato l’art. 30 cit. in sintonia con iprecedenti di legittimità sopra richiamati ed ha ritenuto che iltermine di sei giorni per l’adozione del licenziamento decorre dalmomento in cui il lavoratore ha reso le sue giustificazioni (nondalla scadenza del termine concesso per renderle), a condizioneche con esse abbia compiutamente esercitato il diritto di difesa;ha, tuttavia, commesso un errore di sussunzione dellafattispecie concreta nella citata previsione contrattuale avendoessa stessa accertato che, a causa della genericità dellacontestazione di addebito, il lavoratore non era stato in gradodi difendersi. Ciò sul presupposto logico che in tanto legiustificazioni possono concretizzare un compiuto esercizio deldiritto di difesa in quanto a monte vi sia una puntualecontestazione che quel compiuto esercizio consenta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026La sentenza d’appello ha giudicato la contestazione discNipumlienroa dri era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026illegittima per difetto di specificità (“sussiste quindi la eccepitagenericità della contestazione”, p. 19 § 1.3.) ed ha escluso chetale difetto potesse dirsi sanato per effetto delle difese svoltedal lavoratore. Ha osservato come la possibilità di sanatoria èconcepibile solo a fronte di “giustificazioni puntuali” e che “inconcreto ciò non è accaduto, perché la lettera di giustificazionifatta pervenire dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]è altrettanto generica della contestazione formulata dallasocietà lo stesso giorno. Il lavoratore si è infatti limitato adichiarare di non aver mai operato in concorrenza con la datricedi lavoro e da ciò non è possibile ricavare che avesse compresoquale fosse l'attività da lui svolta in proprio che C.I.E.L. Impiantiriteneva fosse invece concorrenziale” (p. 19 § 1.2.6.).Pur avendo correttamente interpretato l’art. 30 c.c.n.l., la Cortedistrettuale lo ha falsamente applicato ritenendo che il terminedi sei giorni decorresse dalle giustificazioni rese, anche sequeste non esaurivano il diritto di difesa il cui compiuto esercizioera in concreto precluso dal difetto di specificità, a monte, dellaoriginaria contestazione di addebito, senza che potessegiustificazioni, non aveva fatto richiesta di audizione né riservadi presentare ulteriori memorie.9. Per le ragioni esposte, deve accogliersi, nei sensi appenaillustrati, il terzo motivo di ricorso, risultando assorbiti il quartoe il quinto motivo, attinenti alle forme di tutela, e infondati iprimi due motivi. La sentenza impugnata va quindi cassata, conrinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione,che, sul presupposto della tempestività del licenziamentointimato (dovendosi considerare come non rese le giustificazionidel 15.11.2018 e, di conseguenza, il termine di sei giorni perNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026l’esercizio del potere disciplinare decorrente dalla scadeNnuzmaer od dei rai ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026cinque giorni successivi alla contestazione di addebito), dovràesaminare le residue ragioni di impugnativa del licenziamento.Ricorso r.g. 10094/202510. Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.10.1. Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2702 e ss.cc. (art. 360, n. 3 e/o n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’Appelloviolato le regole di riparto dell’onere probatorio nonché le regolecodicistiche in tema di prova documentale affermando che i fogliexcel compilati in via unilaterale dall’odierno resistente,mediante l’inserimento delle ore di lavoro asseritamenteprestate in corso di rapporto, fossero utilizzabili come provadello svolgimento di lavoro straordinario nella misura iviindicata, pur in presenza di contestazione dell’esistenza e dellaentità del diritto fatto valere in giudizio.10.2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione difatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5,c.p.c.) per avere la Corte d’Appello condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], didifferenze retributive per lavoro straordinario da questiasseritamente prestato tra marzo 2017 e ottobre 2018, conconseguente rideterminazione in aumento del TFR, omettendocompletamente di valutare, per un verso, la circostanza,allegata e documentata da C.I.E.L. nella propria memoria ex art.416 c.p.c. e nuovamente in sede di costituzione in appello, cheil sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito prestazioni professionali inproprio durante l’orario di lavoro, mediante strumentazioneaziendale; per altro verso, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dedottoNumero registro generale 3084/2024Numero sezionale 335/2026in giudizio di non aver più prestato lavoro straordinario aN pumaerrot idri era ccolta generale 11266/2026Data pubblicazione 27/04/2026dal mese di settembre 2018.11. Il primo motivo di ricorso è infondato.11.1. La sentenza d’appello ha ritenuto dimostrato losvolgimento di lavoro straordinario da parte del [OSCURATO:PERSONA] inbase, anzitutto, alle deposizioni testimoniali; da queste eraemerso in modo convergente il superamento dell’orario di lavoroper il completamento dei compiti assegnati al dipendente, quindicol consenso di parte datoriale e a vantaggio della stessa. Ilquantum dello straordinario prestato è stato accertato in baseai riepiloghi delle ore di lavoro inviati mensilmente dal Prenassiall’impiegata amministrativa; riepiloghi noti ai colleghi di lavoro,che ne hanno riferito nel corso della deposizione, ed anche alComisso, che non risulta avere mai contestato la veridicità deidati ivi riportati.11.2. Non ricorre alcuna inversione dell’onere di prova, che lasentenza d’appello ha correttamente posto a carico dellavoratore, ritenendo lo stesso assolto sulla base di uncomplesso di dati istruttori, testimoniali, documentali e dinatura inferenziale, giudicati idonei a surclassare lacontestazione mossa dalla società.11.3. I prospetti redatti dal lavoratore e mensilmente inviati allasocietà sono stati valutati nell’ambito del complessivo quadroprobatorio e in conformità al principio, enunciato da questaCorte, per il quale, nel vigente ordinamento processuale,mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica deimezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base delproprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchéidonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quantonon smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di meritoe non censurabile in sede di legittimità, se congruamenteNumero registro generale 3084/2024motivato - con le altre risultanze del processo (v. Cass. n. 9507N umero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 11266/2026del 2023; n. 25162 del 2020).Data pubblicazione 27/04/202611.4. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questaCorte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), ilmancato rispetto delle regole di formazione della prova ed èrinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove nonacquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo uncriterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè unaprova legale secondo prudente apprezzamento o un elementodi prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna diqueste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esameove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice hamale esercitato il suo prudente apprezzamento della prova.12. Il secondo motivo di ricorso è assorbito in ragionedell’accoglimento in parte del ricorso r.g. n. 3084/2024. P.Q.MLa Corte, riunito al presente procedimento quello r.g. n.10094/2025, accoglie il terzo motivo del ricorso r.g. n.3084/2024, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbiti irestanti motivi; rigetta il primo motivo del ricorso r.g. n.10094/2025 e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris