Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:526
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0019_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑19/07,
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Parigi (Francia),
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo),
rappresentate dagli avv.ti J. P. Spitzer e E. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. F. Benyon, successivamente dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti A. Berenboom e M. Isgour,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono aver subito a causa degli illeciti commessi a seguito di una gara d’appalto della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla manutenzione e al miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all’origine della controversia
I – Sulle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA]
1. Occorre distinguere quattro versioni del software di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] (altresì denominato: «sistema [OSCURATO:PERSONA]»):
– la versione iniziale (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), elaborata nel 1968 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e commercializzata dalla società californiana [OSCURATO:PERSONA], Inc. (WTC) e da altre società controllate (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo WTC»);
– la versione utilizzata inizialmente dalla [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: la «EC‑[OSCURATO:PERSONA]»), che ha formato l’oggetto di una serie di contratti conclusi nel periodo 1975‑1987 fra il gruppo WTC e la [OSCURATO:PERSONA], di una serie di contratti fra la [OSCURATO:PERSONA] e alcuni prestatori di servizi, nonché di una serie di contratti fra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (che ha rilevato il gruppo WTC) e la [OSCURATO:PERSONA];
– la nuova versione (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che è stata creata dalla prima ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in seguito all’acquisizione del gruppo WTC nel 1986, per poter funzionare negli ambienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale versione è stata sviluppata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1993;
– la nuova versione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «EC‑[OSCURATO:PERSONA]»), che forma l’oggetto di un contratto concluso nel 1997 tra la seconda ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e la [OSCURATO:PERSONA].
II – Storia dei rapporti tra le parti
2. La cronologia dei rapporti contrattuali tra le parti, il gruppo WTC e, in seguito, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] – che lo ha rilevato – da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, è necessaria per poter definire la portata dei diritti di proprietà e di utilizzazione relativi alle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA] utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia la EC‑[OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, la EC‑[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] richiama tale cronologia per affermare che il presente ricorso avrebbe un fondamento contrattuale, mentre le ricorrenti fanno osservare che nessuno di questi contratti, che peraltro esse non invocano, influisce sui loro diritti di proprietà intellettuale e sul ricorso.
A – Primo periodo: da [OSCURATO:PERSONA] a EC‑[OSCURATO:PERSONA]
3. Le parti convengono nel riconoscere che l’ideatore del software di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] è il sig. [OSCURATO:PERSONA] e che le società del gruppo WTC erano proprietarie esclusive della versione [OSCURATO:PERSONA] di detto software.
1. Contratti iniziali tra la WTC (e altre società) e la [OSCURATO:PERSONA]
4. Il 22 dicembre 1975, la WTC e la [OSCURATO:PERSONA] firmavano un contratto riguardante, da un lato, l’installazione e lo sviluppo del sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] inglese‑francese e, dall’altro, lo sviluppo iniziale del sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] francese‑inglese (in prosieguo: il «contratto iniziale»).
5. L’art. 1, primo comma, del contratto iniziale, intitolato «Oggetto», così recita:
«[OSCURATO:PERSONA], per conto della [OSCURATO:PERSONA], effettua lo sviluppo ulteriore del proprio sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] inglese‑francese (in prosieguo: il “Sistema di base”), nonché lo sviluppo iniziale di un sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] francese‑inglese».
6. L’art. 3 del medesimo contratto, intitolato «Remunerazione», indica quanto segue:
«Quale contropartita degli incarichi svolti in forza del presente contratto, la [OSCURATO:PERSONA] versa al [OSCURATO:PERSONA] l’importo di USD 161 800 secondo le seguenti modalità:
(…)
Detto importo include un compenso per la concessione del diritto di utilizzazione del Sistema di base per l’intero periodo contrattuale. Resta inteso che l’importo anzidetto deve coprire tutte le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione del presente contratto, comprese quelle del personale, il tempo macchina, le spese di trasporto e quelle di fornitura».
7. L’art. 4 del contratto iniziale, intitolato «Utilizzazione del sistema dopo il termine del contratto», così recita:
«a) Le parti contraenti convengono che i diritti relativi al sistema in essere alla data di scadenza del contratto (in prosieguo: il “Sistema modificato”) e alla documentazione ad esso attinente sono concessi dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in modo limitato, ossia esclusivamente per le esigenze proprie della [OSCURATO:PERSONA] e per esigenze analoghe di amministrazioni pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità e ciò unicamente ai fini della traduzione dalla lingua inglese a quella francese e viceversa, ma senza limiti di durata. (…).
b) Qualora, dopo l’esecuzione del presente contratto, la [OSCURATO:PERSONA] intenda continuare lo sviluppo, internamente o tramite terzi, del Sistema modificato applicando altre combinazioni linguistiche comunitarie, essa verserà al [OSCURATO:PERSONA] un importo forfettario non superiore a USD 100 000 per la prima combinazione linguistica e USD 80 000 per ogni ulteriore combinazione oppure USD 200 000 per ogni combinazione che comprenda una nuova lingua. Detti importi coprono il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare liberamente e in via esclusiva il Sistema modificato sviluppato, senza limiti temporali.
Qualora, peraltro, dopo l’esecuzione del presente contratto, la [OSCURATO:PERSONA] intenda chiedere al [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore sviluppo del Sistema modificato con l’applicazione di un’altra combinazione linguistica, essa verserà a quest’ultimo un importo forfettario non superiore a USD 25 000 per la prima combinazione e USD 20 000 per ogni combinazione successiva oppure USD 50 000 per ogni combinazione che comprende una nuova lingua.
c) [OSCURATO:PERSONA] dispone del diritto di utilizzare per proprio conto e ai propri fini il Sistema modificato, così come è stato sviluppato nell’ambito del presente contratto e dei contratti di sviluppo ulteriore con l’applicazione di altre combinazioni linguistiche, come precisato alla lett. b), secondo comma, ad eccezione dei glossari sviluppati espressamente per la [OSCURATO:PERSONA]. L’accesso ai glossari sarà concesso al [OSCURATO:PERSONA] caso per caso a fronte di un canone annuo di locazione non superiore al 20% del costo; detti glossari saranno messi gratuitamente a disposizione del contraente solo a fini dimostrativi».
8. Ai sensi dell’art. 5, lett. f), del contratto iniziale, la legge ad esso applicabile era quella lussemburghese e i giudici competenti in caso di controversia erano quelli del Lussemburgo.
9. Dopo il contratto iniziale, dal 1976 al 1987 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso diversi contratti con società del gruppo WTC al fine, da un lato, di migliorare il sistema [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di sviluppare nuove combinazioni linguistiche (ossia, complessivamente, nove combinazioni).
10. [OSCURATO:PERSONA] concludeva, inoltre, con varie società esterne al gruppo WTC, e senza che queste fossero parti nel contratto, dei contratti che le autorizzavano a utilizzare il sistema [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio degli enti statali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle istituzioni comunitarie. In uno di tali contratti, denominato «Memorandum di intesa sulla collaborazione tecnica», concluso in data 18 gennaio 1985 con una società francese, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] indicava che «il sistema [OSCURATO:PERSONA], i software e i dizionari, riman[evano] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]» (art. 4, intitolato «Diritti di utilizzazione»). In applicazione di tale memorandum, la [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la società [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare «il proprio sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio degli organismi del settore pubblico europeo» e, quale contropartita, la società [OSCURATO:PERSONA] anzidetta forniva alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sulla qualità delle traduzioni prodotte, consentendole di migliorare le prestazioni del sistema (art. 1, intitolato «Oggetto»). La cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] si svolgeva in assenza di contributo economico (art. 3, intitolato «Spese»).
2. Contratto di collaborazione tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
11. Con una serie di contratti stipulati a partire da settembre 1985, la società [OSCURATO:PERSONA] acquisiva le società del gruppo WTC, che erano proprietarie della tecnologia [OSCURATO:PERSONA] e della versione [OSCURATO:PERSONA], e diveniva quindi [OSCURATO:PERSONA] in seguito a detta acquisizione.
12. Con lettera del 2 febbraio 1987, inviata dal direttore generale della direzione generale (DG) «Telecomunicazioni, industrie dell’informazione e innovazione» alla società [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la risposta a diversi quesiti, risposta che veniva fornita con lettera del 5 febbraio 1987:
«Domanda n. 1: il sig. [OSCURATO:PERSONA] è in grado di dimostrare di essere (lui o la società [OSCURATO:PERSONA] […]) effettivamente proprietario o azionista di maggioranza delle società WTC e [OSCURATO:PERSONA] e di accettare tutti gli obblighi di queste società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]?»
«Risposta: la nostra società ha rilevato tutte le azioni [del sig.] [OSCURATO:PERSONA] nelle società WTC e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il 76% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Siamo dunque pienamente autorizzati a parlare a nome di tutto il [OSCURATO:PERSONA] e a rappresentarlo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]».
«Domanda n. 2: cosa ne sarà di tali obblighi se il sig. [OSCURATO:PERSONA] (o [la società] [OSCURATO:PERSONA]) cessasse di essere il proprietario (o l’azionista di maggioranza) di tali società? Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a far rispettare detti obblighi da parte di eventuali acquirenti?».
«Risposta: non è prevista alcuna cessione. Al contrario, il nostro [OSCURATO:PERSONA] segue una politica di sviluppo continuo in questo settore. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha nulla di cui preoccuparsi in proposito, in quanto i contratti sono stipulati tra la WTC e la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire persone giuridiche, e ogni variazione che possa intervenire nel possesso dei titoli di dette società non può in nessun caso rimettere in discussione i contratti stipulati».
«Domanda n. 3: il sig. [OSCURATO:PERSONA] può confermare che la [OSCURATO:PERSONA], a seguito della conclusione dei vari contratti con le società WTC e [OSCURATO:PERSONA], possiede diritti di utilizzazione non esclusivi per il settore pubblico europeo relativamente a [nove] versioni linguistiche di [OSCURATO:PERSONA]?».
«Risposta: dai contratti stipulati tra la WTC e la [OSCURATO:PERSONA] (…) risulta con chiarezza che la [OSCURATO:PERSONA] detiene diritti di utilizzazione non esclusivi per le proprie esigenze nonché per quelle degli enti statali dei paesi membri della Comunità e ciò per le versioni linguistiche di [OSCURATO:PERSONA] II nelle [combinazioni] linguistiche da essa acquistate (…)».
«Domanda n. 8: il sig. [OSCURATO:PERSONA] è sempre d’accordo sul fatto di autorizzare organismi intergovernativi, il cui territorio superi i confini della Comunità, a utilizzare [il software] [OSCURATO:PERSONA] a fronte del pagamento di royalties?».
«Risposta: la società [OSCURATO:PERSONA] intende certamente mettere il sistema [OSCURATO:PERSONA] a disposizione di organismi internazionali i cui confini territoriali superino quelli della Comunità e ciò in base ad accordi diversi che saranno conclusi tra la società [OSCURATO:PERSONA] e siffatti organismi (…)».
«Domanda n. 14: la società WTC sarebbe disposta a cedere alla [OSCURATO:PERSONA] i diritti di utilizzazione, alle stesse condizioni che in precedenza, per un sistema [OSCURATO:PERSONA] spagnolo‑inglese? Il prezzo da corrispondere sarebbe identico a quello offerto per il sistema tedesco‑inglese?».
«Risposta: la società WTC è pienamente d’accordo sul fatto di cedere alla [OSCURATO:PERSONA] una licenza d’uso non esclusiva per la combinazione spagnolo‑inglese ed eventualmente anche per le combinazioni italiano‑inglese e portoghese‑inglese. Il prezzo e le condizioni dipenderanno essenzialmente dallo stato di avanzamento dei sistemi alla relativa data di acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]».
«Domanda n. 15: la società WTC sarebbe disposta a sviluppare nuovi sistemi comprendenti il danese e il greco quali lingue di arrivo e a cederli alla [OSCURATO:PERSONA] con diritti di utilizzazione (non esclusivi) per i settori pubblico e privato?».
«Risposta: la WTC è pienamente d’accordo per sviluppare sistemi comprendenti combinazioni di lingue europee nonché altri sistemi di cui la [OSCURATO:PERSONA] possa avere bisogno».
«Domanda n. 16: il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe interessato [a] una conversione del sistema [OSCURATO:PERSONA] in linguaggio C sotto [OSCURATO:PERSONA], che ne accrescerebbe la portabilità sul piano informatico? Sarebbe disponibile a finanziare tutto ovvero parte dell’investimento necessario (che, probabilmente, ammonta a un milione di ecu)?».
«Risposta: la conversione del sistema [OSCURATO:PERSONA] in linguaggio C sotto [OSCURATO:PERSONA] è un progetto che abbiamo considerato. Tuttavia, in un primo momento abbiamo ritenuto assai più importante concentrare i nostri sforzi sul miglioramento della qualità della traduzione nonché sull’unificazione delle diverse versioni del [sistema] [OSCURATO:PERSONA]. La conversione del [sistema] [OSCURATO:PERSONA] sotto [OSCURATO:PERSONA], pur rivestendo un notevole interesse, dipende dalla concretizzazione di mezzi di finanziamento (…)».
13. Con fax del 5 marzo 1987, inviato da un funzionario della DG «Telecomunicazioni, industrie dell’informazione e innovazione» alla società [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] descriveva come segue il contenuto della «convenzione [OSCURATO:PERSONA]» che era in fase di negoziazione:
«Diritti, obiettivi e obblighi
Nell’ambito della Convenzione, i diritti acquisiti dalle due parti sono perfettamente bilanciati.
[OSCURATO:PERSONA] è proprietario dei software di base e i diritti di utilizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle sue nove [combinazioni] linguistiche sono estesi soltanto alle istituzioni comunitarie e agli organismi ufficiali degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
[OSCURATO:PERSONA] è invece proprietaria dei lessici che ha aggiornato a partire dal 1975.
Ciascuna delle parti ha investito circa 8 milioni di ECU per acquistare i propri diritti e cerca dunque di far fruttare i propri investimenti.
[OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo morale di fare in modo che l’economia comunitaria fruisca dell’investimento pagato dai suoi contribuenti, mentre il [OSCURATO:PERSONA] desidera avviare rapidamente la commercializzazione del sistema in Europa.
Questi due obiettivi sono del tutto convergenti e conciliabili nell’ambito della Convenzione proposta.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], [con] l’armonizzazione dei software e dei lessici, hanno interesse a fare [del software] [OSCURATO:PERSONA] uno strumento efficace (…)».
14. Il 4 agosto 1987, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] firmavano un contratto relativo all’organizzazione comune dello sviluppo e del miglioramento del sistema di traduzione [OSCURATO:PERSONA] per le lingue ufficiali, presenti e future, della Comunità, nonché per la sua messa in opera (in prosieguo: il «contratto di collaborazione»).
15. In un «[p]reambolo» del contratto di collaborazione è indicato quanto segue:
«1. Il sistema [OSCURATO:PERSONA], ideato dalla società WTC, è un sistema di traduzione automatica, che contiene un software di base, software linguistici e periferici e diversi dizionari bilingui.
2. In data 22 settembre 1975, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva con la società WTC un contratto sull’utilizzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché sullo sviluppo iniziale di tale sistema a cura della WTC.
[OSCURATO:PERSONA] e la società WTC concludevano, poi, altri contratti riguardanti, da un lato, il miglioramento del sistema esistente e, dall’altro, lo sviluppo di sistemi per [nuove combinazioni] linguistiche.
L’oggetto di questi contratti, conclusi nel periodo 1976‑1985, era lo sviluppo, il miglioramento dei software di traduzione e dei dizionari di base per le lingue interessate.
3. La manutenzione e lo sviluppo ulteriore dei sistemi venivano garantiti da un’altra serie di contratti tra la [OSCURATO:PERSONA] e società di servizi. Detti contratti vertevano sulle esigenze e sulle finalità proprie della [OSCURATO:PERSONA].
4. Dopo il 1985 la [OSCURATO:PERSONA] concludeva contratti con diverse società, i quali autorizzavano queste ultime a utilizzare il sistema [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio degli enti statali e delle istituzioni delle Comunità europee, a fronte di uno scambio di informazioni che consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di migliorare le prestazioni del sistema.
5. Le parti constatano dunque che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una licenza d’uso del sistema di base e dei miglioramenti (…) apportati dalla WTC, limitata all’utilizzo nel territorio delle Comunità europee nei settori specificati al [punto] 4 supra.
6. I miglioramenti e gli sviluppi apportati al sistema [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi contraenti [di cui al punto 3 supra], in particolare i dizionari, sono di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].
7. Le parti ritengono che sia loro interesse, nonché interesse degli utilizzatori di [OSCURATO:PERSONA], ottenere il miglioramento costante di tale sistema. Esse hanno deciso di concludere il presente contratto di collaborazione per unire gli sforzi e perseguire l’obiettivo del miglioramento.
In tale ottica, le parti si riconoscono reciprocamente un diritto di utilizzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA], che potrà essere modificato mediante perfezionamenti realizzati grazie all’utilizzo del sistema nei settori pubblico e privato».
16. L’art. 4 del contratto di collaborazione, relativo ai «[d]iritti di proprietà», così recita:
«Le varie versioni linguistiche di [OSCURATO:PERSONA] e i loro componenti restano di proprietà delle parti a cui appartenevano alla data della sottoscrizione.
Le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a cedere i loro diritti di proprietà soltanto previa comunicazione e consenso dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Il cessionario è tenuto ad accettare l’assunzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto di collaborazione a carico delle suddette società».
17. La parte introduttiva dell’allegato I del contratto di collaborazione è così formulata:
«Mentre la [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata proprietaria dei lessici e di altri componenti da essa sviluppati per diverse versioni di [OSCURATO:PERSONA], i diritti di proprietà del software di base erano stati suddivisi tra diverse società e la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso contratti e accordi relativi all’utilizzo del sistema e dei relativi miglioramenti e sviluppi, in particolare con le società [WTC] e [OSCURATO:PERSONA].
Il presente contratto globale per lo sviluppo e l’utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] è stato concluso tra tutte le parti interessate (…) in quanto dall’inizio del 1986 la società [OSCURATO:PERSONA] (…) è il principale azionista di tali società».
18. L’art. 4 bis del contratto di collaborazione, relativo ai «[m]iglioramenti e canoni», così dispone:
«Ogni sviluppo e ogni miglioramento del sistema derivante dal suo utilizzo da parte del [g]ruppo [OSCURATO:PERSONA], sar[à] senza indugio comunicat[o] e messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
Ogni sviluppo e ogni miglioramento del sistema, derivante dal suo utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA], sar[à] senza indugio comunicat[o] e messo a disposizione del [g]ruppo [OSCURATO:PERSONA].
Ogni modifica del sistema non derivante dal suo utilizzo in senso proprio formerà oggetto di trattativa tra le parti.
Durante un periodo iniziale di due anni, ciascuna parte potrà utilizzare gli sviluppi e i miglioramenti apportati dall’altra parte senza per questo essere tenuta al pagamento di un qualsivoglia canone.
Al termine di detto periodo, e tenuto conto dell’esperienza acquisita, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] definiscono i termini della loro collaborazione futura».
19. L’art. 5 del contratto di collaborazione, relativo ai «[d]iritti di utilizzazione», così prevede:
«a) [OSCURATO:PERSONA] dispone del diritto di utilizzare, nel settore pubblico, sul territorio della Comunità, il sistema comune nella sua versione più avanzata e di concederne licenze d’uso agli organismi pubblici nazionali e internazionali stabiliti sul territorio della Comunità come definito al [punto] 4 del preambolo.
b) (…)
c) Le società del [g]ruppo [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a consentire a qualunque organismo privato l’utilizzo del sistema secondo condizioni conformi agli usi commerciali»
20. Ai sensi degli artt. 11 e 12 del contratto di collaborazione, al contratto era applicabile il diritto belga e qualsiasi controversia tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione o l’inadempimento del contratto doveva essere risolta in via arbitrale.
21. Nel periodo 1988‑1989, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva quattro contratti con la società [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una licenza d’uso del software [OSCURATO:PERSONA] per le combinazioni linguistiche tedesco‑inglese, tedesco‑francese, inglese‑greco, spagnolo‑inglese e spagnolo‑francese.
22. Con lettera raccomandata dell’11 dicembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] risolveva il contratto di collaborazione conformemente a quanto disposto al relativo art. 8, con preavviso di sei mesi. In applicazione di tale disposizione, era previsto che, alla scadenza di un periodo di tre anni, ciascuna delle parti avrebbe potuto disporre del sistema [OSCURATO:PERSONA] allo stato in cui esso si fosse trovato presso ciascuna di esse. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], detta risoluzione era giustificata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato i propri obblighi contrattuali e avrebbe inteso reclamare il pagamento degli sviluppi relativi a due combinazioni linguistiche (francese‑italiano e francese‑spagnolo) che sarebbero stati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del contratto di collaborazione. Alla data di risoluzione del contratto di collaborazione, la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] presentava sedici versioni linguistiche.
23. Successivamente, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] creava e commercializzava una nuova versione del software [OSCURATO:PERSONA] in grado di funzionare con i sistemi operativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), mentre la [OSCURATO:PERSONA] sviluppava la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le suddette sedici combinazioni linguistiche a cui andava ad aggiungersi la combinazione greco‑francese ? sviluppata con l’ausilio di un co‑contraente esterno – che funzionava con il sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con i sistemi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
B – Secondo periodo: da [OSCURATO:PERSONA] a EC‑[OSCURATO:PERSONA]
24. Per consentire alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] di funzionare in ambienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] venivano conclusi quattro contratti (in prosieguo: i «contratti di migrazione»).
25. Con lettera del 19 dicembre 1997, in data anteriore alla firma del primo contratto di migrazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di fornirle l’approvazione su diversi punti, tra cui i due seguenti:
«1. Utilizzazione del [n]ome [OSCURATO:PERSONA] presentazioni, nonché nella documentazione o nella corrispondenza ci riferiamo sovente al “sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]”. Poiché quest’ultimo si basa sul sistema [OSCURATO:PERSONA], in tali occasioni sarebbe più logico utilizzare il nome [OSCURATO:PERSONA] o (…) [V]ersione CE di [OSCURATO:PERSONA].
2. Principio di utilizzazione reciproca dei sistemi del[la società] [OSCURATO:PERSONA] (…) e della [OSCURATO:PERSONA] potrà utilizzare i prodotti della società [OSCURATO:PERSONA] (…) sul proprio server e quest’ultima potrà utilizzare il sistema della [OSCURATO:PERSONA].
La società [OSCURATO:PERSONA] (…) e le sue controllate si impegnano sin da ora a non avanzare alcuna pretesa pecuniaria derivante dai contratti conclusi in passato tra il “[g]ruppo [OSCURATO:PERSONA]” e la [OSCURATO:PERSONA]».
26. Il 22 dicembre 1997, data della firma del primo contratto di migrazione, la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva come segue a tale richiesta della [OSCURATO:PERSONA]:
«1. Utilizzazione del [n]ome [OSCURATO:PERSONA] il nostro consenso all’uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto uso dovrà essere sistematico per ogni sistema di traduzione automatica derivante dal sistema [OSCURATO:PERSONA] d’origine. Conseguentemente, Vi concediamo un diritto di utilizzazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di diffondere o di mettere a disposizione il sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA].
2. Principio di utilizzazione reciproca dei sistemi del[la società] [OSCURATO:PERSONA] (…) e della [OSCURATO:PERSONA] il nostro consenso all’uso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in ambiente [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] per le proprie esigenze interne.
La società [OSCURATO:PERSONA] si impegna a non avanzare alcuna pretesa pecuniaria derivante dall’esecuzione dei contratti conclusi in passato tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]».
27. L’art. 2 del primo contratto di migrazione, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], fornisce la seguente definizione del «[s]istema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]»:
«Il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA] EC version” [la versione CE di [OSCURATO:PERSONA]], indica una versione speciale del sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] inizialmente ideato dal “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], USA, che la [OSCURATO:PERSONA] europea ha poi sviluppato per finalità interne a partire dal 1976. Il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA] è diverso dalla “[OSCURATO:PERSONA]” [la versione originale del sistema [OSCURATO:PERSONA]], ossia il sistema di traduzione automatica sviluppato e commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA] SA France e dalle sue controllate».
([OSCURATO:PERSONA] machine translation system, or ‘[OSCURATO:PERSONA] EC version’, designates a specific version of the [OSCURATO:PERSONA] machine translation system originally developed by the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], USA, which since 1976 has been further developed by the [OSCURATO:PERSONA] for internal purposes. [OSCURATO:PERSONA] machine translation system is distinct from the ‘[OSCURATO:PERSONA]’, which refers to the machine translation system developed and commercialised by [OSCURATO:PERSONA] S.A. of France and its subsidiaries.)
28. L’art. 13 del primo contratto di migrazione, intitolato «Brevetti, certificati di utilità (modelli di utilità), marchi, disegni e modelli industriali, diritti di proprietà industriale e intellettuale», così prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è immediatamente informata di ogni risultato o di ogni brevetto ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] [ossia la [OSCURATO:PERSONA]] in esecuzione del presente contratto; siffatto risultato o brevetto appartiene alle Comunità europee, che possono disporne liberamente, salvo in presenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti.
2. Il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA], comprese le relative componenti, anche modificate durante l’esecuzione del contratto, rimane di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], salvo in presenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti.
(…)
5. In caso di procedimento avviato da terzi, in particolare se si tratta della rivendicazione di un diritto, anche dopo l’esecuzione del contratto, la parte coinvolta ne informa appena possibile l’altra e le due parti agiscono insieme comunicandosi reciprocamente tutte le informazioni e gli elementi di prova in loro possesso o da esse ottenuti».
(1. Any results or patent obtained by the Contractor [ossia [OSCURATO:PERSONA]] in performance of this contract shall be immediately reported to the [OSCURATO:PERSONA] and shall be the property of the [OSCURATO:PERSONA], which may use them as they see fit, except where industrial or intellectual property rights already exist.
2. [OSCURATO:PERSONA] machine translation system, together with all its components shall, whether modified or not in the course of the contract, remain the property of the [OSCURATO:PERSONA], except where industrial or intellectual property rights already exist.
(…)
5. At the first sign of proceedings by a third party, in particular of a claim, even after completion of the contract, the party involved shall notify the other party as soon as possible and the two parties shall then act in unison and provide each other with all the information and evidence that they possess or obtain.)
29. Ai sensi degli artt. 15 e 16 del primo contratto di migrazione, la legge applicabile al contratto era quella lussemburghese e ogni controversia tra la Comunità e la [OSCURATO:PERSONA] riguardante tale contratto era di competenza dei giudici lussemburghesi.
30. Peraltro, la prima clausola aggiuntiva al quarto contratto di migrazione fissava il termine del contratto al 15 marzo 2002 precisando che, in tale data, «il [OSCURATO:PERSONA] si impegna[va], entro il 15 marzo 2002, a ultimare tutti gli incarichi oggetto del contratto, in particolare: la prova aggiornata di tutti i diritti (marchi, brevetti, diritti di proprietà intellettuale e industriale, diritto d’autore, ecc.) rivendicati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] e connessi al sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA]». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe comunicato tali informazioni.
C – Terzo periodo: a partire dalla gara d’appalto del 4 ottobre 2003
31. Il 4 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un bando di gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a tale gara d’appalto, due dei dieci lotti dell’appalto venivano aggiudicati alla società Gosselies. Si tratta dei lotti che prevedono l’inglese o il francese come lingua di partenza.
32. Con lettera del 31 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] indicava alla [OSCURATO:PERSONA] quanto segue:
«Siamo venuti a conoscenza del bando di gara d’appalto pubblicato il 4 ottobre 2003 (…). Dopo aver letto tale documento riteniamo che i lavori che prevedete di eseguire potrebbero ledere i diritti di proprietà intellettuale della nostra società. Desiderosi di conservare il clima di collaborazione costruttiva tra la nostra società e la [OSCURATO:PERSONA], vorremmo conoscere la Vostra opinione su questo punto. Per i motivi suindicati Vi sarà facile capire che non possiamo partecipare a tale gara».
33. [OSCURATO:PERSONA] sua risposta del 17 novembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] affermava quanto segue:
«Ho ricevuto la Vostra lettera del 31 ottobre ultimo scorso. Non riteniamo che i lavori di cui prevediamo la realizzazione siano di natura tale da ledere diritti di proprietà intellettuale. Condivido il Vostro auspicio di conservare buoni rapporti professionali, nel rispetto delle procedure della [OSCURATO:PERSONA]».
34. A seguito di tale corrispondenza, altre lettere venivano scambiate tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima organizzava riunioni per apportare precisazioni alle domande di tale società.
35. Nell’ambito di tali contatti, le ricorrenti invocavano i seguenti elementi:
– il gruppo [OSCURATO:PERSONA] possiede un software di traduzione automatica denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (o il «sistema [OSCURATO:PERSONA]») e ne sviluppa le varie versioni;
– al termine di una serie di contratti stipulati tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha adattato il proprio software per creare una versione denominata «EC‑[OSCURATO:PERSONA]»;
– dal 1999 al 2002, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato la migrazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] per consentirle il funzionamento sotto [OSCURATO:PERSONA]; per fare ciò il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i diritti preesistenti della [OSCURATO:PERSONA] sul software di origine e sul nucleo del sistema [OSCURATO:PERSONA] sotto [OSCURATO:PERSONA], interamente riscritto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel 1993 per le proprie esigenze.
36. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tali elementi, così come la documentazione tecnica presentata il 6 gennaio 2005 dall’esperto in informatica delle ricorrenti, non costituivano la «prova dei diritti di proprietà intellettuale» invocati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardo al software [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di «documenti probanti» al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potesse opporsi ai lavori effettuati dalla società vincitrice della gara d’appalto controversa.
37. In sintesi, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto avvalersi dei diritti che avrebbe vantato sul software [OSCURATO:PERSONA], di cui commercializza la versione [OSCURATO:PERSONA], per impedire ciò che esso ritiene essere la contraffazione di tale software ad opera della [OSCURATO:PERSONA].
Procedimento e conclusioni delle parti
38. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 25 gennaio 2007 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
39. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il 1° dicembre 2008 le parti sono state invitate a rispondere a una serie di quesiti sul fondamento contrattuale o extracontrattuale del ricorso (in prosieguo: la «prima serie di quesiti»).
40. Le parti hanno risposto alla prima serie di quesiti il 30 gennaio e il 2 febbraio 2009.
41. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a una nuova serie di quesiti sulla versione [OSCURATO:PERSONA], sui diritti dell’utente, sulla natura degli interventi richiesti in forza dell’appalto controverso e sulle attività della società Gosselies per quanto riguarda l’ideazione e la commercializzazione di software di traduzione (in prosieguo: la «seconda serie di quesiti»).
42. Le parti hanno risposto alla seconda serie di quesiti il 14 ottobre 2009.
43. Le parti hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 27 ottobre 2009.
44. In occasione della suddetta udienza, il Tribunale ha invitato le parti ad assistere ad una riunione informale di conciliazione. In esito a tale riunione, le parti hanno dichiarato che avrebbero comunicato al Tribunale il contenuto del loro accordo transattivo se vi fossero addivenute prima della data della presente sentenza. Al Tribunale non è pervenuta alcuna comunicazione in tal senso.
45. Nel verbale dell’udienza sono stati rammentati i principali elementi emersi da quest’ultima per quanto riguarda la natura contrattuale o extracontrattuale del ricorso, il comportamento illecito addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e la valutazione del danno invocato dalle ricorrenti. Tale verbale e quello della riunione informale, sono stati notificati alle parti.
46. Con ordinanza 26 marzo 2010, il Tribunale (Terza Sezione) disponeva la riapertura della trattazione orale per invitare le parti a rispondere, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a una serie di quesiti sugli elementi da considerare per la valutazione del danno (in prosieguo: la «terza serie di quesiti»).
47. Le parti hanno risposto alla terza serie di quesiti il 4 e il 5 maggio 2010.
48. Alla luce di tali risposte e nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito alle risposte dell’altra parte alla terza serie di quesiti. Il Tribunale ha inoltre chiesto alcune precisazioni su taluni elementi invocati dalle parti nelle loro risposte (in prosieguo: la «quarta serie di quesiti»).
49. Le parti hanno presentato le loro osservazioni e risposto alla quarta serie di quesiti in data 11 giugno 2010. La trattazione orale è stata quindi chiusa.
50. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– ordinare la immediata cessazione delle azioni di contraffazione e di divulgazione commesse dalla [OSCURATO:PERSONA];
– ordinare la confisca di tutti i supporti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Gosselies sui quali sono riprodotti gli sviluppi informatici realizzati dalla società Gosselies a partire dalle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro consegna alla [OSCURATO:PERSONA] o, quantomeno, la loro distruzione sotto vigilanza;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al versamento dell’importo minimo di EUR 1 170 328 a favore della [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 48 804 000, salvo migliore definizione, a favore della [OSCURATO:PERSONA];
– ordinare la pubblicazione della decisione che sarà pronunciata dal Tribunale a spese della [OSCURATO:PERSONA] in giornali specializzati, in riviste specializzate, e su siti internet specializzati che saranno scelti dalla [OSCURATO:PERSONA];
– condannare comunque la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
51. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
I – Sulla ricevibilità
A – Sul capo delle conclusioni dirette a ottenere che il Tribunale condanni la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno asserito
52. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di irricevibilità per quanto riguarda il terzo capo delle conclusioni che mira a ottenerne la condanna al risarcimento del danno lamentato dalle ricorrenti. In primo luogo, siffatta domanda di risarcimento sarebbe irricevibile a motivo del suo fondamento contrattuale, in quanto il Tribunale potrebbe valutare le affermazioni di contraffazione e di divulgazione di know‑how solo in base ai vari contratti conclusi tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che non contemplano alcuna clausola compromissoria che designi il Tribunale. In secondo luogo, la domanda di risarcimento sarebbe altresì irricevibile per la mancanza di chiarezza del ricorso, giacché quest’ultimo non conterrebbe precisazioni in merito alle disposizioni normative che sarebbero state violate dalla [OSCURATO:PERSONA] e fornirebbe pochi chiarimenti sulle azioni di contraffazione e di divulgazione di know‑how lamentate dalle ricorrenti. In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incompetente a statuire in materia di contraffazione nell’ambito di un’azione risarcitoria, come emerge dall’ordinanza 5 settembre 2007, causa T‑295/05, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2835, in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]»).
1. Sul fondamento del ricorso
a) Argomenti delle parti
53. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non può valutare l’esistenza della contraffazione, né l’illiceità della divulgazione senza basarsi sui vari contratti che regolano i rapporti fra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal 1975 al 2002. L’eventuale responsabilità cui la Comunità potrebbe essere soggetta a causa dell’utilizzo delle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di natura contrattuale. Pertanto, occorrerebbe riferirsi all’art. 288, primo comma, CE, secondo cui «[l]a responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa». In assenza di clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale sarebbe dunque manifestamente incompetente.
54. In risposta a un quesito del Tribunale che chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare in base a quali disposizioni contrattuali essa ritenga di poter procedere come ha fatto nell’ambito dell’appalto controverso, senza ottenere l’autorizzazione delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, da un lato, di dubitare del fatto che le ricorrenti siano titolari di diritti di proprietà intellettuale sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di «nega[re] formalmente che le ricorrenti siano titolari di diritti sul software EC‑[OSCURATO:PERSONA]». In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di detenere «diritti esclusivi di proprietà» per quanto riguarda i «codici sorgente delle parti linguistiche del software», in virtù dei vari contratti conclusi tra il 1975 e il 2002 e del lavoro svolto dai propri servizi nello sviluppo di tali parti. Ai sensi di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare del diritto, prima e dopo la migrazione, di far sviluppare la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] in collaborazione con terzi contraenti. Su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] cita l’art. 4 del memorandum d’intesa sulla collaborazione tecnica, il punto 6 del preambolo del contratto di collaborazione e l’art. 13, nn. 1 e 2, dei contratti di migrazione conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA] resterebbe di proprietà di quest’ultima.
55. Le ricorrenti osservano, in sostanza, che il Tribunale è competente ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il presente ricorso troverebbe fondamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato, o fatto realizzare, modifiche non autorizzate, e dunque extracontrattuali, del software [OSCURATO:PERSONA] o della sua versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], pur non essendo titolare del diritto che le avrebbe consentito di modificarlo, né, ancor meno, di farlo modificare senza l’autorizzazione delle ricorrenti.
56. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta ai quesiti posti dal Tribunale, le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata autorizzata a fornire gli elementi controversi a qualunque terza persona. In assenza di clausola contrattuale che la autorizzasse a procedere con l’utilizzo e le divulgazioni compiuti, la [OSCURATO:PERSONA], agendo fuori dall’ambito stabilito dai contratti, avrebbe fatto sorgere la sua responsabilità extracontrattuale, che rientra nella competenza esclusiva del Tribunale.
b) Giudizio del Tribunale
Osservazioni sulle competenze in materia contrattuale ed extracontrattuale
57. La competenza del Tribunale a conoscere di un’azione risarcitoria varia a seconda della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità di cui trattasi. In materia di responsabilità contrattuale, l’art. 238 CE precisa che la Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’art. 235 CE precisa che la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 288, secondo comma, CE, che riguarda i danni cagionati dalle istituzioni o dai rispettivi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
58. Pertanto, in materia di responsabilità contrattuale, il Tribunale è competente soltanto in presenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE. In assenza di siffatta clausola, il Tribunale, fondandosi sull’art. 235 CE, non può pronunciarsi, in realtà, su un’azione per risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, tale giudice estenderebbe la propria competenza al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali la Comunità è parte (v., in tal senso, sentenza della Corte 20 maggio 2009, causa C‑214/08 P, Guigard/[OSCURATO:PERSONA], punti 35‑41; ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1331, punti 35 e 38, e sentenza del Tribunale 25 maggio 2004, causa T‑154/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1493, punto 50).
59. Al contrario, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Corte è competente senza che le parti in causa debbano manifestare il loro previo consenso. La competenza della Corte deriva, infatti, direttamente dall’art. 235 CE e dall’art. 288, secondo comma, CE per le azioni volte a ottenere che la Comunità risarcisca i danni di natura non contrattuale cagionati dalla [OSCURATO:PERSONA].
60. Per determinare la propria competenza ai sensi dell’art. 235 CE, il Tribunale deve verificare, alla luce dei vari elementi rilevanti del fascicolo, se la richiesta di risarcimento presentata dalle ricorrenti si fondi in modo obiettivo e globale su obblighi di origine contrattuale o extracontrattuale, che consentono di qualificare, di conseguenza, il fondamento contrattuale o extracontrattuale della controversia. Siffatti elementi sono in particolare deducibili dall’analisi delle richieste delle parti, dal fatto lesivo di cui si chiede il risarcimento e dal contenuto delle disposizioni contrattuali o extracontrattuali invocate per risolvere la controversia (v., in tal senso, sentenza Guigard/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra, punti 35‑38).
61. In proposito, occorre osservare che la competenza del Tribunale in materia contrattuale costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo, cosicché il Tribunale può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto (v. sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C‑114/94, IDE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑803, punto 82, e giurisprudenza ivi citata). Ciò si verificherebbe in particolare se dal quadro dei fatti risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in virtù di contratto, affidare a terzi i lavori previsti dalla gara d’appalto e se l’oggetto della controversia consistesse in realtà in una richiesta di risarcimento contrattuale, visto che i detti lavori erano previsti in una o più clausole del contratto (v., in tal senso, sentenza Guigard/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58, punti 35 e 36, per quanto riguarda la presa in considerazione del quadro dei fatti, e il punto 38, per quanto riguarda l’oggetto effettivo della richiesta di risarcimento).
62. Occorre altresì sottolineare che, sebbene per valutare la fondatezza di tale argomentazione il Tribunale debba esaminare il contenuto dei vari contratti conclusi tra il gruppo WTC/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal 1975 al 2002, invocati dall’istituzione a sostegno della propria tesi, siffatto esercizio rientra nell’esame della competenza e non può dunque – in quanto tale – avere l’effetto di modificare la natura della controversia conferendole un fondamento contrattuale. Diversamente, la natura della controversia e, conseguentemente, il giudice competente potrebbero essere diversi per il semplice fatto che la parte convenuta invochi la sussistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale con la parte ricorrente, quand’anche l’analisi dei contratti richiamati consenta di accertare la loro ininfluenza in proposito. Il Tribunale, quando interviene in materia di responsabilità extracontrattuale, può dunque tranquillamente esaminare il contenuto di un contratto – così come esso fa per quanto riguarda un qualsiasi documento invocato da una parte a sostegno della propria tesi – per sapere se quest’ultimo sia atto a rimettere in discussione la competenza di attribuzione che gli è espressamente conferita dall’art. 235 CE. Tale esame rientra nella valutazione dei fatti invocati per dimostrare la competenza del Tribunale, la cui assenza costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
63. A titolo di raffronto, in una causa relativa a una domanda di rinnovo di un contratto in cui il ricorrente invocava la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, la Corte ha ritenuto che il semplice fatto di far valere norme giuridiche che non derivano da tale contratto, ma alle quali le parti sono soggette, non può avere l’effetto di modificare la natura contrattuale della controversia e di sottrarla al giudice competente (sentenza Guigard/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58, punto 43). Pertanto, in una causa che riguarda gli effetti di una gara d’appalto in cui le ricorrenti si basano soltanto sulla violazione di obblighi extracontrattuali, il semplice fatto che la loro controparte contrattuale invochi obblighi contrattuali che non contemplerebbero il comportamento controverso non può avere l’effetto di modificare la natura extracontrattuale della controversia e di sottrarla al giudice competente.
64. Inoltre, sotto un profilo generale, è la parte che deduce la violazione di un obbligo a doverne dimostrare il contenuto e la relativa pertinenza ai fatti di causa. Per questo motivo, occorre esaminare le tesi relative alla richiesta di risarcimento presentate dalle ricorrenti prima di quelle addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e relative all’esistenza di un’autorizzazione contrattuale di divulgare a terzi informazioni che possono essere protette ai sensi del diritto di autore e del know‑how.
Esame della domanda di risarcimento presentata dalle ricorrenti
65. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la richiesta di risarcimento delle ricorrenti è presentata unicamente ai sensi dell’art. 235 e dell’art. 288, secondo comma, CE. Le ricorrenti non invocano, né si fondano su disposizioni contrattuali stipulate con la [OSCURATO:PERSONA]. Siffatte disposizioni sono invocate soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della tesi secondo cui essa avrebbe il diritto di realizzare ciò che le viene addebitato nella presente controversia.
66. A fondamento della loro domanda di risarcimento, le ricorrenti invocano due comportamenti illeciti e lesivi di natura extracontrattuale. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente divulgato il know‑how della [OSCURATO:PERSONA] a terzi in quanto la realizzazione delle prestazioni descritte nel bando di gara avrebbe necessariamente comportato la divulgazione non autorizzata e la modifica del codice sorgente del software [OSCURATO:PERSONA], di cui le ricorrenti sarebbero le uniche proprietarie. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un atto di contraffazione nel realizzare, tramite la società Gosselies, sviluppi non autorizzati della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], una versione del software [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe quasi identica alla versione [OSCURATO:PERSONA], e dunque dipendente, sviluppata e commercializzata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], unico proprietario dei diritti di proprietà intellettuale corrispondenti.
67. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il fatto lesivo che ha cagionato i danni di cui si chiede il risarcimento, vale a dire l’asserito comportamento illecito lesivo per le ricorrenti, sarebbe dunque segnatamente costituito dalla divulgazione non autorizzata a terzi, ossia la società Gosselies, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di codici sorgente di cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] rivendica la proprietà e la tutela in forza dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi al diritto d’autore e al know‑how.
68. Più in particolare, le ricorrenti sostengono che in quanto autori del software [OSCURATO:PERSONA] e della versione Systr an [OSCURATO:PERSONA], esse possono opporsi a qualsiasi utilizzo, modifica, adattamento o miglioramento dell’opera derivata, quale è EC‑[OSCURATO:PERSONA], che non sia autorizzato dal titolare dei diritti sul software di origine. Le ricorrenti beneficerebbero dunque legittimamente di un «diritto di opposizione», destinato a garantire la tutela di alcuni dati di cui esse sono proprietarie contro un utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] o una trasmissione a terzi che esse non abbiano autorizzato.
69. A sostegno di tale diritto, a titolo dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le ricorrenti invocano la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, e successive modifiche (in prosieguo: la «convenzione di Berna»), la direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42) e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (versione rettificata GU L 195, pag. 16). Tali disposizioni, che potrebbero, se del caso, costituire obblighi extracontrattuali, come è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un quesito posto in proposito dal Tribunale all’udienza, sarebbero recepite negli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In sostanza, tali disposizioni sancirebbero i seguenti principi generali: per il solo fatto della creazione, l’autore di un programma per elaboratore dispone su di esso di un diritto di proprietà intellettuale esclusivo e opponibile erga omnes; la qualità di autore, salvo prova contraria, appartiene a colui o a coloro sotto il cui nome il programma per elaboratore viene divulgato; l’autore di un programma per computer dispone, salvo talune eccezioni, del diritto esclusivo di disporne e autorizzarne la riproduzione, l’adattamento o la diffusione.
70. Occorre osservare che, così facendo, le ricorrenti hanno prodotto elementi sufficienti per consentire di concludere, in questa fase dell’analisi, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] può esercitare diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] che ha sviluppato e che commercializza con il proprio nome.
71. Per contro, in mancanza di prova del fatto che le ricorrenti non sarebbero titolari dei diritti di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente riuscita a rimettere in discussione la competenza del Tribunale contestando i diritti d’autore invocati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] su questa versione del software [OSCURATO:PERSONA].
72. In primo luogo, non sono sufficienti in proposito i semplici dubbi formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla qualità di titolari di diritti di proprietà intellettuale sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] in capo alle ricorrenti (v. punto 54 supra). Siffatta argomentazione non soddisfa il livello di prova richiesto per rimettere in discussione la possibilità per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] di esercitare i diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei suddetti principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto l’argomentazione anzidetta si fonda su affermazioni generali e non sufficientemente precise, stanti le caratteristiche del software considerato e le perizie, legale e tecnica, prodotte dalle ricorrenti.
73. In secondo luogo, senza anticipare l’esito del dibattito sul merito della controversia, occorre indicare che il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire il contenuto dei propri dubbi circa i diritti di proprietà rivendicati dalle ricorrenti e a queste ultime di pronunciarsi in proposito. Le perizie presentate dalle ricorrenti hanno pertanto esposto una serie di argomenti giuridici e tecnici a sostegno dell’esistenza di diritti d’autore del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia su un software riscritto, sia sulle versioni di detto software che ne utilizzano il codice sorgente (parere del sig. P. Sirinelli, professore all’università Panthéon‑[OSCURATO:PERSONA]‑I, sulla tutela attraverso il diritto d’autore di un software riscritto, in prosieguo: il «secondo parere Sirinelli»; nota tecnica del sig. H. [OSCURATO:PERSONA] sulla natura nuova e diversa, sotto il profilo della scrittura, della composizione e della struttura del software [OSCURATO:PERSONA] rispetto al software [OSCURATO:PERSONA] e al software EC‑[OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «seconda nota tecnica [OSCURATO:PERSONA]»). In particolare, da ciò emerge che la versione [OSCURATO:PERSONA] non è una semplice traslazione della versione [OSCURATO:PERSONA] preesistente, come cerca di sostenere la [OSCURATO:PERSONA], bensì la riscrittura in linguaggio C di tutti i programmi inizialmente scritti in linguaggio assemblatore e che queste versioni sono profondamente diverse. È altresì pacifico che la versione [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito la versione [OSCURATO:PERSONA], divenuta obsoleta col tempo.
74. Nonostante una precisa richiesta del Tribunale in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di sottoporre prove tecniche idonee a rimettere in discussione l’esistenza di diritti d’autore del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] o sugli elementi informatici che compongono il programma o che costituiscono il codice sorgente operativo, in particolare per quanto riguarda le parti relative al nucleo di base e ai programmi linguistici del software, in quanto le ricorrenti non negano i diritti di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sui dizionari costituiti dai suoi servizi per tener conto della specificità del linguaggio utilizzato dall’istituzione.
75. In terzo luogo, nel corso dello svolgimento del procedimento contenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto ammettere che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] vantava effettivamente diritti di proprietà intellettuale in tale contesto. In sede di controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque riconosciuto di non negare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diritti sul software [OSCURATO:PERSONA] commercializzato da quest’ultima, pur indicando che probabilmente il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato gli sviluppi creati per la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] per integrarle nella versione [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato di non negare effettivamente che la [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diritti su questi software, che si tratti della versione [OSCURATO:PERSONA] o chiaramente della versione [OSCURATO:PERSONA], pur formulando, tuttavia, una piccola riserva sugli elementi che sarebbero stati inseriti in maniera illecita nella versione iniziale di [OSCURATO:PERSONA], in seguito ai contratti conclusi in precedenza con quest’ultima.
76. Tuttavia, come ha indicato il Tribunale nell’ambito della seconda serie di quesiti e nuovamente in udienza, occorre constatare che la versione [OSCURATO:PERSONA] precede di parecchi anni la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. È pertanto poco verosimile che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto inserire nella versione [OSCURATO:PERSONA] che ha sviluppato e che commercializza, gli sviluppi effettuati in seguito, nell’ambito della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], per soddisfare le esigenze della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo linguistico e terminologico. [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di comprovare la sua affermazione in proposito.
77. Parimenti, nessun elemento concreto consente di suffragare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui probabilmente elementi della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], sviluppata a partire dalla versione [OSCURATO:PERSONA] delle ricorrenti, sarebbero stati inseriti illecitamente nella versione iniziale di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il codice sorgente del software, questa tesi è peraltro contraddetta – soprattutto con riferimento al nucleo e ai programmi linguistici connessi – dai chiarimenti forniti dal perito tecnico della ricorrente, secondo cui un programma scritto in linguaggio assemblatore differisce in maniera significativa da un programma scritto in linguaggio C (v. seconda nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], in particolare l’esempio del trattamento in linguaggio assemblatore e in linguaggio C della stringa di caratteri «Hello world!»). [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in discussione questa spiegazione tecnica.
78. Per quanto concerne la tutela invocata per il know‑how, le ricorrenti sostengono che il know‑how è definito in maniera generale come un «insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata». Su questo punto esse ritengono che la divulgazione di tali informazioni a terzi ad opera della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna autorizzazione da parte loro, costituisca un comportamento illecito atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità in applicazione dell’art. 288, secondo comma, CE.
79. A sostegno di tale tesi, le ricorrenti richiamano giustamente la sentenza della Corte 7 dicembre 1985, causa 145/83, Adams/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3539, punto 34), la quale ha riconosciuto che il vincolo di riservatezza a carico della [OSCURATO:PERSONA] e del suo personale ai sensi dell’art. 287 CE costituiva un principio generale del diritto. Il principio generale in virtù del quale le imprese hanno diritto alla tutela dei loro segreti commerciali, di cui l’art. 287 CE costituisce l’espressione, è stato nuovamente ribadito nella sentenza della Corte 19 maggio 1994, causa C‑36/92 P, SEP/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1911, punto 36). L’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), richiama altresì la necessità per l’amministrazione di rispettare i «legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale».
80. I segreti commerciali sono informazioni tecniche relative al know‑how di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑353/94, Postbank/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑921, punto 87). Affinché informazioni tecniche ricadano, per la loro natura, nel campo di applicazione dell’art. 287, CE, è necessario, innanzitutto, che siano conosciute da un numero ristretto di persone. Deve poi trattarsi di informazioni la cui divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi. Infine, è necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano oggettivamente degni di protezione (sentenze del Tribunale 30 maggio 2006, causa T‑198/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1429, punto 71, e 12 ottobre 2007, causa T‑474/04, [OSCURATO:PERSONA] für industrielle Prozesse/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4225, punto 65).
81. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, va dunque considerato che un’informazione tecnica, che rientra nei segreti commerciali di un’impresa e che è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] a scopi precisi, non può essere divulgata a terzi per fini diversi senza l’autorizzazione dell’impresa interessata.
82. Occorre concludere che le ricorrenti deducono, in maniera sufficiente per giustificare la competenza attribuita al Tribunale ai sensi dell’art. 235 CE, la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di obblighi extracontrattuali relativi al diritto d’autore e al know‑how sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA].
83. [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di rimettere in discussione tale conclusione e occorre esaminare la seconda parte della sua tesi, secondo cui essa disporrebbe di un’autorizzazione contrattuale che le avrebbe consentito di fare ciò che le viene addebitato nella presente causa.
Esame degli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’esistenza di un’autorizzazione contrattuale di divulgare a terzi informazioni che possono essere protette in base al diritto d’autore e al know‑how
84. [OSCURATO:PERSONA] presente causa, i comportamenti illeciti e lesivi che sarebbero stati commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] consistono in particolare nell’asserita divulgazione a terzi – la società Gosselies – senza l’autorizzazione delle ricorrenti, di informazioni che possono essere protette in base ai diritti d’autore e al know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
85. Nessun elemento contenuto nel fascicolo consente di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata autorizzata in virtù di contratto a comunicare alla società Gosselies le informazioni relative e il know‑how attinente alla versione [OSCURATO:PERSONA].
86. In primo luogo, nessun contratto firmato tra le parti verte espressamente sulla questione dell’eventuale attribuzione di alcuni lavori relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] a terzi. Quando la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] per esaminare tale questione, quest’ultima si è infatti limitata a negare i diritti della [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] e a ritenere che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potesse opporsi ai lavori affidati alla società Gosselies (v. punti 31‑37 supra).
87. In secondo luogo, in risposta a un quesito del Tribunale su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] invoca tre disposizioni contrattuali per sostenere che poteva rivolgersi alla società Gosselies per sviluppare la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] senza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] potesse opporvisi invocando i diritti d’autore e il know‑how relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA] di tale software (v. punto 53 supra).
88. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’art. 4, intitolato «Diritto di utilizzazione», del memorandum d’intesa sulla collaborazione tecnica, concluso il 18 gennaio 1985 dalla [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] – prima che detta società rilevasse il gruppo WTC e divenisse [OSCURATO:PERSONA] – il quale enuncia segnatamente che «il sistema [OSCURATO:PERSONA], software e dizionari, rimane di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]».
89. Va necessariamente constatato che questa disposizione non è in grado di giustificare la natura contrattuale della presente controversia. Innanzi tutto, la suddetta disposizione non è opponibile alle ricorrenti, i cui diritti di proprietà sul software [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, la versione [OSCURATO:PERSONA], non si basano sul memorandum firmato il 18 gennaio 1985 dalla [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 10 supra). Invero, i diritti di proprietà del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sul software [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua versione [OSCURATO:PERSONA] sorgono in virtù dall’acquisto del gruppo WTC da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in una data successiva (v. punto 11 supra e i documenti presentati agli allegati 5‑7 nel controricorso). Sebbene, poi, nessuno neghi che al 18 gennaio 1985 la società [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun diritto di proprietà sul sistema [OSCURATO:PERSONA], dalla citata disposizione non è nemmeno possibile dedurre che la [OSCURATO:PERSONA], a decorrere da tale data e in virtù del memorandum, possa rivendicare la piena proprietà del sistema [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi software, compreso il nucleo di base e i codici sorgente. Tale conclusione lede i diritti di proprietà allora detenuti dal gruppo WTC sul sistema [OSCURATO:PERSONA], e in particolare sulla versione [OSCURATO:PERSONA], che non sono contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 3 supra), diritti che sarebbero stati in seguito ceduti alla società [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe divenuta [OSCURATO:PERSONA]. Infine, va osservato, in ogni caso, che la presente controversia non riguarda diritti detenuti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA], divenuta obsoleta, bensì i diritti detenuti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] succeduta a tale versione e che è scritta in un linguaggio diverso per funzionare in un nuovo ambiente informatico.
90. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca il punto 6 del preambolo del contratto di collaborazione stipulato fra la [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (ossia, all’epoca, la società WTC, la società [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]), indicante che «[i] miglioramenti e gli sviluppi apportati al sistema [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi contraenti [di cui al punto 3], in particolare i dizionari, sono di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]». Siffatta disposizione va dunque letta in relazione al punto 3 di detto preambolo, secondo cui:
«[l]a manutenzione e l’ulteriore sviluppo dei sistemi sono stati assicurati da un’altra serie di contratti fra la [OSCURATO:PERSONA] e società di servizi. Tali contratti riguardano le esigenze e le finalità proprie della [OSCURATO:PERSONA]».
91. Nemmeno tali disposizioni consentono di dimostrare la natura contrattuale della presente controversia. Infatti, ai sensi di questi due paragrafi del preambolo, i miglioramenti e gli sviluppi apportati al sistema [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi contraenti esterni prima della firma del contratto di collaborazione – ossia il 4 agosto 1987 – in particolare per quanto riguarda i dizionari, sono di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]. Tale proprietà esclusiva non è contestata dalle ricorrenti, le cui memorie non invocano alcun diritto di proprietà sui dizionari, sui miglioramenti e sugli sviluppi specificamente realizzati da o per conto della [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le sue esigenze terminologiche. I diritti invocati dalle ricorrenti si basano, invece, sul sistema di base, ossia la parte essenziale del nucleo e delle routine linguistiche, di cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è l’autore e possiede il know‑how.
92. Peraltro, altri punti del medesimo preambolo consentono di chiarire il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nonché di valutare i diritti rivendicabili da detto gruppo sul sistema [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui esistevano soltanto versioni compatibili con l’ambiente [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo il preambolo:
«1. Il sistema [OSCURATO:PERSONA], ideato dalla società WTC, è un sistema di traduzione automatica che contiene un software di base, software linguistici e periferici e diversi dizionari bilingui.
2. In data 22 settembre 1975, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la società WTC un contratto sull’utilizzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché sullo sviluppo iniziale di tale sistema a cura della WTC.
[OSCURATO:PERSONA] e la società WTC hanno concluso successivamente altri contratti riguardanti, da un lato, il miglioramento del sistema esistente e, dall’altro, lo sviluppo di sistemi per [nuove combinazioni] linguistiche.
L’oggetto di tali contratti, conclusi nel periodo 1976‑1985, era lo sviluppo, il miglioramento dei software di traduzione e dei dizionari di base per le lingue interessate.
(…)
5. Le parti constatano dunque che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una licenza d’uso del sistema di base e dei miglioramenti (…) apportati dalla WTC, limitata all’utilizzo nel territorio delle Comunità europee nei settori specificati al [punto] 4 supra.
(…)
7. Le parti ritengono che sia loro interesse, nonché degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], ottenere il miglioramento costante di tale sistema. Esse hanno deciso di concludere il presente contratto di collaborazione per unire gli sforzi e perseguire l’obiettivo del miglioramento.
Pertanto, le parti si riconoscono reciprocamente un diritto di utilizzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA], che potrà essere modificato mediante perfezionamenti che saranno realizzati grazie all’utilizzo del sistema nei settori pubblico e privato».
93. Da tali disposizioni, che riguardano il rapporto contrattuale esistente a quell’epoca tra la [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], emerge, da un lato, che il ruolo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella creazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] e nel suo sviluppo iniziale e ulteriore per la [OSCURATO:PERSONA] è espressamente riconosciuto e, dall’altro, che sono menzionati soltanto i diritti di utilizzazione conferiti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e non diritti di proprietà, a fortiori esclusivi, sull’intero sistema. In ogni caso, nelle disposizioni anzidette non è presente alcun riferimento all’intervento di terzi per effettuare modifiche a tale sistema senza che queste ultime siano previamente autorizzate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].
94. Da ultimo, come per l’art. 4 del memorandum di intesa sulla collaborazione tecnica, occorre osservare che la presente controversia non verte su diritti detenuti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA], divenuta obsoleta, bensì su diritti detenuti da questo gruppo sulla versione [OSCURATO:PERSONA] che l’ha sostituita e che è scritta in un linguaggio diverso per funzionare in un nuovo ambiente informatico.
95. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’art. 13, nn. 1 e 2, dei contratti di migrazione, intitolato «Brevetti, certificati di utilità (modelli di utilità), marchi, disegni e modelli industriali, diritti di proprietà industriale e intellettuale», secondo cui il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre osservare che i due paragrafi anzidetti nel primo contratto di migrazione sono del seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è immediatamente informata di ogni risultato o brevetto ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] [ossia la [OSCURATO:PERSONA]] in esecuzione del presente contratto; siffatto risultato o brevetto appartiene alle Comunità europee, che possono disporne liberamente, salvo in presenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti.
2. Il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA], compresi i relativi componenti, anche modificati durante l’esecuzione del contratto, rimane di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], salvo in presenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti».
96. L’art. 13, nn. 1 e 2, del primo contratto di migrazione prevede dunque espressamente la questione dei diritti preesistenti di proprietà intellettuale o industriale. [OSCURATO:PERSONA] non può, pertanto, invocare questa disposizione per sostenere l’evidenza del fatto che le ricorrenti hanno rinunciato a rivendicare i loro diritti d’autore e il loro know‑how relativi al sistema [OSCURATO:PERSONA]. Tali diritti, e soprattutto quelli che riguardano la versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], sono preesistenti alla data della firma dei contratti di migrazione, che sono stati stipulati quando la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era divenuta obsoleta.
97. Inoltre, dall’art. 13 del primo contratto di migrazione, come è stato affermato dalle ricorrenti all’udienza, emerge con chiarezza che il paragrafo 1 di tale articolo contempla soltanto la parte denominata «EC» della realizzazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], ossia tutti i risultati e i brevetti ottenibili dalla [OSCURATO:PERSONA], il contraente in parola, nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di migrazione. La proprietà di tutto ciò che preesiste a tali risultati e brevetti, ossia la versione [OSCURATO:PERSONA], da cui è derivata la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], non rientra nel quadro contrattuale. Pertanto, detti contratti non rimettono in discussione i diritti sulla parte del nucleo di base della versione [OSCURATO:PERSONA] non modificata nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Quanto al paragrafo 2 di tale disposizione, esso prevede espressamente il «sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]», ossia la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] (v. la definizione fornita all’art. 2 del primo contratto di migrazione, citato al punto 27 supra), lasciando impregiudicata la questione dei diritti detenuti sulla versione [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambe le versioni erano obsolete a causa dell’esistenza della versione [OSCURATO:PERSONA].
98. Occorre, inoltre, constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è firmataria dei contratti di migrazione e che essa non può dunque aver concesso alcunché alla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i diritti relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], da essa sviluppato e commercializzato. In applicazione del principio dell’efficacia relativa dei contratti, che può essere considerato come un principio generale comune ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia contrattuale, i contratti di migrazione non sono dunque opponibili in quanto tali alla [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] non avesse comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 15 marzo 2002 la «prova aggiornata di tutti i diritti (…) rivendicati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] e connessi al sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto 30 supra), ciò non può avere l’effetto di privare la [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di far valere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] i diritti che essa detiene per avere acquisito società del gruppo WTC o, soprattutto, per la creazione e la commercializzazione della versione [OSCURATO:PERSONA], circostanze note alla [OSCURATO:PERSONA]. Va altresì osservato, come le ricorrenti hanno potuto far rilevare in udienza senza essere contraddette in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca della firma dei contratti di migrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non era completamente integrata nel gruppo [OSCURATO:PERSONA], essendo un’impresa comune che raggruppava nel contempo gli interessi delle imprese che avevano lavorato in precedenza con la [OSCURATO:PERSONA] per garantire la manutenzione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e gli interessi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Lussemburgo.
99. Da ultimo, e in ogni caso, in materia di proprietà intellettuale vige il principio secondo cui una clausola di cessione di diritti di proprietà non può essere presunta. In linea di principio, una clausola del genere non può essere implicita ma dev’essere espressa. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dai documenti comunicati dalle parti al Tribunale non emerge nessuna disposizione contrattuale relativa a una cessione dei diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA], o addirittura di un’impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che possono essere invocati riguardo alla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA].
100. Da quanto precede emerge che nessuna delle disposizioni contrattuali citate dalla [OSCURATO:PERSONA] permette di sostenere la tesi secondo cui la presente controversia sarebbe necessariamente di natura contrattuale. Siffatte disposizioni contrattuali – che rinviano a un periodo passato, o addirittura superato per quanto riguarda i contratti relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA], divenuta obsoleta negli anni ‘90 a causa dell’evoluzione nel campo dell’informatica – non consentono di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata o sia autorizzata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] a divulgare a terzi informazioni che possono essere protette in virtù del diritto d’autore e del know‑how invocati per la versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], sviluppata e commercializzata da tale gruppo.
101. Alla luce di quanto precede, occorre concludere che dal contenuto della domanda di risarcimento delle ricorrenti e dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri invocati per dimostrare i loro diritti sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obbligo di ottenere il previo accordo del suo autore prima di divulgarne a terzi il contenuto che sarebbe presente anche nella versione derivata EC‑[OSCURATO:PERSONA], le suddette ricorrenti dimostrano in maniera sufficiente, in diritto e in fatto, gli elementi necessari per consentire al Tribunale di esercitare la competenza extracontrattuale ad esso conferita dal Trattato.
102. Inoltre, l’esame delle varie disposizioni contrattuali invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il fondamento contrattuale della domanda di risarcimento consente di accertare l’assenza di una cessione di diritto d’autore o di un’autorizzazione, da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], di divulgazione a terzi di informazioni relative alla versione [OSCURATO:PERSONA].
103. Dalla suddetta valutazione complessiva emerge che la controversia in parola è di natura extracontrattuale. Si tratta, infatti, di valutare il carattere asseritamente illecito e lesivo della divulgazione a terzi, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di informazioni protette da un diritto di proprietà, o del know‑how, senza l’autorizzazione espressa del loro titolare, alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili in materia e non di disposizioni contrattuali previste in contratti stipulati in passato su questioni che non riguardavano il diritto d’autore e il know‑how detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA].
104. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull’irricevibilità del ricorso per il suo asserito fondamento contrattuale devono pertanto essere respinte.
2. Sulla mancanza di chiarezza del ricorso
a) Argomenti delle parti
105. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto non soddisfa la condizione di cui all’art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura, secondo cui il ricorso deve contenere «l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti». Il ricorso non fornirebbe precisazioni in merito alle disposizioni legislative che sarebbero state violate dalla [OSCURATO:PERSONA] e fornirebbe spiegazioni insufficienti sulle azioni di contraffazione e di divulgazione di know‑how asserite dalle ricorrenti.
106. Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che il ricorso sia sufficientemente preciso per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di preparare la propria difesa e al Tribunale di giudicare la causa.
b) Giudizio del Tribunale
107. A termini dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare le sue difese e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑523, punto 20, e 11 luglio 2005, causa T‑294/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2719, punto 23).
108. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione deve segnatamente contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che la ricorrente addebita all’istituzione (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 107 supra, punto 24).
109. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, nel loro atto introduttivo le ricorrenti indicano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe divulgato illegittimamente a terzi il know‑how della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’aggiudicazione di un appalto, e che l’istituzione, in tale occasione, avrebbe commesso un atto di contraffazione violando i suoi diritti d’autore. Si tratta dei due comportamenti illeciti e lesivi che sarebbero stati commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 66 supra). Alla luce di tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di preparare la sua difesa.
110. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull’irricevibilità del ricorso a motivo dell’assenza di chiarezza dell’atto introduttivo vanno dunque respinte.
3. Sull’incompetenza del Tribunale ad accertare una contraffazione nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale
a) Argomenti delle parti
111. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto il Tribunale è incompetente a statuire in materia di contraffazione nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, come sarebbe già stato riconosciuto dalla citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, a differenza dell’armonizzazione comunitaria globale intervenuta in materia di diritto dei marchi, il diritto d’autore è stato oggetto soltanto di un’armonizzazione parziale, che riguarda tuttavia la tutela dei software (direttiva tutela giuridica dei programmi per elaboratore). Resterebbe comunque il fatto che, per il diritto d’autore, come per il diritto dei brevetti, l’azione per contraffazione non figura tra i mezzi di ricorso la cui competenza è attribuita ai giudici dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] respinge in questa sede ogni analogia con la soluzione cui è approdata la sentenza Adams/[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, poiché le ricorrenti non invocano la violazione dell’art. 287 CE, limitandosi a richiamare una divulgazione illecita di know‑how senza fornire altre precisazioni, né prove. Inoltre, a differenza della causa da cui è scaturita la citata sentenza Adams/[OSCURATO:PERSONA], le informazioni raccolte nella presente causa sarebbero state ottenute nell’ambito di rapporti contrattuali e non in quello della trasmissione di documenti soggetti al vincolo della riservatezza.
112. Le ricorrenti fanno valere che, tenuto conto dell’armonizzazione comunitaria presente per quanto riguarda la tutela di un software ai sensi del diritto d’autore (direttiva 91/250), il Tribunale è competente a valutare la violazione di un diritto d’autore di software commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il presente ricorso non può dunque essere subordinato all’esercizio di un mezzo di ricorso nazionale che, contrariamente alla causa da cui è scaturita l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 52, relativa alla tutela dei brevetti, non può consentire di pervenire al risarcimento del danno. Si tratterebbe di garantire una tutela giurisdizionale efficace delle ricorrenti. Riguardo alla divulgazione illecita di know‑how, le ricorrenti sottolineano l’interesse della citata sentenza Adams/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 79, che, dell’obbligo di riservatezza posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] e del suo personale dall’art. 287 CE, fa un principio generale del diritto.
b) Giudizio del Tribunale
113. [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 52, per sostenere che il Tribunale sarebbe incompetente a statuire in materia di contraffazione nell’ambito di un’azione di risarcimento.
114. Va tuttavia osservato che, nella causa da cui è scaturita la suddetta ordinanza, il Tribunale ha distinto l’azione per contraffazione dei brevetti proposta dalla ricorrente da quella per risarcimento propriamente detta. [OSCURATO:PERSONA] sue conclusioni, la ricorrente chiedeva infatti che il Tribunale volesse dichiarare che la Banca centrale europea (BCE) aveva violato i diritti conferiti da detto brevetto e condannarla al risarcimento dei danni per la violazione dei diritti conferiti dal brevetto controverso (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25). In risposta, il Tribunale aveva innanzi tutto osservato che non sarebbe stato competente a conoscere di un’azione per contraffazione di brevetti (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 50‑75). Riguardo al ricorso per risarcimento propriamente detto, il Tribunale ha espressamente affermato di essere competente a statuire su tale ricorso in forza del combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76). Tale ricorso per risarcimento è stato tuttavia dichiarato manifestamente infondato, in quanto la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova in grado di dimostrare l’illegittimità del comportamento addebitato alla convenuta (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 80‑82).
115. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre osservare che la nozione di violazione del diritto d’autore è invocata congiuntamente a quella di tutela della riservatezza del know‑how al solo scopo di qualificare come illecito il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale. Tale valutazione dell’illiceità del comportamento in parola si effettua alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non richiede la previa decisione di un’autorità nazionale competente come per i vari brevetti controversi nella causa da cui è scaturita la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la BCE aveva proposto azioni di annullamento in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri e alcuni organi giurisdizionali aditi si erano peraltro pronunciati su tali cause in primo grado e le decisioni – reciprocamente contraddittorie – hanno formato oggetto di impugnazioni (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 21‑24), il che non accade nella presente controversia.
116. Conseguentemente, tenuto conto della competenza conferita al Tribunale dall’art. 235 CE e dall’art. 288, secondo comma, CE in materia di responsabilità extracontrattuale e in assenza di mezzi di ricorso nazionali che consentano di ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno che le ricorrenti sostengono di aver subito a causa dell’asserita contraffazione, nulla osta a che la nozione di contraffazione impiegata dalle ricorrenti possa essere presa in considerazione per qualificare come illecito il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una domanda di risarcimento.
117. La nozione di contraffazione utilizzata dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso per risarcimento dev’essere interpretata alla luce dei soli principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che, relativamente ai programmi per computer, sono richiamati o fissati da varie direttive di armonizzazione. Occorre dunque respingere le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla irricevibilità del ricorso a causa dell’incompetenza del Tribunale ad accertare una contraffazione secondo il significato che un’autorità nazionale competente di uno Stato membro potrebbe attribuire a tale termine in applicazione del diritto di tale Stato.
B – Sugli altri capi della domanda
118. [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’irricevibilità di diversi capi delle conclusioni presentate dalle ricorrenti. Si tratta delle domande volte a ottenere che il Tribunale ordini la cessazione immediata da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli atti di contraffazione e di divulgazione, la confisca o la distruzione presso la [OSCURATO:PERSONA] e la società Gosselies di determinati dati informatici e la pubblicazione, a spese della [OSCURATO:PERSONA], della decisione del Tribunale in giornali e riviste specializzate nonché su siti Internet specializzati.
119. Su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a una giurisprudenza consolidata secondo la quale, anche nell’ambito del contenzioso in materia di risarcimento danni, il giudice non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione comunitaria (v. sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T‑279/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1291, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 60, e giurisprudenza ivi citata).
120. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni». Tale disposizione riguarda tanto i presupposti perché sorga la responsabilità extracontrattuale quanto le modalità e l’estensione del diritto a risarcimento. Peraltro, l’art. 235 CE conferisce alla Corte la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 288, secondo comma, CE.
121. Deriva da queste due disposizioni – le quali, contrariamente all’art. 40, primo comma, CA, che prevedeva soltanto un risarcimento pecuniario, non escludono la concessione di un risarcimento in natura – che la Corte è competente a imporre alla Comunità qualsiasi forma di risarcimento conforme ai principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 119, punto 63).
122. Di conseguenza, la Comunità non può, in linea di principio, sfuggire ad una misura procedurale corrispondente da parte della Corte, in quanto quest’ultima ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla Comunità (v., riguardo ad una misura ingiuntiva in materia di marchi, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67).
123. La riparazione integrale del danno asseritamene causato nella specie richiede che il titolare di un diritto d’autore veda il suo diritto completamente ripristinato e tale ripristino esige, quantomeno, indipendentemente dalla quantificazione di eventuali danni, la cessazione immediata della violazione del suo diritto. È esattamente con l’ingiunzione chiesta nella fattispecie che le ricorrenti mirano ad ottenere la cessazione della lesione che asseriscono la [OSCURATO:PERSONA] abbia arrecato ai loro diritti d’autore (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 71). La riparazione integrale del danno può altresì avere la forma della confisca o della distruzione del risultato della contraffazione o della pubblicazione a spese della [OSCURATO:PERSONA] della decisione del Tribunale.
124. Conseguentemente, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull’irricevibilità dei capi delle conclusioni che non riguardano una richiesta di risarcimento del danno asserito devono essere respinte.
125. Da quanto precede risulta che l’intera eccezione di irricevibilità sollevata nel presente ricorso dev’essere respinta.
II – Nel merito
126. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinato alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16, e 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10833, punto 26).
A – Sui diritti invocati dalle ricorrenti e sull’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
127. Il comportamento illecito contestato ad un’istituzione deve consistere in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42). Quando l’istituzione in questione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
128. In sostanza, le ricorrenti fanno valere la sussistenza di una somiglianza sostanziale tra la versione [OSCURATO:PERSONA], sviluppata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1993, e la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispondere alle necessità della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 22 dicembre 1997. Tale importante somiglianza consentirebbe alle ricorrenti di opporsi alla divulgazione a terzi, senza il loro previo consenso, del contenuto della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] in forza dei diritti d’autore e del know‑how relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA]. L’organizzazione dell’appalto controverso comporterebbe, dunque, una violazione dei diritti d’autore e una divulgazione illecita del know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in grado di far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
129. [OSCURATO:PERSONA] nega l’esistenza dei diritti rivendicati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] sul software [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene di essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale necessari agli atti da essa compiuti e che non le si può addebitare di aver commesso un atto di contraffazione o di divulgazione di know‑how che costituisce un illecito ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.
1. Sul confronto delle varie versioni del software [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
130. Le ricorrenti distinguono tre parti del software [OSCURATO:PERSONA], che interagiscono tra loro, ossia: il nucleo, i programmi linguistici – altresì denominati «routine linguistiche» – e i dizionari. In tale ambito, le ricorrenti fanno valere che la versione [OSCURATO:PERSONA] è un’opera primaria e che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] è un’opera derivata da tale opera primaria. Infatti, il confronto di queste due versioni consentirebbe di constatarne la quasi identità o almeno la loro somiglianza sostanziale. Non potrebbe peraltro essere altrimenti in quanto, per realizzare la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], a partire dal 22 dicembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso la versione [OSCURATO:PERSONA], sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1993, per integrarvi i dizionari della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA].
131. [OSCURATO:PERSONA] riprende la presentazione della struttura del software [OSCURATO:PERSONA] effettuata dalle ricorrenti aggiungendo i programmi di utilità, che riuniscono, in particolare, le interfacce e gli strumenti di gestione dei dizionari. Essa precisa che il nucleo, i programmi linguistici e i dizionari hanno un codice sorgente che dev’essere compilato in linguaggio macchina. Pertanto, dopo un intervento sui programmi linguistici, questi ultimi, unitamente al nucleo, devono essere nuovamente compilati, ma il nucleo non sarebbe tuttavia modificato da tale operazione. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l’arricchimento dei programmi linguistici non richiede alcuna modifica del nucleo, della struttura dei dati o del materiale preparatorio per la progettazione. Esso comporterebbe esclusivamente una modifica della parte linguistica del codice sorgente. Parimenti, la codificazione dei dizionari non richiederebbe alcuna modifica del nucleo o della struttura dei dati del sistema, così che il codice sorgente e il materiale preparatorio per la progettazione non dovrebbero essere modificati. Peraltro, le utilità sarebbero, in generale, script utilizzabili tal quali senza modifica.
132. In risposta all’argomento relativo alla quasi identità delle versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] non è stata elaborata a partire dalla versione [OSCURATO:PERSONA] come affermano le ricorrenti, bensì dalla versione anteriore EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Il termine «migrazione» utilizzato nei contratti di migrazione conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] significherebbe pertanto che solo l’ambiente informatico del software subisce modifiche, mentre le sue strutture logiche rimangono inalterate. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque fornito una «versione del tutto nuova del sistema [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]» come sostengono le ricorrenti. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che essa dispone sempre dei diritti acquisiti in virtù dei contratti relativi ad EC‑[OSCURATO:PERSONA].
133. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le modifiche apportate alla versione [OSCURATO:PERSONA] creata dalla WTC nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] che essa utilizza non hanno solamente riguardato i dizionari, costantemente arricchiti dal personale della [OSCURATO:PERSONA], ma anche il nucleo e soprattutto le routine linguistiche. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], le routine linguistiche della versione [OSCURATO:PERSONA], elaborata dalla WTC negli anni ‘70, sarebbero state embrionali ed essa avrebbe dedicato un numero molto elevato di ore di lavoro e investito somme assai cospicue per migliorarle affinché rispondessero alle proprie esigenze specifiche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. La versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] comprenderebbe altresì routine linguistiche specificatamente sviluppate da e per la [OSCURATO:PERSONA] [v. nota tecnica 16 gennaio 2008 della direzione generale della traduzione della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DGT»), relativa ai «[l]egami di derivazione tra EC‑[OSCURATO:PERSONA] e EC‑[OSCURATO:PERSONA]», in prosieguo: la «prima nota della DGT»].
134. [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che se la migrazione fosse stata effettuata utilizzando i programmi linguistici della versione [OSCURATO:PERSONA] nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato possibile ottenere alcun risultato per le combinazioni linguistiche greco‑francese, inglese‑greco, spagnolo‑francese, francese‑tedesco, spagnolo‑italiano‑olandese, in quanto tali combinazioni non esistevano nella versione [OSCURATO:PERSONA] (v. relazione Atos 4 maggio 1998, «Fattibilità della migrazione di EC‑[OSCURATO:PERSONA] e della fusione di EC‑[OSCURATO:PERSONA] con il sistema di [OSCURATO:PERSONA]», in prosieguo: la «relazione 4 maggio 1998», pag. 32). Peraltro, siccome i codici dei dizionari della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] erano in larga misura incompatibili con i programmi linguistici della versione [OSCURATO:PERSONA], i programmi linguistici delle altre combinazioni linguistiche avrebbero anch’essi dovuto formare l’oggetto di una migrazione per rispondere alle specifiche della [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, tutti i programmi linguistici della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati convertiti dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante il programma di conversione Eurot e non sostituiti da elementi corrispondenti della versione [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, i dizionari utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] necessiterebbero dei programmi linguistici associati e non potrebbero dunque essere riutilizzati con una semplice integrazione nella versione [OSCURATO:PERSONA].
135. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della migrazione del sistema EC‑[OSCURATO:PERSONA] il cui nucleo è stato creato dalla WTC, ma del quale numerosi elementi erano stati modificati su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di vari contratti che precisavano che gli sviluppi effettuati per suo conto sarebbero stati di sua proprietà. La migrazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] verso la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] comporterebbe che quest’ultima versione non sia soltanto una semplice versione del software [OSCURATO:PERSONA].
136. Peraltro, riguardo alle diverse somiglianze tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] che emergerebbero dal raffronto effettuato nella relazione del perito in informatica delle ricorrenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che queste non dimostrerebbero l’esistenza di un illecito o di una contraffazione da parte sua. Secondo il parere della [OSCURATO:PERSONA], tale quasi identità tra le due versioni in parola del software [OSCURATO:PERSONA] consente soltanto di dedurre, da un lato, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha impiegato elementi del suo sistema preesistente e che occorre dunque chiedersi il motivo per cui ci sono voluti quattro anni di lavoro e diverse centinaia di migliaia di euro per giungere a una tale somiglianza e, dall’altro, che probabilmente il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato gli sviluppi effettuati per conto della [OSCURATO:PERSONA] integrandoli nel proprio sistema commercializzato, mentre secondo i vari contratti di migrazione conclusi tale gruppo non aveva diritti su tali elementi. Pertanto, il raffronto effettuato sarebbe viziato in origine, giacché le versioni da confrontare non erano quelle in possesso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], bensì quelle sviluppate dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei contratti di migrazione. [OSCURATO:PERSONA] si riserva la possibilità di difendere i propri diritti al riguardo.
b) Giudizio del Tribunale
137. Per dimostrare l’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno valere che la versione [OSCURATO:PERSONA] è un’opera primaria e che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], su cui sarebbero intervenute le azioni di lesione del diritto d’autore e di divulgazione di know‑how, è un’opera derivata da tale versione del software [OSCURATO:PERSONA]. Questa dimostrazione si basa principalmente sul confronto del contenuto delle versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] effettuato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il perito in informatica delle ricorrenti, che è dottore in giurisprudenza, ingegnere informatico e delle telecomunicazioni, perito informatico riconosciuto dalla Cour de cassation (Corte di cassazione francese), perito presso il tribunale amministrativo e la Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Parigi) e docente presso l’università Panthéon‑[OSCURATO:PERSONA]‑II.
138. L’esame dei dati presentati dalle ricorrenti su questo punto, su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni, consente di procedere con tre serie di constatazioni di fatto.
139. In primo luogo, occorre rilevare che le parti sono concordi nell’osservare che la struttura del software [OSCURATO:PERSONA], che si tratti della versione [OSCURATO:PERSONA] o della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], può essere frammentata in diverse parti (v. relazione [OSCURATO:PERSONA], nota tecnica redatta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA]», e la seconda nota tecnica [OSCURATO:PERSONA]), quali:
– il nucleo, la parte principale del software, che guida tutto il processo di traduzione con l’ausilio degli altri componenti del software di cui controlla l’azione. Il nucleo contiene il meccanismo di gestione del processo di traduzione, delle strutture di dati compatibili con le routine linguistiche e i dizionari, nonché moduli utilizzati nel processo di traduzione; esso integra gli algoritmi di gestione dei dizionari, gli algoritmi d’interpretazione delle «macro» utilizzate nei dizionari, i filtri per i vari formati dei documenti e la segmentazione in frasi;
– i programmi linguistici (altresì denominati «routine linguistiche»), che consistono in un’analisi, in varie fasi successive, delle routine omografiche e lessicali, in un trasferimento da lingua di partenza a lingua di arrivo e in una sintesi; tali routine sono costituite da un insieme di regole linguistiche usate in un ordine predefinito durante il processo di traduzione; il loro ruolo è modificare le informazioni contenute nella zona di analisi creata dal nucleo al momento del processo di traduzione;
– i dizionari, che sono banche dati utilizzate dal nucleo e dai programmi linguistici, e le utilità, che raggruppano in particolare le interfacce e gli strumenti di gestione dei dizionari; le strutture dei dati utilizzate nei dizionari sono state definite nelle regole di traduzione, nonché nei manuali di codifica.
140. Va altresì osservato che il processo di traduzione guidato dal nucleo ha luogo in tre grandi fasi: il pretrattamento, che comprende il filtraggio del documento originale da tradurre, la scomposizione in frasi, le consultazioni dei dizionari, i vari pretrattamenti linguistici e la costruzione della «prima zona di analisi»; l’applicazione delle routine linguistiche sulla zona di analisi organizzata in fasi (analisi, trasferimento e sintesi), e il post-trattamento che consente la ricostruzione delle frasi e la restituzione del documento tradotto rispettandone il formato originale.
141. Queste spiegazioni relative all’architettura e al funzionamento del software [OSCURATO:PERSONA] riguardano tanto la versione [OSCURATO:PERSONA] quanto la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le diverse parti del software, anche se fanno parte di un insieme, rappresentano un ruolo specifico all’interno di tale insieme. In particolare, vanno sottolineate l’importanza e la peculiarità del nucleo, che prepara il testo originale filtrandolo e segmentandolo in frasi, costruendo poi, per ciascuna frase, la zona di analisi partendo da informazioni del dizionario. Le routine linguistiche vanno a operare proprio su questa zona.
142. I diritti invocati dalle parti sulle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA], di cui trattasi nel caso di specie, vanno esaminati alla luce di siffatta struttura del software [OSCURATO:PERSONA] dimostrata in modo concludente dalle ricorrenti e non contestata in quanto tale dalla [OSCURATO:PERSONA].
143. In secondo luogo, i dati forniti dalle ricorrenti sui risultati del raffronto tra la versione [OSCURATO:PERSONA] e la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], che sono le uniche versioni invocate per affermare l’illiceità del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], consentono di dimostrare una somiglianza sostanziale tra le due versioni del software [OSCURATO:PERSONA].
144. Infatti, le principali constatazioni formulate nella relazione [OSCURATO:PERSONA] per provare l’esistenza di una certa identità, o almeno una somiglianza sostanziale, tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] e EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] sono le seguenti:
– per quanto riguarda le strutture di dati, almeno il 72% delle strutture di dati della versione [OSCURATO:PERSONA] e della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sono identiche o poco diverse (v. punto 5 «Sintesi» e punto 3.1 «Analisi comparativa delle descrizioni delle strutture di dati»);
– per quanto riguarda i manuali di codificazione, la maggioranza dei codici contenuti nel manuale di codificazione della versione [OSCURATO:PERSONA] è ripresa nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 5 «Sintesi» e punto 3.2 «Analisi comparativa dei manuali di codificazione»);
– per quanto riguarda i codici sorgente, la somiglianza tra i nuclei delle due versioni del software [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono la parte principale del software, è nell’ordine dell’80‑95%; altre somiglianze esistono a livello delle routine linguistiche, in quanto gran parte delle routine della versione [OSCURATO:PERSONA] sono presenti anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 5 «Sintesi» e punto 4 «Analisi comparativa dei codici sorgente»).
145. [OSCURATO:PERSONA] non nega siffatte constatazioni di fatto in quanto tali e fa valere, da un lato, che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe un’opera derivata della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la versione [OSCURATO:PERSONA] è un’opera che integrerebbe sviluppi che le apparterrebbero in virtù della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], essa stessa derivata da [OSCURATO:PERSONA], o della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 132‑136 supra e 150‑157 infra).
146. Così, all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non poter contraddire il sig. [OSCURATO:PERSONA], che faceva menzione di somiglianze tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] in alcuni documenti allegati al ricorso.
147. Conseguentemente, alla luce degli elementi prodotti dalle ricorrenti e delle osservazioni sottoposte a tal fine nel procedimento (v. punti 137‑146 supra), occorre considerare che le ricorrenti dimostrano in maniera sufficientemente circostanziata che nella fattispecie sussiste una somiglianza sostanziale tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] e che esse possono pertanto esercitare i diritti detenuti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA], sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1993, per opporsi alla divulgazione a terzi, senza il loro previo consenso, della versione derivata EC‑[OSCURATO:PERSONA], adattata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 22 dicembre 1997 per soddisfare le esigenze della [OSCURATO:PERSONA].
148. Tale conclusione non rimette in discussione i diritti che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe vantare sulla versione derivata EC‑[OSCURATO:PERSONA] in forza dei contratti di migrazione o per il fatto di avere creato e sviluppato dizionari che soddisfano le sue esigenze linguistiche. Essa intende unicamente riconoscere il fatto che le ricorrenti forniscono la prova che alcuni elementi del software [OSCURATO:PERSONA], segnatamente l’80‑95% del nucleo e la maggior parte delle routine linguistiche, sono stati creati dalla [OSCURATO:PERSONA] e compaiono anche nella versione [OSCURATO:PERSONA] da essa commercializzata, senza che dal fascicolo emerga alcunché sulla cessione di proprietà di tali elementi alla [OSCURATO:PERSONA].
149. Come peraltro indicato nella relazione [OSCURATO:PERSONA], si può quindi ritenere che, per realizzare la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia recuperato una parte assai cospicua della versione [OSCURATO:PERSONA] commercializzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che vi abbia inserito i dizionari della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA].
150. Per contestare questa conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe in realtà soltanto il risultato della migrazione della versione anteriore EC‑[OSCURATO:PERSONA] da un ambiente informatico a un altro. [OSCURATO:PERSONA] formula tale argomento nella prima nota della DGT, le cui conclusioni sono sostanzialmente le seguenti:
– «[l]e relazioni d’attività dimostrano che la EC‑[OSCURATO:PERSONA] è stata elaborat[a] partendo [da] EC‑[OSCURATO:PERSONA] [cosicché] tale software è stato sviluppato sin dall’inizio con il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA]»;
– «[i]l sistema originale [la versione [OSCURATO:PERSONA]] ideato dalla WTC era relativamente rudimentale, tenuto conto del numero estremamente elevato di moduli [e di] progra mmi che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto far sviluppare per proprio conto perché soddisfacesse le proprie aspettative di qualità»;
– «[e]ra tanto più facile per la [OSCURATO:PERSONA] (…) proporre alla [OSCURATO:PERSONA] il proprio sistema di base migrato [ossia la versione [OSCURATO:PERSONA]] in quanto detto sistema migrato conteneva già alcuni elementi specifici [di] EC-[OSCURATO:PERSONA], risultante dalla collaborazione e dallo sviluppo anteriori al 1993/1994, periodo a decorrere dal quale la [OSCURATO:PERSONA] SI ha iniziato la migrazione [di] EC‑[OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA]».
151. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’asserita derivazione tra le versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], i diritti acquisiti in virtù dei contratti relativi a EC-[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbero pertanto acquisiti a suo favore. Inoltre, per quanto riguarda le somiglianze osservate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle versioni [OSCURATO:PERSONA] e EC‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esse non farebbero che dimostrare, in sostanza, che probabilmente il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato gli sviluppi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] per inserirle nella versione [OSCURATO:PERSONA].
152. Tale tesi della [OSCURATO:PERSONA] equivale a negare al gruppo [OSCURATO:PERSONA] il minimo diritto sul software [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che si tratti della versione [OSCURATO:PERSONA] acquisita dal gruppo WTC e dal suo ideatore o della versione [OSCURATO:PERSONA], sviluppata e commercializzata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] venisse creata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le esigenze della [OSCURATO:PERSONA], visto che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] era ormai obsoleta.
153. Come già esposto in sede di esame della competenza del Tribunale a conoscere del presente ricorso (v. punti 70‑77 supra), la tesi della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su affermazioni generali e non sufficientemente precise riguardo alle caratteristiche del software e alle perizie legali e tecniche prodotte dalle ricorrenti.
154. Infatti, nel suo argomento la [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a titolo principale, il ruolo svolto dai propri servizi nella messa a punto dei dizionari utilizzati dalle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], che non è negato dalle ricorrenti, e, in misura minore, il peso che i suoi servizi hanno potuto avere nella messa a punto di talune routine linguistiche della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tace l’importanza dei lavori effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il nucleo e la maggior parte delle routine linguistiche e non menziona mai i diritti che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] può trarne. Orbene, come osservato al punto 147 supra, le ricorrenti espongono in maniera sufficientemente circostanziata a quale titolo esse possono invocare diritti sulla versione EC‑-[OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo e la commercializzazione della versione anteriore [OSCURATO:PERSONA].
155. Inoltre, nonostante un’esplicita domanda del Tribunale in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata in grado di addurre prove tecniche idonee a dimostrare il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] o su un determinato elemento informatico che fa parte del programma o ne costituisce il codice sorgente operativo (in particolare per le parti relative al nucleo di base e per i programmi linguistici del software). All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ammesso di non essere in grado di fornire prove che permettano di individuare gli elementi di [OSCURATO:PERSONA] sui quali essa potrebbe invocare un diritto di proprietà per quanto riguarda la versione [OSCURATO:PERSONA] in forza dei contratti conclusi con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non può dunque accogliere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] in proposito (v. punto 136, supra).
156. Peraltro, sempre all’udienza e in seguito al secondo parere Sirinelli, nonché alla seconda nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, in ogni caso, le versioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono completamente differenti per il semplice fatto che il linguaggio utilizzato è diverso. Oltre al fatto che la derivazione rivendicata dalla prima nota della DGT non consente di dimostrare perché le ricorrenti non possano rivendicare i diritti sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] in virtù dei diritti detenuti sulla versione [OSCURATO:PERSONA], questione che non forma l’oggetto del presente ricorso, siffatta asserita derivazione è contraddetta dalle importanti differenze che esistono sul piano informatico tra le versioni del software [OSCURATO:PERSONA] che funzionano in ambiente [OSCURATO:PERSONA], divenuto nel corso degli anni obsoleto, e le versioni del suddetto software adattato ai nuovi ambienti informatici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardo alle quali non si può negare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia l’ideatore della versione originale, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Tale versione precede peraltro di gran lunga la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] per le esigenze della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 22 dicembre 1997, contrariamente a quanto potrebbe dedursi dalla prima nota della DGT, che si riferisce erroneamente agli anni «1993/1994, periodo a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA], Inc.] ha iniziato la migrazione [di] EC‑[OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto 150 supra).
157. Conseguentemente, la conclusione esposta al punto 147 supra non è affatto rimessa in discussione dalla tesi della [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla derivazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] o alle asserite aggiunte effettuate nella versione [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla realizzazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA].
2. Sull’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
158. Il comportamento illecito addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] consiste nell’arrogarsi il diritto di far realizzare i lavori, indicati nel bando di gara, che sarebbero in grado di modificare o di comportare la divulgazione degli elementi della versione [OSCURATO:PERSONA] contenuti nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], i quali sono protetti dal diritto d’autore, o il know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultimo abbia ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di tali elementi mediante contratto ovvero le abbia concesso l’autorizzazione a procedere con tali lavori.
a) Argomenti delle parti
Sulla lesione del diritto d’autore
159. Per quanto riguarda la violazione del diritto d’autore, le ricorrenti sostengono che le identità o le somiglianze elencate dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] riguardano elementi protetti a tale titolo, ossia l’architettura e i codici sorgente del software [OSCURATO:PERSONA]. La versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi un’opera derivata dalla versione [OSCURATO:PERSONA], vale a dire un’opera dipendente dal sistema [OSCURATO:PERSONA]. Ciò comporterebbe che l’autore della prima opera, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], possa opporsi a qualsiasi modifica dell’opera derivata da esso non autorizzata. Affidando a terzi i lavori destinati a modificare la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque commesso un’azione di contraffazione, in quanto essa non aveva il diritto di modificare detto software senza la previa autorizzazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Per dimostrare i principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili in materia, le ricorrenti sottolineano che la contraffazione è punita da tutti i diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e riconosciuta come reato, atto illecito doloso o colposo o almeno come illecito che può comportare il risarcimento del danno cagionato dalle istituzioni.
160. Infatti, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 91/250, cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano dare attuazione entro il 1° gennaio 1993, l’autore di un software si vede riconoscere «il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma (…) b) la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti (…)». La realizzazione di una di queste azioni senza l’autorizzazione dell’autore costituirebbe una contraffazione del software. Questa direttiva sottolinea altresì che i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d’autore come opere ai sensi della convenzione di Berna. Il rinvio alla convenzione di Berna di cui erano firmatari tutti i quindici [OSCURATO:PERSONA] membri all’epoca dell’adozione della direttiva 91/250 consentirebbe quindi di definire il diritto d’autore richiamando i principi comuni già esistenti.
161. Nel diritto francese, applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] che ha sviluppato e che commercializza la versione [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 91/250 è stata trasposta dalla legge 10 maggio 1994, n. 94‑361, recante attuazione della direttiva 91/250 e modifica del codice della proprietà intellettuale (JORF dell’11 maggio 1994, pag. 6863), codificata nel codice della proprietà intellettuale francese. L’autore di un software godrebbe di diritti d’autore riguardanti tale software, purché quest’ultimo sia originale, e potrebbe tutelare il proprio software nell’ambito di un’azione per contraffazione. L’art. L 122‑6 di tale codice prevede dunque che «il diritto di sfruttamento, che appartiene all’autore di un software, include il diritto di effettuare e autorizzare [, in primo luogo,] la riproduzione totale o parziale, permanente o provvisoria di un software con qualsivoglia mezzo e in qualsivoglia forma [,in secondo luogo,] la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti». Pertanto, gli atti soggetti all’autorizzazione dell’autore del software e compiuti senza l’autorizzazione di quest’ultimo costituiscono una contraffazione del software medesimo. La direttiva 91/250 è stata trasposta anche negli ordinamenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, come il Lussemburgo (legge 18 aprile 2001 sui diritti d’autore, i diritti connessi e le banche dati, Mémorial A 2001, pag. 1042, in prosieguo: la «legge lussemburghese sui diritti d’autore», in particolare l’art. 3) e il Belgio (legge 30 giugno 1994 che traspone nell’ordinamento giuridico belga la direttiva europea 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19315, in prosieguo: la «legge belga sui programmi per elaboratore»).
162. In risposta all’argomento relativo alla necessità di dimostrare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia titolare dei diritti invocati, le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] richiede siffatta prova nonostante i diversi contratti che essa ha potuto concludere, nei quali si rammenta che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono le uniche titolari dei detti diritti, e malgrado i principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili in materia – che sono richiamati nei pareri del professor Sirinelli, intitolati «Analisi dei presupposti per la ricevibilità di un’azione per contraffazione di una persona giuridica» (in prosieguo: il «primo parere Sirinelli») e «Accesso alla protezione mediante il diritto d’autore di un software riscritto» (secondo parere Sirinelli) – in particolare sulla teoria dell’apparenza, che consente al titolare apparente di stare in giudizio senza che il contraffattore possa imporre la produzione della serie dei contratti di cessione o invocare l’irricevibilità fondata su qualsiasi dubbio in merito al titolare dei diritti. [OSCURATO:PERSONA] pretenderebbe dunque, in malafede, la prova della proprietà dei software, per sfuggire a una condanna per contraffazione.
163. Si tratterebbe peraltro di una tesi comunemente addotta dai contraffattori, riproposta in questo caso dalla [OSCURATO:PERSONA], che tenterebbe di liberarsi della propria responsabilità sostenendo che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto la prova della sua qualità di titolare di diritti sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] e sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] che ne è derivata. Orbene, nel diritto francese, applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], e nel diritto belga, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], la tutela dei diritti d’autore si fonderebbe su una presunzione di qualità del titolare secondo cui la persona che sfrutta un’opera ne è il titolare presunto. In proposito, da tale presupposto la giurisprudenza francese deduce che la persona giuridica parte attrice di una causa per contraffazione è in pratica esonerata dal fornire la serie completa dei contratti di cessione dall’autore – persona fisica – primo titolare del diritto, fino all’ultimo titolare, mentre il contraffattore non può affatto difendersi avvalendosi di un’eventuale assenza della produzione della serie dei contratti di cessione. Una soluzione assai prossima sarebbe prevista dal diritto belga, che ritiene possa avvalersi della presunzione posta dall’art. 6, secondo comma, della legge 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi ( Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297, in prosieguo: la «legge belga sul diritto d’autore»), secondo cui «si presume autore, salvo prova contraria, chiunque risulti tale sull’opera, per il fatto della menzione del suo nome o di una sigla che ne consenta l’identificazione», una persona giuridica il cui nome è stato apposto sull’opera. Il diritto dell’Unione stabilisce la medesima presunzione. Invero, l’art. 5 della direttiva 2004/48, intitolato «Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti», così recita:
«Ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva:
a) affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso;
b) la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d’autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto».
164. L’azione della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe dunque essere correttamente avviata, salvo che la [OSCURATO:PERSONA] presenti la prova dell’assenza della sua qualità di titolare. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe finora limitata a tentare di invertire l’onere della prova sulle ricorrenti e sarebbe fin d’ora possibile affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non presenterà tale prova in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è l’incontestato soggetto che sfrutta l’opera in parola e la [OSCURATO:PERSONA] l’ha sempre riconosciuta come tale. Si presume che la persona giuridica che sfrutta un’opera sia dunque la titolare dei diritti, il che le consente di agire nel merito nei confronti dei terzi contraffattori. Tale presunzione si applica a prescindere dalla natura dell’opera in parola o dal numero di autori interessati. Rilevano unicamente gli atti di sfruttamento compiuti dal richiedente, se non sono stati contestati dall’autore o dagli autori. Il professor Sirinelli precisa che esiste una «vera e propria regola di fondo secondo cui il soggetto che sfrutta un’opera merita di essere tutelato per il solo fatto di tale sfruttamento». Orbene, non c’è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] sia in possesso della versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso licenze di questa versione del software [OSCURATO:PERSONA] ai principali portali Internet e la commercializza presso varie imprese multinazionali, grandi magazzini e cataloghi di vendita per corrispondenza. [OSCURATO:PERSONA] è altresì titolare dei marchi [OSCURATO:PERSONA] e dei nomi di dominio «systran», che essa utilizza ovunque nel mondo. Vari articoli o pubblicità confermerebbero ugualmente il possesso pubblicamente dichiarato e dimostrato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti ricordano in particolare l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] del premio «[OSCURATO:PERSONA] IST Prize» consegnato a L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]), nel 2005, dal membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile della società dell’informazione. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA], che agisce come possessore sia dell’opera, sia del suo nome, sarebbe dunque legittimato a perseguire il contraffattore dinanzi al Tribunale. Inoltre, il software utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è identificato con il nome «EC‑[OSCURATO:PERSONA]», il che consente di dimostrare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi.
165. Nonostante gli argomenti che precedono e allo scopo di dissipare ogni eventuale dubbio, le ricorrenti intendono dimostrare, ad abundantiam, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è il titolare incontestabile dei diritti di proprietà intellettuale sulle versioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] e che esso è storicamente riconosciuto come tale dalla [OSCURATO:PERSONA].
166. Riguardo alla versione [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è titolare dei diritti su tale versione avendoli acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA], avente causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], inventore e autore del software originale, e dalle società che sfruttavano il suddetto software. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incontestabilmente titolare di diritti di proprietà intellettuale per tutte le versioni del software [OSCURATO:PERSONA], compresa la EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la cessione e la trasmissione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbero avere luogo soltanto per iscritto e, in caso di dubbio, verrebbero sempre interpretate a favore dell’autore, in applicazione del principio dell’interpretazione restrittiva. Orbene, pur essendo pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato i diritti dall’autore stesso del software, il sig. [OSCURATO:PERSONA], detta società non li avrebbe mai ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante i contratti di cui l’istituzione si avvale al solo fine di tentare di non apparire come contraffattore. Le ricorrenti non comprendono il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga dei contratti riguardanti l’utilizzo del software, conclusi con società terze, che non sono opponibili alla [OSCURATO:PERSONA] e non possono pertanto comportare una qualsivoglia cessione di diritti di proprietà intellettuale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo ai contratti conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] o con le società di cui essa è avente causa, si tratterebbe soltanto di contratti di licenza d’uso o di prestazione di servizi. Nessuno di essi contempla la cessione, il trasferimento o la trasmissione dei diritti di proprietà intellettuale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA].
167. Per esempio, il contratto iniziale conferirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto un diritto di utilizzazione (art. 4) tanto per il sistema esistente quanto per gli eventuali nuovi sviluppi. Infatti, secondo il diritto lussemburghese applicabile a questo contratto, conforme, in proposito, ai diritti francese e belga, la cessione e la trasmissione dei diritti patrimoniali, nei confronti dell’autore, devono essere dimostrate per iscritto e interpretate in senso restrittivo a suo favore. Orbene, tale contratto non conterrebbe nessuna clausola che possa essere interpretata – né in senso stretto, né in senso lato – come una cessione di diritti. Conseguentemente, esso non conferirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] alcun diritto di proprietà intellettuale sul software [OSCURATO:PERSONA], compresa la sua versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dei dizionari sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA].
168. Parimenti, il contratto di collaborazione non contemplerebbe alcuna cessione di diritti di proprietà intellettuale a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Tale contratto sembrerebbe rivestire un’importanza particolare per l’istituzione, nonostante essa l’abbia risolto nel 1991. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che vede in detto contratto l’origine dei suoi asseriti diritti di proprietà intellettuale sul software [OSCURATO:PERSONA], esso prevederebbe una licenza d’uso a favore della [OSCURATO:PERSONA] e, lungi dal trasferire un qualsivoglia diritto, preciserebbe che i diritti di ciascuno alla data della firma dei contratti sono conservati e protetti. Il preambolo di tale contratto di collaborazione indica infatti quanto segue:
«2. In data 22 settembre 1975, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva con la società WTC un contratto sull’utilizzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché sullo sviluppo iniziale di tale sistema a cura della WTC.
(…)
5. Le parti constatano dunque che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una licenza d’uso del sistema di base (…)»
169. L’art. 4 del contratto di collaborazione prevederebbe altresì che sono salvaguardati i diritti di ciascuna parte alla data della firma. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di diritti sul software [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque far valere alcuna cessione di diritti di proprietà intellettuale a proprio vantaggio sul software [OSCURATO:PERSONA], pur se le sono riconosciuti i diritti sui dizionari da essa sviluppati (punto 6 del preambolo del contratto di collaborazione). Questi diritti non pregiudicherebbero in alcun modo la qualità di autore della [OSCURATO:PERSONA], né i diritti che quest’ultima vanta sul software [OSCURATO:PERSONA] (o sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]) e in particolare sul nucleo di quest’ultimo. L’allegato I del contratto di collaborazione riconoscerebbe espressamente la qualità di autore della WTC, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale contratto, come peraltro della maggior parte dei contratti, la [OSCURATO:PERSONA] si vedrebbe concedere il diritto di utilizzare e di concedere in sub-licenza, unicamente sul territorio comunitario, il software nella sua versione più recente (v. art. 5 del contratto di collaborazione che indica espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] dispone del «diritto d’uso»). [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe dunque invano la clausola della risoluzione del contratto di collaborazione. Ancora una volta, pur applicando i principi generali del diritto delle obbligazioni validi in tutto il territorio della Comunità, le clausole contrattuali non potrebbero essere interpretate in maniera più ampia rispetto al loro contenuto. L’economia della clausola in parola sarebbe chiara: il diritto d’uso sarebbe garantito nella modalità di cui all’art. 5 per un periodo di tre anni. Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi apportare sviluppi e/o miglioramenti (art. 4 del contratto di collaborazione). Al termine di questi tre anni, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe utilizzare il software EC‑[OSCURATO:PERSONA] nella forma in cui si trovasse in tale data. Dopo tale termine, l’istituzione può dunque disporre soltanto di un diritto d’uso. Inoltre, l’interpretazione restrittiva delle cessioni di diritti patrimoniali, prevista anche nel diritto belga, consentirebbe di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha acquisito alcun diritto di proprietà intellettuale sul software [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del contratto di collaborazione.
170. Pertanto, non sarebbe stata effettuata alcuna cessione di diritti di proprietà intellettuale a favore della [OSCURATO:PERSONA], né riguardo al software [OSCURATO:PERSONA], né all’idea e alla scrittura originali sulle quali si basa, né al materiale preparatorio di progettazione, né, ancora, alla struttura dei dati e ancor meno riguardo al nucleo. Le ricorr enti precisano che il fine degli argomenti esposti in precedenza, che mirano a dimostrare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], è soltanto quello di rispondere agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] che sono privi di qualsiasi rilevanza ai fini dell’esito della controversia, giacché la contraffazione riguarda la versione [OSCURATO:PERSONA] e non la versione [OSCURATO:PERSONA].
171. Per quanto concerne la versione [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale su tale versione del software [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la versione [OSCURATO:PERSONA] è stata creata, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], dalla sua controllata al 100%, la [OSCURATO:PERSONA] (risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla gara d’appalto). La versione [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una nuova versione del software [OSCURATO:PERSONA], diversa dalla versione [OSCURATO:PERSONA], che era divenuta obsoleta. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’unico titolare dei diritti sulla versione [OSCURATO:PERSONA] e sul nucleo di quest’ultima e, in qualità di promotore della versione [OSCURATO:PERSONA], disporrebbe del pieno e totale possesso di tale nuovo software e del relativo nucleo, come ha dimostrato il professor Sirinelli.
172. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso i contratti di migrazione con la [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo la creazione e la commercializzazione del nuovo software [OSCURATO:PERSONA]. Tali contratti prevederebbero la sostituzione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] con la versione [OSCURATO:PERSONA], la cui originalità e novità sarebbero state dimostrate, e la migrazione dei dizionari della [OSCURATO:PERSONA] per consentirne il funzionamento con tale nuova versione. Ciò risulterebbe peraltro dalla relazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto il nucleo della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe lo stesso del software [OSCURATO:PERSONA], giacché i due nuclei sono simili all’85%. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque soltanto una semplice versione del software [OSCURATO:PERSONA], comprendente i dizionari sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di una migrazione nell’ambito dei contratti di migrazione e non il risultato di una migrazione del software EC‑[OSCURATO:PERSONA] divenuto obsoleto. Pertanto, e quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] vantasse dei diritti sui dizionari che ha sviluppato, essa non disporrebbe di alcun diritto sul software [OSCURATO:PERSONA] preesistente ai contratti di migrazione.
173. Inoltre, questi contratti, come i precedenti, non contemplerebbero una qualsivoglia trasmissione dei diritti di proprietà intellettuale del software [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, essi sarebbero stati conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] – che non disporrebbe di alcun diritto sul software [OSCURATO:PERSONA] – e non con la [OSCURATO:PERSONA], unica titolare di tali diritti. Oltre a ciò, essi prevederebbero espressamente la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti, inclusi evidentemente i diritti d’autore della [OSCURATO:PERSONA] sul software [OSCURATO:PERSONA]. Quand’anche si ritenesse di seguire la tesi della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla migrazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], l’istituzione beneficerebbe di un diritto derivato che non le permetterebbe in nessun caso di modificare il software EC‑[OSCURATO:PERSONA] senza l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, anche in questa ipotesi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una contraffazione realizzando o disponendo la realizzazione dei lavori previsti nella gara d’appalto.
174. Le ricorrenti sono sorprese e sconcertate dalla posizione della [OSCURATO:PERSONA], innanzi tutto perché le istituzioni hanno fatto della lotta alla contraffazione il loro cavallo di battaglia e una priorità, attuando ogni tipo di iniziativa, di misura e di regolamentazione finalizzate a combattere efficacemente questo flagello e, poi, nel caso di specie, perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre perfettamente saputo che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era indiscutibilmente il titolare dei diritti sui software [OSCURATO:PERSONA], e in particolare sul software [OSCURATO:PERSONA]. L’istituzione ha infatti concluso diversi contratti di licenze che dimostrano che essa era persuasa della qualità di titolare dei diritti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è inoltre sempre stata informata della qualità di titolare dei diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA] sui software [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della preesistenza di quest’ultimo, come emergerebbe:
– dallo scambio di corrispondenza del 27 gennaio e 5 febbraio 1987 tra il direttore della DG «Telecomunicazioni, industria dell’informazione e innovazione» e il sig. [OSCURATO:PERSONA];
– dalla relazione 4 maggio 1998 che sottolinea il carattere innovativo del software [OSCURATO:PERSONA] sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA]; per quanto riguarda più in particolare il nucleo, la relazione anzidetta precisa che «[i] programmi del sistema sono stati tutti riprogettati o riscritti in linguaggio C»;
– dalla risposta alla gara d’appalto indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 per la conclusione dei contratti di migrazione, che dimostra che l’istituzione era perfettamente informata dell’origine dei diritti della [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca l’istituzione non negava, nonché dell’anteriorità di [OSCURATO:PERSONA].
175. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la proprietà tanto della versione [OSCURATO:PERSONA] quanto della versione [OSCURATO:PERSONA], nonché la preesistenza di quest’ultima rispetto alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe:
– dal messaggio inviato via fax alla società [OSCURATO:PERSONA] in data 5 marzo 1987 in cui la [OSCURATO:PERSONA] scrive quanto segue:
«Il [g]ruppo [OSCURATO:PERSONA] è proprietario dei software di base e i diritti di utilizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle sue nove [combinazioni] linguistiche si estendono soltanto alle istituzioni comunitarie e agli organismi ufficiali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] è invece proprietaria dei lessici realizzati a partire dal 1975»;
– dalla relazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla commissione consultiva per gli acquisti e per gli appalti;
– dalla relazione del sig. J. Beaven, che dimostra che il software [OSCURATO:PERSONA] è preesistente alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto riprendere i rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] per usufruire delle innovazioni apportate dal software [OSCURATO:PERSONA], nonché per risolvere l’obsolescenza in cui essa si trovava;
– dall’allegato tecnico dell’allegato II del secondo, terzo e quarto contratto di migrazione che stabilisce l’approccio generale della migrazione e conferma che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della preesistenza del software [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] era stata elaborata grazie a tale software;
– dalla transazione con la [OSCURATO:PERSONA] conclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] su cui è opportuno insistere: in primo luogo, in violazione del contratto iniziale, in quanto non aveva versato alcun canone alla [OSCURATO:PERSONA] pur essendovi obbligata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto necessario riavvicinarsi alla [OSCURATO:PERSONA] concludendo con essa una transazione dimostrata da uno scambio di corrispondenza in data 19 e 22 dicembre 1997, in cui il direttore generale della DGT precisava che si trattava di «valorizzare al massimo il lavoro svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi 20 anni nell’ambito dell’elaborazione di dizionari specificamente adattati al linguaggio amministrativo e tecnico dei documenti della [OSCURATO:PERSONA]»; tale lavoro compiuto nel corso degli ultimi 20 anni sarebbe l’unico che avrebbe potuto essere rivendicato, in quanto i suoi diritti sul software [OSCURATO:PERSONA] stesso erano inesistenti; in secondo luogo, il direttore generale della DGT chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi «a non formulare alcuna richiesta pecuniaria derivante dall’esecuzione dei contratti conclusi tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]»; orbene, precisamente, le richieste pecuniarie della [OSCURATO:PERSONA] consistevano, all’epoca, in canoni dovuti in virtù del suo diritto d’autore sulle versioni [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, il direttore generale della DGT chiedeva perfino l’autorizzazione per l’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo in tal modo la qualità di autore della [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare il nome [OSCURATO:PERSONA] per il «sistema di traduzione automatica derivante dal sistema [OSCURATO:PERSONA] d’origine», confermava il proprio consenso all’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo software e rinunciava alle richieste pecuniarie relative alle violazioni dei vecchi contratti precisando quanto segue:
«[N]on siamo contrari al principio della pubblicazione di talune parti dei dizionari della versione [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, occorrerebbe controllare che elementi tutelati dal diritto d’autore del sistema [OSCURATO:PERSONA] non siano diffusi al pubblico».
176. Le ricorrenti fanno dunque valere che la [OSCURATO:PERSONA] non può fingere, oggi, di non conoscere la portata dei loro diritti e che essa sa per certo di non essere mai stata autorizzata a modificare il software [OSCURATO:PERSONA] e in particolare il suo nucleo. Orbene, qualsiasi modifica effettuata senza autorizzazione è una contraffazione, giacché la regola in materia è il divieto e non il contrario.
177. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la protezione dei software è garantita in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dalle leggi sul diritto d’autore. Essa richiama la situazione in Belgio, ove vigono le leggi belghe sui programmi per elaboratore e sul diritto d’autore, e la situazione in Lussemburgo, ove la materia è regolata dalla legge 24 aprile 1995 che modifica la legge 29 marzo 1972 sul diritto d’autore per quanto riguarda la tutela giuridica dei programmi per elaboratore ( Mémorial A 1995, pag. 944, in prosieguo: la «legge lussemburghese sui programmi per elaboratore»), dalla legge 8 settembre 1997 recante modifica della legge modificata 29 marzo 1972 sul diritto d’autore ( Mémorial A 1997, pag. 2662) e dalla legge lussemburghese sui diritti d’autore.
178. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non esiste alcuna prova dei diritti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul software [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, le ricorrenti non avrebbero spiegato le modalità con le quali avrebbero acquisito i diritti di cui asseriscono essere titolari.
179. Riguardo alle versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le ricorrenti sostengono che l’autore del software [OSCURATO:PERSONA] sarebbe chiaramente identificato nel contratto originale come la WTC; che esse sostengono che alla fine degli anni ‘80, nell’ambito di un conferimento parziale di attivo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe vista conferire le attività relative all’intero settore «Traduzione automatica» della società [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta era avente causa delle società WTC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] USA e [OSCURATO:PERSONA] (Germania), che hanno ideato il sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] sempre denominato «software [OSCURATO:PERSONA]» o «sistema [OSCURATO:PERSONA]», e che sostengono che tutti i contratti conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1975‑1987 sarebbero stati de iure rilevati e proseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nonostante queste affermazioni e domande precise della [OSCURATO:PERSONA] (v. lettere inviate alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio e il 28 aprile 2005 con cui chiedeva di identificare i fondamenti giuridici e contrattuali delle sue rivendicazioni), le ricorrenti e soprattutto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero presentato la minima prova (accordo per la cessione di diritti, ecc.) del fatto che esse sarebbero divenute titolari dei diritti dei quali dedurrebbero la violazione e non avrebbero nemmeno precisato in quale ambito territoriale e con quale durata esse deterrebbero siffatti diritti. L’art. 5, lett. c), del contratto iniziale concluso con la WTC prevederebbe che nessun trasferimento di diritti o di obblighi derivanti dal contratto possa aver luogo senza il previo consenso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si avvale di questa disposizione per sostenere di non aver mai ricevuto la previa notifica del conferimento o della cessione invocata dalle ricorrenti e di non aver, dunque, mai acconsentito alla cessione della WTC alle ricorrenti.
180. Per quanto riguarda la presunzione secondo cui la qualità di autore appartiene, salvo prova contraria, a colui o a coloro sotto il cui nome è divulgata l’opera, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicazione del diritto francese in proposito. Siffatta presunzione, sancita in Francia dalla legge n. 94‑361, non sarebbe applicabile al caso di specie e sarebbe oggetto di critica delle dottrine belga e francese. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che questa presunzione vale fino a prova contraria e che sarebbe evidente che detta legge inverta tale presunzione per quanto riguarda la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], per il fatto che la versione anzidetta non è commercializzata in una confezione che riporta il nome dell’autore e che essa viene talvolta denominata «[OSCURATO:PERSONA] MT system» o «ECMT».
181. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i rapporti contrattuali intervenuti tra le parti dovrebbero essere analizzati come una successione di «contratti di opera» destinati a conferirle la proprietà delle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] senza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] possa far valere diritti al riguardo. Nei vari contratti conclusi tra le parti a partire dal 1975, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero impegnate, in linea generale, a ideare per la [OSCURATO:PERSONA] la totalità o parte degli elementi del programma EC‑[OSCURATO:PERSONA] rispondente alle esigenze specifiche derivanti dall’attività della [OSCURATO:PERSONA], che si tratti della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] o della EC‑[OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe di avere acquisito i diritti sui programmi in tal modo sviluppati per la [OSCURATO:PERSONA]. Per forza di cose, tali programmi sarebbero stati ideati e sviluppati da persone fisiche. Affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa pretendere di detenerne i diritti, essa dovrebbe dimostrare di averli acquistati da tali ideatori. [OSCURATO:PERSONA] indica, su questo punto, che dal diritto belga, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che l’acquisto di un programma per computer dal suo autore, anche se questi è il committente, è effettivo solo se tale cessione è avvenuta per iscritto. Parimenti può dirsi, peraltro, per quanto riguarda la legge lussemburghese sui diritti d’autore. La legge belga sui programmi per elaboratore non conterrebbe infatti che una sola disposizione che consentirebbe di derogare al regime generale stabilito dall’art. 3 della legge belga sul diritto d’autore (che, come la legge lussemburghese, richiede un documento scritto dell’ideatore). Siffatta eccezione riguarderebbe il caso in cui il programma è creato da un dipendente o da un agente statutario. Sarebbe in tal caso contemplata una presunzione di cessione dei diritti patrimoniali a favore del datore di lavoro salvo accordo contrattuale o statutario contrario. Ad eccezione di questo caso, che non sarebbe dimostrato dalle ricorrenti, il «contratto d’opera» con cui una persona incarichi un’altra, che non le sia subordinata, della creazione di tutto ovvero di parte di un programma per computer rimarrebbe pertanto soggetto alle suddette norme della legge belga sul diritto d’autore. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nel diritto belga, le ricorrenti, persone giuridiche, non possono essere considerate come autori. Infatti, il primo titolare del diritto d’autore è la persona fisica che ha creato l’opera e il diritto d’autore potrebbe sorgere, in Belgio, soltanto nei confronti di una persona fisica. Fondandosi sulla giurisprudenza belga, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le persone giuridiche devono dimostrare da quali soggetti e con quali modalità esse hanno ottenuto i diritti [sentenza della Cour d’appel de Gand (corte d’appello di Gand) 27 ottobre 1993, Ing. Cons., 1993, pag. 366]. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le ricorrenti non espongono il motivo per cui esse, in quanto persone giuridiche, possano rivendicare diritti sulla versione [OSCURATO:PERSONA] o sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] che ne sarebbe derivata.
182. In subordine, anche laddove si ammetta che le ricorrenti sono titolari di taluni diritti sul software [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in ogni caso, essa sarebbe ugualmente titolare dei diritti di proprietà intellettuale necessari per gli atti da essa compiuti per assegnare a terzi taluni lavori relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. In proposito essa si riferisce al contenuto del contratto iniziale, al memorandum d’intesa sulla cooperazione tecnica, al contratto di collaborazione – che riguardano la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] – e ai contratti di migrazione conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1998‑2002 a proposito della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Tali contratti consentirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di opporsi all’affermazione delle ricorrenti secondo cui non le sarebbe stato ceduto alcun diritto di proprietà intellettuale sulla versione [OSCURATO:PERSONA].
183. Per contestare l’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’asserita quasi identità tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe di ritenere che l’uso non autorizzato dei software [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’azione di contraffazione e, dunque, un comportamento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’esistenza di vari diritti.
184. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere titolare di diritti di proprietà sugli sviluppi e i miglioramenti del software [OSCURATO:PERSONA] finanziati dai propri servizi indipendentemente dalla parte del sistema in parola (nucleo, programmi linguistici e dizionari). Inoltre, essa disporrebbe di un diritto di proprietà esclusiva sui lessici e sui dizionari da essa stessa sviluppati e migliorati per le proprie esigenze [v. art. 4, lett. a), del contratto iniziale, art. 4 del memorandum di intesa sulla cooperazione tecnica, n. 6 del preambolo del contratto di collaborazione e art. 4 del suddetto contratto nonché il relativo allegato I, il quale precisa che: «[m]entre la [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata proprietaria dei lessici e di altri componenti da essa stessa sviluppati per varie versioni di [OSCURATO:PERSONA], i diritti di proprietà del software di base erano stati suddivisi tra diverse società»]. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che sarebbero di sua proprietà i vari sviluppi specifici realizzati per migrare dal sistema [OSCURATO:PERSONA] ai sistemi [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 13, n. 2, dei contratti di migrazione e appendice 2 dell’allegato della clausola aggiuntiva n. 4 al primo contratto di migrazione).
185. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di essere titolare di diritti di utilizzazione. In proposito, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], che non ha creato il software [OSCURATO:PERSONA] iniziale, non può essere titolare di alcun diritto riguardante tale software o qualsiasi sviluppo che sia stato elaborato, oltretutto non autorizzato, partendo dal software [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contraria all’art. 13 dei contratti di migrazione. In proposito, l’interpretazione fornita dalle ricorrenti sulla restrizione contenuta in questa disposizione, ossia «salvo in caso di diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti», sarebbe contraria al principio di interpretazione in buona fede dei contratti. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i contratti di migrazione evidenzierebbero, da un lato, la differenza tra il sistema [OSCURATO:PERSONA] commercializzato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] e le versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, prevederebbero espressamente che il sistema denominato «sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]» rimanga di proprietà dell’istituzione unitamente a tutti i suoi componenti, a prescindere dal fatto che siano stati modificati o meno durante l’esecuzione del contratto. La restrizione secondo cui i suddetti diritti sono validi «fatti salvi i diritti di proprietà industriale o intellettuali già esistenti» potrebbe dunque essere intesa soltanto come una tutela dello status quo ante prevalente prima del termine della migrazione del sistema ed escluderebbe qualsiasi acquisizione da parte delle ricorrenti di diritti nei confronti della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] mediante la migrazione. Tale impegno concluso con la [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto i contratti di migrazione, potrebbe essere esteso alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in una lettera di impegno 12 marzo 2001 (allegato V al quarto contratto di migrazione), tale società aveva garantito la corretta esecuzione dell’intero quarto contratto di migrazione da parte della sua controllata [OSCURATO:PERSONA].
186. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dai summenzionati contratti, e già dal contratto iniziale 22 settembre 1975, risulta che era intenzione delle parti mettere a disposizione della Comunità il sistema di traduzione [OSCURATO:PERSONA] e che essa disponeva dei diritti di proprietà o in ogni caso di utilizzazione per le versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tali versioni del software [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state sviluppate a spese della [OSCURATO:PERSONA] (per un importo di circa EUR 45 milioni , di cui circa 14 milioni a vantaggio delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) e, peraltro, avrebbero potuto essere sviluppate in maniera autonoma dall’istituzione. Non sussisterebbe alcun dubbio sulle possibilità di utilizzo del software [OSCURATO:PERSONA] da parte della Comunità per il settore pubblico in un’accezione ampia del termine nel territorio della Comunità medesima. Inoltre, il contratto iniziale prevedeva già che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto utilizzare il sistema per qualsiasi scopo, e dunque anche fuori dai confini della Comunità, anche nel settore privato, mediante il pagamento di un canone supplementare alla WTC. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la «filosofia» di questa soluzione consisteva nel ritenere che il partner WTC, che aveva sviluppato il si stema e che poteva anch’esso farne uso, in esito a diversi contratti avrebbe ottenuto una remunerazione sufficiente per ritenere che la Comunità avesse acquisito il diritto di disporne interamente e liberamente e, dunque, la proprietà.
187. È ben vero che la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale soluzione non è espressamente prevista in questi termini nel contratto di collaborazione del 1987, ma questo contratto non potrebbe tuttavia essere interpretato diversamente. Infatti, qualsiasi altra interpretazione diversa da quella che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] diritti di proprietà sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], senza che le ricorrenti possano far valere un diritto di opposizione, non consentirebbe di spiegare la coerenza tra gli artt. 4, 4 bis, 5 e 8 di tale contratto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], detto contratto sarebbe dunque una «soluzione transattiva» che consente di far venir meno qualsiasi discussione tra le parti sulle questioni di proprietà relative ai vari componenti del sistema [OSCURATO:PERSONA], compresi i dizionari.
188. In terzo luogo, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software in forma modificata rispetto alla versione [OSCURATO:PERSONA], come emergerebbe dal rapporto [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non fornirebbero la prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto belga o il diritto lussemburghese. L’istituzione richiama varie disposizioni dei diritti belga e lussemburghese secondo le quali sarebbe possibile riprodurre, ovvero adattare, un programma per computer senza il consenso dell’autore se ciò è necessario per consentire all’utilizzatore di usare il programma nel rispetto della sua destinazione d’uso, anche per la correzione di errori (v. art. 6 della legge belga sui programmi per elaboratore, art. 28, n. 4, della legge lussemburghese sui programmi per elaboratore e art. 34 della legge lussemburghese sui diritti d’autore).
189. Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] nega formalmente di aver comunicato i codici sorgente della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] alla società Gosselies nell’ambito dei lavori che dovevano essere effettuati per l’appalto controverso. Contrariamente alle affermazioni contenute nella relazione [OSCURATO:PERSONA], i lavori attribuiti a tale società non richiedevano interventi sul nucleo del software. In seguito all’attribuzione dell’appalto controverso, la Gosselies avrebbe avuto accesso soltanto ai codici sorgente delle sole parti linguistiche della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], su cui la [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe diritti esclusivi di proprietà in forza dei contratti conclusi tra le parti e del contributo dei suoi servizi allo sviluppo di tali parti.
190. Conseguentemente, anche se esistono somiglianze tra le versioni [OSCURATO:PERSONA] e EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], ciò non dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso una contraffazione. Le conclusioni giuridiche che le ricorrenti traggono da tale analogia sarebbero inesatte. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe senz’altro diritto di modificare o adattare il software e affidare a terzi l’adattamento o la modifica senza previa autorizzazione delle ricorrenti.
Sui diritti invocati in forza del know‑how
191. Le ricorrenti sostengono che il know‑how è definito come «un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata». Esse invocano in proposito la definizione sancita dall’art. 10 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1996, n. 240, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31, pag. 2). Esse precisano altresì che da tale testo e dai principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri emerge che il know‑how è un bene protetto nell’ambito di contratti di cessione di know‑how o di accordi di riservatezza, oppure nel quadro di azioni per risarcimento dei danni in caso di divulgazione di tale know‑how senza l’autorizzazione del titolare. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, le ricorrenti invocano il know‑how che esse detengono riguardo al software [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che si tratti della versione [OSCURATO:PERSONA], sviluppata e commercializzata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], o della sua versione derivata e quasi identica EC‑[OSCURATO:PERSONA], sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] per essere utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale know‑how, che le ricorrenti proteggerebbero e manterrebbero segreto, sarebbe il risultato di un insieme di conoscenze tecniche, informatiche e linguistiche concretizzato nel nucleo, nelle routine linguistiche e nei dizionari, nonché nella documentazione connessa (v. relazione [OSCURATO:PERSONA] e prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, la realizzazione delle prestazioni descritte nel bando di gara pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe la modifica del codice sorgente del software [OSCURATO:PERSONA] e dunque la divulgazione di detto codice all’aggiudicatario dell’appalto. Con l’attribuzione di tale appalto a terzi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe divulgato il know‑how della [OSCURATO:PERSONA] senza l’autorizzazione di quest’ultima. Siffatta divulgazione costituirebbe un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità.
192. In risposta alla tesi secondo cui la nozione di know‑how non sarebbe definita e il know‑how non potrebbe essere tutelato in quanto tale, le ricorrenti fanno osservare che è stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] a definire la nozione di know‑how nei propri regolamenti e che da questi ultimi emerge che il valore del know‑how consiste nel considerevole vantaggio che la sua comunicazione può procurare, il che impone che esso debba rimanere segreto, che non debba essere reso noto e che non sia possibile ottenerlo. Orbene, non si può contestare il fatto che la versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] sia un’innovazione di notevole rilevanza realizzata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], che dimostra un’effettiva competenza tecnica nonché l’esistenza di un know‑how che è il frutto della ricerca e dell’esperienza, come si evince dalla riscrittura in linguaggio C++ del sistema [OSCURATO:PERSONA] scritto precedentemente in linguaggio assemblatore. L’accesso a questi elementi consentirebbe la rivelazione, in particolare, dei segreti di fabbricazione del software permettendo a qualunque società che vi abbia accesso di fabbricare un software concorrente.
193. In risposta agli argomenti secondo cui, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere obbligata a risarcire il danno invocato per divulgazione illecita di know‑how, in quanto solo un’azione di concorrenza sleale consentirebbe la riparazione del pregiudizio al know‑how e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe un commerciante e un concorrente delle ricorrenti, bensì un’istituzione comunitaria, le ricorrenti sostengono che tale azione di concorrenza sleale rimane innanzi tutto un’azione per responsabilità extracontrattuale che si basa sulla triade illecito, danno e nesso di causalità, che ben sarebbe presente nella fattispecie. In ogni caso, le ricorrenti evidenziano che la giurisprudenza francese, conforme, al riguardo, alla giurisprudenza di gran parte dei paesi europei, ha precisato che «la sola divulgazione del know‑how fuori dall’impresa era dannosa a prescindere dall’utilizzo che se ne sarebbe potuto fare» e che un «committente che trasmette a un subappaltatore i piani elaborati da un altro commette un illecito che ne fa sorgere la responsabilità civile» (sentenza della cour d’appel di Parigi 31 maggio 1995; sentenze della Cour de cassation, sezione commerciale, 28 gennaio 1982 e 8 novembre 1994).
194. In risposta all’argomento secondo cui sarebbe la [OSCURATO:PERSONA] a detenere un know‑how di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fruito, le ricorrenti fanno osservare che ciò sarebbe rivelatore dell’atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’appropriarsi illecitamente delle versioni del software [OSCURATO:PERSONA] destinate a funzionare in ambiente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte riconosciuto espressamente il know‑how della [OSCURATO:PERSONA] in materia.
195. Per quanto riguarda l’argomento tratto dalla clausola di riservatezza prevista per l’aggiudicazione dell’appalto alla società Gosselies, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere di poter sottrarre il know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ove tale violazione rimanga riservata. Questo ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe assurdo in quanto equivarrebbe ad affermare che un soggetto munito di licenza a cui non fosse espressamente vietato di commettere contraffazioni potrebbe liberamente procedervi senza problemi e potrebbe altrettanto liberamente trasmettere a terzi, senza autorizzazione del titolare dei diritti, opere protette in presenza di una clausola di riservatezza.
196. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, benché le ricorrenti richiamino la definizione di know‑how contenuta nel regolamento n. 240/96, esse non indicherebbero il fondamento giuridico dell’illecito che le addebitano. L’istituzione sostiene, in proposito, che il know‑how non sia protetto, per lo meno in quanto tale. Infatti, nessuna disposizione normativa sancirebbe una definizione o una tutela del suddetto know‑how. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la tutela del know‑how è tradizionalmente concessa soltanto ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale. Riguardo al Belgio, essa invoca su questo punto la legge 14 luglio 1991 sulle pratiche del commercio e sull’informazione e la tutela dei consumatori ( Moniteur belge del 29 agosto 1991, pag. 18712) e, riguardo al Lussemburgo, la legge 27 novembre 1986 che disciplina talune pratiche commerciali e che sanziona la concorrenza sleale ( Mémorial A 1986, pag. 2214) e la legge 30 luglio 2002 che disciplina talune pratiche commerciali, sanziona la concorrenza sleale e traspone la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa ( Mémorial A 2002, pag. 1630). Orbene, in applicazione di queste disposizioni legislative, non potrebbero essere soddisfatti i requisiti necessari per la tutela dell’asserito know‑how delle ricorrenti secondo le norme sulla concorrenza sleale poiché la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti non sono concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non è né un commerciante, né un industriale o un artigiano e la sede della [OSCURATO:PERSONA] si trova in Belgio e non in Francia, il che renderebbe inapplicabile la legge francese.
197. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere mai stata in possesso dei codici sorgente della versione [OSCURATO:PERSONA], bensì di aver avuto la disponibilità soltanto di quelli relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], su cui essa fa valere determinati diritti di proprietà e diritti di utilizzazione invocando i vari contratti conclusi con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] in merito alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e alla migrazione di questa versione in ambiente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che i contratti da essa conclusi con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non contemplerebbero clausole di riservatezza nei suoi confronti. Inoltre, nessuno di questi contratti richiamerebbe un conferimento di know‑how da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] né una tutela di esso. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea il fatto che, tanto i propri servizi, quanto società estranee al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ma operanti al suo fianco, hanno ampiamente sviluppato il software [OSCURATO:PERSONA] e le sue applicazioni. Le ricorrenti avrebbero dunque usufruito del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] o di terzi e avrebbero potuto commercializzare i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] e di detti terzi a loro vantaggio. [OSCURATO:PERSONA] indica che alcune persone che lavoravano sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] per la società Gosselies avevano lavorato in precedenza per conto della società Telindus e poi per la [OSCURATO:PERSONA]. La società Telindus, con cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe associata per creare la [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1990 avrebbe concluso con la [OSCURATO:PERSONA] contratti aventi come oggetto la traduzione, il che dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe rivendicare diritti, né un know‑how relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA].
198. Peraltro, alla luce dell’art. 4, lett. a), del contratto iniziale, nonché del punto 6 del preambolo del contratto di collaborazione e del suo art. 4, nonché dell’art. 1 dell’appendice 1 dell’allegato II del secondo contratto di migrazione, l’aggiudicazione dell’appalto alla società Gosselies non avrebbe potuto dare luogo ad alcun illecito da parte della [OSCURATO:PERSONA].
199. [OSCURATO:PERSONA] precisa altresì che il bando di gara contiene una clausola di riservatezza, secondo cui l’aggiudicatario dell’appalto non può utilizzare o divulgare a terzi le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. art. II.9 dell’allegato 1 del bando di gara 4 ottobre 2003). In applicazione di tale clausola di riservatezza, e in ogni caso, la società Gosselies non potrebbe dunque divulgare le informazioni riservate che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia eventualmente comunicato. La divulgazione di tali informazioni a questa impresa non potrebbe pertanto essere lesiva per le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infine, che i programmi e i dizionari della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] sono memorizzati esclusivamente nei suoi elaboratori.
b) Giudizio del Tribunale
200. Il comportamento illecito dedotto nel presente procedimento consiste nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arrogata il diritto, senza il consenso delle ricorrenti, di far realizzare i lavori illustrati nella gara d’appalto che potrebbero modificare o comportare la divulgazione a terzi di elementi della versione [OSCURATO:PERSONA] riprodotti nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], i quali sono protetti dal diritto d’autore o rientrano nel know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
201. Per accertare se tale comportamento sia illecito occorre innanzi tutto stabilire se le ricorrenti, secondo i principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dispongano del diritto di opporsi a che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisca a terzi, senza il loro consenso, lavori relativi a determinati aspetti della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Siffatto diritto, che le ricorrenti fondano sul diritto d’autore e sul know‑how relativi alla versione originale e anteriore [OSCURATO:PERSONA] è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale sostiene che le ricorrenti non avrebbero prodotto la prova dei diritti da esse invocati su tale versione del software (v. punti 178‑179 supra).
202. Qualora risulti che le ricorrenti possono invocare tali diritti, occorrerà allora esaminare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe autorizzata ad assegnare a terzi i lavori di cui all’appalto controverso. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che i diversi contratti stipulati con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1975 e il finanziamento a tal fine concesso le conferiscano in maniera sufficiente diritti di utilizzazione e di proprietà riguardo ai vari elementi della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] tali da non dover tener conto del diritto di opposizione invocato dalle ricorrenti in forza dei diritti detenuti sulla versione [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 181‑187 supra).
203. Qualora risulti che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il diritto di opposizione invocato dalle ricorrenti, occorrerà infine analizzare il contenuto dei lavori da effettuare sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], di cui all’appalto, per sapere se essi siano atti a comportare la modifica o la divulgazione di elementi o di informazioni protette dal diritto d’autore e dal know‑how rivendicati dalle ricorrenti, cosa che, da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] nega (v. punto 189 supra).
Sui diritti invocati dalle ricorrenti per quanto riguarda la versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA]
204. Per definire i principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritti d’autore, le ricorrenti invocano la convenzione di Berna e le direttive 91/250 e 2004/48. Esse fanno altresì menzione dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e producono due pareri del professor Sirinelli, che esaminano la questione della ricevibilità di un’azione per contraffazione proposta da una persona giuridica e l’accesso alla tutela mediante diritto d’autore di un software riscritto, nonché la seconda nota tecnica [OSCURATO:PERSONA].
205. Come esposto in fase di esame della competenza del Tribunale (v. punti 68‑73 supra), il gruppo [OSCURATO:PERSONA] può invocare i diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] che ha sviluppato e che commercializza sotto il proprio nome senza essere tenuto a presentare altri elementi di prova.
206. È ben vero che, in generale, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], allorché vi è un conflitto sull’esistenza di un diritto, spetta al soggetto che ne invoca l’esistenza o l’insussistenza dimostrarlo (actori incumbit probatio). In materia di diritti d’autore, tuttavia, esiste una presunzione legale che consente di invertire l’onere della prova. Il diritto dell’Unione sancisce siffatta presunzione nell’art. 5, della direttiva 2004/48, intitolato «Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti», secondo cui «[a]i fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva, (…) affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso». Le ricorrenti hanno altresì invocato due esempi di tale presunzione in seno agli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato esempi contrari tratti dai diritti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Nell’ordinamento francese, diritto del luogo in cui è stabilita la [OSCURATO:PERSONA], la quale invoca nella fattispecie i diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] da essa commercializzato, l’art. L 113-1 del codice della proprietà intellettuale francese dispone che «[l]a qualità di autore appartiene, salvo prova contraria, a colui ovvero a coloro sotto il cui nome l’opera viene divulgata». Nel diritto belga, diritto del paese ove ha sede la [OSCURATO:PERSONA], siffatta presunzione è sancita dall’art. 6, secondo comma, della legge belga sul diritto d’autore, secondo cui «si presume autore, salvo prova contraria, chiunque compaia come tale sull’opera, in virtù della menzione del nome o di una sigla che ne consenta l’identificazione». Queste diverse disposizioni sono state invocate quali dimostrazioni di un principio generale comune ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
207. A titolo di esempio di disposizioni presenti, in sostanza, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, le ricorrenti fanno valere che l’opera è protetta, ai sensi del diritto francese, per il semplice fatto di essere stata creata. L’art. L 111‑1 del codice della proprietà intellettuale francese dispone che «[l]’autore di un’opera dell’ingegno, per il semplice fatto della sua creazione, vanta su di essa il diritto di proprietà immateriale esclusivo e opponibile erga omnes». Riguardo alla definizione della nozione di «opera dell’ingegno», dall’art. L 112‑2 del codice della proprietà intellettuale francese emerge che «ai sensi del presente codice sono considerati opere dell’ingegno: [i] software, compreso il materiale preparatorio per la progettazione». Nessun elemento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] contraddice questo esempio presentato dalle ricorrenti.
208. L’originalità dell’opera si presume a partire dalla sua creazione. Il problema che si pone in materia di prova riguarda, assai spesso, l’anteriorità di una prova rispetto a un’altra. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la prova dell’anteriorità della versione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] è data dal semplice fatto che la seconda versione è stata sviluppata dopo la prima e che, per svilupparla, la [OSCURATO:PERSONA] è ricorsa al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e alla sua versione [OSCURATO:PERSONA]. Su questo punto va osservato che la [OSCURATO:PERSONA], come affermato nella controreplica, non nega che la [OSCURATO:PERSONA] sia titolare dei diritti sul software [OSCURATO:PERSONA] da essa commercializzato.
209. Peraltro, occorre osservare che, secondo le informazioni presentate dalle ricorrenti sui diritti francese e belga, la qualità di autore di un’impresa è sancita dalla giurisprudenza di questi [OSCURATO:PERSONA] membri. Per la Francia si tratta della sentenza della Cour de cassation, prima Sezione civile, 24 marzo 1993, secondo cui una persona giuridica, ai fini della ricevibilità della sua azione per contraffazione, deve semplicemente provare di sfruttare l’opera senza essere tenuta a dimostrare l’origine dei suoi diritti, e, per il Belgio, si tratta della sentenza della Cour de cassation 12 giugno 1998 (v. primo parere Sirinelli, punti 18 e 26). Per respingere tale parere giuridico dettagliato, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a formulare affermazioni vaghe e succinte, fondate su una critica della soluzione sopra illustrata da una parte della dottrina, e su una sentenza del 1993 della cour d’appel di Gand che precede la citata sentenza della Cour de cassation belga. La questione del contenuto dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli citati a titolo di esempio dal professor Sirinelli non è stata richiamata né affrontata dalle parti.
210. La citata soluzione della giurisprudenza è interessante per il fatto di limitare le possibilità per il contraffattore di far valere l’irricevibilità della causa e risparmia l’obbligo, alla persona giuridica, di fornire la serie completa dei contratti di cessione a partire dall’autore persona fisica, primo titolare del diritto. Pertanto, in materia di prove, l’effettività del possesso alla data di avvio dell’azione prevale sulla storia dell’acquisizione.
211. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la presunzione relativa al diritto d’autore sarebbe smentita, per quanto riguarda la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], dal fatto che quest’ultima non è commercializzata con una confezione che mostra il nome dell’autore e che è talvolta denominata «[OSCURATO:PERSONA] MT system» o «ECMT», occorre osservare che, a fondamento del loro ricorso per responsabilità extracontrattuale, le ricorrenti invocano la versione [OSCURATO:PERSONA] e che esse procedono poi raffrontando quest’ultima versione con la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che una parte di tale versione derivata proviene da quella anteriore e originale. Da quanto precede emerge che sussiste effettivamente una parte denominata «[OSCURATO:PERSONA]» nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] (ossia, segnatamente, la parte essenziale del nucleo), così come non è contestata l’esistenza di una parte denominata «EC» in tale versione (ossia, segnatamente, i dizionari, che sono st ati creati dalla [OSCURATO:PERSONA]). La discussione non riguarda dunque la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], bensì i diritti che le ricorrenti possono invocare, in caso di lavori sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], in base ai diritti detenuti sulla versione originale e anteriore [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, e incidentalmente, occorre osservare che dalle definizioni illustrate nel modello di contratto allegato all’appalto emerge che la denominazione «Servizio (o sistema) di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]», a cui fa riferimento l’istituzione, è definita nei seguenti termini: «[i]l sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA] si articola su EC [OSCURATO:PERSONA], una versione particolare del sistema di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA] inizialmente sviluppato dal “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], USA, in seguito sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a partire dal 1976» ([OSCURATO:PERSONA] machine translation service is built around EC [OSCURATO:PERSONA], a specific version of the [OSCURATO:PERSONA] machine translation system originally developed by the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], USA, which since 1976 has been further developed by the [OSCURATO:PERSONA].) Pertanto, secondo la formulazione stessa utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi, il servizio o il sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA] ha origine nel sistema di traduzione automatica creato e sviluppato dal gruppo WTC/[OSCURATO:PERSONA].
212. In conclusione, le ricorrenti possono avvalersi, in quanto gruppo [OSCURATO:PERSONA], di diritti d’autore sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA] da diversi anni e persino prima della realizzazione della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le esigenze specifiche della [OSCURATO:PERSONA].
213. In ogni caso, le disposizioni contrattuali invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di fondare un asserito diritto di controllo sull’acquisizione del gruppo WTC da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 179 supra). [OSCURATO:PERSONA] richiama in proposito l’art. 5, lett. c), del contratto iniziale concluso con la WTC il 22 dicembre 1975 per sostenere che nessun trasferimento di diritti o di obblighi derivanti dal contratto potrebbe avere luogo senza il suo previo consenso. Orbene, questa disposizione precisa soltanto quanto segue: «senza previa ed espressa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non può trasferire né cedere tutti ovvero parte dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, né subappaltare l’esecuzione degli incarichi che gli sono stati assegnati, né sostituire, di fatto, terzi per gli stessi fini». La suddetta disposizione vale soltanto per la durata del contratto, ossia alcuni mesi, e gli obblighi, relativamente ai quali erano menzionati la cessione e il trasferimento, riguardavano unicamente l’utilizzo del sistema [OSCURATO:PERSONA] e non i diritti di proprietà relativi. Tale disposizione non può dunque privare la WTC del diritto di disporre dei propri beni facendosi riacquistare, alla fine del 1985, dalla società [OSCURATO:PERSONA] che diverrà poi [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai contratti trasmessi dalle ricorrenti in allegato alla replica. Parimenti, va respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i fondamenti giuridici e contrattuali dei diritti d’autore delle ricorrenti avrebbero dovuto essere identificati. Invero, le summenzionate disposizioni giuridiche non obbligano gli autori a registrare o a depositare le loro opere come nel caso dei brevetti.
214. Inoltre, va necessariamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole del fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e le società da esso rilevate, in particolare la WTC, fossero titolari di diritti di proprietà intellettuale sulle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA] sfruttate commercialmente a partire dagli anni ‘70, in particolare con la [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti forniscono numerosi elementi che consentono di dimostrare l’esistenza di un’opera dell’ingegno in materia, che detta opera dell’ingegno è stata creata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e che è stata poi rilevata dalle società del gruppo WTC e dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 174 e 175 supra).
215. Per quanto riguarda la protezione invocata relativamente al know‑how, le ricorrenti fanno valere che la divulgazione a terzi, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di informazioni tecniche e segrete relative agli elementi della versione [OSCURATO:PERSONA] presenti nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] costituisce un comportamento illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità in applicazione dell’art. 288, secondo comma, CE. Come esposto nella fase dell’esame della competenza del Tribunale (v. punti 78‑81 supra), è altresì lecito ritenere che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] possa avvalersi di tale protezione riguardante le informazioni tecniche e segrete relative alla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA].
Sull’affermazione secondo cui i diritti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] le consentono di ignorare il diritto di opposizione delle ricorrenti
216. Per affermare che era obbligata a tener conto del diritto delle ricorrenti di opporsi, in forza dei diritti detenuti sulla versione [OSCURATO:PERSONA], a che taluni lavori relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] fossero affidati a terzi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie in virtù dei diritti concessi dai contratti stipulati con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1975 e del finanziamento concesso in questo ambito.
217. Tale argomento deve essere respinto. Infatti, come sostengono giustamente le ricorrenti, una cessione di diritti non può essere presunta. Il fatto di aver finanziato uno sviluppo informatico non significa, di per sé, che se ne acquisisca la proprietà. Tale effetto giuridico dev’essere espressamente indicato nel contratto in parola. Le cessioni di diritti si interpretano in senso restrittivo e a favore dell’autore.
218. Orbene, al riguardo, le ricorrenti negano formalmente di aver ceduto alcun diritto di proprietà intellettuale alla [OSCURATO:PERSONA] né con riferimento alla versione [OSCURATO:PERSONA], né con riferimento alla versione [OSCURATO:PERSONA], né relativamente all’idea e alla scrittura originali su cui esse si basano, e neppure relativamente al materiale preparatorio per la programmazione, alle strutture di dati e meno ancora riguardo al nucleo. Gli unici diritti riconosciuti dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] riguardano i dizionari sviluppati dai servizi dell’istituzione senza l’intervento della [OSCURATO:PERSONA].
219. Inoltre, le disposizioni contrattuali invocate dalla [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che riguardino la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] o la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], fanno espressamente salva l’ipotesi dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti, siano essi diritti relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA] o alla versione [OSCURATO:PERSONA]. Va peraltro rilevato che i termini invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di fondare un trasferimento dei diritti d’autore detenuti dal firmatario (la WTC o le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) sulle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA] di cui a tali contratti. In particolare, va osservato che l’unica disposizione contrattuale relativa alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], alla quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento per giustificare le proprie azioni, è l’art. 13, nn. 1 e 2, dei contratti di migrazione, che subordina la proprietà rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’assenza di diritti di proprietà intellettuale anteriori (v. punti 95‑97 supra). Per quanto riguarda l’estratto dell’art. 1 dell’appendice 1 dell’allegato II del secondo contratto di migrazione citato dalla [OSCURATO:PERSONA], esso prevede quanto segue: «[i] lavori di migrazione descritti nel presente [a]llegato, nonché la messa a disposizione delle parti del sistema, delle risorse umane e del know‑how di [[OSCURATO:PERSONA]] e di [[OSCURATO:PERSONA]] non daranno luogo ad alcun pagamento supplementare, né ad alcuna richiesta pecuniaria in base ad un qualsivoglia diritto di proprietà». Oltre al fatto che tale disposizione riconosce espressamente il know‑how della [OSCURATO:PERSONA], è altresì possibile constatare che ciò vale soltanto per le richieste pecuniarie formulate per i lavori di migrazione effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il presente procedimento riguarda i lavori assegnati dalla [OSCURATO:PERSONA] a terzi in seguito a una gara d’appalto.
220. Occorre inoltre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa rileva che la tesi dei «contratti d’opera», che le consentirebbe di interpretare i contratti conclusi tra le società del gruppo WTC, e successivamente dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], come contratti con cui tali società avrebbero avuto l’intenzione di cederle i loro diritti d’autore, non risulta espressamente dai contratti richiamati dall’istituzione. Nessuna disposizione contrattuale citata dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere, infatti, interpretata in tal senso in quanto tali diverse disposizioni si riferiscono ad un diritto di utilizzazione e non un diritto di proprietà oppure fanno espressamente salvi i diritti di proprietà intellettuale preesistenti.
221. Dev’essere, da ultimo, respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sulla «filosofia» di detti contratti, giacché la filosofia dei contratti in materia di messa a disposizione di un software informatico consiste precisamente nella limitazione dei diritti dell’utilizzatore a una mera licenza d’uso, senza per questo consentirgli di appropriarsi del software.
222. In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di dimostrare di essere stata autorizzata dalle concorrenti, in virtù di contratto, a procedere con le utilizzazioni e le divulgazioni compiute a seguito dell’attribuzione dell’appalto controverso in base alla proprietà che essa potrebbe rivendicare sulla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA].
223. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di poter effettuare modifiche della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], senza per ciò stesso ledere eventuali diritti d’autore del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali modifiche sarebbero legittimamente autorizzate a chiunque fruisca di una licenza d’uso.
224. [OSCURATO:PERSONA] fa valere su questo punto l’art. 6 della legge belga sui programmi per elaboratore, che indica che gli atti di riproduzione e di adattamento di un programma per elaboratore di cui all’art. 5, lett. a) e b), di tale legge non sono soggetti all’autorizzazione del titolare se necessari per consentire alla persona che ha il diritto di utilizzare il programma di farlo in maniera conforme alla sua destinazione d’uso, compresa la correzione di errori. Essa invoca altresì l’art. 28, n. 4, della legge lussemburghese sui programmi per elaboratore, intitolato «Deroghe relative alle attività soggette a limiti», che prevede che, «[s]alvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare gli atti di cui all’art. 28[, n. 3, lett.] a) e b), se essi sono necessari a consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore in maniera conforme alla sua destinazione d’uso, anche per la correzione di errori». Parimenti, secondo l’art. 34 della legge lussemburghese sui diritti d’autore, intitolato «Deroghe relative alle attività soggette a limiti»: «[s]alvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare gli atti di cui all’art. 33 se essi sono necessari a consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore in maniera conforme alla sua destinazione d’uso, compresa la correzione di errori e l’integrazione del programma in una banca dati di cui gli viene richiesto il funzionamento».
225. Tuttavia, va osservato che tale deroga legale con riferimento agli atti riservati, ossia gli atti che richiedono il consenso dell’autore, dev’essere interpretata restrittivamente. L’anzidetta deroga legale, prevista dall’art. 5 della direttiva 91/250, con riferimento agli atti che rientrano nel diritto esclusivo dell’autore del programma, come definiti dall’art. 4 di tale direttiva, è intesa ad applicarsi solo ai lavori effettuati dal legittimo acquirente del programma per computer e non ai lavori attribuiti a terzi da tale acquirente (v. parere del professor Sirinelli sulla portata del diritto per l’utilizzatore legittimo di un programma per computer di modificare tale programma e terza nota tecnica del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla natura dei lavori assegnati alla Gosselies; v. altresì le risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale per quanto riguarda i diritti dell’utilizzatore). Siffatta eccezione è anche limitata agli atti necessari per consentire all’acquirente legittimo di utilizzare il programma per computer in maniera conforme alla sua destinazione d’uso, compresa la correzione di errori. Nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non riesce a spiegare perché le modifiche richieste avrebbero potuto essere affidate a terzi e perché esse fossero necessarie per correggere errori o per consentire l’utilizzo del programma in maniera conforme alla sua destinazione d’uso. Nessun elemento del fascicolo consente di capire a quale titolo tale eccezione permetterebbe di far effettuare miglioramenti, adattamenti o aggiunte al programma per computer utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (sulla natura dei lavori affidati a terzi dalla [OSCURATO:PERSONA] v. punti 227‑250 infra). Tali lavori rientrano infatti tra le attività riservate, riguardando l’adattamento, l’adeguamento o ogni altra modifica del programma per elaboratore ai sensi dell’art. 4 della direttiva 91/250. All’udienza, le ricorrenti hanno dunque spiegato che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], gli altri suoi clienti le chiedono l’autorizzazione per procedere a modifiche del tipo di quelle chieste alla società Gosselies.
226. In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di dimostrare nel presente procedimento i motivi per cui essa poteva avvalersi della deroga relativa agli atti riservati per fare assegnare a terzi i lavori da realizzare nell’ambito dell’appalto controverso. Occorre peraltro osservare che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le azioni che le sono addebitate, ossia – a suo avviso – la correzione e il miglioramento dei dizionari, sono, quanto meno, parzialmente coperte dalla deroga prevista dall’art. 5 della direttiva 91/250 (v. risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla terza serie di quesiti, osservazioni sul prezzo di una licenza d’uso del software [OSCURATO:PERSONA], punto 23), il che significa, implicitamente, che essa ammette che determinati lavori richiesti nell’ambito dell’appalto controverso potrebbero non rientrare in tale eccezione e costituire un atto riservato secondo il significato definito dall’art. 4 della direttiva 91/250.
227. Va dunque considerato, in primo luogo, che le ricorrenti possono invocare diritti d’autore e la protezione connessa al know‑how sulle informazioni e gli elementi relativi alla versione originale e anteriore [OSCURATO:PERSONA] presenti anche nella versione derivata EC‑[OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di dimostrare che le ricorrenti non disponevano dei diritti rivendicati per quanto riguarda la versione [OSCURATO:PERSONA], che tali diritti le sarebbero stati ceduti espressamente o implicitamente in virtù dei contratti stipulati con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] o del finanziamento concesso riguardo alle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata nemmeno in grado di dimostrare che avrebbe potuto far realizzare da terzi i lavori richiesti, senza il previo consenso del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Sulla natura dei lavori assegnati a terzi dalla [OSCURATO:PERSONA]
228. Per dimostrare la violazione del diritto di opposizione rivendicato dalle ricorrenti, esse devono provare che i lavori menzionati nella gara d’appalto e per i quali il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto prestare il proprio consenso, erano atti a comportare la modifica o la trasmissione di informazioni o di elementi relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA] presenti anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA].
229. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, per accertare siffatta modifica o divulgazione illecita, occorre innanzi tutto osservare che l’appalto della [OSCURATO:PERSONA] riguardava la manutenzione e il miglioramento linguistico del sistema di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA]. Detto appalto comprendeva le seguenti prestazioni:
«3.1 Codificazione dei dizionari: la codificazione dei dizionari basata sul feedback, sui glossari e sui testi sottoposti alla traduzione automatica dagli utilizzatori, compreso l’allineamento dei dizionari tra le combinazioni linguistiche. Sarà fornito un programma utilità per agevolare la codificazione (…) Detto compito prevede altresì:
la revisione e la codificazione dei file di dizionari di traduzione automatica preparati da altre fonti per i servizi di traduzione automatica della [OSCURATO:PERSONA].
La raccolta dei file di dizionari degli utilizzatori – su richiesta, il contraente esamina i dati inseriti dagli utilizzatori e, se i termini sono di uso corrente, li inserisce nei dizionari principali, accertandosi che non vi siano conflitti con termini esistenti.
3.2 Miglioramenti, adattamenti e aggiunte a routine linguistiche: miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi fondata sul feedback, sui glossari e sui testi sottoposti alla traduzione automatica dagli utilizzatori. Per esempio: il trattamento delle parole separate da trattini a fine riga nei dati inseriti della lingua di partenza o di arrivo, le lettere maiuscole, il genitivo sassone “s”, gli omografi e il rispetto delle convenzioni della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare le modalità di scrittura dei numeri).
3.3 Aggiornamenti del sistema: l’aggiornamento dei dizionari e dei programmi avviene su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. Il contraente opera in stretta collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] per garantire l’integrazione armoniosa degli aggiornamenti.
3.4 Aggiornamenti della documentazione: il contraente effettua gli aggiornamenti della documentazione (per esempio i manuali di codificazione) relativa alle parti del sistema di cui è responsabile e conserva la documentazione rivista presso il centro dati. Le versioni aggiornate contengono una descrizione e una spiegazione dei miglioramenti e delle modifiche apportate nell’ambito del contratto (…)».
(3.1 Dictionary coding: Dictionary coding based on feedback, glossaries and texts submitted to MT by users, including the «levelling-up» of dictionaries between language pairs. A utility will be provided to help with coding. […] This task also includes:
The revision and encoding of MT dictionary files which have been prepared for the [OSCURATO:PERSONA] MT service by other sources.
The harvesting of users’ custom dictionary files – if requested, the contractor will review user entries, and where terms are of general use, include them in the main dictionaries, ensuring that there is no conflict with existing terms.
3.2 Enhancements, Adaptations and Additions to [OSCURATO:PERSONA]: Specific improvements to Analysis, Transfer and Synthesis programs based on feedback, glossaries and texts submitted to MT by users. For example: the treatment of hyphenated words in source and target output, capitalisation, the [OSCURATO:PERSONA] genitive s , homographs, and respect of [OSCURATO:PERSONA] conventions (amongst others, for the writing of numbers).
3.3 System updates: Updates to dictionaries and programs will take place as required by the [OSCURATO:PERSONA]. The contractor will work closely with the [OSCURATO:PERSONA] to ensure the smooth integration of updates.
3.4 Documentation updates: The contractor shall update as required any documentation (e.g. coding manuals) on parts of the system for which he is responsible and shall store revised documents at the [OSCURATO:PERSONA]. The updated versions shall include a description of, and explanation for, improvements and changes made under contract […])
230. Secondo le ricorrenti, la realizzazione di questi compiti richiede la modifica e l’adattamento del nucleo del sistema, dei programmi linguistici e della struttura dei dati del software [OSCURATO:PERSONA] (versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]), il che comporta la modifica del codice sorgente di tale software e del materiale preparatorio per la programmazione. La necessità di disporre dei codici sorgente e di modificarli per eseguire gli incarichi previsti dall’appalto troverebbe conferma nel punto 3.7.5 del bando di gara, secondo cui uno degli obblighi incombenti al contraente è garantire che le ultime versioni dei codici sorgente, dei dizionari e dei programmi siano correttamente installate e compilate sui server della [OSCURATO:PERSONA].
231. Peraltro, la prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], senza essere rimessa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA], spiega il motivo per cui la realizzazione dei lavori assegnati alla Gosselies in virtù dell’appalto da essa aggiudicatosi dovesse necessariamente incidere su aspetti della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] presenti anche nella versione [OSCURATO:PERSONA].
232. Riguardo alla descrizione funzionale degli elementi del software [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA] è il seguente:
– la funzione «scomposizione delle parole con trattini» di cui al bando di gara (punto 3.2 del bando di gara, v. punto 229 supra) è effettuata nel nucleo nell’ambito dei moduli di pretrattamento dei documenti;
– la funzione «maiuscolo», ossia il trattamento delle maiuscole da una lingua a un’altra, di cui al bando di gara (punto 3.2 del bando di gara, v. punto 229 supra), è effettuata nel nucleo nell’ambito dei moduli di post-trattamento del testo;
– le regole di formattazione tipografica (per esempio la gestione dei numeri o degli spazi) di cui al bando di gara (punto 3.2 del bando di gara, v. punto 229 supra) trovano applicazione nel nucleo nell’ambito dei moduli di post-trattamento del testo;
– le norme di consultazione dei dizionari (per esempio per la resa del genitivo sassone) di cui al bando di gara (punto 3.2 del bando di gara, v. punto 229 supra) trovano applicazione nel nucleo, che contiene specificità a seconda della lingua.
233. Come spiegato sopra, le parti non contestano che il nucleo sia al centro dello «sviluppo linguistico». Esso non è costituito da librerie statiche che sarebbero indipendenti dal processo di «sviluppo linguistico», bensì, al contrario, ne è una parte integrante ed essenziale. Su questo punto, nella prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA] viene chiarito che, in un «normale ambito di sviluppo linguistico», il nucleo dev’essere modificato in diversi casi, in particolare in occasione dei seguenti lavori previsti nell’appalto: «Miglioramenti, adattamenti e aggiunte alle routine linguistiche» (punto 3.2 del bando di gara, v. punto 229 supra e prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA]).
234. Da quanto precede emerge che, per essere in grado di svolgere i compiti che gli vengono assegnati, l’aggiudicatario dell’appalto deve disporre dei codici sorgente della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] per poterli adattare e modificare allo scopo di realizzare i miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi di cui al punto 3.2 del bando di gara e di effettuare gli aggiornamenti previsti ai punti 3.3, 3.4 e 3.7.5 del bando di gara.
235. Gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di rimettere in discussione siffatta valutazione. In proposito, va rammentato che la [OSCURATO:PERSONA] nega formalmente di aver comunicato i codici sorgente della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei lavori richiesti per attuare l’appalto aggiudicato alla società Gosselies. Essa indica che i lavori affidati a tale società non richiedevano interventi sul nucleo del software.
236. Siffatta contestazione si basa su una nota tecnica della DGT datata 16 gennaio 2008, destinata a fornire una risposta alla prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «seconda nota» o la «seconda nota della DGT» ) . [OSCURATO:PERSONA] parte introduttiva della seconda nota, la DGT osserva che la prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA] mira soprattutto a dimostrare che tutte le modifiche di tipo linguistico avvengono nella «zona di analisi» e che esse comportano inevitabilmente un trattamento mediante il nucleo e, dunque, una modifica di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] seconda nota della DGT, viene tuttavia evidenziato che i lavori previsti nell’appalto riguardanti le routine linguistiche non richiedono la modifica del nucleo.
237. A sostegno di questa tesi, la DGT fa osservare che non si deve confondere il contenente (la struttura definita a livello del nucleo) con il contenuto (i codici attribuiti dai programmi linguistici e aventi una connotazione linguistica) della «zona di analisi». Il principio della modularità dei componenti del sistema di traduzione imporrebbe una separazione netta, non solo tra i diversi moduli linguistici, ma anche tra i moduli linguistici e il nucleo. Per la DGT, il nucleo ha una portata linguistica marginale. In proposito, la DGT osserva che, benché sia vero che il nucleo controlla l’esecuzione del processo di traduzione, che interagisce con tutti i componenti e che contiene determinate funzioni che potrebbero vagamente essere definite di tipo linguistico (segmentazione in frasi, trattamento delle parole con trattini o delle parole non trovate), è altresì vero che i moduli del nucleo sono di portata generale, mentre le routine linguistiche sono specifiche per una determinata lingua di partenza, per combinazione linguistica o per lingua di arrivo.
238. Esaminando gli esempi forniti nel bando di gara del 4 ottobre 2003 ed evidenziati come elementi che richiedono obbligatoriamente un intervento sul nucleo, la DGT illustra le due seguenti considerazioni:
– «[c]ontrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], il riferimento alle [routine linguistiche], nel bando di gara (…), indica con precisione la natura delle prestazioni da fornire, ossia miglioramenti specifici dei programmi di analisi, [di] trasferimento e [di] sintesi, basati sul feedback degli utilizzatori. Gli esempi di problemi enunciati nel bando di gara sono unicamente a titolo indicativo e sono palesemente di tipo linguistico»;
– «[p]are evidente che problemi linguistici siano innanzi tutto regolati in [routine linguistiche] di cui costituiscono lo scopo, come indicato dal loro nome. Anche se alcuni problemi enunciati sono stati affrontati nel nucleo, essi possono essere anche – e in effetti sono – affrontati nelle [routine linguistiche] e nei dizionari. Come in ogni sistema complesso, le modalità di trattamento dei fenomeni linguistici sono varie e complesse».
239. Da quanto precede emerge che la DGT non contesta effettivamente le affermazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui taluni incarichi assegnati nell’ambito dell’appalto aggiudicato richiedono un intervento sul nucleo. In tal modo, la DGT riconosce espressamente che il nucleo del software [OSCURATO:PERSONA], la cui struttura è la stessa nelle versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], contiene alcune funzioni, come quella del trattamento delle parole con trattini di cui si fa menzione nell’appalto. Parimenti, la DGT riconosce implicitamente le affermazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a indicare che «anche se alcuni problemi illustrati [nel bando di gara] sono stati affrontati nel nucleo, essi possono anche – e in effetti sono – essere affrontati nelle [routine linguistiche] e nei dizionari». Invero, è possibile codificare direttamente nei dizionari tutte le parole con trattini e chiedere che venga realizzato o migliorato un programma che consenta di trattare sistematicamente le parole con trattini senza che sia necessario codificarle, una per una, nei dizionari. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a tal proposito e senza essere contraddetto dalla DGT, che la funzione «scomposizione delle parole con trattini», ossia il programma informatico che affronta sistematicamente tale questione, si compie nel nucleo nell’ambito dei moduli di pretrattamento dei documenti. Inoltre, la DGT non può affermare in maniera convincente che gli esempi illustrati nel bando di gara e messi in rilievo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] come richiedenti un intervento sul nucleo siano puramente indicativi. In base ai termini stessi dell’appalto, si tratta di esempi forniti dagli utilizzatori della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] dei miglioramenti specifici che avrebbero dovuto essere realizzati nell’ambito dell’appalto.
240. Più in dettaglio, per quanto riguarda il trattamento delle parole con trattini (per esempio il termine «hospital-based»), la DGT fa osservare che difficilmente il ruolo del nucleo può essere definito linguistico, giacché esso si limita a cercare anzitutto nel dizionario la parola così come è scritta e, se il risultato è negativo, a ripetere la ricerca eliminando il trattino (per il termine «hospitalbased»). Qualora la ricerca continui ad essere infruttuosa, le due parole («hospital» e «based») vengono allora cercate separatamente. Questo tipo di parole potrebbe essere facilmente trattato codificandole direttamente nel dizionario, come è stato fatto per il termine «medium-sized» che compare di frequente nei testi comunitari. Una volta codificato, il termine non richiede più nessun trattamento e non pone alcun problema. La parte essenziale del trattamento avviene dunque nei programmi linguistici e innanzi tutto nella fase di analisi nel programma Ehmrt000.c. Il trattamento prosegue, poi, nella fase di trasferimento. Routine lessicali che trattano le parole con trattini sono create per la maggior parte delle combinazioni linguistiche a partire dall’inglese.
241. Questi elementi non rimettono, tuttavia, in discussione la necessità di un intervento sul nucleo allo scopo di eseguire l’appalto aggiudicato. Poco importa sapere se sia possibile un diverso approccio, così come è ininfluente sapere se il contenuto della funzione richiesta sia di tipo linguistico. Ciò che conta è l’approccio adottato nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], che qui corrisponde a quello adottato nella versione [OSCURATO:PERSONA]. Nulla smentisce dunque, in questa sede, l’affermazione dell’esperto in informatica delle ricorrenti, secondo cui il trattamento delle parole con trattini si effettua proprio nel nucleo grazie al programma informatico relativo a tale funzione. Questa affermazione è, per contro, confermata dalla seconda nota della DGT (v. punto 239, supra). Inoltre, su questo punto, l’appalto non richiede all’aggiudicatario di codificare tutte le parole con trattini esistenti, bensì di migliorare il programma informatico relativo a questa funzione.
242. Per quanto riguarda il trattamento delle maiuscole, la DGT osserva che il ruolo del nucleo non sarebbe affatto linguistico bensì, invece, meccanico. Per esempio, il ruolo del programma Rtrprint.c, che costituisce un programma del nucleo, di cui si fa menzione nella prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], consiste unicamente nell’applicazione nella lingua di arrivo delle decisioni adottate dai programmi linguistici e, in particolare, la routine lessicale Lefweekd.c, che è un programma di routine linguistiche sui giorni della settimana. Parimenti, la decisione di applicare la funzione «maiuscolo», a seconda delle regole grammaticali e del contesto linguistico, viene presa nei programmi linguistici e risulta in primo luogo dall’analisi compiuta dal programma Epropnou.c, che tratta i nomi propri, le sigle, gli acronimi, ecc. Il trattamento può continuare a livello del trasferimento nelle routine lessicali, come nella combinazione linguistica inglese-italiano. La DGT osserva inoltre che la decisione sulle maiuscole può altresì essere presa nei dizionari. Sono, ad esempio, codificati con la lettera iniziale maiuscola, tutti i nomi propri (Panama, Palestina, Parkinson) oppure tutti i sostantivi tedeschi.
243. Tuttavia, tali elementi non rimettono in discussione la necessità di un intervento sul nucleo per poter dare esecuzione all’appalto attribuito. Poco importa, a tal fine, sapere se la natura dell’intervento effettuato sia linguistica o meccanica, giacché è controverso soltanto il fatto che sono state apportate modifiche non autorizzate ad elementi protetti dal diritto d’autore e dal know‑how. Parimenti, poco importa sapere che è possibile un diverso approccio, in quanto ciò che conta è l’approccio adottato nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], che corrisponde in questo caso a quello adottato nella versione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l’appalto chiedeva all’aggiudicatario di migliorare il programma informatico relativo a questa funzione e nulla smentisce l’affermazione dell’esperto in informatica delle ricorrenti, secondo cui il trattamento informatico delle maiuscole da una lingua a un’altra avviene nel nucleo nell’ambito dei moduli di post‑trattamento del testo. Al contrario, la DGT riconosce espressamente che il nucleo è per lo meno coinvolto nell’ambito di questo processo, poiché le decisioni prese da talune routine sono attuate in seno a esso. Per di più, per quanto riguarda i codici sorgente delle versioni [OSCURATO:PERSONA] ed EC‑[OSCURATO:PERSONA], va osservato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato non soltanto che l’analogia dei codici sorgente nei nuclei delle due versioni era pari all’80‑95%, ma anche che sussistevano altre somiglianze a livello delle routine linguistiche, in quanto gran parte delle routine della versione [OSCURATO:PERSONA] è presente anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA]. Proprio come la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], anche la versione [OSCURATO:PERSONA] dispone di un programma che consente di trattare le maiuscole. Ancora una volta, l’appalto non chiede all’aggiudicatario di codificare tutte le parole che contengono una lettera maiuscola, ma di migliorare il programma informatico relativo a questa funzione.
244. La DGT non tratta la questione del rispetto delle convenzioni della [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], richiede un intervento sul nucleo.
245. Per quanto riguarda il trattamento del genitivo sassone «‘s» (per esempio il termine «operator’s»), la DGT sottolinea che il ruolo del nucleo nel trattamento di questo tipo di parole è assai limitato e consiste nel sopprimere la «‘s» per consentire la ricerca della sola parola (ossia il vocabolo «operator») nel dizionario. Inoltre, siccome questo trattamento funziona perfettamente, non vi sarebbe alcun motivo per modificarlo.
246. Siffatti elementi non rimettono affatto in discussione la necessità di un accesso al nucleo e della sua modifica per realizzare l’appalto aggiudicato. Al contrario, la DGT conferma espressamente il ruolo del nucleo nel trattamento del genitivo sassone e si limita a indicare che il ruolo del programma informatico realizzato per garantire tale funzione era perfettamente funzionante, mentre dalla formulazione stessa del bando di gara emerge che si trattava di miglioramenti specifici da realizzarsi a cura dell’aggiudicatario.
247. La natura degli interventi richiesti alla società Gosselies è stata oggetto di diverse domande nell’ambito della seconda serie di quesiti del Tribunale e in udienza. In particolare, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare se avesse effettivamente fornito l’accesso ai codici sorgente del nucleo del software [OSCURATO:PERSONA] per consentire la realizzazione dei lavori assegnati alla società Gosselies, a prescindere dal fatto che questi riguardassero o meno, a titolo accessorio o principale, altre parti del software [OSCURATO:PERSONA]. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse ribadito le affermazioni secondo cui, da un lato, i lavori in parola non avrebbero richiesto interventi sul nucleo di base e, dall’altro, che essa non avrebbe divulgato alla Gosselies i codici sorgente del sistema EC-[OSCURATO:PERSONA], era chiesto alle parti di indicare se e in che modo tali affermazioni avrebbero potuto essere verificate sotto il profilo tecnico.
248. Rispondendo a tali quesiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato le proprie affermazioni secondo cui «i lavori affidati alla società Gosselies non richiedevano interventi sul nucleo di base» indicando che «essa non [aveva] fornito accesso ai codici sorgente del nucleo del software [OSCURATO:PERSONA], né divulgato alla Gosselies i codici sorgente del sistema EC‑[OSCURATO:PERSONA]». L’istituzione ha inoltre fatto riferimento all’accordo di riservatezza relativo all’appalto del 4 ottobre 2003, che rileva poco ai fini della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento. Riguardo alla verifica tecnica di queste affermazioni che sono contraddette dal testo del bando di gara e dalla prima nota tecnica [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene quanto segue nella sue risposta alla seconda serie di quesiti:
«Tenuto conto delle competenze richieste per svolgere le azioni di cui sopra e delle qualifiche di linguista (e non di informatico) dei dipendenti della Gosselies che dovevano eseguire il contratto con la [OSCURATO:PERSONA], si può affermare che questi ultimi non erano assolutamente in grado di intervenire sul nucleo di base. In proposito, si può precisare che attualmente sono i linguisti della [OSCURATO:PERSONA] che realizzano i lavori all’epoca realizzati dalla società Gosselies».
249. Tale risposta va confrontata con quella delle ricorrenti, il cui esperto, sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua terza nota tecnica relativa al metodo di verifica delle affermazioni tecniche della [OSCURATO:PERSONA], indica il procedimento da applicare per confrontare le due versioni del software EC‑[OSCURATO:PERSONA], ossia quella anteriore all’appalto e quella che è successiva all’appalto e che consente di soddisfare le aspettative della [OSCURATO:PERSONA]. Questo punto è stato discusso in udienza, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che siffatto approccio era meno difficile da realizzare di quanto pensasse.
250. Conseguentemente, alla luce degli argomenti dedotti dalle parti e delle risposte fornite ai quesiti del Tribunale, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a confutare i dati presentati dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi, secondo cui i lavori richiesti alla Gosselies richiedevano l’accesso al codice sorgente della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e la modifica di tale codice. La posizione della [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta sia dai dati tecnici prodotti su questo punto dalle ricorrenti, sia dal suo stesso bando di gara. Peraltro, le ricorrenti sostengono che la «società Gosselies, che all’epoca dell’appalto esisteva soltanto a livello embrionale ed era quasi sprovvista di lavoratori subordinati, grazie all’assunzione degli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] è riuscita ad acquisire le risorse umane in termini di competenza per poter partecipare alla gara e ad aggiudicarsi l’appalto». Orbene, dai rapporti di attività della [OSCURATO:PERSONA] prodotti negli allegati 4 e 5 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] all’ultima serie di quesiti emerge che essa ha svolto compiti di natura informatica e non linguistica. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i curriculum vitae dei dipendenti della Gosselies, il che ha permesso di constatare che essi non erano soltanto linguisti, bensì anche informatici perfettamente in grado di accedere ai codici sorgente del software [OSCURATO:PERSONA] e di lavorare su detti codici, compresi quelli del nucleo o delle routine linguistiche connesse.
251. Occorre da ultimo osservare che, in risposta alla terza serie di quesiti sugli elementi da tenere in considerazione per la valutazione del danno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in allegato una perizia del 3 maggio 2010 redatta dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA], ingegnere civile, perito informatico presso i tribunali belgi, sugli asseriti illeciti che l’istituzione avrebbe commesso riguardo alla modifica del nucleo della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e alla divulgazione del know‑how della [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «perizia [OSCURATO:PERSONA]» (si veda altresì la nota di osservazioni sulla perizia [OSCURATO:PERSONA] redatta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], senza pregiudizio della decisione del Tribunale sull’ammissibilità della perizia [OSCURATO:PERSONA], prodotta in allegato alle risposte delle ricorrenti alla quarta serie di quesiti) nonché una dichiarazione del 23 aprile 2010 presentata dal sig. A. Seck, amministratore della società Gosselies, che espone il contenuto dei lavori realizzati da tale società per la [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «dichiarazione Gosselies»).
252. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la perizia [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione Gosselies sono state prodotte in una fase estremamente tardiva senza che il ritardo sia stato minimamente motivato alla data di produzione di tali documenti. Tale assenza di motivazione è tanto più incomprensibile in quanto i vari aspetti dell’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] – e specialmente gli aspetti relativi alla perizia informatica attesa dalla [OSCURATO:PERSONA] per confutare gli argomenti presentati dall’esperto in informatica delle ricorrenti nonché le informazioni che possono essere presentate per comprendere meglio i lavori realizzati dall’aggiudicatario dell’appalto – avevano costituito l’oggetto delle due prime serie di quesiti e sono stati abbondantemente trattati all’udienza.
253. Di conseguenza, conformemente all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, occorre considerare che sia la perizia [OSCURATO:PERSONA], sia la dichiarazione Gosselies non sono ricevibili e che non se ne deve tener conto nell’ambito della valutazione degli argomenti delle parti.
254. In ogni caso, per quanto riguarda la perizia [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che essa, benché redatta da un ingegnere civile, perito in informatica presso i tribunali belgi, non contraddice i risultati della perizia informatica presentata dal perito delle ricorrenti su questo punto. Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fonda la sua relazione sulle varie versioni del software [OSCURATO:PERSONA], che si tratti di [OSCURATO:PERSONA] o di altre versioni di EC‑[OSCURATO:PERSONA], prima e dopo lo svolgimento dei lavori previsti dall’appalto controverso, né egli ha esaminato il risultato dei lavori realizzati dalla società Gosselies per conto della [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, va rammentato che in risposta a un quesito scritto del Tribunale e all’udienza, il perito informatico delle ricorrenti ha spiegato con chiarezza le modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto confrontare le diverse versioni del software EC‑[OSCURATO:PERSONA] per confermare o respingere le indicazioni secondo cui i vari lavori previsti dall’appalto richiedevano l’accesso al nucleo e alle routine linguistiche connesse e avrebbero avuto l’effetto di modificarli. [OSCURATO:PERSONA] si è dunque vista offrire più volte la possibilità di esimersi da qualsiasi responsabilità fornendo la prova materiale del fatto che non era stata effettuata nessuna modifica dei dati protetti dal diritto d’autore e del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] a seguito alla realizzazione dei lavori previsti dall’appalto. La relazione [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una prova materiale siffatta.
255. La relazione [OSCURATO:PERSONA] si basa esclusivamente sulle memorie, sugli allegati e sugli atti del procedimento della presente causa, comprese le diverse note tecniche del perito informatico delle ricorrenti, e incontri con funzionari della DGT e con il sig. D. Buisoni, amministratore della società Gosselies ed ex programmatore della [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il profilo tecnico, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorda in sostanza l’importanza che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce ai dizionari da essa elaborati – il che non si discute, né impedisce in alcun modo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] di far valere diritti di proprietà intellettuale sul nucleo del software [OSCURATO:PERSONA] – che si tratti della versione iniziale [OSCURATO:PERSONA], ma anche e soprattutto della versione [OSCURATO:PERSONA], l’unica rilevante nella fattispecie.
256. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, in teoria, il personale della società Gosselies non possedeva le competenze tecniche necessarie per effettuare interventi su programmi complessi scritti in linguaggio C, pur indicando, nel contempo, che la società Gosselies era composta dal personale della [OSCURATO:PERSONA], che era perfettamente in grado di lavorare sulle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA].
257. Inoltre, nella sua descrizione dei lavori effettuati dalla Gosselies per ottemperare all’appalto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] pone soprattutto l’accento sui lavori relativi al contenuto del punto 3.1 del bando di gara, ossia la codificazione dei dizionari, e non considera affatto i lavori legati all’attuazione del punto 3.2, ossia i miglioramenti, gli adattamenti e le aggiunte apportati alle routine linguistiche.
258. Per quanto riguarda la codificazione, essa veniva realizzata per mezzo di un software esterno, denominato «DMP», non menzionato nel bando di gara e la cui esistenza viene menzionata per la prima volta in questa fase del procedimento, ossia il 5 maggio 2010. Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], la codificazione dei dizionari è consistita nell’aggiunta e nella correzione di 10 577 voci. La dichiarazione Gosselies afferma, in proposito, che la società Gosselies «aveva il compito di controllare i dizionari elettronici che nel corso degli anni avevano accumulato migliaia di adattamenti necessari» e che, a tal fine, essa «ha impiegato il software DMP che consente di visualizzare più facilmente le incoerenze, di correggerle e (…) di mantenere i dizionari in un formato aperto di banche dati». In proposito, alla luce delle osservazioni svolte su questo punto dall’esperto delle ricorrenti, si deve constatare che appare poco verosimile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto pagare circa EUR 2 milioni per chiedere a un fornitore esterno di correggere 10 577 voci di un programma, vale a dire, secondo i calcoli effettuati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], vista la durata dell’appalto, l’equivalente di 2,5 voci inserite quotidianamente da un dipendente della Gosselies, quando un lessicografo della [OSCURATO:PERSONA] effettua una media di 400 inserimenti giornalieri.
259. Per quanto riguarda gli altri lavori, la relazione [OSCURATO:PERSONA] indica in maniera sommaria che la società Gosselies «ha realizzato per la maggior parte lavori di aggiornamento dei dizionari e qualche adattamento di routine linguistiche, non sul “kernel” bensì sui file estratti automaticamente dal [OSCURATO:PERSONA]». La dichiarazione Gosselies non richiama nemmeno questo aspetto dei lavori effettuati salvo, forse, in maniera ambigua indicando che «gli adattamenti a livello dei dizionari avevano come scopo ultimo soltanto quello di migliorare la traduzione». Accogliendo la tesi del sig. [OSCURATO:PERSONA], anche laddove risultasse che i «pochi» adattamenti delle routine linguistiche effettuati dalla società Gosselies richiedevano un intervento sul codice sorgente della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe del diritto d’autore o del know-how in proposito, in quanto si tratterebbe soltanto della versione [OSCURATO:PERSONA] di un codice sorgente che già esisteva nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] su cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe far valere alcun diritto e che non sarebbe in alcun modo riconducibile alla versione [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, va rammentato che dall’istruttoria emerge che la versione [OSCURATO:PERSONA] è una versione qualificabile come opera primaria, originale e meritevole di essere tutelata, che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] è una versione derivata di [OSCURATO:PERSONA] che comporta varie somiglianze sostanziali a livello del nucleo e delle routine linguistiche e che la [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata in grado di dimostrare su quali elementi del nucleo e delle routine linguistiche della [OSCURATO:PERSONA] essa rivendicava la proprietà in virtù dei suoi diritti sui dizionari e sulle routine linguistiche connesse di EC‑[OSCURATO:PERSONA], senza che le ricorrenti potessero in proposito far valere i diritti da esse posseduti sulla versione originale [OSCURATO:PERSONA].
260. Per contro, le ricorrenti sostengono e dimostrano in maniera sufficiente che le modifiche chieste al punto 3.2 del bando di gara richiedono l’accesso agli elementi della versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] contenuti anche nella versione [OSCURATO:PERSONA] e la loro modifica. [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di fornire la prova contraria, procedendo a un confronto tra le diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che nessuno dei dati contenuti nel nucleo della versione [OSCURATO:PERSONA] sia stato modificato dai lavori effettuati in seguito all’appalto.
261. Da quanto precede emerge che, arrogandosi il diritto di effettuare i lavori che avrebbero comportato una modifica degli elementi relativi alla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] contenuti anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] – senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo [OSCURATO:PERSONA] – la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un illecito alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili in materia. Tale illecito, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know‑how del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA], è idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
B – Sui danni subiti e sul nesso di causalità
1. Sul danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul nesso di causalità
a) Argomenti delle parti
262. Le ricorrenti fanno valere che il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta ad almeno EUR 1 170 328. Tale danno comprenderebbe, innanzi tutto, le perdite di EUR 571 000 subite dalla suddetta società nel 2003. In effetti, l’appalto pubblicato nel 2003 dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato preceduto dalla cessazione dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato il licenziamento dei dipendenti di tale società. Tali perdite andrebbero dunque prese in considerazione, in quanto la decisione di licenziare il proprio personale è stata presa soltanto dopo la cessazione dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]. Il danno della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì costituito dal mancato guadagno per l’appalto assegnato alla società Gosselies in esito alla gara, in violazione dei diritti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti stimano tale mancato guadagno pari al 30% del margine netto. Poiché l’appalto aggiudicato alla società Gosselies prevede un fatturato di EUR 800 000 l’anno per quattro anni, tale pregiudizio ammonterebbe al 30% di EUR 3 200 000, ossia EUR 960 000. In fase di replica, le ricorrenti precisano che tale importo sarebbe di EUR 599 328, tenuto conto del calcolo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui occorrerebbe calcolare il 30% sull’importo di EUR 1 997 760. Il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe direttamente dagli atti della [OSCURATO:PERSONA], che da soli sarebbero all’origine dei licenziamenti effettuati dalla detta società. Parimenti, il mancato guadagno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe direttamente connesso alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di aggiudicare l’appalto alla società Gosselies in violazione dei diritti del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
263. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le ricorrenti non dimostrano l’effettività del danno invocato per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i comportamenti che le sono addebitati non sarebbero all’origine delle perdite di tale società nel 2003 e del mancato guadagno invocato per il periodo 2003‑2007. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero partecipato alla gara del 4 ottobre 2003. Inoltre, quand’anche tale pregiudizio esistesse, la base di calcolo utilizzata dovrebbe tener conto del fatturato totale risultante dai contratti stipulati con la società Gosselies in esito alla gara d’appalto del 4 ottobre 2003, ossia EUR 1 997 750 per quattro anni e non EUR 3 200 000 come indicato dalle ricorrenti. Inoltre, l’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diversificato e riguarderebbe gli «sviluppi informatici segnatamente nell’ambito delle lingue naturali, la vendita e le prestazioni di servizi informatici e di software, il trattamento, l’immissione e la traduzione di testi in qualsiasi forma». La cessata attività della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dunque essere addebitata alla [OSCURATO:PERSONA].
b) Giudizio del Tribunale
264. Le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno per l’importo di EUR 1 170 328 per il pregiudizio asseritamente subito dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia EUR 571 000 per le perdite connesse alla cessazione delle attività nel 2003 e EUR 599 328 per il mancato guadagno derivante dall’attribuzione dell’appalto alla società Gosselies.
265. Tuttavia, occorre osservare che il fatto lesivo connesso alla cessazione delle attività consisterebbe, come precisato dalle ricorrenti all’udienza, in una manovra della [OSCURATO:PERSONA] mirante a far sì che la [OSCURATO:PERSONA] licenziasse il suo personale. Siffatta manovra, il cui effetto è stata la cessazione dei rapporti commerciali, quand’anche fosse dimostrata, non è connessa ai diritti d’autore e al know‑how della [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], la cui violazione costituisce l’illecito dedotto dalle ricorrenti e considerato nella fattispecie. Inoltre, il danno che consiste nel mancato guadagno non può essere direttamente addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] in mancanza della presentazione della candidatura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla gara controversa, che ha portato all’aggiudicazione dell’appalto alla società Gosselies.
266. In difetto del nesso di causalità fra il comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non può ottenere il risarcimento del danno che invoca.
267. Conseguentemente, la domanda di risarcimento della [OSCURATO:PERSONA] per le perdite connesse alla cessazione delle sue attività nel 2003 e per il mancato guadagno legato all’aggiudicazione dell’appalto alla società Gosselies deve essere respinta.
2. Sui danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e il nesso di causalità
268. In questa fase, occorre rammentare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, esige che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento sia reale e certo (v. sentenza Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 126, punto 27, e giurisprudenza ivi citata) e che sussista un nesso di causalità sufficientemente diretto fra il comportamento dell’istituzione e il danno (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, punto 21).
a) Argomenti delle parti
Sulle diverse forme di danno, sull’effettività e sul nesso di causalità
269. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il danno materiale subito dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe all’importo complessivo di EUR 46 804 000. Tale danno deriverebbe direttamente dagli atti della [OSCURATO:PERSONA]. Esso risulterebbe, innanzi tutto, dal deprezzamento dei titoli della [OSCURATO:PERSONA] posseduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il valore di tali titoli, interamente accantonati nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe di EUR 1 950 000, a cui andrebbe aggiunto un altro accantonamento di EUR 64 000, ossia un importo complessivo di EUR 2 014 000. Il danno materiale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì costituito dalla perdita di valore economico delle sue attività immateriali. Con l’attribuzione dell’appalto alla società Gosselies e la divulgazione ad essa del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] senza averne ottenuto il consenso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato dette attività del loro valore economico, che risiede nella loro natura riservata. Il danno che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe risarcire nella sua interezza corrisponderebbe dunque al valore del know‑how divulgato. Le ricorrenti insistono anche sul fatto che le asserite contraffazione e divulgazione di know‑how cagionano loro un danno effettivo. Esse producono varie dichiarazioni di distributori, nonché di finanziatori e di revisori contabili che mostrano la misura in cui il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] arrechi ad esse un grave pregiudizio per quanto riguarda i loro diritti d’autore.
270. [OSCURATO:PERSONA] censura siffatta valutazione del danno materiale in quanto l’effettività del danno invocato non sarebbe dimostrata e quand’anche l’istituzione fosse l’autore dei presunti atti lesivi che le sono addebitati, tali illeciti non avrebbero comportato l’intero deprezzamento dei titoli della [OSCURATO:PERSONA] e un danno corrispondente alla perdita totale del valore patrimoniale delle attività immateriali della [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti non avrebbero neppure dimostrato alcun nesso di causalità fra gli illeciti asseriti e il danno materiale che esse sostengono di avere subito. Inoltre, dalla relazione annuale della [OSCURATO:PERSONA] per il 2005, che contiene i conti del periodo 2001‑2005, emerge che il 2003 è stato particolarmente positivo rispetto agli anni precedenti (2001 e 2002) e seguenti (2004 e 2005). Tale relazione annuale non spiegherebbe il calo del fatturato per il fatto d’aver perso la [OSCURATO:PERSONA] quale cliente o per l’asserita contraffazione commessa dall’istituzione. In proposito, la relazione annuale osserva quanto segue:
«In linea generale, i programmi informatici non sono invenzioni brevettabili. [OSCURATO:PERSONA] conserva la totalità dei diritti d’autore relativi alla propria tecnologia e ai propri prodotti. [OSCURATO:PERSONA] non è stato, fino a oggi, coinvolto in un contenzioso nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale (...) Non vi è alcuna controversia o arbitrato che possa influire o che abbia influito di recente in maniera significativa sulla situazione finanziaria, sull’attività o sul risultato del [OSCURATO:PERSONA]».
271. Riguardo alle varie attestazioni prodotte per illustrare l’effettività del danno, la [OSCURATO:PERSONA] contesta innanzi tutto la certificazione dei revisori contabili, in quanto vi sarebbe indicato che la divulgazione che le viene addebitata giustificherebbe in parte l’accantonamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’istituzione afferma in sostanza che si tratta di un «documento apposito» redatto a proposito di un anno, il 2008, in cui tutte le imprese sono state prudenti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che sarebbe palesemente inesatto affermare che il suo comportamento abbia perturbato i rapporti commerciali del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in quanto è stato quest’ultimo a pubblicizzare la controversia e che né l’istituzione né la Gosselies sono concorrenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. I documenti forniti dai distributori della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero manifestamente redatti a posteriori e sarebbe assurdo sostenere che l’asserita contraffazione abbia potuto influire su tali distributori. Le difficoltà commerciali sarebbero piuttosto dovute alla comparsa di soluzioni concorrenti, all’obsolescenza di varie versioni del software o alla crisi economica del 2008/2009. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia inesatta l’affermazione secondo cui il suo comportamento potrebbe costituire un ostacolo importante per gli investitori interessati al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Il loro comportamento potrebbe infatti trovare una spiegazione nel fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha perso la [OSCURATO:PERSONA] quale cliente. In proposito non sarebbe dimostrato alcun nesso di causalità.
272. In secondo luogo, le ricorrenti valutano il danno morale subito dalla [OSCURATO:PERSONA] pari ad almeno EUR 2 milioni. Tale pregiudizio non può che essere stimato, anche se certo, poiché il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha subito perdite considerevoli a causa della divulgazione della [OSCURATO:PERSONA]. La reputazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì compromessa dal fatto che le ricorrenti sarebbero state costrette ad avviare un procedimento contro un cliente istituzionale, il che sarebbe considerevolmente pregiudizievole per la loro immagine e i loro rapporti commerciali. Inoltre, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe che indurre gli altri clienti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli potenziali, a tentare di appropriarsi del suo sistema per vie diverse da quelle commerciali.
273. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] è l’unico soggetto responsabile della pubblicizzazione della controversia e che non è dunque necessario risarcirla per alcun danno morale. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che, se la vittima di una contraffazione non è in grado di dimostrare il proprio danno o l’entità di quest’ultimo, il risarcimento potrà essere rifiutato o limitato al «franco simbolico». Non sarebbe stata prodotta nessuna prova della sussistenza di un danno morale pari a EUR 2 milioni, né di un nesso di causalità fra il comportamento che le sarebbe addebitato e il danno asserito.
Sulla valutazione iniziale della perdita di valore dei beni immateriali
274. In risposta alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla perdita di valore dei beni immateriali, le ricorrenti hanno prodotto una nota redatta dal loro consulente finanziario (nota del sig. A. [OSCURATO:PERSONA], esperto contabile e revisore dei conti in Francia riconosciuto da diversi organi giurisdizionali francesi tra cui la Cour de cassation, sulla valutazione dei beni immateriali della [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «prima nota finanziaria delle ricorrenti»). Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], società «monoprodotto», gli unici beni immateriali suscettibili di valutazione sarebbero il software e il know‑how che essa immobilizzerebbe in parte nei suoi conti. Siffatto valore contabile non costituirebbe tuttavia il valore effettivo di questi beni, che potrebbe essere valutato partendo dal valore di borsa della società. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l’evoluzione del prezzo del titolo della [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe dunque di dimostrare un’evidente correlazione tra gli illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e la perdita di valore di borsa di tale società e dunque la perdita di valore delle sue attività immateriali. [OSCURATO:PERSONA] prima nota finanziaria delle ricorrenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conclude: «[l]e attività immateriali della [OSCURATO:PERSONA] potevano essere valutate, partendo dalla capitalizzazione di borsa all’inizio del 2004, pari a EUR 43[‑]45 milioni. Siffatte attività immateriali rappresentano essenzialmente il software di traduzione automatica, prodotto unico della [OSCURATO:PERSONA], e il know‑how connesso. Alla fine del 2004 questi beni immateriali rappresentano soltanto un valore di EUR 23[‑]24 milioni, in quanto il deprezzamento di EUR 20[‑]21 milioni non trovava altra spiegazione se non negli atti della [OSCURATO:PERSONA] (…) che hanno portato alla divulgazione di questi elementi e al loro utilizzo controverso». Conseguentemente, le ricorrenti sostengono in questa fase che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata, per la perdita di valore delle attività immateriali, all’importo di EUR 44 790 000 in quanto la divulgazione farebbe perdere alle attività anzidette l’intero loro valore economico. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe, quanto meno, essere condannata al risarcimento del danno certo e fin d’ora accertato consistente nella perdita del valore di mercato ossia la somma di EUR 21 milioni che consegue alla divulgazione.
275. In risposta alla prima nota finanziaria delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] presenta una nota redatta dal suo perito finanziario (nota della sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], revisore di società in Belgio). Pertanto, replicando all’affermazione secondo cui «dopo un calo nel 2004 dovuto in larga misura alla perdita della [OSCURATO:PERSONA] [come cliente], il fatturato [della [OSCURATO:PERSONA]] è rimasto stabile nel 2005 prima di subire un nuovo calo nel 2006», l’esperto della [OSCURATO:PERSONA] osserva che era la [OSCURATO:PERSONA] e non la [OSCURATO:PERSONA] ad avere quale cliente la [OSCURATO:PERSONA] e che tale affermazione sembra dimostrare che il calo di fatturato della [OSCURATO:PERSONA] non deriverebbe dalla pretesa contraffazione. Per respingere le affermazioni secondo cui «la diminuzione della capitalizzazione di borsa nel 2004 (…) non si spiega se non con gli atti della [OSCURATO:PERSONA]» e secondo cui «il calo costante del prezzo del [titolo] della [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 cresce al diffondersi della notizia della divulgazione del software e del know‑how connesso, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], pur se i valori borsistici crescono, con il valore medio mensile del CAC 40 che passa dai 3 636 [punti] a gennaio ai 3 796 [punti] a dicembre 2004», il perito della [OSCURATO:PERSONA] rileva che il raffronto dell’evoluzione del titolo della [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere fatto rispetto all’evoluzione dell’indice CAC 40, bensì rispetto all’indice settoriale Logiciels et services informatiques ([OSCURATO:PERSONA] e servizi informatici) della Borsa di Parigi. Tale evoluzione dimostrerebbe che il titolo [OSCURATO:PERSONA] ha seguito l’indice settoriale, il che proverebbe che l’asserita contraffazione non sarebbe all’origine del danno lamentato. Inoltre, il valore di un’attività immateriale dipenderebbe da una valutazione finanziaria in un dato momento e non dal prezzo del titolo che deriverebbe da tutta una serie di altri fattori. Le ricorrenti avrebbero dunque erroneamente affermato che il valore delle attività immateriali di una società risulterebbe automaticamente e indistintamente dalla sua capitalizzazione di mercato. Il perito della [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che l’attivo della [OSCURATO:PERSONA] non è costituito unicamente dal solo software [OSCURATO:PERSONA]. Detta società commercializzerebbe altri software e sarebbe in possesso di un marchio che, tenuto conto della sua posizione sul mercato dei software di traduzione, rappresenta un altro elemento importante delle sue attività immateriali. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe dunque «monoprodotto» e non si può sostenere che il valore dell’intera azienda [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto essere influenzato.
Sulle altre valutazioni del danno
276. A seguito dell’udienza e in risposta alla terza e alla quarta serie di quesiti relativi alla valutazione del danno, le ricorrenti menzionano i due metodi di valutazione previsti dall’art. 13 della direttiva 2004/48, ossia il cosiddetto metodo «delle conseguenze economiche negative», che prende in considerazione «tutti gli aspetti pertinenti», tra cui il mancato guadagno e la perdita di valore delle attività immateriali, e il cosiddetto metodo «del risarcimento forfettario», che fissa in modo forfettario il risarcimento sulla base di elementi quali l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della contraffazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. Le risposte delle ricorrenti sono racchiuse in due note redatte dal loro perito finanziario (note del sig. [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 2010 e 2 giugno 2010, in prosieguo, rispettivamente, la «seconda nota finanziaria delle ricorrenti» e la «terza nota finanziaria delle ricorrenti»).
277. In via preliminare, le ricorrenti ritornano innanzi tutto sull’effettività del danno subito a causa della perdita di valore delle attività immateriali. Esse sottolineano che, durante il 2004, appena dodici mesi dopo l’aggiudicazione dell’appalto, dette attività immateriali hanno subito un deprezzamento pari al 46%, ossia di un importo compreso tra EUR 20 e 21 milioni, mentre per lo stesso periodo la capitalizzazione di mercato dei titoli del settore aumentava dell’1,5%, in base ai dati dell’indice Logiciels et services informatiques della Borsa di Parigi. Soltanto con la divulgazione del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] ad opera della [OSCURATO:PERSONA] si potrebbe spiegare un tale crollo del prezzo delle sue azioni. Siffatta perdita di valore sarebbe in seguito divenuta più severa fino a collocarsi, nel marzo 2010, tra EUR 43 e EUR 45 milioni.
278. Le ricorrenti sostengono poi che la perdita di valore delle attività immateriali dev’essere presa in considerazione ai fini del metodo delle conseguenze economiche negative nonché per quello del risarcimento forfettario. Due approcci consentirebbero di valutare siffatta perdita di valore: la valutazione attraverso la determinazione delle perdite di cash‑flows futuri proposta all’udienza dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], perito finanziario della [OSCURATO:PERSONA], o la valutazione attraverso il raffronto con la capitalizzazione di mercato proposto inizialmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti fanno valere che il primo approccio è meno pertinente del secondo, in quanto si fonderebbe su elementi previsionali e teorici. Tale approccio è stato tuttavia seguito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella seconda nota finanziaria delle ricorrenti, che conclude che in tal caso il danno della [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe a EUR 33,5 milioni (ossia 18,5 milioni per il periodo 2004/2010 e 15 milioni per il futuro, secondo i dati aggiornati per tener conto del primo semestre del 2010). Riguardo al secondo approccio, le ricorrenti osservano che l’affermazione secondo cui la presenza di fattori diversi dal comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe spiegare la perdita di capitalizzazione di mercato è pertinente in teoria, ma è irrilevante nella fattispecie, in quanto nessun altro fattore spiegherebbe la diminuzione di capitalizzazione di mercato del 46% nel 2004 a fronte di un aumento dell’1,5% dell’indice di riferimento. In ogni caso, a prescindere dall’approccio adottato, il danno risultante dalla perdita di valore delle attività immateriali ammonterebbe ad almeno EUR 20 milioni.
279. In risposta al quesito del Tribunale sulla valutazione della perdita di valore delle attività immateriali mediante applicazione del tasso del 5% al fatturato realizzato dopo il 2004, le ricorrenti sostengono che siffatto approccio potrebbe essere seguito soltanto relativamente al metodo del risarcimento forfettario e non ai fini di quello delle conseguenze economiche negative. In applicazione del metodo del risarcimento forfettario, occorrerebbe allora tenere conto dei seguenti elementi: l’importo dei canoni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare per poter modificare il codice sorgente di [OSCURATO:PERSONA] (ossia EUR 10,9 milioni per il periodo compreso tra il 2004 e il primo semestre del 2010), aumentato, in primo luogo, di un «importo complementare» che tiene conto di altri elementi quali l’indebolimento della posizione concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA], la perdita di clientela e l’ostacolo alla capacità di sviluppo che la mera concessione dei summenzionati canoni non potrebbe risarcire – in proposito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che siffatto importo complementare è determinabile mediante l’applicazione di una percentuale al fatturato, purché si tenga conto del fatturato mondiale e non di quello europeo, si prenda in considerazione quale base di calcolo il fatturato del 2003, e si applichi un tasso non del 5 bensì del 10% – e, in secondo luogo, del danno futuro stimato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in EUR 15 milioni.
280. [OSCURATO:PERSONA], quanto ad essa, contesta in via preliminare l’effettività del danno materiale subito dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non deriverebbe in maniera sufficientemente diretta dal comportamento che le viene addebitato. Facendo valere i propri diritti sui dizionari, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa poteva far effettuare i lavori chiesti alla società Gosselies senza il consenso del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. L’istituzione osserva altresì che i dipendenti della Gosselies erano dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e che essi erano dunque a conoscenza del know‑how di cui si asserisce la divulgazione. Le risposte della [OSCURATO:PERSONA] erano accompagnate da una nota del loro perito finanziario (note della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2010 e 10 giugno 2010, in prosieguo, rispettivamente, la «seconda nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]» e la «terza nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]»).
281. In risposta al quesito del Tribunale sulla valutazione di una parte del danno subito mediante l’applicazione del tasso del 5% al fatturato realizzato dopo il 2004, la [OSCURATO:PERSONA] riprende l’analisi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «il riferimento al 5% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2004 non è rilevante». La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nessun elemento di fatto consentirebbe di concludere che il valore dell’azienda ha potuto subire modifiche dopo il 2004. Non avendo presentato un’offerta per la gara d’appalto della [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «posta in una posizione sbagliata in una delle sue attività in un determinato momento». Nel quadro complesso delle attività, dei costi, dei margini e del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe possibile determinare in maniera precisa, certa e dimostrata gli effetti finanziari di una determinata azione, così come non sarebbe possibile valutare un danno in funzione della perdita di capitalizzazione di mercato. Inoltre, dopo il 2005, vari elementi avrebbero potuto influenzare il valore del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. L’unica maniera di valutare un eventuale danno consisterebbe nel fare riferimento alla «perdita di cash-flow futuro strettamente creato dal bene perso», grazie a un approccio che parte dal basso, «vale a dire [dai] contratti, [dai] centri di costo, da una unità generatrice di flussi finanziari», e non dall’alto, ossia «da fatturati che comprendono tutti i prodotti, tutti i contratti, tutti i paesi, con coefficienti forfettari non dimostrati». Inoltre, l’attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «multiprodotto, multisegmento, multiterritoriale, multiportale e, pertanto, multicliente». Secondo la relazione annuale della [OSCURATO:PERSONA] per il 2008, le attività di edizione di software, che sarebbero cicliche, sarebbero in calo, in quanto la versione 6 del software [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe quasi superata e tutti sarebbero in attesa della versione 7. Il quadro multidimensionale richiamato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la vita breve di taluni prodotti commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] renderebbero volatili alcune componenti del fatturato e, dunque, pericoloso ogni riferimento a quest’ultimo. Infine, la maggior parte del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe originata da grossi operatori Internet, il che dimostrerebbe l’inesistenza del danno, poiché tali clienti sarebbero tuttora presenti.
b) Giudizio del Tribunale
282. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, le ricorrenti chiedono un risarcimento di EUR 46 804 000 per il danno materiale subito dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia EUR 2 014 000 per la svalutazione dei titoli della [OSCURATO:PERSONA] e EUR 44 790 000 per la perdita di valore delle attività immateriali, comprese le perdite già accertate pari a EUR 21 milioni.
Sulla svalutazione dei titoli della [OSCURATO:PERSONA]
283. Riguardo al danno connesso alla svalutazione dei titoli della [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessazione delle attività di detta società, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non può chiedere il risarcimento a tale titolo poiché suddetta cessazione delle attività, secondo le ricorrenti, troverebbe origine in una manovra della [OSCURATO:PERSONA] mirante a spingerla a licenziare il proprio personale (v. punto 265 supra). Siffatta manovra, quand’anche fosse dimostrata, non è collegata ai diritti d’autore e al know‑how della [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], la cui violazione costituisce l’illecito di cui trattasi nella fattispecie. Inoltre, qualora la manovra in parola dovesse consistere nell’aggiudicazione dell’appalto controverso ad un’altra società, il danno lamentato a tale titolo non potrebbe essere direttamente addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato la propria candidatura alla gara controversa, circostanza che avrebbe portato all’aggiudicazione dell’appalto alla società Gosselies.
284. In mancanza del nesso di causalità fra il comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e il danno asserito, dev’essere respinta la richiesta di risarcimento della [OSCURATO:PERSONA] per le perdite connesse alla svalutazione dei titoli della [OSCURATO:PERSONA].
Sulla perdita di valore delle attività immateriali
285. Riguardo al danno connesso alla perdita di valore dei beni immateriali della [OSCURATO:PERSONA], occorre risarcire le ricorrenti ove risulti che il danno di cui si chiede il risarcimento è reale e certo e sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto fra il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e il danno.
– Sulla valutazione iniziale proposta dalle ricorrenti
286. In via preliminare, occorre indicare che la valutazione inizialmente proposta dalle ricorrenti per valutare la perdita di valore dei beni immateriali della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. Tale valutazione si fonda infatti sul confronto del valore di borsa della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un indice che raggruppa le 40 principali società quotate alla Borsa di Parigi (indice CAC 40) (v. punto 274 supra, e la prima nota finanziaria delle ricorrenti). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, un raffronto del genere non è probante, essendo troppo generico per permettere di individuare in modo soddisfacente il danno causato dal comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA].
287. Come correttamente indicato dal perito finanziario della [OSCURATO:PERSONA], la perdita di capitalizzazione di mercato può essere spiegata da una molteplicità di fattori e non dal solo comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
288. È ben vero che il perito finanziario delle ricorrenti ha fatto osservare in proposito che, a suo avviso, nessun elemento diverso dalla divulgazione illecita del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe spiegare il crollo del prezzo delle azioni intervenuto nel 2004, che sarebbe ugualmente significativo se confrontato con l’indice settoriale pertinente, il cosiddetto «Logiciels et services informatiques», della Borsa di Parigi e non più con l’indice CAC 40.
289. Tuttavia, e contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, non è dimostrato in modo sufficiente che il calo costante del prezzo delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 abbia avuto luogo al progressivo diffondersi della notizia della divulgazione del software, e del know‑how connesso, ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dalla lettura dei vari documenti del fascicolo, emerge che questa notizia si sia diffusa piuttosto nel 2005 o, in ogni caso, sia divenuta di dominio pubblico nel 2006. Infatti, la denuncia formulata contro la [OSCURATO:PERSONA] era stata presentata al Mediatore europeo il 28 luglio 2005 ed egli ha presentato i risultati della sua indagine il 28 settembre 2006. Parimenti, nella seconda nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato che «nessun elemento di fatto consente di concludere che il valore dell’azienda (…) della [OSCURATO:PERSONA] sia potuto apparire modificato dopo il 2004 (v. sito e altri comunicati)», osserva che «è peraltro noto, per esempio, che la divulgazione stessa dell’esistenza della controversia da parte della [OSCURATO:PERSONA], fin dal suo comunicato stampa 18 ottobre 2006 alle ore 6 e 48 e la sua relazione annuale 2006, ha comportato esiti negativi per il valore del gruppo». [OSCURATO:PERSONA] relazione annuale della [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2005 non compare alcun accenno a tale controversia (v. punto 270 supra). Peraltro, i diversi articoli di stampa allegati al ricorso per illustrare la copertura mediatica della presente causa risalgono tutti alla fine del 2005 o al 2006.
290. Conseguentemente, alla luce dei dati prodotti dalle parti, non si può scartare l’ipotesi secondo cui il prezzo del titolo della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato è dipeso da una molteplicità di fattori in grado di influenzarlo, il che non consente alle ricorrenti di far valere l’intera perdita di valore delle attività immateriali della [OSCURATO:PERSONA], da quest’ultima stimata pari a un importo compreso tra EUR 43 milioni e EUR 45 milioni, a partire dal 2004.
– Sulla realtà del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul nesso di causalità fra detto danno e il comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
291. Tale valutazione iniziale insufficientemente precisa non può però indurre il Tribunale a prescindere dalla circostanza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha subito, nella fattispecie, un danno reale e certo, imputabile in modo sufficientemente diretto al comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA].
292. In risposta alla seconda serie di quesiti volta in particolare a misurare gli effetti del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sulle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in maniera diversa rispetto ad un confronto con il valore di borsa della [OSCURATO:PERSONA] medesima, le ricorrenti hanno comunicato tutta una serie di elementi finalizzati a illustrare la perdita di valore del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] conseguente alla sua divulgazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA].
293. In primo luogo, le ricorrenti hanno presentato due dichiarazioni scritte dei loro distributori, che illustrano in che misura il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], all’epoca e a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto controverso, arrechi concretamente pregiudizio alle attività commerciali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto pregiudizio si concretizza nella perdita di potenziali clienti e nella difficoltà di negoziare con quelli attuali, che non capiscono il motivo per cui dovrebbero pagare per qualcosa che non ha valore per la [OSCURATO:PERSONA] (v. le dichiarazioni presentate a nome di due distributori in allegato alla risposta delle ricorrenti alla seconda serie di quesiti).
294. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 271 supra), queste dichiarazioni illustrano il fatto, assolutamente plausibile, che una controversia tra un’impresa – che commercializza un software informatico di cui è l’autore – e uno dei suoi clienti istituzionali, il quale sostiene di poter affidare lavori informatici a terzi su un software derivato dal precedente senza dover ottenere l’autorizzazione dall’autore dell’opera originale, complica i rapporti commerciali di detta impresa con i suoi clienti attuali e potenziali. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA], società quotata in borsa, di aver comunicato al pubblico, in ottemperanza ai propri obblighi, l’esistenza di una controversia che le vedeva opposte circa la proprietà intellettuale del software informatico da essa commercializzato. Parimenti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non commercializzi software informatici è irrilevante riguardo al fatto che, a causa del suo comportamento, i clienti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] possano dubitare dell’esatta portata dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] sul software informatico da quest’ultima commercializzato. Nulla indica, pertanto, che non si debba tener conto delle dichiarazioni prodotte dalle ricorrenti per la loro asserita opportunità. Al contrario, tali dichiarazioni mettono in evidenza la conseguenza specifica del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sulle attività commerciali della [OSCURATO:PERSONA].
295. In secondo luogo, le ricorrenti hanno fornito diverse dichiarazioni o testimonianze redatte da società finanziarie che dimostrano che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] ha reso la [OSCURATO:PERSONA] meno attraente per i suoi azionisti, investitori attuali o potenziali o anche per eventuali acquirenti (v. i documenti presentati da varie società di investimento e da una banca in allegato alla risposta delle ricorrenti alla seconda serie di quesiti).
296. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 271 supra), tali diverse testimonianze e dichiarazioni espongono in modo sufficientemente circostanziato le reazioni di diversi investitori all’idea di mantenere, investire o acquistare una società che commercializza un software informatico di cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta i diritti. Alcuni investitori si sono quindi rifiutati di investire nella [OSCURATO:PERSONA]. Un altro ha deciso di vendere sotto costo una cospicua partecipazione, indicando espressamente che «la controversia della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto la contestazione da parte di quest’ultima (…) dei diritti e del know‑how della [OSCURATO:PERSONA], impediscono lo sviluppo commerciale della società, privando in tal modo gli investitori di qualsiasi visibilità del titolo». In proposito, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non è un cliente qualsiasi, bensì un cliente istituzionale che dispone di un servizio giuridico particolarmente potente e di competenze di rilievo in materia di proprietà intellettuale. Va anche tenuto conto della natura della controversia, in quanto essa non ha natura puramente commerciale, ma riguarda i diritti d’autore e il know‑how della [OSCURATO:PERSONA] relativi al software informatico che porta il suo nome e rappresenta il bene più importante per questa società, la cui intera attività ruota intorno allo sviluppo e alla commercializzazione del suo software di traduzione automatica [OSCURATO:PERSONA].
297. In proposito, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’obsolescenza delle diverse versioni del software [OSCURATO:PERSONA] sarebbe all’origine delle difficoltà della [OSCURATO:PERSONA]. Come indicato dalle ricorrenti in risposta alla quarta serie di quesiti, la commercializzazione della nuova versione di un software non influisce sui diritti di proprietà intellettuale del suo autore sulla versione precedente, che conserva un valore economico. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] continua a ricavare utili dalle versioni precedenti presso i propri clienti e ciò grazie alla manutenzione, alle vendite di licenze supplementari per coprire nuove combinazioni linguistiche o altri server, alla vendita di prestazioni di servizi connessi o ad accordi di integrazione con altri ideatori di software. Inoltre, le ricorrenti sottolineano in maniera convincente che la versione EC‑[OSCURATO:PERSONA], che corrisponde alla versione [OSCURATO:PERSONA] 4, possiede la stessa architettura delle versioni successive (ossia le versioni 5‑7). Tutte queste versioni hanno un codice sorgente comune e si basano sullo stesso software, vale a dire il software [OSCURATO:PERSONA] nella versione [OSCURATO:PERSONA]. Tali versioni diverse non si contraddistinguono per la loro architettura bensì per l’aggiunta di nuove funzioni, per il miglioramento degli algoritmi di traduzione e per l’arricchimento delle risorse linguistiche.
298. In terzo luogo, le ricorrenti hanno sottolineato che la perdita di valore dei diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA] collegata al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] aumenta col tempo. Esse fanno osservare che, al 31 dicembre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] è stata costretta ad accantonare una somma significativa a causa del deprezzamento delle proprie attività immateriali «tenuto conto dell’importante danno derivante dalla violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale e della divulgazione del suo know‑how ad opera della [OSCURATO:PERSONA], delle difficoltà incontrate nel 2008 e dell’eccezionale instabilità dell’attuale ambiente economico» (v. dichiarazione dei revisori contabili della [OSCURATO:PERSONA] datata 13 ottobre 2009). Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] giustificherebbe dunque, almeno in parte, siffatta previsione contabile.
299. Va necessariamente rilevato che tale certificazione consente di constatare che l’accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle attività immateriali contabilizzate nel 2008 è legato ai tre motivi che sono in essa richiamati, il primo dei quali è la controversia con la [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 271 supra), che tendono a porre l’accento su un altro motivo menzionato in tale certificazione, ossia l’eccezionale crisi finanziaria iniziata nel 2008, non può dunque escludersi che una controversia sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulla divulgazione illecita del know‑how della [OSCURATO:PERSONA] sia stata in grado di influire sulla valutazione delle attività immateriali di questa società.
300. Pertanto, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa presenta un nesso di causalità sufficientemente diretto con il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA], innanzi tutto, sotto il profilo commerciale, per il fatto di perdere potenziali clienti e per il complicarsi delle trattative con i clienti attuali, inoltre sotto il profilo finanziario, per la riduzione del potere di attrarre gli azionisti, gli investitori o gli eventuali acquirenti, e, infine, con la necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di contabilizzare alla fine del 2008 una parte dell’accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle sue attività immateriali provocato dal comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale danno cagionato dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] è reale e certo, come emerge dalla documentazione presentata al riguardo dalle ricorrenti, sebbene esso non abbia potuto essere quantificato con precisione. La questione del danno morale è esaminata ai punti 324 e 325 infra.
– Sulla valutazione forfettaria del danno
301. Nel presente contesto, le parti sono state interrogate riguardo al metodo utilizzabile per valutare l’importo del danno reale e certo, imputabile in maniera sufficientemente diretta al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nella presente controversia.
302. In risposta alla terza serie di quesiti, le ricorrenti hanno invocato il contenuto dell’art. 13 della direttiva 2004/48, secondo cui:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.
Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:
a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione,
b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
(…)»
303. L’applicazione del metodo delle conseguenze economiche negative solleva importanti difficoltà nella presente causa, in quanto il perito finanziario della [OSCURATO:PERSONA] si oppone sistematicamente a qualsiasi tentativo di valutazione fatto dal perito finanziario delle ricorrenti. In sostanza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si limita a criticare le valutazioni e i criteri utilizzati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per valutare le diverse conseguenze economiche negative e, in particolare, il mancato guadagno, subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], senza però procedere a una valutazione parallela.
304. A titolo di esempio, quando il sig. [OSCURATO:PERSONA] tenta di valutare il danno connesso alla perdita di valore delle attività immateriali riferendosi al metodo suggerito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, ossia la presa in considerazione della perdita di cash‑flow futuro rigorosamente generato dalle attività interessate, si vede contestare l’utilizzo di dati derivante dall’analisi finanziaria compiuta da uno studio di analisi indipendente, la cui «precisione della correlazione» non sarebbe dimostrata (terza nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], p. 4). Nessun criterio di sostituzione è stato tuttavia concretamente proposto, benché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato che la detta analisi finanziaria, compiuta da uno studio di analisi indipendente, era stata effettuata in occasione del progetto di emissione di obbligazioni con buoni di sottoscrizione per EUR 7 milioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva infruttuosamente cercato di attuare all’inizio del 2004, il che corrisponde perfettamente al periodo da prendere in considerazione (seconda nota finanziaria delle ricorrenti, nota a piè di pagina n. 2 e allegato a tale nota).
305. Parimenti, quando le ricorrenti indicano, senza essere seriamente contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, che i diritti d’autore della [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] costituiscono il cuore dell’attività di questa società e, dall’altro, che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere tali diritti è in grado di influire sul fatturato di questa società e sul suo sviluppo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] continua a richiedere una valutazione circostanziata e documentata che parta dal basso, «ossia da un contratto, da un centro di costi, da una unità generatrice di flussi finanziari», per tenere conto di un’asserita moltitudine di prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] o delle attività esercitate da quest’ultima, che risultano nondimeno tutte legate allo sviluppo e alla commercializzazione del software [OSCURATO:PERSONA] (seconda nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], punto 8). Quando, tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] tenta di valutare il danno in funzione del valore economico dell’appalto specificatamente attribuito alla Gosselies dalla [OSCURATO:PERSONA], valore che corrisponderebbe a un margine netto stimato pari al 30% del fatturato concretamente realizzato, che sarebbe inferiore al margine reale raggiunto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] su questo tipo di appalto secondo i dati forniti dalle ricorrenti (risposta delle ricorrenti alla quarta serie di quesiti, punto 12), tale valutazione è censurata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in quanto «proporre di quantificare il margine netto sulla base di una percentuale forfettaria del fatturato di una sola operazione non è corretto (…), giacché [u]n forfait [può] essere considerato valido soltanto su un campione di dati circostanziati e sulla durata» (seconda nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], punto 3, e terza nota finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], punto 5). Se fossero seguite le osservazioni del perito finanziario della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pressoché impossibile valutare concretamente il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di dati esaustivi o sufficientemente precisi al riguardo, ciò a prescindere dal criterio adottato per compiere tale valutazione.
306. Conseguentemente, tenuto conto della difficoltà di determinare i criteri da applicare per valutare le conseguenze economiche negative subite dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre, nella fattispecie, stabilire un importo forfettario di risarcimento, secondo il metodo del risarcimento forfettario, sulla base di elementi quali, almeno, l’importo dei canoni o dei diritti che sarebbero stati dovuti se il contravventore avesse chiesto l’autorizzazione di utilizzare il diritto di proprietà intellettuale in parola. In applicazione di questo metodo, occorre prendere in considerazione gli elementi sotto indicati.
307. Il primo elemento che va considerato è l’importo dei canoni che avrebbero dovuto essere versati qualora l’autore della violazione avesse richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale in questione per effettuare i lavori relativi ai miglioramenti, agli adattamenti e alle aggiunte alle routine linguistiche, elencati nel bando di gara, che richiedono l’accesso agli elementi della versione [OSCURATO:PERSONA] presenti anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] e la loro modifica.
308. Tenuto conto della natura di detti lavori e per i motivi illustrati in maniera convincente dalle ricorrenti nelle loro risposte alla terza e alla quarta serie di quesiti, la determinazione di un siffatto importo forfettario va effettuata con riferimento al prezzo di una licenza che autorizza il beneficiario a modificare il codice sorgente del software e non con riferimento al prezzo della semplice licenza d’uso di tale software. Siffatta licenza che autorizza la modifica del codice sorgente è insolita, non rientrando nel modello economico tradizionale degli editori di software. Questo tipo di licenza priva, infatti, l’editore di ogni possibilità di vendere, al beneficiario della licenza di modifica, licenze relative alle nuove versioni del software, nonché prestazioni di servizi che, di norma, l’editore è l’unico soggetto autorizzato a realizzare sul software. Inoltre, siffatta licenza può porre a rischio il know‑how dell’ideatore in quanto può dare luogo alla comunicazione del codice sorgente a terzi. La vendita di una licenza di modifica del codice sorgente che autorizza il suo beneficiario a sviluppare lui stesso il software comporta la rinuncia ai ricavi futuri derivanti dalle licenze d’uso che possono ricavarsi da tale software.
309. In tale contesto occorre valutare l’importo teorico di siffatta licenza di modifica del codice sorgente secondo l’approccio finanziario suggerito dal perito finanziario delle ricorrenti nella risposta alla terza serie di quesiti. Tale approccio adotta, quale punto di partenza per la determinazione del prezzo teorico di una licenza di modifica del codice sorgente, il prezzo di una licenza annuale d’uso del software [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA].
310. In proposito, il perito finanziario delle ricorrenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA], valuta il prezzo di una licenza annuale d’uso del software [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] in EUR 760 000. Tale prezzo è stato calcolato basandosi sul corrispettivo versato ogni anno da una società di servizi su Internet di rilevanza mondiale per il diritto di utilizzare il software [OSCURATO:PERSONA], sul prezzo annuo pagato in passato da altre due imprese americane di rilevanza mondiale – di cui una gestisce un motore di ricerca su Internet e l’altra è specializzata nell’edizione di software informatici – e sul corrispettivo di circa EUR 1,3 milioni versato da un’autorità nazionale di importanza quantomeno analoga a quella della [OSCURATO:PERSONA] per un semplice aggiornamento che consente l’utilizzo della versione 7 del software in parola, in quanto tale autorità usufruisce già, come la [OSCURATO:PERSONA], di una licenza d’uso permanente senza diritto di modifica.
311. I riferimenti a società private compiuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sono censurati dal perito finanziario della [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che si tratterebbe di esempi inadeguati, che non sono comparabili alle tariffe che riguardano la [OSCURATO:PERSONA]. Le licenze menzionate sarebbero, infatti, licenze con ripercussioni commerciali e non private. [OSCURATO:PERSONA] non utilizzerebbe il software [OSCURATO:PERSONA] per migliorare la propria offerta commerciale presso il grande pubblico bensì per metterlo a disposizione di qualche centinaio di funzionari. Pertanto, il valore utilizzato come base per la determinazione del prezzo di una licenza di modifica di codice sorgente sarebbe errato e non andrebbe seguita la parte successiva del ragionamento.
312. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il perito finanziario delle ricorrenti avrebbe dovuto utilizzare come criterio base il prezzo di circa EUR 15 000, che corrisponde al corrispettivo per una licenza d’uso non commerciale, destinata alle amministrazioni, che rispecchia il prezzo proposto all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) da un distributore di software per una licenza annuale del software [OSCURATO:PERSONA] 7, [OSCURATO:PERSONA] (ossia circa EUR 15 000 per l’utilizzo di questo software da parte di 2 500 utenti e circa EUR 15 000 per l’«[OSCURATO:PERSONA]» che comprende diverse lingue, tra cui l’inglese, l’arabo, il cinese, l’olandese, il francese, il tedesco, il greco, l’italiano, il giapponese, il coreano, il polacco, il portoghese, il russo, lo spagnolo e lo svedese). [OSCURATO:PERSONA] sue risposte alla terza e alla quarta serie di quesiti, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce altresì alla forbice di prezzo compresa tra EUR 15 000 (fino a 100 utenti) e EUR 150 000 e oltre (per un numero indefinito di utenti e per le esigenze complesse delle grandi imprese che richiedono un’integrazione) contenuta in un comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] per i vari tipi di licenza d’uso del software [OSCURATO:PERSONA] 6 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
313. Va subito osservato che non vi è contrasto tra i periti finanziari delle parti sulla possibilità di prendere in considerazione il prezzo di una licenza annuale d’uso del software [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] quale criterio base per la determinazione del prezzo di una ipotetica licenza di modifica del codice sorgente di tale software, ma che essi non concordano sul valore che si debba attribuire a tale licenza. Su questo punto, a titolo di raffronto, occorre rilevare che nelle sue risposte alla terza e alla quarta serie di quesiti, la [OSCURATO:PERSONA] indica che la società Gosselies è stata pagata EUR 1 925 280 per la realizzazione dei lavori che le sono stati affidati, i quali sono stati effettuati nell’arco di tre anni, dal 2004 al 2006. Conseguentemente, la società Gosselies ha ricevuto una media di EUR 641 760 per ciascun anno per i lavori richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA].
314. Riguardo alle critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] sul corrispettivo annuo delle diverse licenze d’uso versato dalle tre imprese di rilevanza mondiale citate dal perito delle ricorrenti (v. punto 310, supra), l’analisi della documentazione finanziaria relativa al gruppo [OSCURATO:PERSONA] permette di constatare che la parte essenziale degli introiti di tale impresa proviene da clienti molto grandi. Il documento di riferimento per il 2008, depositato il 29 aprile 2009 presso l’Autorità dei mercati finanziari francese, indica infatti che, nel 2004, i cinque principali clienti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano il 60,9% del suo fatturato e di essi il primo e il secondo cliente facevano registrare esattamente la stessa cifra (ossia il 14,8%) e che, nel 2008, questi cinque clienti principali rappresentavano il 42,3% del suo fatturato, con il primo cliente che copriva il 10,9% dei 7,6 milioni di fatturato, ossia un po’ più di EUR 760 000. Questo elemento può pertanto essere invocato quale elemento da prendere in considerazione ai fini della valutazione del prezzo di una licenza d’uso annuale. Si tratta in qualche maniera di un tetto massimo.
315. Va altresì osservato che, contrariamente a quanto lascia intendere la [OSCURATO:PERSONA] basandosi, in proposito, su documenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che fanno riferimento a licenze d’uso del software [OSCURATO:PERSONA], nella versione 6 o 7, non sembra che detta impresa distribuisca o faccia distribuire un software applicando un prezzo particolare alle amministrazioni. Come peraltro riconosce la [OSCURATO:PERSONA], la politica dei prezzi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle licenze d’uso del proprio software dipende essenzialmente dall’edizione venduta. A titolo esplicativo, confrontando i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle versioni 6 e 7 del software [OSCURATO:PERSONA], l’edizione più economica di tale software, denominata «[OSCURATO:PERSONA]», che può essere utilizzata da un numero di utilizzatori fino a 100, su un solo server di produzione, con il sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], è disponibile a partire da EUR 15 000; l’edizione intermedia, denominata «[OSCURATO:PERSONA]», che può essere utilizzata da un numero di utilizzatori fino a 2 500, su due server di produzione con i sistemi operativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è disponibile a partire da EUR 30 000, e l’edizione più evoluta, denominata «[OSCURATO:PERSONA]», che può essere utilizzata su un numero illimitato di server di produzione, da un numero illimitato di utilizzatori con i sistemi operativi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Solaris, è disponibile a partire da EUR 150 000. [OSCURATO:PERSONA] loro osservazioni sull’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il prezzo di una licenza d’uso non potrebbe superare l’importo di EUR 150 000, le ricorrenti sottolineano che il corrispettivo invocato sulla base di un comunicato stampa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] relativo alla versione 6 del software [OSCURATO:PERSONA] indica chiaramente che si tratta di un prezzo minimo, come dimostra l’espressione «a partire da». Si tratterebbe, nella specie, secondo quanto indicato dalle ricorrenti, di un prezzo di base per una sola combinazione linguistica e un solo server.
316. Alla luce di tali diverse argomentazioni e dei documenti citati a loro sostegno, occorre fissare in EUR 450 000 l’importo di un’ipotetica licenza d’uso annuale del software [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], utilizzato quale punto di partenza per il calcolo del prezzo di una licenza annuale di modifica del codice sorgente. L’importo suggerito dal perito delle ricorrenti è, infatti, troppo elevato in quanto, sebbene la versione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia proposta a oltre 2 500 utenti, tale numero è di gran lunga inferiore al numero di utenti delle tre imprese di rilevanza mondiale che esso cita, che corrispondono verosimilmente ai contratti più rilevanti firmati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l’importo suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] è troppo esiguo, in quanto EUR 150 000 corrispondono a un prezzo di partenza per la soluzione auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, come invocato dalle ricorrenti senza essere contraddette dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], un’amministrazione nazionale almeno altrettanto importante quanto l’istituzione ha versato un importo pari a EUR 1,3 milioni per aggiornare la versione del software [OSCURATO:PERSONA] da essa utilizzato.
317. Partendo da siffatto importo base di EUR 450 000, occorre determinare l’importo dei canoni che avrebbero dovuto essere versati qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale per realizzare i lavori di cui alla gara d’appalto. Applicando il metodo di calcolo suggerito dal perito finanziario delle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] non rimette seriamente in discussione (v. punto 319, infra), l’importo del canone annuo per la licenza di modifica del codice sorgente può essere validamente fissato al doppio dell’importo di una licenza d’uso annuale, ossia in EUR 900 000, tenendo conto, al pari del perito finanziario delle ricorrenti, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di un diritto di utilizzazione su tale software e del fatto che tale software non è utilizzato dal pubblico in generale.
318. Per gli anni 2004‑2010 l’importo di tali canoni annui per la licenza di modifica del codice sorgente può dunque essere fissato in EUR 7 milioni (ossia EUR 0,9 milioni, corrispondenti all’importo del canone annuo per la licenza di modifica del codice sorgente, moltiplicato per 7,76, che corrisponde al coefficiente di attualizzazione calcolato dal perito finanziario delle ricorrenti in considerazione del tasso esente da rischio del 4% per il periodo 2004‑2010, ossia un totale di EUR 6 984 000, arrotondato a EUR 7 milioni).
319. In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta realmente il metodo suggerito dal perito finanziario delle ricorrenti e ripreso dal Tribunale. L’istituzione si limita a riproporre, su questo punto, l’affermazione del suo perito finanziario, che, in risposta alla quarta serie di quesiti, indica che il perito delle ricorrenti «effettua calcoli di capitalizzazione invece che di attualizzazione su periodi terminati» e che «la dottrina finanziaria prevalente consiglia di separare i periodi di osservazione in vari orizzonti con parametri speciali invece di capitalizzare senza discernimento». Orbene, occorre constatare che il metodo adottato dal consulente finanziario delle ricorrenti non si fonda sulla «capitalizzazione» menzionata dal perito della [OSCURATO:PERSONA], bensì sull’attualizzazione dei dati al tasso esente da rischio del 4% per il periodo 2004‑2010, che corrisponde a un tasso ragionevole applicabile al periodo considerato. [OSCURATO:PERSONA] non espone motivi pertinenti che spieghino i motivi per cui il Tribunale non potrebbe impiegare tale metodo per fissare l’importo dei canoni che avrebbero dovuto essere versati se essa avesse chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione necessaria per effettuare i lavori controversi.
320. Il secondo elemento da prendere in considerazione è un importo denominato «complementare», necessario per tener conto degli altri elementi materiali che non potrebbero essere risarciti con il solo riconoscimento dei canoni anzidetti. Infatti, il pagamento a posteriori dell’importo dei canoni che avrebbero dovuto essere pagati qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale in questione per effettuare i lavori controversi non basterebbe di per sé a risarcire il danno subito da questa impresa a partire dal 2004.
321. In proposito, in base ai documenti del fascicolo e, in particolare, alle diverse attestazioni prodotte dalle ricorrenti per dimostrare le conseguenze del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] sull’attività e sullo sviluppo della [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che l’attività e lo sviluppo di tale impresa sono stati danneggiati per ciascun anno, a partire dal 2004, per l’importo forfettario di EUR 650 000 (ossia circa il 6% del fatturato realizzato nel 2003).
322. Tale importo complementare, attualizzato per il periodo 2004‑2010, può dunque essere fissato in EUR 5 milioni (ossia EUR 0,65 milioni, corrispondenti all’importo forfettario annuo anzidetto moltiplicato per 7,76, che corrisponde al coefficiente di attualizzazione calcolato dal perito finanziario delle ricorrenti in considerazione del tasso esente da rischio del 4% per il periodo 2004-2010, ossia un totale di EUR 5 044 000, arrotondato a EUR 5 milioni).
323. Per contro, alla luce dei documenti del fascicolo non occorre considerare che nella presente controversia sarebbe opportuno tener conto, nell’ambito di una valutazione forfettaria del danno subito, del pregiudizio definito «futuro» che il perito finanziario delle ricorrenti valuta in EUR 15 milioni. La stima fornita in proposito non si basa su dati materiali sufficientemente circostanziati per giustificarne il riconoscimento.
324. L’ultimo elemento da prendere in considerazione nella valutazione forfettaria dell’importo del risarcimento è il danno morale subito. Va osservato in proposito che, con il suo comportamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato alla [OSCURATO:PERSONA] i diritti che essa avrebbe potuto ricavare dalla sua idea. Siffatto comportamento è tanto più grave in quanto la [OSCURATO:PERSONA], come istituzione, è stata promotrice delle varie disposizioni che armonizzano il diritto della Comunità in materia di diritti d’autore che non sono state rispettate nella presente controversia. [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere risarcita per il danno morale subito a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
325. Tuttavia, poiché le ricorrenti non hanno spiegato i motivi per cui siffatto risarcimento dovrebbe essere fissato in almeno EUR 2 milioni, nell’ambito della determinazione dell’importo forfettario del risarcimento risulta appropriato condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento per il danno morale cagionato dal suo comportamento valutato nell’importo simbolico di EUR 1 000.
326. Da quanto precede risulta che deve essere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] un importo forfettario di risarcimento pari a EUR 12 001 000 per risarcirla del danno subito a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia:
– EUR 7 milioni corrispondenti all’importo dei canoni che avrebbero dovuto essere versati dal 2004 al 2010 qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l’autorizzazione per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA] per realizzare i lavori relativi a miglioramenti, adattamenti e aggiunte alle routine linguistiche elencati nel bando di gara, che richiedono l’accesso agli elementi della versione [OSCURATO:PERSONA] contenuti anche nella versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] e la loro modifica;
– EUR 5 milioni corrispondenti all’importo complementare, ossia la conseguenza che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] ha potuto avere sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2004‑2010 e, più in generale, sullo sviluppo di questa società;
– EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale.
C – Sulle misure diverse dalla concessione del risarcimento
1. Argomenti delle parti
327. Le ricorrenti sostengono che i principi generali di cui all’art. 288, secondo comma, CE devono consentire la riparazione del danno già cagionato, nonché la cessazione della turbativa, al contrario di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con la loro domanda riguardante la cessazione immediata delle azioni di contraffazione, le ricorrenti mirerebbero a garantire l’effetto utile della sentenza che sarà pronunciata.
328. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non possa adottare le misure chieste dalle ricorrenti, al di là del riconoscimento di un indennizzo pecuniario. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Tribunale non potrebbe, infatti, rivolgere un’ingiunzione alle istituzioni oppure sostituirsi ad esse.
2. Giudizio del Tribunale
329. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale ordini, in primo luogo, la cessazione immediata delle azioni di contraffazione e di divulgazione commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, la confisca di tutti i supporti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] e della società Gosselies su cui sono riprodotti gli sviluppi informatici che la società Gosselies ha realizzato a partire dalle versioni EC‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro consegna alla [OSCURATO:PERSONA] oppure, quanto meno, la loro distruzione effettuata sotto vigilanza e, in terzo luogo, la pubblicazione della sentenza a spese della [OSCURATO:PERSONA] su giornali e riviste specializzati nonché su siti Internet specializzati scelti dalla [OSCURATO:PERSONA].
330. In proposito, va rammentato che un’istituzione, il cui comportamento sia stato dichiarato illecito, è tenuta ad adottare i provvedimenti che la sentenza del Tribunale comporta (v., per analogia, art. 266 TFUE). Spetta dunque alla [OSCURATO:PERSONA] trarre tutte le necessarie conclusioni per garantire che i diritti della [OSCURATO:PERSONA] sulla versione [OSCURATO:PERSONA] del software [OSCURATO:PERSONA] siano presi in considerazione per quanto riguarda i lavori relativi alla versione EC‑[OSCURATO:PERSONA] di tale software che ledono il diritto d’autore e il know‑how della [OSCURATO:PERSONA]. Laddove ciò non avvenisse, dato che il danno risarcito nel presente procedimento riguarda soltanto il periodo compreso tra il 2004 e la pronuncia della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe adire il Tribunale con una nuova domanda diretta al risarcimento del pregiudizio che la società anzidetta potrebbe ancora subire.
331. Infine, per quanto riguarda la richiesta di pubblicazione su vari giornali e riviste nonché su siti Internet, il Tribunale diffonderà in data odierna un comunicato stampa relativo alla presente sentenza. Tale comunicato stampa potrà allora essere pubblicato e diffuso nella stampa specializzata. Le ricorrenti disporranno, dunque, di una decisione giurisdizionale che si pronuncia sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti e di un comunicato stampa che può essere oggetto di ampia diffusione, il che è idoneo a dar loro soddisfazione su questo punto. Tale comunicato stampa consente altresì al Tribunale di risarcire in forma specifica il danno morale costituito dalla lesione alla reputazione della [OSCURATO:PERSONA] a causa del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA].
332. Il Tribunale ritiene pertanto che gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] siano sufficientemente tutelati dal risarcimento pecuniario e che non sia necessario accogliere le sue richieste di risarcimento in forma specifica.
Sulle spese
333. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata soccombente nella parte sostanziale delle sue conclusioni, essa va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni delle ricorrenti.
334. Peraltro, occorre osservare che le attività di preparazione dei vari documenti prodotti dalle ricorrenti per suffragare il contenuto delle loro memorie o per rispondere ai quesiti del Tribunale relativamente agli aspetti tecnici del software [OSCURATO:PERSONA] (relazione, note tecniche e nota di osservazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]), agli aspetti giuridici (parere del professor Sirinelli) nonché a quelli relativi alla valutazione del danno subito (note finanziarie del sig. [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono spese indispensabili ai fini della presente causa e vanno dunque considerate spese ripetibili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] SA un risarcimento forfettario di EUR 12 001 000.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.