CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 40427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Asti emessa in data 14/03/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi A), B) e E) della rubrica provvisoria. In sintesi, il Lushnjari è stato ritenuto gravemente indiziato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, riciclaggi e reati fiscali, con il compito di generare inesistenti crediti fiscali per ristrutturazioni edilizie che cedeva ad istituti di credito, incassando le relative somme e cedendo poi le stesse a soggetti che gli venivano indicati (capo A); inoltre del reato di truffa aggravata ai danni della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa (capo B) e dell'impiego in attività economiche ex art. 648-ter cod. pen. dei proventi delle attività illecite. Ha rilevato il Tribunale che la tesi accusatoria aveva trovato conferma negli atti d'indagine (risultanze documentali acquisite dalla Guardia di Finanza e attività d'intercettazione) e che le contestazioni difensive dovevano ritenersi generiche, prive di confronto con le argomentazioni dell'ordinanza genetica. 2. Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore dell'indagato eccependo: il vizio di motivazione circa l'affermata genericità dell'istanza di riesame, incentrata sulle giustificazioni fornite dal Lushnjari durante l'interrogatorio di garanzia; violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) per la mancata applicazione di una misura meno afflittiva, con particolare riferimento al principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi, con la conseguenza che, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-03) 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato la mancanza di specificità delle osservazioni difensive rispetto agli atti d'indagine, così come valutati nell'ordinanza genetica e sintetizzati nel provvedimento impugnato (pagine da 4 a 10), ribadendo la solidità dell'assunto accusatorio. Nel ricorso in esame i motivi si caratterizzano per altrettanta genericità non confutandosi i gravi indizi di colpevolezza nelle argomentazioni dei giudici del merito cautelare; il ricorrente propone invero un'alternativa e confusa versione dei fatti contestati, incentrata sulle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio di garanzia, prive di riscontro. 3.1. Per quanto riguarda le esigenze cautelari - peraltro contestate solo in relazione ai richiamati (pacifici) principi di diritto, senza confronto con il rischio di recidiva, sottolineato dal tribunale - risulta dalla posizione giuridica aggiornata che l'indagato, nelle more del giudizio di legittimità, in data 21 luglio 2023, è stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse ad impugnare per ottenere l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in