CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo r 51 s ; r, c0 r-s, ;; Udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato conclusioni e nota spese; Udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.L.MARZIALE in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Nr\r,n‘-7,' [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 25 giugno 2020, confermava, per quanto qui di interesse, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.1,2,X4,5,6 e 7, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 1,2,3 e 4, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1,2 e 3, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 6 e 7, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 4 e 5, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 7: il capo 1 era relativo alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il capo 2 alle lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA]; il capo 3) alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; il capo 4) all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commessa dal 2003 al dicembre 2016; il capo 5) all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il capo 6) all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commessa da gennaio a maggio 2017; il capo 7) al reato di cui all'art. 610 cod.pen. commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo innanzitutto che la sentenza di appello aveva ignorato quanto evidenziato dalla difesa circa la criticità inerente il valore probatorio assoluto che era stato attribuito alle dichiarazioni delle persone offese, anche in considerazione del fatto che per il capo 6) il giudice per le indagini preliminari, in fase cautelare, aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato poi condannato malgrado il processo fosse stato definito allo stato degli atti. Ciò premesso, il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto sufficiente richiamare integralmente le motivazioni rese dal giudice di primo grado, senza indicare le ragioni per le quali le stesse potevano essere condivise. 1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore eccepisce che erano stati violati i principi sanciti dall'art. 192 cod.proc.pen. in materia di valutazione della prova: le vicende che a prima vista sembravano riproporre il classico canovaccio delle vittime di condotte estorsive offrivano una possibilità di ricostruzione alternativa rispetto a quanto sostenuto dalle persone offese, sia in ordine ai rapporti storicamente compromessi (caratterizzati dalle continue e reciproche denunce) tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e l'intero nucleo [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2), sia per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere un soggetto avulso dagli ambienti criminali (capi 4,5 e 6).; inoltre, nella tentata estorsione di cui al capo 1), il racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] originariamente non coinvolgeva direttamente il ricorrente, in quanto questi si era limitato a riferire di aver subito la visita di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta era stata proferita in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], per cui l'episodio poteva essere inquadrato in una ipotesi di spendita del nome; solo dopo due mesi da questi eventi [OSCURATO:PERSONA] era comparso nei pressi di un esercizio commerciale per picchiare [OSCURATO:PERSONA]; altro elemento di sospetto era che la denuncia era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e quindi parente stretto per parte di madre di [OSCURATO:PERSONA]; appariva inusuale e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata che voleva [OSCURATO:PERSONA], pericoloso criminale gestore di un potere assoluto in Brusciano, porre in essere un tentativo di estorsione per 100 euro; altrettanto poteva dirsi per il capo 2) di imputazione, per il quale, oltre alla parola della persona offesa, vi era un certificato medico, per cui non era stato necessario esperire alcuna attività di riscontro. Per quanto riguardava i reati di cui ai capi 4), 5) e 6), il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] era stato imputato, detenuto agli arresti domiciliari, per partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., e quindi aveva cercato di ricostruire la sua verginità lanciando accuse pesanti allo scopo di prendere le distanze da un determinato ambiente e da particolari soggetti; non era stata data risposta in sentenza alla domanda se fosse stata effettivamente compiuta una preventiva verifica del narrato riferito, sulla attendibilità intrinseca del racconto e sulla credibilità soggettiva di chi lo aveva reso; nella sentenza di primo grado si dava atto dei pagamenti effettuati a titolo di estorsione in un arco temporale dal 2003 al 2016 riferiti da Ciappa che, se fosse stato estorto anche da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi accoliti, lo avrebbe serenamente dichiarato alle Forze dell'Ordine; nessuna risposta era stata data dalla Corte di appello, e il medesimo problema vi era per quanto atteneva alla estorsione di cui al capo 4) per somme che sarebbero state versate nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per circa 13 anni consecutivi e su mandato di [OSCURATO:PERSONA]; allo stesso modo, l'estorsione di cui al capo 5) sarebbe stata perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre su mandato di [OSCURATO:PERSONA]: in assenza di specifici elementi idonei a ricondurre le specifiche condotte materiali dei correi ad un mandato di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ritiene che per tali specifici punti la motivazione era stata deliberata in spregio al disposto dell'art. 27 comma 1 della Costituzione. 1.3 Il difensore segnala poi che inizialmente il giudice per le indagini preliminari non aveva applicato alcuna misura per il reato di cui al capo 7); eseguita la misura cautelare per altre ipotesi di reato, gli inquirenti avevano deciso di risentire i fratelli Aliperti, i quali avevano dato una nuova interpretazione delle loro intercettazioni, confermando l'ipotesi accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava il capo di imputazione n.7; non era stato considerato che gli Aliperti erano legati "a doppio filo" con Ciappa in ragione di alcuni debiti che avevano contratto nel settore dei videopoker, per cui ci si sarebbe attesi una motivazione rafforzata atta a "puntellare" l'integrità della deposizione delle persone ofese. 1.4 D difensore lamenta che la sentenza impugnata era affetta dal vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis 1 cod.pen., in quanto l'aggravante era stata ritenuta sussistente per il solo fatto che l'imputato, in base alle sentenze acquisite, faceva parte di organizzazioni criminali; risultava però del tutto evidente che mancava qualsiasi elemento per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso i fatti al fine di agevolare il clan, né pareva ravvisabile il metodo mafioso, che certo non poteva essere desunto dalla dinamica degli eventi, e nessun riferimento ad una determinata consorteria criminale era stata fatta dall'imputato. 1.5 n difensore eccepisce che la sentenza impugnata appariva carente di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed ai criteri adottati per addivenire alla sanzione inflitta, non essendo stato considerato il comportamento senza censure tenuto dall'imputato 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore osserva che con i motivi di appello la difesa aveva sostenuto, in relazione alla contestazione di cui al capo 1), l'esistenza di elementi di dubbio in ordine alla attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], vista la pregressa vicenda che aveva visto protagonista ed imputato [OSCURATO:PERSONA] per fatti del tutto analoghi a quelli contestati al capo 2) ove [OSCURATO:PERSONA] ed il padre erano persone offese, cui si aggiungevano le carenze dichiarative di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti ed il contrasto sussistente con quanto dallo stesso narrato a [OSCURATO:PERSONA]; non si era sostenuto che la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle lesioni subite fosse menzognera, ma che lo stesso avesse riferito del tentativo di estorsione al fine di assicurarsi un rapido ed incisivo intervento dell'autorità. La Corte di appello, prosegue il difensore, in ordine all'identità dei soggetti che si sarebbero resi autori delle richieste estorsive, aveva utilizzato parzialmente le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], tralasciando la frase "voglio precisare che le richieste estorsive sono state fatte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lavora per [OSCURATO:PERSONA] e cura le sue attività", proprio nella parte in cui escludeva il ricorrente da tale azione; inoltre, la sentenza era illogica nella parte in cui sosteneva che la diversità delle denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] era attribuibile al timore serbato dal primo per le percosse subite, atteggiamento di cui non vi era alcuna traccia in atti, mentre gli stessi avevano dichiarato di essersi consultati tra loro prima di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che con l'atto di appello si era impugnata la decisione nella parte in cui era stato irrogato un inasprimento sanzionatorio ex art. 63 comma 4 cod.pen. nella significativa misura di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ma il motivo non era stato valutato, così come nessuna valutazione vi era stata nella sentenza di primo grado. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il difensore, analogamente a quanto osservato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo motivo di ricorso, lamenta che la sentenza di primo grado aveva irrogato un inasprimento sanzionatorio ex art. 63 comma 4 cod.pen. nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, e che, dopo aver contestato la sussistenza delle aggravanti (recidiva e metodo mafioso), si era impugnato l'immotivato aumento di pena; la Corte non aveva valutato la doglianza difensiva, così come nessuna valutazione vi era stata nella sentenza di primo grado. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore osserva: che il capo 7) costituiva una duplicazione del capo 8), per il quale vi era stata sentenza di assoluzione, e che era stato assolto Vaccaro che aveva una posizione gemella a quella di [OSCURATO:PERSONA]; che i fatti nascevano dalla denuncia di Ciappa, operante nel settore delle macchinette al pari di [OSCURATO:PERSONA] (e detenuto in regime di arresti domiciliari all'epoca dei fatti per avere imposto nel territorio di appartenenza le proprie macchinette grazie alle ingerenze del sodalizio operante in zona) e dbnque aveva un rilevante ed evidente tornaconto nell'evidenziare la problematica relativa alla sua estromissione dal settore a favore di ipotetici concorrenti, per cui la valutazione delle sue dichiarazioni avrebbe dovuto essere molto più severa; che Ciappa aveva operato una registrazione non autorizzata del suo colloquio con Aliperti solo dopo che il predetto gli aveva comunicato di voler togliere i suoi apparecchi da gioco nel suo locale, ponendo al predetto domande più che suggestive e fuorvianti, tacendo di un debito di circa 10mila euro che aveva con il predetto e senza far menzione del fatto che la scelta di Aliperti era dovuta ad una offerta economica più vantaggiosa (quella di [OSCURATO:PERSONA]); la Corte di appello non aveva colto quindi che il punto fondamentale non era la figura criminale di Ciappa, ma il suo interesse nella vicenda, che era di non perdere un cliente che gli doveva 10mila euro; neppure la Corte di appello aveva poi considerato che l'episodio di cui al capo 7) non aveva nulla a vedere con quelli di cui rispondevano gli altri imputati e non corrispondeva al vero il fatto che "l'imposizione" di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avesse costretto Aliperti ad installare le macchinette di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la denuncia era di gennaio, mentre i fatti avevano una contestazione che andava da gennaio a maggio, e a maggio le macchinette erano ancora sul posto, per cui non vi era stata alcuna "imposizione" da parte del clan; a riscontro delle dichiarazioni di Ciappa venivano poi riportate quelle della Pianese, che però smentiva Ciappa, in quanto a suo dire nessuno aveva mai profilato la necessità di disinstallare le macchinette a favore di un noleggiatore del clan (si allegavano le pagine 37 e 38 dell'ordinanza di custodia cautelare); Vaccaro e [OSCURATO:PERSONA] non avevano detto ad Aliperti di essere stati mandati da qualcuno, né avevano proferito la frase "dovevano mettere le loro", tanto che Vaccaro era stato assolto. Il difensore osserva poi che dalle conversazioni ambientali che Ciappa aveva effettuato emergeva che Ciappa era considerato un fratello da [OSCURATO:PERSONA] e che il problema non era togliere le macchinette, ma pagare l'estorsione; si comprendeva poi che Ciappa cercava di gettare discredito su Vaccaro in quanto ex collaboratore di giustizia, proponendo un accordo più vantaggioso; la frase di Ciappa in cui si ipotizzava che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi pagato il clan era illogica, in quanto i guadagni erano di Vaccaro; a pag. 46 della sentenza impugnata erano poi state menzionate le dichiarazioni degli Aliperti nel corso della seconda convocazione in caserma, ma anche sul punto erano stati trascurati particolari fondamentali, che rendevano illogico il ragionamento del giudice di appello; la tempistica rendeva inverosimile l'intero impianto accusatorio, in quanto la denuncia di Ciappa era successiva di quasi un anno rispetto ai fatti e le macchinette di Ciappa non erano mai state tolte, per cui le minacce non avevano avuto alcun effetto, visto che gli Aliperti non avevano raggiunto l'accordo commerciale con Vaccaro e [OSCURATO:PERSONA] e avevano deciso di continuare con Ciappa. Il difensore rileva che la Corte di appello non aveva considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato per caso gli Aliperti e non vi era traccia di violenza o minaccia nel suo comportamento; si chiedeva poi di porre rimedio all'evidente errore commesso dal giudice di secondo grado, in quanto le macchinette non si erano mai mosse e nessun contratto era stato concluso con altro noleggiatore perché lo stesso Vaccaro (come detto anche nella sentenza di primo grado) aveva deciso di non stipulare nulla per via del debito e delle pessime condizioni in cui versava il circolo degli Aliperti; in ordine alla richiesta di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 56 cod.pen., il difensore richiama la sentenza di questa Corte n.29742 del 2013. Il difensore ripropone poi le considerazioni del giudice per le indagini preliminari sulla impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 610 cod.pen., vista che non vi era stato alcun tipo di violenza o minaccia nella condotta di [OSCURATO:PERSONA]; del resto, l'assoluzione di Vaccaro rendeva improbabile una consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA], e nessuna violenza o minaccia avevano subìto gli Aliperti. 4.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; ad ogni modo, si faceva riferimento al metodo oggettivo, con la conferma che mai nessuna frase minacciosa o intimidazione era stata recapitata agli Aliperti, senza considerare che questa Corte aveva chiarito che era possibile configurare l'aggravante solo sotto il profilo soggettivo. 5. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] 5.1 Il ricorrente rileva che nei motivi di appello la difesa aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva valorizzato eccessivamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], (che non conosceva il ricorrente, mai attinto da riconoscimento fotografico), che non erano in linea con quelle del fratello Mario, e che non vi era mai stata alcuna forma di violenza o di minaccia; la Corte di appello aveva ritenuto di poter superare le doglianze difensive, pur prendendo atto che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non vi era alcun elementi3certo che consentisse di cristallizzare la paternità delle condotte a lui ascritte: i fratelli Aliperti non conoscevano e non identificavano [OSCURATO:PERSONA], il cui nome era stato fatto in termini di probabilità da Ciappa (condizionando poi le dichiarazioni degli Aliperti), e nelle intercettazioni [OSCURATO:PERSONA] veniva indicato come il figlio di [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà era il fratello, ragioni per cui le conclusioni cui era pervenuta la Corte erano frutto di una errata ed illogica lettura del materiale probatorio. 5.2 Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche per la mancanza di elementi utili da valorizzare, non considerando il fatto che si trattava di un soggetto non inserito in contesti di criminalità organizzata, il non utilizzo della attività delittuosa quale normale fonte di reddito e la condotta processuale improntata alla assoluta lealtà; la mera indicazione degli indici contenuti nell'art. 133 cod.pen. non era sufficiente a dare spiegazioni dell'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, ma era necessario che tramite lo strumento della motivazione venissero articolate, in modo puntuale, le ragioni per le quali si scelga un trattamento sanzionatorio rispetto ad un altro. 6. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 II difensore osserva che, contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello, il ricorrente sin dalla genesi del procedimento aveva negato gli addebiti mossi nei suoi confronti, contestando quindi il fatto storico relativamente a tutti i capi di imputazione, chiedendo l'acquisizione dei filmati delle videocamere inerenti alla zona della sua abitazione, senza ottenere alcuna risposta sul punto; dubbi erano emersi anche circa l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei fatti di reato di cui ai capi 1) e 2), in quanto la sua individuazione era avvenuta tramite riconoscimento fotografico in un momento successivo alla denuncia sporta dalla persona offesa, evidenziando alcune contraddizioni: [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a far riferimento ad una quarta persona non meglio specificata e solo in un secondo momento lo aveva riconosciuto in fotografia, sostenendo di conoscerlo già di vista, per cui non si comprendeva come mai non lo avesse riconosciuto subito; a [OSCURATO:PERSONA] era stata mostrata una fotografia di [OSCURATO:PERSONA] di almeno 10 anni prima. Analogamente, prosegue il difensore, vi erano contraddizioni sul riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3): la persona offesa Esposito aveva fornito precise descrizioni dei soggetti incontrati ed aveva escluso la presenza di tatuaggi sulla persona "dell'altro malvivente", non rilevando - stranamente- i vistosi tatuaggi di [OSCURATO:PERSONA] tra i quali addirittura uno sul dorso della mano sinistra ed un altro sul collo: il giudice di primo grado aveva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto effettuare quei tatuaggi in un momento successivo ai fatti, per cui la difesa aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per l'escussione della testimone [OSCURATO:PERSONA] nonché l'acquisizione di immagini ritraenti [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore al fatto storico in esame; la Corte di appello, con ordinanza che era oggetto di impugnazione, non aveva accolto la richiesta, andando quindi in contrasto anche con la sentenza di primo grado; inoltre, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] nulla avevano detto circa la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2 D difensore eccepisce come non si comprendeva come le sentenze di merito avessero ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. , avendo fatto riferimento dapprima ad una piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di favorire il clan [OSCURATO:PERSONA], mentre in un secondo momento richiamava una metodologia mafiosa di cui si sarebbe avvalso [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fosse prova né dell'una, né dell'altra affermazione 6.3 Il difensore rileva che per l'assoluta incensuratezza, la minima partecipazione agli episodi ed il ruolo tenuto negli stessi (era sempre stato solo un mero spettatore) era stata chiesta la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ma che la sentenza, sotto questo profilo, appariva inesorabilmente immotivata. 6.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche: contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era emerso alcun elemento tale da far ritenere [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto di spessore criminale rilevante ed inserito in un contesto delinquenziale 6.5 II difensore eccepisce infine che la censura sulla mancata riduzione della condanna era stata completamente ignorata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, mentre i rimanenti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quellm cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come gli stessi abbiano riferito anche dei pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la detenzione del cognato e del nipote ([OSCURATO:PERSONA]), l'assenza di motivi che avrebbero spinto a denunciare [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici, la coerenza, precisione e completezza nella narrazione dei fatti, ed il riscontro consistente nella aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] (pag.22-24 della sentenza impugnata), confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo parlato di un litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo che era venuto alle mani con [OSCURATO:PERSONA] per futili motivi; la Corte di appello ha anche risposto alla eccezione secondo la quale vi sarebbe stata soltanto una "spendita del nome" di [OSCURATO:PERSONA] nella parte finale di pag.24 della sentenza impugnata, evidenziando come non fosse possibile che tre soggetti spendessero senza autorizzazione il nome di [OSCURATO:PERSONA], viste le dinamiche delittuose da questi attuate e funzionali alla vita del sodalizio risultanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.2 Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda i capi 4,5 e 6: le vicende giudiziarie dalle quali era stato interessato Ciappa, a giudizio della Corte di appello, non hanno scalfito la credibilità del dichiarante, né valevano a mutarne lo status di persona offesa dei reati contestati, non emergendo che i fatti per i quali Ciappa era indagato fossero minimamente collegati o connessi a quelli del presente giudizio, e le sue dichiarazioni sono confermate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito della condizione di Ciappa quale vittima di estorsioni), dalle conversazioni intercettate e dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, con particolare riferimento all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza del reato di estorsione commesso ai danni di Ciappa, la cui credibilità era stata positivamente vagliata con l'emissione di sentenze di condanna di soggetti dallo stesso accusati di essere autori di estorsioni ai suoi danni; inoltre, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era a capo del sodalizio operante in Mariglianella e Brusciano, attivo nel settore delle estorsioni, osservando come le stesse confermassero le dichiarazioni di Ciappa riguardo alle estorsioni subite; nelle pagine 40 e seguenti, la Corte di appello ha poi analizzato gli ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Ciappa, concludendo coerentemente per la piena attendibilità delle stesse. 1.3 Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 610 cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato come dopo l'iniziale racconto dei fatti da parte dei fratelli Aliperti, sulla base del confronto tra i resoconti e dei colloqui registrati da CiappP\, si era deciso di risentire gli stessi che, messi di fronte alle risultanze dei nuovi elementi, avevano necessariamente dovuto superare l'iniziale reticenza: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che si sarebbe dovuto recare da Ciappa per riferirgli che, qualora non avesse adempiuto al pagamento della rata estorsiva, avrebbe dovuto interrompere la fornitura della macchinette elettroniche presso la sala del fratello Massimo, richiesta cui Ciappa non aveva ottemperato; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che venivano per conto di [OSCURATO:PERSONA]) gli avevano detto che, a causa del mancato pagamento della tangente da parte di Ciappa, egli avrebbe dovuto interrompere il contratto di fornitura delle macchinette con Ciappa e rifornirsi delle macchinette da [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha concluso per la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 6) in quanto i fratelli Aliperti erano "fortemente intimoriti dalle richieste di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi complici in quanto provenendo da soggetti ritenuti intranei alla criminalità organizzata, erano vissute come imposizioni a cui non potevano sottrarsi ed alle quali, infatti, non si sono sottratti" (pag.48, 49 sentenza impugnata): è noto, infatti, che ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. 1.3 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la Corte di appello ha fornito esauriente motivazione nelle pagine 47 e 48 della sentenza impugnata, evidenziando la "caratura criminale" di [OSCURATO:PERSONA], il metodo usato (l'intimazione rivolta a Ciappa tramite Aliperti, tipico atteggiamento mafioso), la consapevolezza di tutti i soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di accrescere le casse del gruppo di cui il ricorrente era il capo indiscusso. A tale proposito, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "L'art. 7 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.) del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante.; (Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015 ) Rv. 265515); in particolare, la "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che sia le modalità delle azioni descritte che la finalità di agevolare l'associazione(in quanto i guadagni della estorsione erano diretti alla stessa) portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, vi è ampia motivazione nella pagina 60 della sentenza impugnata:a tale proposito, si deve ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Deve infatti ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610) : nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente non ha esplicitato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilità del motivo. Analogamente, quanto alla pena, la Corte di appello ha osservato che "il discostamento dai minimi edittali risulta ampiamente giustificato dalla gravità dei fatti, dal significativo illecito profitto ricavato dalle rate estorsive, dal ruolo di primo piano ricoperto nell'impresa criminale e dalla negativa personalità dell'imputato"; deve quindi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. . 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Quanto alla prima parte del primo motivo di ricorso, valgono le considerazioni già svolte a proposito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relative alla attendibilità delle persone offese, in particolare di [OSCURATO:PERSONA]: sulla seconda parte, è sufficiente osservare che [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che ha percosso [OSCURATO:PERSONA] alla presenza degli altri soggetti che avevano formulato le richieste estorsive e che la discrasia tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] è, come rilevato dalla Corte di appello, sintomatica di una mancanza di previa concertazione.2.2 D secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello (la doglianza era infatti del tutto generica, limitandosi a contestare che "eccessivi e privi di motivazione adeguata sono gli aumenti per le aggravanti ad effetto speciale e quelli ex art. 81 c.p. per i capi 1, 3 e 2"): infatti. secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato 3.1 In questo caso, a fronte della censura mossa specificamente in appello secondo la quale era immotivato l'aumento di pena di cui all'art. 63 n.4 cod.pen. la Corte di appello ha risposto, sia pure sinteticamente, facendo riferimento alla gravità dei fatti per giustificare l'aumento disposto ai sensi del citato articolo; gravità richiamata anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche, i consistente nella "reiterazione delle vicende delittuose snodatesi in un contesto di criminalità organizzata, agite con pervicacia e sfruttando la forza intimidatrice del contesto criminale egemone del territorio, in uno al ruolo ricoperto di emissario ed esattore delle tangenti estorsive per conto dell'esponente di vertice (pag.61 sentenza impugnata); pertanto, si deve ritenere che l'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod.pen. sia assistito da (consentita) motivazione implicita, avuto riguardo alla valutata gravità della condotta. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1 La Corte di appello, dopo aver premesso che risulta accertato, alla luce delle conversazioni registrate da Ciappa, che [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il circolo degli Aliperti per proporre come noleggiatore delle macchinette [OSCURATO:PERSONA] (circostanza ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], pag.44 della sentenza impugnata), ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui "si è inserito in un segmento della più ampia vicenda venendo imposto ad [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], come il soggetto che doveva subentrare al Ciappa" (pag. 57); la Corte ha considerato anche irrilevante l'assoluzione di Vaccaro, visto che gli Aliperti erano stati costretti a rivolgersi a lui in seguito alla "imposizione" da parte di [OSCURATO:PERSONA], imposizione cui aveva dato un significativo contributo causale, manifestando immediata disponibilità e partecipando ad alcuni incontri presso il circolo delle vittime; irrilevante è stata anche considerato il fatto che la Pianese non abbia parlato della rimozione dei videogiochi, in quanto la stessa ha riferito solo all'episodio delittuoso di cui al capo 5). Non è inutile a questo punto ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.); pertanto, nel giudizio di legittimità, non può essere valorizzata e resa decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello, come accaduto nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha analizzato i motivi di appello, che ha ritenuto muovere da una errata ricostruzione dei fatti. Con riferimento all'assenza di minacce esplicite da parte di [OSCURATO:PERSONA],è stato poi osservato, sia pure con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli agenti avevano raggiunto una forza di intimidazione tale da rendere superfluo il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia e, mediante richiamo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la mancanza di minacce esplicite era sintomatica di sottomissione da parte delle persone offese; trattasi di conclusione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di merito. 4.2 Analoghe considerazione; devono essere svolte sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., posto che la Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto della cui caratura criminale era ben consapevole [OSCURATO:PERSONA], aveva incaricato di portare il messaggio intimidatorio a Ciappa imponendo [OSCURATO:PERSONA] come nuovo incaricato per la gestione delle macchinette; la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag.58 della sentenza impugnata, è pertanto coerente con le risultanze processuali, così come quella relativa alla impossibilità di ritenere insussistente l'ipotesi del tentativo. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1 Preliminarmente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato: infatti, si legge nella prima pagina del ricorso che "[OSCURATO:PERSONA] sottoscrive anche come atto formale di nomina all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]" e la sottoscrizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è fatta solo ai fini dell'autenticazione della firma; a tale proposito, deve essere ribadito che "il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso".(Sez, 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01); pertanto, poiché il ricorso è stato presentato a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, lo stesso è inammissibile. A prescindere da quanto sopra, premesso che sulla eccezione dell'assenza di minaccia possono essere richiamate le considerazioni relative alla posizione [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che lui non conosceva personalmente, e che [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato con [OSCURATO:PERSONA] mentre viaggiavano a bordo di una autovettura, ed anche in altra occasione mentre era con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo quindi per la irrilevanza del fatto che non vi fosse mai stato un riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Aliperti (pag.55 sentenza impugnata); sul punto, le censure contenute nel ricorso sono meramente reiterative di quelle già proposte in appello e sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente inammissibilità del ricorso per la sua genericità. 5.2 Quanto alla censura sul trattamento sanzionatorio, si deve ribadire che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) e che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (vedi Sez. 6, Sentenza n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582); tali principi sono stati osservati dalla Corte di appello, che ha evidenziato la gravità del reato, la spregiudicatezza mostrata nella realizzazione degli episodi estorsivi, i precedenti penali specifici e la collaborazione prestata nel compulsare le vittime per negare le attenuanti generiche, e il ruolo ricoperto per giustificare il discostamento dal minimo edittale nella commisurazione della pena (pag. 63 sentenza impugnata). 6 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. E' corretto quanto sostenuto dal ricorrente relativamente alla eccezione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la ricostruzione dei fatti (pag.3, 17 \ non numerata, dell'atto di appello), ma la Corte di appello ha ritenuto pienamente attendibile il riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti che gli aveva fomulato richieste estorsiee (pag.20) e lo aveva percosso (pag.23), osservando che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, e considerando che vi era un significativo riscontro nei rapporti di frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione, come emerso dai controlli di polizia; la Corte ha anche considerato irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non abbiano menzionato [OSCURATO:PERSONA], vista le discrasie presenti nei loro racconti dei fatti (pag.59 sentenza impugnata). Quanto alla eccezione sul riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Esposito (capo 3), si deve premettere che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropone questioni sulle quali il giudice di appello si è già pronunciato, osservando che Esposito ha avuto modo di vedere la persona da lui riconosciuta come [OSCURATO:PERSONA] da una distanza molto ravvicinata e per un apprezzabile periodo di tempo, soffermandosi poi sulla irrilevanza sia della risalenza nel tempo della fotografia mostrata ad Esposito che sulla presenza dei tatuaggi di [OSCURATO:PERSONA] che Esposito non avrebbe notato (pag. 32 sentenza impugnata 6.2 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la Corte di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione della visita ad Esposito, avevano fatto riferimento ad un "regalo per gli amici di Brusciano", tipica modalità usata per fare riferimento alla esistenza di una associazione per conto della quale viene formulata la richiesta che, in base a quanto sopra esposto, porta a ritenere la sussistenza dell'aggravante contestata 6.3 Sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite)" (Sez. 2, Sentenza n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852 - 01); il motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 279014 6.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione non sindacabile nella presente sede, ha evidenziato il significativo apporto di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati e l'ambito delinquenziale in cui lo stesso è risultato stabilmente inserito; la motivazione sulla pena, infine, è contenuta a pag.63 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha elencato i motivi per cui la pena doveva ritenersi congrua; anche su tale aspetto, rientrante nel merito della decisione, non è ammesso sindacato in questa sede. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere rigettato, mentre devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.In virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi pe rla compensazione, tutti gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la legalità, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati anche al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi solo nei loro confronti). P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C