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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02491/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove ha censurato l'eccessività della pena, che, però, è pari a quella richiesta dalle parti; considerato che il ricorrente ha anche dedotto che la pena applicata a titolo di continuazione con i reati di cui ai capi b), c) e d) non sarebbe conforme a quella richiesta, ma ciò trova smentita sulla base della lettura del verbale dell'udienza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove ha censurato l'eccessività della pena, che, però, è pari a quella richiesta dalle parti; considerato che il ricorrente ha anche dedotto che la pena applicata a titolo di continuazione con i reati di cui ai capi b), c) e d) non sarebbe conforme a quella richiesta, ma ciò trova smentita sulla base della lettura del verbale dell'udienza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202
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