CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17020/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIATA il 20/07/2000avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napolilimitatamente alla mancata statuizione in ordine all’istanza di concessione dellecircostanze attenuanti generiche;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha concluso insistendo perl’accoglimento dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha concluso insistendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con particolare riferimentoal diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 9 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza emessa il 4 luglio 2024 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui interessarideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto, mesi sei egiorni venti di reclusione ed euro 2.333,00 di multa e quella inflitta a De SimoneAniello in anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2.133,00 dimulta.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione cumulativoentrambi gli imputati, per il tramite dei loro difensori, chiedendonel’annullamento.3. Con un primo ricorso, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], la difesa di entrambigli imputati articolava due motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, assumendo che il provvedimento impugnato aveva omesso ogniriferimento agli elementi richiesti per l’applicazione del detto beneficio e che alriguardo la motivazione era del tutto assente, non essendo stato valutato, inparticolare, il fatto che i ricorrenti avessero ammesso le rispettive responsabilitàrendendo piena confessione.Deduceva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata risultavacontraddittoria, considerato che in relazione alle posizioni dei due coimputatiCioffi Ciro e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati giudicati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di merito aveva valorizzato la confessione resa daimedesimi, ai quali erano state concesse le circostanze attenuanti generiche.3.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio assumendo che nel provvedimento impugnato nonerano stati esplicitati i criteri utilizzati per l’applicazione ad entrambi i ricorrentidi una pena più mite rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado.4. Con un secondo (anch’esso cumulativo) ricorso, affidato ad altrodifensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), entrambi gli imputati articolavano un unicomotivo con il quale deducevano difetto di motivazione in relazione alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio, rassegnando al riguardo le argomentazioni già illustrate con ilprimo ricorso ed osservando ulteriormente che entrambi i ricorrenti eranoincensurati e che avevano risarcito, seppur parzialmente, il danno alle personeoffese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi relativi alle statuizioni concernenti le circostanze attenuantigeneriche sono fondati.Ed invero, entrambi gli imputati, con l’atto di appello, avevano sollevatospecifico motivo lamentando il mancato riconoscimento delle circostanzedegli imputati, che nel corso del giudizio di primo grado avevano reso pienaconfessione e deducendo ulteriormente che la gravità del fatto (nella specie gliimputati sono stati dichiarati colpevoli di rapina aggravata in concorso, portoabusivo di pistola, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio) nonpoteva costituire, da solo, elemento idoneo ad escludere l’invocato beneficio.A fronte di tale specifica doglianza, sorretta da argomentazioni, la Corted’appello non ha reso alcuna motivazione, essendosi limitata, nel giustificare lariduzione di pena applicata ad entrambi gli imputati, ad affermare che “la penairrogata non appare del tutto congrua in rapporto alla reale gravità del fatto ealle modalità della condotta, sia per l’eccessività della pena base che degliaumenti operati a titolo di continuazione” (v. pag. 3 del provvedimentoimpugnato).La Corte territoriale, pertanto, è incorsa nel denunciato vizio di omessamotivazione in relazione alla statuizione relativa alle circostanze attenuantigeneriche.2. Diversamente, sono manifestamente infondati i motivi con i quali è statodedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,dovendosi considerare che la Corte di merito ha reso al riguardo unamotivazione immune da vizi dando conto in maniera puntuale dei criteriutilizzati per ridurre la pena e richiamando, in particolare, la gravità del fatto ele modalità della condotta, elementi rispetto ai quali ha ritenuto eccessivi sia lapena base che gli aumenti di pena per la continuazione quantificati dal primogiudice.Inoltre, si ritiene del tutto infondata la denunciata disparità di trattamento,sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, rispetto ai coimputati alla lucedella motivazione addotta, del tutto congrua e priva di aporie logico-giuridiche.Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, in tema di ricorso percassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio dimotivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diversotrattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioniirragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv.282839-01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020-01).3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata inrelazione alle statuizioni relative alle circostanze attenuanti generiche con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e deve essere dichiaratairrevocabile l’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni relative allecircostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsied irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]