CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto DENARO Salvatore colpevole del reato di cui all'art.95 D.Lgs. 115/2002 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con altra articolazione si duole di vizio motivazionale con riferimento alla dosimetria della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e meramente ripropositivi di argomenti adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice distrettuale Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali valorizzando la presenza di tutti gli indici oggettivi e soggettivi della responsabilità del prevenuto, il quale in nessun modo ha allegato documentazione volta a contestare di avere effettivamente percepito le somme indicate nelle buste paga acquisite presso gli uffici finanziari, da cui è risultata inequivocabilmente la falsità dell'autocertificazione presentata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore D E