CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp;con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'art 62 bis cp con giudizio di prevalenza sull'aggravante. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato l'abitualità della condotta logicamente desunta dalle precedenti e coeve condanne e denunzie nei confronti del medesimo imputato per analoghi delitti contro il patrimonio. Il secondo è inammissibile in quanto proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente motivato basandosi sui plurimi precedenti penali specifici gravanti sull'imputato, significativi di una irredimibile propensione al crimine, a sua volta meritevole di un'adeguata risposta sanzionatoria. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de G)2gorio Dr ia Vessichelli / [OSCURATO:PERSONA]