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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14045/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25663-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, L , rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA i! CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, i f rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 306/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con sentenza depositata il 20 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di pagamento con il quale l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli aveva recuperato, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, con contestuale irrogazione delle sanzioni.

Sosteneva l'Ufficio che la contribuente aveva fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente a terzi.

Riteneva la CTR che l'agevolazione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 si applica soltanto all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio e non può pertanto intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed ul:ilizzata da imprese aderenti al consorzio in quanto soggetti diversi dal produttore.

Ric. 2020 n. 25663 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo, articolato in due profili di censura, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 e 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, per non avere la CTR ritenuto che la società contribuente è una impresa di autoproduzione ai sensi e per gli effetti delle diposizioni suindicate e quindi non tenuta al pagamento delle accise sull'energia elettrica.

La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte.

Si è difatti osservato che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d1.1gs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di Ric. 2020 n. 25663 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni„ con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019).

In senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cfr. Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass. nn. 8378, 12451, 15349 del 2021).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 10

I. n. 212/2000.

Sostiene la ricorrente che si era consolidato il legittimo affidamento della società contribuente avendo in più occasioni l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli confermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era un'impresa di autoproduzione e che l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa.

La censura è infondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che, qualora il contribuente si sia conformato a un'indicazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, il principio di tutela dell'affidamento - sancito dall'art. 10, comma 2, dello statuto Ric. 2020 n. 25663 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- A del contribuente - non esonera però dall'adempimento dell'obbligazione tributaria principale, ma solo da sanzioni e interessi (cfr., tra le tante, Cass. 18618 del 2019, Cass. n. 20819 del 2020).

Quanto alle sanzioni, la CTR ha chiarito che la questione da valutare non concerneva la qualifica di soggetto autoproduttore, non essendo controverso che relativamente all'energia elettrica autoprodotta e consumata dalla stessa società contribuente operava l'esenzione, bensì se relativamente all'energia elettrica autoprodotta e successivamente ceduta a terzi (i consorziati) potesse applicarsi il regime agevolativo, escludendo che l'Amministrazione doganale - su tale diversa questione - avesse emanato specifici atti idonei ad ingenerare il legittimo affidamento della società contribuente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e. 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25663-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, L , rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA i! CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, i f rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 306/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con sentenza depositata il 20 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di pagamento con il quale l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli aveva recuperato, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, con contestuale irrogazione delle sanzioni. Sosteneva l'Ufficio che la contribuente aveva fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente a terzi. Riteneva la CTR che l'agevolazione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 si applica soltanto all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio e non può pertanto intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed ul:ilizzata da imprese aderenti al consorzio in quanto soggetti diversi dal produttore. Ric. 2020 n. 25663 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo, articolato in due profili di censura, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 e 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, per non avere la CTR ritenuto che la società contribuente è una impresa di autoproduzione ai sensi e per gli effetti delle diposizioni suindicate e quindi non tenuta al pagamento delle accise sull'energia elettrica. La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte. Si è difatti osservato che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d1.1gs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di Ric. 2020 n. 25663 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni„ con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019). In senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cfr. Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass. nn. 8378, 12451, 15349 del 2021). Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 10 I. n. 212/2000. Sostiene la ricorrente che si era consolidato il legittimo affidamento della società contribuente avendo in più occasioni l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli confermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era un'impresa di autoproduzione e che l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa. La censura è infondata. Questa Corte è ferma nel ritenere che, qualora il contribuente si sia conformato a un'indicazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, il principio di tutela dell'affidamento - sancito dall'art. 10, comma 2, dello statuto Ric. 2020 n. 25663 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- A del contribuente - non esonera però dall'adempimento dell'obbligazione tributaria principale, ma solo da sanzioni e interessi (cfr., tra le tante, Cass. 18618 del 2019, Cass. n. 20819 del 2020). Quanto alle sanzioni, la CTR ha chiarito che la questione da valutare non concerneva la qualifica di soggetto autoproduttore, non essendo controverso che relativamente all'energia elettrica autoprodotta e consumata dalla stessa società contribuente operava l'esenzione, bensì se relativamente all'energia elettrica autoprodotta e successivamente ceduta a terzi (i consorziati) potesse applicarsi il regime agevolativo, escludendo che l'Amministrazione doganale - su tale diversa questione - avesse emanato specifici atti idonei ad ingenerare il legittimo affidamento della società contribuente. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e. 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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