Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 32893/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza di cui in epigrafe ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA] in orza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a tre rapine per le quali è stato poi assolto con sentenza.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Si deducono in particolare la violazione del citato art. 314 nonché vizi motivazionali nell'iter argomentativo sotteso alla ritenuta colpa grave del richiedente in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità.

In primo luogo, si sostiene la natura neutra, rispetto al giudizio inerente all'accertamento della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, tanto della coincidenza dei tratti somatici del rapinatore videoripreso con quelli del richiedente quanto l'esito positivo dei plurimi riconoscimenti fotografici effettuati nelle indagini preliminari, ancorché non ritenuti probanti in dibattimento.

Medesime considerazioni sono svolte dal ricorrente con riferimento al dato, anch'esso ritenuto neutro in quanto non ricollegabile a una condotta del richiedente, del rinvenimento della vettura utilizzata per le rapine nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento agli elementi effettivamente ricollegabili a una condotta del richiedente, il possesso di una pistola (giocattolo) simile a quella utilizzata per la consumazione delle rapine e gli stivali da appartenente alle forze dell'ordine, anch'essi simili a quelli utilizzati nell'esecuzione dei reati, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli elementi emersi dal dibattimento.

Questi ultimo avrebbero difatti portato il Tribunale a escludere la coincidenza dei detti oggetti con quelli effettivamente utilizzati per i crimini.

Il dibattimento avrebbe dato poi ragione della circostanza per la quale la pistola a giocattolo sarebbe stata effettivamente utilizzata dalla sorella del richiedente in occasione di una festa di carnevale tenuta poco prima, come emergerebbe peraltro da una documentazione fotografica acquisita al processo penale.

3. Nell'interesse del Ministero resistente, l'Avvocatura ha depositato conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per verificare l'assenza della causa ostativa costituita dall'aver il richiedente dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve considerare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - se tale condotta sia stata causa o concausa dell'intervento dell'autorità, anche in termini di sua persistenza, ponendosi in sinergia con esso (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

3. Orbene, la Corte territoriale ha accertato la sussistenza della colpa grave del richiedente, ritenendola in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, in base a diversi elementi emergenti dalla stessa sentenza assolutoria.

Il riferimento è, in particolare, alla corrispondenza dei tratti somatici di [OSCURATO:PERSONA], descritti da soggetti presenti alle rapine, con i fotogrammi di cui alle videoriprese del rapinatore, e ai plurimi e concordanti riconoscimenti fotografici effettuati in sede d'indagini preliminari, ancorché non ritenuti probanti in dibattimento.

È stato altresì dato rilievo al rinvenimento della vettura utilizzata per la commissione dei reati nei pressi dell'abitazione del richiedente e alla coincidenza di taluni accessori e della pistola utilizzata dal rapinatore con accessori e pistola giocattolo rinvenuti nella sua abitazione.

Tali ultimi elementi sono stati letti dalla Corte territoriale in uno con le dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio, ritenute incredibili e fantasiose, per le quali si sarebbe trattato di pistola giocattolo e di travestimenti utilizzati dalla propria sorella per carnevale.

4. In primo luogo, nel fare riferimento agli elementi inerenti alla corrispondenza con i tratti somatici del rapinatore videoripreso, agli esiti dei riconoscimenti fotografici effettuati in sede d'indagini e al rinvenimento della vettura utilizzata per la consumazione delle rapine nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata pone in sinergia con l'intervento dell'autorità circostanze non riconducibili, anche all'esito di una valutazione ex ante, a un comportamento del richiedente.

Ne consegue la violazione del principio di cui innanzi, circa la necessaria sinergia tra intervento dell'autorità e condotta del richiedente così come peraltro applicato, in fattispecie avente tratti in comune con la presente, da Sez. 4, n. 25692 del 26/05/2011, May, Rv. 250711-01, il cui principio il Collegio intende ribadire.

Essa ha difatti escluso che la sussistenza della colpa dell'instante, ostativa all'accoglimento della domanda, possa essere desunta dal fatto che questi, nel corso delle indagini preliminari, sia stato riconosciuto per mezzo di un'individuazione fotografica, che costituisce elemento non riconducibile a un comportamento del soggetto «individuato».

5. In secondo luogo, con riferimento agli unici elementi suscettibili di essere ricondotti a un comportamento del richiedente, il possesso di una pistola giocattolo e di stivali simili a quelli utilizzati per le rapine, la Corte territoriale ha sostanzialmente accertato la colpa grave in considerazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa l'utilizzo di quegli oggetti da parte della propria sorella in occasione del carnevale.

Con i detti elementi però l'ordinanza non mostra di essersi effettivamente confrontata, alla luce delle emergenze del processo penale in merito all'eventuale effettivo possesso da parte della sorella dei detti beni, limitandosi invece a ritenere le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] incredibili e fantasiose, quindi sostanzialmente false.

Il vizio motivazionale di cui innanzi, peraltro, proprio inerendo all'apparato argomentativo relativo alla ritenuta falsità delle dichiarazioni del richiedente ha sostanzialmente comportato un difetto di sussunzione della concreta fattispecie nell'astratto principio di diritto di cui a Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.

Rv. 282581, che il Collegio ribadisce.

Per essa, difatti, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. 6.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza di cui in epigrafe ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA] in orza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a tre rapine per le quali è stato poi assolto con sentenza. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deducono in particolare la violazione del citato art. 314 nonché vizi motivazionali nell'iter argomentativo sotteso alla ritenuta colpa grave del richiedente in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità. In primo luogo, si sostiene la natura neutra, rispetto al giudizio inerente all'accertamento della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, tanto della coincidenza dei tratti somatici del rapinatore videoripreso con quelli del richiedente quanto l'esito positivo dei plurimi riconoscimenti fotografici effettuati nelle indagini preliminari, ancorché non ritenuti probanti in dibattimento. Medesime considerazioni sono svolte dal ricorrente con riferimento al dato, anch'esso ritenuto neutro in quanto non ricollegabile a una condotta del richiedente, del rinvenimento della vettura utilizzata per le rapine nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento agli elementi effettivamente ricollegabili a una condotta del richiedente, il possesso di una pistola (giocattolo) simile a quella utilizzata per la consumazione delle rapine e gli stivali da appartenente alle forze dell'ordine, anch'essi simili a quelli utilizzati nell'esecuzione dei reati, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli elementi emersi dal dibattimento. Questi ultimo avrebbero difatti portato il Tribunale a escludere la coincidenza dei detti oggetti con quelli effettivamente utilizzati per i crimini. Il dibattimento avrebbe dato poi ragione della circostanza per la quale la pistola a giocattolo sarebbe stata effettivamente utilizzata dalla sorella del richiedente in occasione di una festa di carnevale tenuta poco prima, come emergerebbe peraltro da una documentazione fotografica acquisita al processo penale. 3. Nell'interesse del Ministero resistente, l'Avvocatura ha depositato conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per verificare l'assenza della causa ostativa costituita dall'aver il richiedente dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve considerare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - se tale condotta sia stata causa o concausa dell'intervento dell'autorità, anche in termini di sua persistenza, ponendosi in sinergia con esso (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 3. Orbene, la Corte territoriale ha accertato la sussistenza della colpa grave del richiedente, ritenendola in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, in base a diversi elementi emergenti dalla stessa sentenza assolutoria. Il riferimento è, in particolare, alla corrispondenza dei tratti somatici di [OSCURATO:PERSONA], descritti da soggetti presenti alle rapine, con i fotogrammi di cui alle videoriprese del rapinatore, e ai plurimi e concordanti riconoscimenti fotografici effettuati in sede d'indagini preliminari, ancorché non ritenuti probanti in dibattimento. È stato altresì dato rilievo al rinvenimento della vettura utilizzata per la commissione dei reati nei pressi dell'abitazione del richiedente e alla coincidenza di taluni accessori e della pistola utilizzata dal rapinatore con accessori e pistola giocattolo rinvenuti nella sua abitazione. Tali ultimi elementi sono stati letti dalla Corte territoriale in uno con le dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio, ritenute incredibili e fantasiose, per le quali si sarebbe trattato di pistola giocattolo e di travestimenti utilizzati dalla propria sorella per carnevale. 4. In primo luogo, nel fare riferimento agli elementi inerenti alla corrispondenza con i tratti somatici del rapinatore videoripreso, agli esiti dei riconoscimenti fotografici effettuati in sede d'indagini e al rinvenimento della vettura utilizzata per la consumazione delle rapine nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata pone in sinergia con l'intervento dell'autorità circostanze non riconducibili, anche all'esito di una valutazione ex ante, a un comportamento del richiedente. Ne consegue la violazione del principio di cui innanzi, circa la necessaria sinergia tra intervento dell'autorità e condotta del richiedente così come peraltro applicato, in fattispecie avente tratti in comune con la presente, da Sez. 4, n. 25692 del 26/05/2011, May, Rv. 250711-01, il cui principio il Collegio intende ribadire. Essa ha difatti escluso che la sussistenza della colpa dell'instante, ostativa all'accoglimento della domanda, possa essere desunta dal fatto che questi, nel corso delle indagini preliminari, sia stato riconosciuto per mezzo di un'individuazione fotografica, che costituisce elemento non riconducibile a un comportamento del soggetto «individuato». 5. In secondo luogo, con riferimento agli unici elementi suscettibili di essere ricondotti a un comportamento del richiedente, il possesso di una pistola giocattolo e di stivali simili a quelli utilizzati per le rapine, la Corte territoriale ha sostanzialmente accertato la colpa grave in considerazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa l'utilizzo di quegli oggetti da parte della propria sorella in occasione del carnevale. Con i detti elementi però l'ordinanza non mostra di essersi effettivamente confrontata, alla luce delle emergenze del processo penale in merito all'eventuale effettivo possesso da parte della sorella dei detti beni, limitandosi invece a ritenere le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] incredibili e fantasiose, quindi sostanzialmente false. Il vizio motivazionale di cui innanzi, peraltro, proprio inerendo all'apparato argomentativo relativo alla ritenuta falsità delle dichiarazioni del richiedente ha sostanzialmente comportato un difetto di sussunzione della concreta fattispecie nell'astratto principio di diritto di cui a Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. Rv. 282581, che il Collegio ribadisce. Per essa, difatti, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 32893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris